Incarto n. 11.2012.39
Lugano 19 febbraio 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa 06/2011 RF (registro fondiario: ricorso contro l'operato dell'ufficiale) del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, che oppone
RI 1
alla
Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario e all' Ufficio dei registri del Distretto di Lugano per quanto riguarda l'iscrizione di una “servitù personale d'uso” sulla particella n. 355 RFD di __________, sezione di __________, appartenente a TERZ 1, (patrocinata dall'avv. RA 1) e TERZ 2;
premesso che il 24 maggio 2005 TERZ 1, comproprietaria con il marito TERZ 2 della particella n. 355 RFD di __________, sezione di __________, ha concesso alla madre RI 1 una servitù d'uso e di godimento vita natural durante sulla sua quota di comproprietà, specificando come la servitù sarebbe stata “esercitata unicamente sull'appartamento, ancora da edificare, destinato a RI 1”;
ricordato che RI 1 ha chiesto il 31 ottobre 2011 all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano l'iscrizione della citata servitù “limitatamente alla quota di comproprietà di mia figlia TERZ 1”;
osservato che con decisione dell'11 novembre 2011 l'ufficiale del registro fondiario ha rigettato l'istanza perché “la servitù d'uso e godimento non è sufficientemente specificata”, occorrendo per di più un atto pubblico ove si trattasse di un diritto di abitazione, e perché secondo il contratto di servitù sarebbe spettato all'avv. __________ eseguire le necessarie iscrizioni nel registro fondiario;
considerato che un ricorso del 12 dicembre 2011 presentato da RI 1 contro la citata decisione è stato respinto il
5 marzo 2012 dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, la quale ha rilevato – in sintesi – come la nota servitù gravi sì la quota di un mezzo appartenente a TERZ 1, ma nessun documento permetta di
identificare tale quota con l'appartamento concesso in uso alla ricorrente, onde l'addebito di spese giudiziarie per complessivi fr. 300.– alla ricorrente;
accertato che contro la decisione appena citata RI 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 20 aprile 2012, chiedendo di riformare la decisione stessa nel senso di ordinare l'iscrizione della servitù;
rilevato che la Divisione della giustizia ha dichiarato di rinunciare a osservazioni, proponendo nondimeno di respingere il ricorso, mentre l'ufficiale del registro fondiario si è rimesso al giudizio della Camera e TERZ 1 ha concluso a sua volta per la reiezione del ricorso;
preso atto che RI 1 è deceduta il 12 gennaio 2013 e che il 18 gennaio 2013 __________ e TERZ 1, figlie della ricorrente, hanno chiesto alla Camera di stralciare la causa dai ruoli senza prelevare tasse;
appurato che nelle circostanze descritte il ricorso è divenuto senza interesse giuridico, la nota servitù essendo peraltro intrasmissibile (clausola n. II/3 del contratto 24 maggio 2004);
richiamato il principio secondo cui, dovendosi stralciare un ricorso dai ruoli, l'autorità valuta sommariamente, ai fini delle spese e delle ripetibili, quale sarebbe stato il presumibile esito dell'impugnazione se la procedura non fosse divenuta senza oggetto o senza interesse giuridico (Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459 in fondo con richiamo alla nota 2040), analogamente a quanto vale nella procedura civile (I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2012.51 del 17 ottobre 2012);
ritenuto che – a un sommario esame – non si sarebbe verosimilmente giustificata una riforma della decisione impugnata, nel memoriale del 12 dicembre 2011 la ricorrente ribadendo per l'essenziale il suo interesse all'iscrizione nel registro fondiario ma non confrontandosi con le motivazioni addotte dall'autorità di vigilanza nella fattispecie;
riconosciuto nondimeno che nel caso concreto la particolarità del caso giustifica di soprassedere – eccezionalmente – al prelievo di tasse e spese;
stabilito che non si pone problema di ripetibili (art. 31 LPAmm), l'ufficiale del registro fondiario e la Divisione della giustizia essendo intervenuti nell'ambito delle loro attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia), mentre TERZ 1 non ha più preteso indennità per ripetibili quando ha chiesto di togliere l'appello dai ruoli senza spese;
decreta: 1. Il ricorso è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –; –; –; –; – Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.