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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.07.2014 11.2013.104

2 luglio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·663 parole·~3 min·2

Riassunto

Stralcio dell'appello per intervenuto ritiro (a seguito di transazione)

Testo integrale

Incarto n. 11.2013.104

Lugano 2 luglio 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, giudice presidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OR.2013.91 (azione di conferma in via definitiva di un’ipoteca legale e azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione dell'8 maggio 2013 da

Comunione dei comproprietari AO 1, (rappr. da RA 1 e patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro

AP 1  

giudicando sull'appello del 28 novembre 2013 presentato da AP 1 contro la decisione finale emessa dal Pretore il 23 ottobre 2013;

                                  premesso che con decisione del 23 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha condannato AP 1 a pagare alla Comunione dei comproprietari AO 1 fr. 37 680.80.– oltre interessi del 5% dall'8 maggio 2013, ha ordinato l'iscrizione in via definitiva sulla quota di comproprietà di lui (foglio PPP n. 252 della particella n. 495 RFD di __________) di un'ipoteca legale a garanzia di contributi condominiali per il medesimo importo e ha posto gli oneri processuali di fr. 1600.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 3800.–;

                                  preso atto che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 novembre 2013 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato;

                                  accertato che nelle sue osservazione del 3 febbraio 2014 l'attrice ha concluso per la reiezione dell'appello e in via sussidiaria per la concessione all'amministratore del condominio di un termine di 60 giorni “per produrre un'ulteriore verbale di assemblea generale straordinaria attestante l'autorizzazione a stare in lite”;

                                  constatato che il 18 giugno 2014 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo;

                                  ritenuto che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

                                  considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  osservato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, fatto proprio anche dalle parti, ma l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

                                  appurato che non si pone invece problema di ripetibili, le parti avendone pattuito la compensazione;

Per questi motivi,

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                             2.  Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                            3.  Notificazione:

–; – avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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