Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.2013 11.2013.28

29 agosto 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,131 parole·~11 min·2

Riassunto

Amministrazione dell'eredità in caso di opposizione al rilascio del certificato ereditario

Testo integrale

Incarto n. 11.2013.28

Lugano, 29 agosto 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa SO.2013.184 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 4 marzo 2013 da

AO 2 e AO 3 (patrocinate dall'avv. PA 3) e   AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)

  per ottenere la nomina di un amministratore nella successione fu (1914-2012), già in,

giudicando sull'appello del 15 marzo 2013 presentato da

AP 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 1)

                                         contro la decisione del 5 marzo 2013 con cui il Pretore ha nominato in qualità di amministratrice l'

                                         avv. PI 1,;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il notaio __________ di Lugano ha pubblicato il 17 dicembre 2012 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un testamento olografo del 1° febbraio 2011 e un testamento pubblico del 30 marzo 2011 lasciati da PI 2 nata __________ (1914), vedova, senza figli, domiciliata a __________, ivi deceduta il 18 ottobre 2012. Nella prima disposizione di ultima volontà la disponente istituiva suo unico erede AP 1, mentre legava la sua “parte della casa paterna di __________” alle nipoti AO 2 e AO 3, figlie di un suo fratello premorto. Nella seconda essa confermava tale volontà, precisando che il legato alle nipoti consiste in un quarto ciascuno della particella n. 122 RFD di __________, compreso l'onere ipotecario.

                                  B.   Il 5 febbraio 2013 un terzo nipote della defunta, AO 1, ha comunicato al Pretore di opporsi al rilascio del certificato ereditario in favore di AP 1. Altrettanto hanno fatto il 7 febbraio 2013 AO 2 e AO 3, che il 4 marzo 2013 hanno chiesto al Pretore, d'intesa con il patrocinatore del fratello AO 1, la nomina di un amministratore alla successione. Con decisione presa l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. PI 1 in qualità di amministratrice. AP 1 si è rivolto al Pretore il 12 marzo 2013, sollecitando la revoca di tale decisione (art. 256 cpv. 2 CPC). Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 22 aprile 2013. Egli non consta avere statuito al riguardo.

                                  C.   Nel frattempo, il 15 marzo 2013, AP 1 ha presentato appello a questa Camera contro la decisione emessa dal Pretore senza contraddittorio il 5 marzo 2013, chiedendone l'annullamento o – in subordine – la riforma nel senso di respingere la postulata nomina dell'amministratore e di revocare l'avv. PI 1 dall'incarico. AO 2 e AO 3 hanno dichiarato il 17 aprile 2013 di rimettersi al giudizio della Camera. Nelle sue osservazioni del

                                         19 aprile 2013 AO 1 propone invece di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata. L'avv. PI 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto:                  1.   I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 10 ad art. 550) emanati nel Cantone Ticino dal Pretore (art. 86a lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). In tale ambito egli accerta i fatti d'ufficio (art. 255 lett. b CPC). La sua decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l'appellante non pretende che l'onorario dell'am­ministratrice designata dal Pretore possa presumersi raggiungere la soglia di fr. 10 000.– (sui criteri di retribuzione v. RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c). Ne segue che sotto il profilo del valore litigioso la ricevibilità dell'appello appare dubbia. La questione essendo di rilievo solo nel caso in cui l'appello fosse accolto, non giova tuttavia – almeno per il momento – approfondire il tema.

                                   2.   L'appellante sostiene anzitutto che l'avv. PA 3 non poteva chiedere la nomina di un amministratore a un'eredità cui non è partecipe. La censura non è seria, ove appena si consideri che la legale si è rivolta al Pretore il 4 marzo 2013 “d'intesa con l'avv. PA 2” non a titolo personale, ma in rappresentanza di AO 2 e AO 3, come risultava dalla procura acclusa alla sua lettera del

                                         7 febbraio 2013 in cui dichiarava al Pretore di opporsi al rilascio del certificato ereditario. Al proposito l'appello non merita pertanto altra disamina.

                                   3.   Secondo l'appellante il Pretore non doveva entrare nel merito di un'istanza come quella del 4 marzo 2013, che non contempla la designazione delle parti, non menziona il valore litigioso, non contiene l'esposizione dei fatti né l'indicazione dei mezzi di prova e non è suffragata da alcuna procura. La censura è ai limiti del pretesto. I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg.) sono emanati d'ufficio, salvo nelle ipotesi – estra­nee alla fattispecie – degli art. 553 cpv. 1 n. 3 e 559 CC (Karrer, op. cit., n. 8 all'introduzione degli art. 551–559 CC; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 423 n. 862). Non occorre dunque un'istanza formale. Una segnalazione basta. E a una segnalazione non si richiedono, con ogni evidenza, i requisiti enunciati dall'appellante.

                                   4.   Al Pretore l'appellante rimprovera una disattenzione del suo diritto d'essere sentito per avere emesso la decisione impugnata senza contraddittorio. Su questo punto la doglianza è fondata. Nella procedura sommaria “il giudice può rinunciare a tenere

                                         udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti” (art. 256 cpv. 1 CPC). Se rinuncia a tenere

                                         udienza, nondimeno, egli deve permettere alla controparte di

                                         esprimersi per scritto. Nelle osservazioni all'appello AO 1 pretende il contrario, ma a torto. È vero che nei procedimenti di volontaria giurisdizio­ne non è sempre data una controparte e che talora l'esistenza di una controparte è incerta, di modo che in simili circostanze il giudice si trova a decidere su istanze unilaterali. Casi del genere però dipendono dalla natura oggettiva della controversia (si veda il vecchio § 211 cpv. 1 CPC zurighese, cui rinvia la dottrina: Bohnet, CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 256; Jent-Sørensen in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 8 ad art. 256) e non abilitano il giudice a statuire senza contraddittorio allorché siano noti altri interessati al procedimento.

                                         Nella fattispecie il Pretore sapeva che AP 1 è ere­de istituito di PI 2, tanto da notificargli la decisione impugnata. Doveva concedergli quindi la facoltà di espri­mersi previamente, almeno per scritto. Senza contraddittorio egli avreb­be potuto adottare – se mai – provvedimenti cautelari (art. 265 cpv. 1 CPC), ma il suo giudizio non accenna a misure del genere. Se la decisione impugnata fosse stata un decreto superprovvisionale, del resto, il Pretore avrebbe dovuto indire d'ufficio un contraddittorio o invitare d'ufficio AP 1 a presentare osservazioni (art. 265 cpv. 2 CPC), eventualità di cui non v'è traccia nell'incarto. Ne discende che, emanata in violazione del diritto d'essere sentito, la decisione in rassegna andrebbe annullata. Il problema è che ciò si risolverebbe in un semplice esercizio di giurisdizione. Come si vedrà oltre, per vero, in concreto l'amministrazione dell'eredità si giustificava, anche se per ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore.

                                   5.   Contrariamente all'opinione del primo giudice, intanto, quella di PI 2 non è una successione di cui “non sono conosciuti tutti gli eredi” (art. 554 cpv. 1 n. 3 CC). Per chiarire il novero degli eredi legittimi bastava richiamare un paio di atti di famiglia, il che non riservava apparenti difficoltà. Non sussistevano dunque – nemmeno da lungi – gli estre­mi dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC. Chiarito ciò, l'art. 556 cpv. 3 CC prevede che dopo la conse­gna di un testamento “all'autorità competente” questa “deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore”. Non vi sono altre possibilità e invano l'appellante cerca di contestare il dettato di legge. Come ha ricordato ancora recentemente questa Camera (RtiD II-2012 pag. 809 consid. 4), se insorgono contestazioni fra eredi legittimi ed eredi istituiti, ovvero la successione non può essere lasciata nel possesso provvisorio degli eredi legittimi, l'autorità deve designare un amministratore (Steinauer, op. cit., pag. 435 n. 888 con rinvio alla nota 65 e n. 889a con richiami). Tale ipotesi costituisce un “caso particolare [di amministrazione] previsto dalla legge” nel senso dell'art. 554 cpv. 1 n. 4 CC. Non occorre che siano adempiuti anche i presupposti dell'art. 554 cpv. 1 n. 1 a 3 CC (Karrer, loc. cit., n. 28 ad art. 556 CC). La nomina di un amministratore può giustificarsi già – per lo meno nel dubbio – ove si dia un potenziale conflitto d'interessi fra eredi legittimi ed eredi istituiti (Karrer, loc. cit.).

                                   6.   Nel caso specifico gli eredi legittimi sono in manifesto conflitto con l'erede istituito, al punto che si oppongono al rilascio del certificato ereditario in favore di quest'ultimo. La successione non può dunque – dopo quanto si è visto – essere lasciata nel possesso provvisorio dell'appellante. Potrebbe, tutt'al più, essere lasciata nel possesso provvisorio degli eredi legittimi a norma dell'art. 556 cpv. 3 CC (eventualità che l'appellante non auspica), ma in caso di conflitto ciò appare poco ragionevole. L'opposizione degli eredi legittimi impedisce infatti il rilascio del certificato ereditario (DTF 128 III 321 consid. 2.2.1 in principio; diversamente dal certificato di ese­cutore testa­mentario: DTF 91 II 182), quanto meno fino alla decorrenza del termine per promuovere azione di nullità (art. 521 cpv. 1 CC) o azione di riduzio­ne (art. 533 cpv. 1 CC), ossia un anno (RtiD II-2004 pag. 656 consid. 3 con rinvii). Nessu­no potendosi qualificare come erede nel frattempo, per la gestione corrente della successione non rimane che designare un amministratore (Karrer, op. cit., n. 13 ad art. 559 CC con rinvii). Proprio per tale motivo in certi Cantoni, risultando opposizioni al rilascio del certificato ereditario, l'amministratore è nominato per prassi (ad esempio Zurigo: Wetzel, Interessen­konflikte des Willensvollstreckers, Zurigo 1985, pag. 63 n. 340). Se ne conclude che, fosse annullata nella fattispecie la decisione impugnata, al momento di statuire un'altra volta il Pretore non potrebbe che giudicare nello stesso senso, seppure per motivi diversi. Ciò rende inutile un rinvio degli atti in prima sede.

                                   7.   L'emanazione della presente sentenza rende senza oggetto la richiesta introdotta il 14 agosto 2013 da AO 1 per ottenere la revoca dell'effetto sospensivo all'appello.

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale però aveva buone ragioni per dolersi del mancato contraddittorio davanti al Pretore (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) e avrebbe ottenuto causa vinta se questa Camera si fosse limitata ad annullare la decisione impugnata. AO 1 da parte sua risulta vittorioso, ma sarebbe uscito sconfitto se questa Camera si fosse limitata ad annullare la decisione impugnata. Equitativamente si giustifica così di suddividere le spese processuali a metà fra l'appellante e AO 1, compensando le ripetibili. AO 2 e AO 3 si sono rimesse invece al giudizio di questa Camera e vanno esenti da spese.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto nel senso dei considerandi e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 750.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–; –; –; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2013.28 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.2013 11.2013.28 — Swissrulings