Incarto n. 11.2013.32
Lugano 12 settembre 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa SO.2013.866 (avviso ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 febbraio 2013 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
giudicando sull'appello del 25 marzo 2013 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 12 marzo 2013;
Ritenuto
in fatto: che statuendo su un'istanza introdotta il 26 febbraio 2013 da AO 1, con decisione del 12 marzo 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato all'Istituto delle Assicurazioni Sociali di trattenere mensilmente dalla rendita di vecchiaia di AP 1 fr. 1400.00 mensile, riversandolo direttamente su un conto bancario intestato all'istante;
che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 marzo 2013 per ottenere in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell'istanza presentata da AO 1;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
che il 6 settembre 2013 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
che per motivi d'equità il giudice può adottare una diversa ripartizione (art. 107 CPC);
che nella fattispecie, la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante per osservazioni;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.