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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.10.2014 11.2012.62

13 ottobre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,762 parole·~14 min·2

Riassunto

Esecuzione di una transazione giudiziale

Testo integrale

Incarto n. 11.2012.62

Lugano 13 ottobre 2014/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2012.50 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con domanda del 5 luglio 2011 da

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro

RE 1 ora in,

giudicando sul reclamo dell'11 giugno 2012 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 maggio 2012;

Ritenuto

in fatto:                A.  N__________ (1926), vedova, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 25 settembre 2005, lasciando quali eredi i figli CO 1 (1952) e AP 1 (1963). Il 25 agosto 2006 RE 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Blenio la divisione dell'eredità. Con decisione del 6 luglio 2007 il Pretore ha accolto la richiesta e ha nominato l'avv. __________ D__________ in qualità di notaio divisore. Il 18 ottobre 2007 è stato pubblicato davanti al Pretore un testamento olografo del 4 febbraio 1992 in cui N__________ dichiarava di lasciare un suo libretto di risparmio al portatore, come pure tutto quanto da lei depositato presso la __________ di __________, al figlio RE 1.

                            B.  Sorte contestazioni sull'inventario, chiuso dal notaio divisore il 19 agosto 2008, il Pretore ha assegnato agli eredi il

                                  12 settembre 2008 un termine di venti giorni per far accertare le rispettive pretese (inc. DI.2006.23). Il 18 settembre 2008 RE 1 ha promosso causa contro il fratello CO 1 (inc. OA.2008.10) e il 6 ottobre 2008 CO 1 ha promosso causa contro il fratello RE 1 (inc. OA.2008.12). All'udienza preliminare del 22 gennaio 2009, indetta per le due cause, le parti hanno prodotto una convenzione del maggio 2007 (non firmata) in cui prevedevano di liquidare la comunione ereditaria come segue:

II.  Premesse

                                         (…)

3.  Gli attivi della successione sono composti di:

–  fr. 22 417.75, valuta odierna, sul conto clienti intestato all'avv. P__________, __________, presso la Banca __________, __________;

–  fr. 48 080.07, valuta odierna, sul conto corrente intestato agli eredi n. __________ presso la __________ di __________;

–  fr. 3047.62, valuta odierna, sul conto risparmio ancora intestato alle de cuius n. __________ presso il __________ di __________;

–  quota di comproprietà di un quarto sul mappale en. 599 RFD di __________;

–  particella n. 209 RFD di __________.

III. Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono quanto segue:

                                         1.  Le liquidità indicate nella premessa n. 3 verranno suddivise in parti uguali tra gli eredi (…).

                                         2.  La quota di comproprietà di un quarto del mappale n. 599 RFD __________ viene attribuita in esclusiva proprietà al signor CO 1, che accetta.

2.1  Il signor CO 1 si assume il debito ipotecario gravante il mappale n. 599 RFD di __________, liberando nel contempo il signor RE 1 da ogni e qualsiasi impegno nei confronti dell'istituto bancario creditore.

2.2  Il signor RE 1 libererà i locali da lui occupati in un edificio posto al mappale n. 599 RFD di __________ entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

                                         3.  Il mappale n. 209 RFD di __________ viene attribuito in esclusiva proprietà al signor RE 1, che accetta.

                                  Il verbale del 22 gennaio 2009 attesta:

                                  Dopo ampia discussione le parti chiedono la sospensione delle procedure di cui agli incarti OA.2008.10 e OA.2008.12, essendo in corso delle trattative per il componimento bonale delle stesse e si accordano nel senso di confermare la convenzione prodotta in questa sede, ritenuto che al punto 3.III.1 le liquidità verranno divise in ragione di 2/5 a favore di AP 1 e 3/5 a favore di AO 1. Le parti aggiungono altresì che devono essere aggiornate le spese a carico della successione.

                                  Producono: convenzione maggio 2007 con scritto accompagnatorio (doc. A), nonché scritto 15 maggio 2007 (doc. B).

                                         Il Pretore supplente, visto quanto sopra, richiamato l'art. 107 CPC, sospende le citate cause che verranno riattivate se del caso ad istanza della parte più diligente.

                            C.  Il 14 maggio 2009 AO 1 ha invitato il Pretore a riassumere le cause, “ritenuto che il signor AP 1 non ha alcuna intenzione di rispettare gli impegni”. L'udienza preliminare è ripresa così il 16 settembre 2009. In tale circostanza RE 1 ha confermato le proprie domande, mentre CO 1 ha sollecitato lo stralcio delle procedure dai ruoli per avere le parti raggiunto all'udienza del 22 gennaio 2009 una transazione giudiziale. Con decreto del 5 febbraio 2010 il Pretore ha tolto le cause dai ruoli per transazione. Un appello presentato da RE 1 contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con sentenza del 21 aprile 2010 (inc. 11.2010.25).

                            D.  Il notaio divisore avendo segnalato che RE 1 si rifiutava di sottoscrivere il brevetto notarile relativo alla chiusura dell'inventario, il Pretore ha assegnato il 1° aprile 2011 allo stesso RE 1 un altro termine di venti giorni per “proporre la propria contestazione”. Il 18 aprile 2011 RE 1 ha nuovamente promosso causa contro il fratello, chiedendo di “ordinare l'iscrizione, con l'attribuzione di quanto disposto dalla testatrice quale norma divisionale” in suo favore. All'udienza del

                                  5 luglio 2011, indetta per il contraddittorio, CO 1 ha postulato la reiezione dell'istanza. Non sono state assunte prove. Statuendo il 18 ottobre 2011, il Pretore ha respinto l'azione e addebitato le spese processuali di fr. 600.– all'istante, con obbligo di rifondere al convenuto fr. 1200.– per ripetibili (inc. DI.2006.23). Un appello presentato da RE 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 18 dicembre 2012, RE 1 non avendo prestato l'anticipo richiestogli dopo il rifiuto dell'assistenza giudiziaria (inc. 11.2011.167).

                            E.  Nel frattempo, il 5 luglio 2011, CO 1 si è rivolto al Pretore perché fosse eseguita la transazione conclusa all'udienza del 22 gennaio 2009, fosse ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la particella n. 599 RFD di __________ come sua proprietà e, la particella n. 209 RFD di __________ (sezione di __________) come proprietà del fratello RE 1, invitasse il notaio __________ D__________ a dividere il netto delle liquidità della successione fu N__________ in ragione di tre quinti a lui e il resto al fratello, estinguendo il pignoramento delle quote sulle particelle n. 209 e n. 599 con denaro attinto direttamente alle loro spettanze. Egli ha chiesto inoltre ha che fosse ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare immediatamente e di sgomberare l'appartamento posto nell'edificio subalterno C della particella n. 599 RFD di __________, ingiungendo e a ogni usciere o agente della forza pubblica di prestare man forte nell'esecuzione della decisione. Con osservazioni del 1° maggio 2012 RE 1 ha postulato il rigetto della domanda, censurando di dolo la transazione del 22 gennaio 2009 e chiedendo la riattivazione della causa inc. DI.2006.23.

                             F.  Con sentenza del 31 maggio 2012 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha dichiarato immediatamente esecutiva la transazione per quanto riguarda l'ordine a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292  CP – di liberare e sgomberare immediatamente i locali da lui occupati nell'edificio subalterno C della particella n. 599 RFD di __________, ingiungendo a ogni usciere o agente della forza pubblica di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante. Le spese di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                            G.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo dell'11 giugno 2012 in cui chiede di sospendere provvisoriamente quanto deciso dal Pretore il

                                  1° giugno (recte: 31 maggio) 2012 e di riformare la decisione impugnata, annullando la domanda di esecuzione. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni. Il 4 luglio 2012 RE 1 ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.

                            H.  Due azioni giudiziarie (“istanza di revisione”, “istanza d'annullamento”) con cui RE 1 ha chiesto nel frattempo di accertare l'inefficacia dell'accordo intervenuto il 22 gennaio 2009 e delle decisioni giudiziarie che ne sono seguite sono state dichiarate inammissibili dal Pretore con decisioni del 29 gennaio 2013 (inc. OR.2013.2) e del 9 aprile 2013 (inc. OR.2013.4). Tali decisioni sono passate in giudicato.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dai Pretori in materia di esecuzione delle sentenze sono impugnabili mediante reclamo (art. 309 lett. a CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).. La sentenza impugnata è pervenuta al convenuto il

                                  9 giugno 2012. Introdotto l'11 giugno 2012 il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo (art. 48 lett. a n. 8 con rinvio al n. 1 LOG).

                             2.  Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che nel caso specifico la domanda di esecuzione si fonda sul decreto di stralcio del 5 febbraio 2010 per intervenuta transazione e, di riflesso, sulla transazione stipulata dalle parti all'udienza del

                                  22 gennaio 2009. Ciò posto, egli ha verificato l'esecutività della transazione, rilevando che il decreto di stralcio era passato in giudicato senza che l'ese­cuzione risultasse sospesa, come del resto lo stesso convenuto ammetteva. Il Pretore ha esaminato dipoi se fatti successivi al decreto di stralcio ostassero all'esecuzione, accertando di avere già respinto le contestazioni del convenuto con sentenza del 18 ottobre 2011, passata a sua volta in giudicato (sopra, lett. D).

Quanto all'esecuzione in sé, il primo giudice non ha ravvisato le condizioni per invitare il notaio divisore a estinguere il pignoramento delle quote appartenenti alle parti sui citati fondi, come chiedeva l'istante. Ha riscontrato invece le premesse per ordinare la divisione delle liquidità e l'attribuzione dei fondi ai singoli

                                  eredi, salvo constatare che il 10 agosto 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello aveva già delegato all'incombenza l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera (sentenza inc. 15.2011.71), sicché non occorreva più impartire ordini in tal senso al notaio divisore o all'ufficiale del registro fondiario. Nelle circostanze descritte il Pretore si è limitato a ingiungere al convenuto di liberare i locali occupati sulla particella n. 599 RFD di __________, sgomberandoli immediatamente sotto comminatoria dell'art. 292 CP, e ordinando a ogni usciere o

                                  agente della forza pubblica a prestare man forte su semplice richiesta dell'istante.

                             3.  In concreto rimane litigiosa unicamente – come si è appena visto – la diffida a RE 1 di liberare e sgomberare senza indugio, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, i locali da lui occupati nell'edificio subalterno C della particella n. 599 RFD di __________. Nel reclamo l'interessato fa valere di avere scoperto il

                                  17 maggio 2011, in seguito a un pignoramento operato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti, “che una parte dei beni della comunione [ereditaria] era stata affittata a terzi”, senza che egli ne fosse a cono­scenza, e che CO 1 “incassava gli affitti relativi”, mentre nella transazione del 22 gennaio 2009 costui ave­va dichiarato che non vi erano altri attivi o passivi da suddividere (memoriale, punto II). Onde – continua il reclamante – un dolo ai suoi danni, da lui eccepito con lettera del 5 luglio 2011 al Pretore “nei modi e nei tempi prescritti dall'art. 31 CO”. E siccome – egli conclude – la transazione del 22 gennaio 2009 è giuridicamente nulla, il Pretore avrebbe dovuto respingere la domanda di esecuzione. A maggior ragione ove si consideri che egli avrebbe già lasciato i locali in questione “a partire dal luglio 2007” (memoriale, punto IV).

                             4.  Che il reclamante abbia “già lasciato i locali occupati a partire dal luglio 2007” è un'affermazione nuova, non contenuta nelle osser­vazioni alla domanda di esecuzione che RE 1 ha inoltrato al Pretore il 1° maggio 2012. Ci si può domandare pertanto se l'argomento sia ricevibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che, foss'anche proponibile, l'obiezione non potrebbe entrare in linea di conto, poiché davanti al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a opporre soltanto circo­stanze inter­venute “successivamente alla comunicazione della decisione” (art. 341 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie la transazione giudiziale oggetto dell'esecuzione è stata stipulata il 22 gennaio 2009. RE 1 non può quindi eccepire un

                                  adempimento che risale al luglio del 2007, per altro mai fatto valere prima del 3 giu­gno 2010 (quando ha scritto una lettera in tal senso al Pretore, nell'inc. DI.2006.23). A prescindere del fatto che l'adempimento di una prestazione va “provato mediante documenti” (art. 341 cpv. 3 CPC), il che nella fattispecie fa totale difetto. In proposito il reclamo manca perciò di consistenza.

                             5.  Per quanto riguarda l'eccezione di dolo, è vero che davanti al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente” può contestare l'esecutività della decisione (una transazione ha l'effetto di una decisione passata in giudicato: art. 241 cpv. 2 CPC) non solo per ragioni di forma, ma anche di sostanza (Jeandin in: CPC com­menté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 341). Contrariamente a quanto l'interessato crede, tuttavia, sollevare un'eccezione di dolo valendosi dell'art. 31 cpv. 1 e 2 CO non basta per rendere inefficace una transazione giudiziaria, la quale non è solo un contratto del diritto privato, ma anche un istituto del diritto processuale. Come un negozio giuridico del diritto privato essa può sì essere contestata per vizi della volontà, ma ciò deve avvenire per mezzo dei rimedi giuridici offerti dalla procedura civile (Schwenzer in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edi­zione, n. 6 ad art. 31). Nella vecchia procedura ticinese occorreva far capo all'istituto della

                                  restituzione in intero contro le sentenze (RtiD I-2010 pag. 683 n. 8c), nell'odierna procedura unificata si ricorre all'istituto della revisione (DTF 139 III 134 consid. 1.3; si veda anche Tappy in: CPC commenté, op. cit., n. 17 ad art. 241). Il reclamante invoca l'art. 638 CC, secondo cui “l'azio­ne di rescissione del contratto di divisione è soggetta alle norme dell'azione di nullità dei contratti in genere”. Dimentica tuttavia che nel caso specifico non è stato stipulato un ordinario contratto di divisione ereditaria, ma è stata siglata una transazione giudiziale.

                                  Certo, come si è accennato (sopra, lett. H), RE 1 ha promosso almeno due azioni giudiziarie per far dichiarare inefficace la transazione del 22 gennaio 2009: la prima il

                                  18 aprile 2011 (“istanza di revisione”), la seconda il 18 marzo 2013 (“istanza d'annullamento”). Se non che, la prima è stata dichiarata inammissibile dal Pretore con decisione del 29 gennaio 2013 (inc. OR.2013.2) e la seconda con decisione del 9 aprile 2013 (inc. OR.2013.4). Ed entrambe le sentenze sono passate in giudicato. In condizioni del genere mal si intravede come il giudice dell'esecuzione potesse ritenere “giuridicamente nulla” la transazione del 22 gennaio 2009. Anche su questo punto il reclamo si rivela così privo di fondamento.

                             6.  L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richie­sta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo (art. 325 cpv. 2 CPC). Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa il reclamante inducono a prescindere per una volta – eccezionalmente – dal prelevare spese (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Ciò rende la richiesta di gratuito patrocinio senza oggetto, RE 1 non avendo agito con l'assistenza di un legale e non avendo dovuto affrontare costi di procedura. Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non essendo stato invitato a formulare osservazioni al reclamo.

                             7.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2010.25 del

                                  21 aprile 2010, consid. 6).

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

                             4.  Notificazione:

–; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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