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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.10.2012 11.2012.51

17 ottobre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,032 parole·~5 min·4

Riassunto

Privazione della custodia parentale: ricorso divenuto senza oggetto

Testo integrale

Incarto n. 11.2012.51

Lugano 17 ottobre 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa n. 285.2011/R.48.2012 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 RI 1 e  RI 2  (patrocinati dall'avv. PA 1)  

alla  

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona  

                                         riguardo al provvisorio collocamento in internato e alla privazione provvisionale della custodia parentale sui figli

                                         L (2004) e E (2006),

giudicando sul ricorso (“appello”) del 24 maggio 2012 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 23 aprile 2012 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione provvisionale del 13 maggio 2011 la Commissione tutoria regionale 8 ha privato RI 1 e RI 2 della custodia parentale sui figli L__________ (nato il 14 dicembre 2004) e E__________ (nato l'11 settembre 2006), disponendo il collocamento provvisorio di entrambi come interni all'__________ di __________;

                                         che il 16 giugno 2011 la Commissione tutoria regionale 8 ha incaricato il Servizio medico-psicologico a __________ di valutare le capacità parentali dei genitori e di presentare un rapporto scritto nel termine di tre mesi, precisando che fin quando il referto non fosse stato ultimato i figli sarebbero rimasti nell'__________;

                                          che un ricorso del 15 luglio 2011 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione appena citata è stato dichiarato irricevibile con decisione emessa l'11 agosto 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, confermata il 13 ottobre 2011 da questa Camera (inc. 11.2011.129);

                                          che una richiesta del 18 luglio 2011 di RI 1 e RI 2 volta a reintegrare immediata­mente L__________ e E__________ nella loro custodia parentale e a revocare l'internato dei figli all'__________ è stata respinta dalla Commissione tutoria regionale, decisione che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato su ricorso il 1° settembre 2011, mentre un ricorso introdotto il 12 settembre 2011 dai genitori a questa Camera è stato dichiarato irricevibile con sentenza del 13 ottobre 2011 (inc. 11.2011.130);

                                          che, preso atto del rapporto peritale del 2 marzo 2012 consegnato dal Servizio medico-psicologico di __________, con decisione del 22 marzo 2012 la Commissione tutoria regionale ha deciso il “graduale” ripristino della custodia parentale dei genitori, “con graduale passaggio” dei figli dall'internato all'esternato dell'__________, fino all'esternato completo dal settembre 2012;

                                          che contro tale decisione RI 1 e RI 2 sono insorti il 10 aprile 2012 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di essere reintegrati subito nella custodia parentale e di instaurare immediatamente “un esternato, impostato di comune accordo tra i genitori e l'__________, con durata determinata fino a venerdì 15 giugno 2012”, revocando qualsiasi provvedimento dal 16 giugno 2012;

                                          che il 23 aprile 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– a carico dei ricorrenti;

                                          che il 24 maggio 2012 RI 1 e RI 2 hanno inoltrato ricorso (“appello”) a questa Camera contro la decisione appena citata, formulando le stesse richieste avanzate all'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                          che il 9 ottobre 2012 la Commissione tutoria regionale ha comunicato come nel frattempo L__________ e E__________ abbiano completato il passaggio all'esternato e la custodia parentale dei genitori sia stata ripristinata;

                                          che di conseguenza il ricorso è divenuto privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli;

e considerando

in diritto:                         che dovendosi stralciare un ricorso dai ruoli l'autorità valuta sommariamente, ai fini delle spese e delle ripetibili, quale sarebbe stato il presumibile esito dell'impugnazione se la procedura non fosse divenuta senza oggetto o senza interesse giuridico (Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459 in fondo con richiamo alla nota 2040), analogamente a quanto vale nella procedura civile (art. 72 PC per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii);

                                          che nella fattispecie, prevedendo l'esternato completo dei figli L__________ e E__________ dal settembre del 2012 combinato con il graduale ripristino della custodia parentale dei genitori, la Commissione tutoria regionale si era fondata – per l'essenziale – sulle conclusioni del referto rilasciato il 2 marzo 2012 dal Servizio medico-psicologico di __________, adottando una soluzione che teneva conto dei tempi presumibilmente necessari per attuarne le proposte;

                                          che nemmeno i ricorrenti muovevano critiche agli accertamenti dei periti, invocate anzi a sostegno delle loro posizioni, salvo poi sorvolare sulle conclusioni del periti medesimi, condivise invece dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                          che a un sommario esame non si sarebbe verosimilmente legittimata una riforma della decisione impugnata, il giudice potendosi scostare dalle raccomandazioni di personale specialistico solo qualora le relative indicazioni appaiano lacunose o contraddittorie, ipotesi a prima vista estranea al caso in rassegna;

                                          che nelle circostanze descritte, non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso sarebbe verosimilmente stato respinto, mentre le spese processuali sarebbero state addebitate RI 1 e RI 1 in solido;

                                          che, date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo;

decreta:                    1.   In ricorso è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                    2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                    3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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