Incarto n. 11.2012.32
Lugano 7 agosto 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, giudice presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2011.221 (misure a tutela dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con istanza del 26 maggio 2011 da
AP 1 (ora patrocinata dall'avv.)
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)
giudicando sull'appello del 23 marzo 2012 presentato da AP 1 contro il decreto emesso dal pretore il 16 marzo 2012;
Ritenuto
in fatto: che nella procedura di protezione dell'unione coniugale avviata il 26 maggio 2011 da AP 1 contro il marito AO 1 (SO.2011.2221), con decreto cautelare del 16 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto la richiesta dell’istante con cui chiedeva di essere autorizzata a lasciare la Svizzera definitivamente e a trasferirsi con la figlia S__________ a __________, confermando il divieto decretato in via supercautelare il 17 febbraio 2012;
che contro tale decisione AP 1 è insorta con un appello del 23 marzo 2012 a questa Camera, postulando l'accoglimento dell'istanza del 5 marzo 2012, l'autorizzazione del trasferimento definitivo di S__________ all'estero e la revoca del decreto supercautelare del 17 febbraio 2012;
che l'appello non è stato intimato per osservazioni;
che statuendo il 15 marzo 2013 sull’istanza del 26 maggio 2011, il Pretore ha tra l’altro autorizzato i coniugi a vivere separati e affidato S__________ alla madre per cura e educazione, “ritenuto comunque che fino alla fine del corrente anno scolastico rimane escluso ogni trasferimento all’estero della minore”;
che nella procedura di divorzio promossa da AO 1 l’8 luglio 2013 (DM.2013.205/CA 2013.242-3), lo stesso giorno il Pretore ha respinto la contestuale istanza supercautelare con cui l’attore chiedeva il divieto per la moglie di trasferire la figlia all’estero, l’obbligo di depositare tutti i documenti di legittimazione e la modifica dell’affidamento della figlia e della disciplina del diritto di visita;
che con scritto del 26 luglio 2013, il patrocinatore dell’appellante ha chiesto lo stralcio della procedura d’appello senza assegnazione di ripetibili e possibilmente senza prelievo di spese, la cliente avendo nel frattempo trasferito il suo domicilio e quello della figlia a __________ (__________);
e considerando
in diritto: che in concreto può essere lasciata aperta la questione di sapere se il trasferimento dell’appellante e della figlia all’estero abbia in sé reso l’appello senza oggetto, in assenza di un formale ritiro dello stesso;
che infatti lo era già divenuto con la decisione del 15 marzo 2013 sul merito dell’istanza di tutela dell’unione coniugale, avendo la stessa sostituito il decreto cautelare impugnato;
che il limite temporale del divieto di trasferimento all’estero (“fino alla fine del corrente anno scolastico”) è poi stato confermato con il decreto supercautelare dell’8 luglio 2013;
che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli perché diventato privo di oggetto (art. 242 CPC);
che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che nel caso specifico le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni;
che per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, tale diritto è di natura altamente personale e decade – ove non sia ancora stato accordato, come nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);
che in concreto l'appellante, con la fine della procedura diventata senza oggetto, ha perduto la qualità di parte, onde la caducità della richiesta di assistenza giudiziaria;
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.