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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.2014 11.2012.27

12 agosto 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,280 parole·~36 min·3

Riassunto

Modifica di sentenza di divorzio: omologazione del giudice necessaria?

Testo integrale

Incarto n. 11.2012.27

Lugano, 12 agosto 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2006.267 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 aprile 2006 dall'

avv.  AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1 ,   (ora patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 5 marzo 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 febbraio 2012, rettificata il 7 febbraio successivo;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Dal matrimonio celebrato il 28 gennaio 1991 fra AO 1 (1961) e CO 2 (1958), divorziata, sono nati Je__________ (11 marzo 1991), Jo__________ (9 marzo 1994) e J__________ (31 ottobre 1995). Domiciliati a __________, i coniugi vivevano nel regime della separazione dei beni. Con sentenza dell'8 luglio 2004 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio per divorzio (inc. OA.2003.280), omologando una convenzione che prevedeva, fra l'altro:

                                         2.  Affidamento figli, autorità parentale e abitazione

                                             I figli Je__________, Jo__________ e J__________ rimangono affidati alla madre, la quale eserciterà l'autorità parentale. L'abitazione coniugale a __________, di proprietà di AO 1, viene assegnata alla moglie ed ai figli fino al compimento del 18° anno di età dell'ultimo figlio, ossia al più tardi fino al 31 ottobre 2013. A tale riguardo le parti incaricano il Giudice di far annotare all'Ufficio dei registri un diritto di abitazione sulla particella n. 168 RFD __________ di durata determinata fino al 31 ottobre 2013. Fino al 31 ottobre 2013 AP 1 s'impegna a risiedere in Ticino con i figli e a non trasferire la loro residenza altrove, salvo consenso anticipato del padre.

                                         (…)

                                         4.  Contributo alimentare per la moglie e aspetti finanziari vari

                                              AO 1 verserà alla moglie, anticipatamente entro il 1° di ogni mese, un contributo di mantenimento vita natural durante. Lo stesso sarà di fr. 6800.– al mese dal 1° aprile 2004 fino al 31 ottobre 2013 (data di scadenza del diritto di abitazione conformemente a quanto pattuito sopra al punto 2). A partire dal 1° novembre 2013 il contributo sarà di fr. 6000.– al mese. Questo contributo sarà indicizzabile ogni due anni, la prima volta al 1° novembre 2015 con riferimento all'indice base vigente al 1° novembre 2013.

                                              Il contributo sarà ridotto dell'importo pari alla rendita AVS (o primo pilastro) che percepirà AP 1.

                                             (…)

                                             Al fine di ulteriormente assicurare il debito mantenimento di AP 1 dopo il divorzio, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia ex art. 124 CC, AO 1 pagherà alla stessa i seguenti importi:

fr. 250 000.–    entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio;

fr. 250 000.–    entro il 1° marzo 2013;

fr. 400 000.–    entro il 30 aprile 2014 sotto forma di polizza assicurativa premio unico con corresponsione di una rendita vitalizia a favore di AP 1. Questo importo sarà garantito mediante l'iscrizione all'Ufficio dei registri, a cura del Giudice, di una limitazione della facoltà di disporre a carico della particella n. 168 RFD __________ per la somma di fr. 400 000.–. La cancellazione di questa restrizione avverrà contestualmente al pagamento di cui sopra.

                                             I versamenti del 1° marzo 2013 e del 30 aprile 2014 di cui sopra sono con­dizionati alla permanenza dei figli in Ticino fino al compimento del 18° anno di età di ognuno di loro, salvo consenso scritto e anticipato del padre. Pertanto qualora AP 1 dovesse, senza consenso del padre, trasferire i figli fuori dal Ticino prima della loro maggiore età, tali obblighi di pagamento a carico di AO 1 decadranno.

                                         (…)

                                         6.  Aspetti previdenziali

                                             Nessun coniuge dispone di un capitale di previdenza accumulato durante il matrimonio.

                                             Essendo la previdenza di entrambi i coniugi già garantita dalla presente convenzione (per la moglie come da pattuizione di cui sopra al punto 4) o dalla situazione economica personale (per il marito), non si dà luogo a riparti o a versamenti di ulteriori indennità ex art. 124 CC.

                                         Al momento del divorzio AO 1, avvocato, esercitava la professione a titolo dipendente e indipendente, mentre AP 1 non svolgeva alcuna attività lucrativa.

                                  B.   Il 21 dicembre 2005 AO 1 si è risposato con __________ L__________ (1979). Nel marzo del 2006 CO 2 ha manifestato l'intenzione di trasferirsi con i figli nel Canton __________. Venuto a conoscenza di ciò, il 24 aprile 2006 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché modificasse la sentenza di divorzio e gli affidasse i figli, gli attribuisse l'autorità parentale (riservato il diritto di visita materno), gli restituisse la villa di __________ e ordinasse la cancellazione del diritto d'abitazione in favore dell'ex moglie. Identiche domande egli ha formulato già in via cautelare, chiedendo che fosse impedito a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di trasferire i figli fuori del Cantone Ticino. All'udienza del 24 maggio 2006, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 30 maggio 2006 il Pretore ha respinto l'istanza e autorizzato AP 1 a trasferirsi con i figli nella Svizzera romanda (inc. DI.2006.558). Il trasloco è avvenuto nel giugno del 2006.

                                  C.   Nella sua risposta di merito AP 1 ha proposto il 12 giugno 2006 di rigettare l'azione. Con replica del 18 agosto 2006 l'attore ha mantenuto il proprio punto di vista, postulando altresì la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre sul fon­do di __________ che garantiva il versamento di fr. 400 000.– all'ex moglie, obbligo decaduto a suo avviso perché l'ex moglie si era trasferita con i figli nella Svizzera romanda. In via subordinata, nel caso in cui i figli fossero rimasti affidati alla madre fuori Cantone, egli ha chiesto una regolamentazione minima del suo diritto di visita. In sede di duplica, il 20 settembre 2006, la convenuta ha sollecitato una volta ancora il rigetto della petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 14 mar­zo 2007 e nel corso della medesima il Pretore ha sospeso la procedura per trattative.

                                  D.   In pen­denza di causa i figli sono tornati nel Ticino. Il 13 giugno 2007 Je__________ è stata affidata cautelarmente al padre, salvo essere collocata il 17 aprile 2008 dai coniugi Ro__________ e An__________ Bo__________ a __________. Jo__________ è stata affidata cautelarmente al padre il 23 agosto 2007 e J__________ tre anni dopo, il 25 agosto 2010 (inc. DI.2010.1269). AP 1 è rimasta nel Canton Friburgo. Decadute infruttuose le trattative sulla modifica della sentenza di divorzio, il 30 settembre 2009 è ripresa l'udienza preliminare ed è cominciata l'istruttoria. Il 1° ottobre 2010 AO 1 ha avuto dalla seconda moglie un figlio, El__________. Con ordinanza del 3 dicembre 2010 il Pretore ha dato atto che Je__________ era divenuta maggiorenne, che gli altri due figli erano affidati cautelarmente al padre e che litigiosi rimanevano l'attribuzione dell'autorità parentale, la disciplina delle relazioni personali con il genitore non affidatario, la cancellazione del diritto d'abitazione della convenuta sull'ex alloggio coniugale, la restituzione del medesimo all'attore e la radiazione della restrizione della facoltà di disporre sul fondo.

                                  E.   Ultimata l'istruttoria, al dibattimento finale del 31 marzo 2011 l'attore ha chiesto, all'appoggio di conclusioni scritte del 14 marzo 2011, che la sentenza di divorzio fosse modificata affidandogli i figli Jo__________ e J__________ (riservato il diritto di visita materno), restituendogli la villa di __________ e cancellando il diritto d'abitazione in favore di AP 1, oltre alla restrizione della facoltà di disporre sul fondo. Sulla scorta di conclusioni scritte del 25 mar­zo 2011 la convenuta ha aderito da parte sua all'affidamento di Jo__________ e J__________ al padre, ma si è opposta alla cancellazione del suo diritto d'abitazione e della restrizione della facoltà di disporre.

                                  F.   Il 7 aprile 2011, sorte complicazioni nella custodia di Jo__________, AO 1 chiesto al Pretore di indire un'udienza perché si

                                         adottassero misure a protezione della minorenne. L'udienza si è tenuta il 7 settembre 2011 e in quell'occasione le parti hanno sottoscritto a verbale il seguente accordo:

                                         1.    Con effetto immediato il diritto di abitazione in favore di AP 1 a carico del fondo part. n. 168 RFD __________ (dg. 20167/08.09.2004) è cancellato.

                                         2.    Con effetto immediato AP 1 restituisce a AO 1 tutte le chiavi della casa di __________ in suo possesso. Le chiavi in suo possesso vengono riconsegnate seduta stante, valendo il presente verbale come ricevuta. (…)

                                         3.    Con effetto immediato la restrizione della facoltà di disporre a carico del fondo part. n. 168 RFD __________ (dg. 20168/08.09.2004) è cancellata.

                                               (…)

                                         13.  Il marito continuerà a versare i contributi per la moglie pattuiti nella convenzione divorzile, e meglio:

                                                fr. 6800.– fino al 31 ottobre 2013;

                                                fr. 6000.– dal 1° novembre 2013 a vita;

                                                (…)

                                         14.  Il presente accordo sostituisce integralmente la convenzione di divorzio omologata con sentenza 8 luglio 2004 (inc. OA.2003.280). Con l'esecuzione del presente accordo sono da ritenersi integralmente liquidati tutti i rapporti di dare-avere tra le parti. In particolare:

•   AO 1 non potrà reclamare alcunché da AP 1 per la situazione della casa di __________;

•   AP 1 non potrà reclamare da AO 1 il pagamento di fr. 250 000.– e di fr. 400 000.– pattuiti al momento del divorzio (con­venzione, punto 4 in alto). AP 1 potrà comunque trattenere i fr. 250 000.– già versati.

                                         (…)

                                         Al termine dell'udienza le parti hanno chiesto al Pretore “di passare indilatamente a sentenza e di integrare nella stessa i necessari ordini all'attenzione dell'Ufficio dei registri”.

                                  G.   Il 12 settembre 2011 AP 1 ha scritto al Pretore, chiedendone la ricusa e postulando l'annullamento dell'accordo. Il 22 settembre 2011 essa ha reiterato simili pretese, affermando di non avere concluso l'accordo per libera scelta né dopo matura riflessione e che, comunque fosse, la convenzione è inadeguata quanto alla sua previdenza professionale. Invitato a espri­mersi, AO 1 ha difeso il 23 settembre 2011 la validità della convenzione, senza pronunciarsi sull'istanza di ricusa. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto l'istanza di ricusazione, mentre si è dichiarato incom­petente per giudicare la validità dell'accordo stipulato all'udienza del 7 settembre 2011. Le spese processuali

                                         di fr. 300.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 200.– per ripetibili (inc. SO.2011.4407).

                                  H.   Gli atti sono quindi stati ritrasmessi al Pretore della sezione 6, che con sentenza del 2 febbraio 2012 ha omologato l'accordo del 7 settembre 2011, non ravvisando estremi per non approvarlo. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 30 000.– sono state poste nella misura di fr. 19 450.– a carico dell'attore e nella misura di fr. 10 550.– a carico della convenuta, con obbligo per l'attore di rifondere alla convenuta fr. 10 000.– per ripetibili ridotte. Con decisione del 7 febbraio successivo il Pretore ha poi rettificato il dispositivo della sentenza relativamente a un punto dell'omologazione in cui figuravano due errori di scrittura.

                                    I.   Contro l'omologazione dell'accordo AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 marzo 2012 per ottenere che la sentenza sia annullata nella misura in cui approva le clausole n. 1, 2, 3, 13, 14, 15 e 16 dell'accordo, come pure per quanto riguarda le spese processuali e le ripetibili, e che gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio. In subordine essa chiede di riformare la decisione impu­gnata respingendo l'approvazione delle clausole n. 1, 2 e 3, modificando la clausola n. 13 nel senso che AO 1 continui a versarle i contributi alimentari fissati nella convenzione di divorzio, modificando la clausola n. 14 nel senso che AO 1 corrisponda le somme previste per il debito mantenimento di lei e la previdenza professionale previste nella sentenza di divorzio, modificando la clausola n. 15 nel senso che AO 1 sia tenuto a rifonderle fr. 25 000.– per ripetibili e modificando la clausola n. 16 nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese a carico di AO 1. Con osservazioni del 25 mag­gio 2012 AO 1 propone di respingere l'appello o subordinatamente, nel caso in cui questa Camera accogliesse le richieste principali della convenuta, di annullare tutta la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio sul­l'omologabilità dell'accordo nel suo intero.

Considerando

in diritto:                 1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto l'appello è regolato perciò dalla nuova procedura. Ora, nel nuovo diritto la modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su

                                         azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori in tale materia sono impugnabili perciò, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 combinato con l'art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il valore litigioso è dato, già per la circostanza che l'appellante contesta di avere validamente rinunciato, nell'accordo del 7 settembre 2011, a riscuotere fr. 650 000.– complessivi previsti in suo favore nella convenzione sugli effetti del divorzio. Quanto alla tempestività del rime­dio giuridico, la sentenza del Pretore è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 3 feb­braio 2012. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così la domenica 4 marzo 2012, salvo protrarsi al lunedì seguente in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

                                   2.   A titolo principale l'appellante chiede di annullare parzialmente la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giu­dizio. Un appello tuttavia è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Dal memoriale deve desumersi quindi in che modo vada modificata la sentenza del Pretore (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda volta al mero annullamento della decisione appellata con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo in via eccezionale, qualora l'autorità di ricorso non possa statuire nel caso in cui accolga l'appello, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). La convenuta non pretende che nel caso specifico soccorrano presupposti del genere, tanto meno ove si consideri che in subordine essa medesima formula esplicite conclusioni di merito. Ne se­gue che l'appello è ricevibile solo per quanto riguarda le domande subordinate. Ciò rende senza oggetto la conclusione eventuale dell'attore, il quale chiede nelle osservazioni all'appello (pag. 21 in fondo) che qualora la Camera accogliesse le domande principali della convenuta, la sentenza impugnata sia interamente annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio sul­l'omologabilità di tutto l'accordo.

                                   3.   Nelle sue osservazioni (pag. 2 in alto) AO 1 propone altresì di dichiarare l'appello della convenuta irricevibile nella misura in cui verte sulle spese giudiziarie, in proposito essendo data solo la possibilità di reclamo (art. 110 CPC). A torto. Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, qualora un dispo­si­tivo sulle spese giudiziarie figuri in una decisione finale appellabile e il soccombente intenda impugnare, oltre al contenuto di quest'ultima decisione, anche il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili, non occorre un recla­mo separato. In simili circo­stanze la parte che intende ricorrere è abilitata a impugnare quel dispositivo direttamente con l'appello (sentenza inc. 11.2012.66 del 23 settembre 2013, consid. 4 con riferimenti di dottrina). Ciò premesso, l'appello di AP 1 è ammissibile anche in materia di spese giudiziarie.

                                         Sempre nelle osservazioni del 25 maggio 2012 (pag. 2 in alto) l'attore propone di dichiarare l'appello irricevibile per carenza di motivazione in quanto diretto contro i dispositivi della decisione impugnata che omologano le clausole n. 1, 2, 3, 13, 15 e 16 del noto accordo, come pure in quanto diretto contro i dispositivi sulle spese processuali e le ripetibili, poiché – egli sostiene – AP 1 si limita a censurare il dispositivo che omologa la clausola n. 14. L'assunto non può essere condiviso. Il vizio della volontà che l'appellante adombra non si riferisce solo al dispositivo della sentenza pretorile che omologa la clausola n. 14 dell'accor­do, ma riguarda la convenzione del 7 settembre 2011 nel suo insieme. Sapere poi se l'appellante abbia sufficientemente motivato l'errore di cui si è vale è un'altra questione, su cui si tornerà in appresso.

                                   4.   Da parte sua la convenuta chiede a questa Camera, con l'appello, di sentire in contraddittorio le persone che hanno presenziato al­l'udienza in Pretura del 7 settembre 2011 (pag. 26, punto 14.1) e di ordinare una perizia psichiatrica su di lei per “verificare se le circostanze consentivano la conclusione libera e cosciente di una transazione” (pag. 22 in alto). Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello, nondimeno, solo “se vengono immediatamente addotti” e “se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esi­gibile tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico non si vede – né l'appellante allega – perché l'audizione dei partecipanti all'udienza del 7 settembre 2011 e l'esecuzione della prospettata perizia non potessero essere chieste al Pretore fin dal momento in cui la convenuta ha cominciato a ritenere inefficace la convenzione sottoscritta all'udienza, ovvero il 12 settembre 2011 (rubrica “Istanza di ricusa AP 1”, act. XXXVI). Mal si comprende del resto che cosa inducesse AP 1 ad attendere fino al 5 marzo 2012 (data dell'appello) per postulare l'assunzione di quei mezzi istruttori. Già a un primo esame le offerte di prova in questione appaiono dunque tardive.

                                         Si aggiunga che nemmeno l'appellante indica quali elementi concreti dovrebbero permettere di accertare le escussioni dei partecipanti all'udienza del 7 settembre 2011, men che meno con riferi­mento all'errore essenziale che essa invoca (art. 24 cpv. 1 CO), ma di cui – come si vedrà oltre (consid. 7) – tutto si ignora. Sulle circostanze che hanno preceduto la firma della convenzione, in ogni modo, le parti (e il Pretore) hanno già avuto modo di esprimersi (rubrica “Istanza di ricusa AP 1”: ordinanza del 17 ottobre 2011, lettera del 23 settembre 2011, lettera del 22 settembre 2011; lettera del 24 ottobre 2011, lettera del 10 novembre 2011). Quali ulteriori elementi dovrebbero permettere di accertare le audizioni non è dato a divedere.

                                         Circa la perizia psichiatrica, AP 1 sembra valersi di una scemata responsabilità al momento di sottoscrivere l'accordo, asserendo di avere firmato il verbale del 7 settem­bre 2011 “sotto enorme pres­sione psicologica – pressione generata non solo dalle innumerevoli e logoranti procedure giudiziarie, ma pure dalla presenza all'udienza della figlia minorenne – a tal punto da rinunciare a ogni copertura previdenziale” (appello, pag. 22 in alto). Per tacere del fatto però che non si scorge quale effetto destabilizzante potesse esercitare la presenza della figlia Jo__________ sulla convenuta, l'“enorme pressione psicologica” da questa invocata a causa del contenzioso con il marito rimane un'affermazione non sostanziata nemmeno a livello di indizio. Certo, la procedura si è rivelata “tortuosa e difficile, costellata da innumerevoli atti istruttori e incidenti urgenti” (sentenza impugnata, pag. 4 in basso), ma al­l'udienza del 7 settembre 2011 AP 1 era assistita dalla propria legale di fiducia, che la patrocinava fin dall'inizio del processo. Può darsi – ed è l'opinione del Pretore – che dopo la firma dell'accordo essa si sia ricreduta e rammaricata per avere sottoscritto l'intesa, ma un ripensa­mento non è segno di scemata responsabilità. Nulla induce quin­di a ordinare l'esecuzione di una perizia psichiatrica.

                                   5.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che un coniuge è senz'altro legittimato a proporre al giudice di non omologare una conven­zione sugli effetti del divorzio da lui stesso sottoscritta, ma che a tal fine deve dimostrare un vizio della volontà o una manifesta inadeguatezza dell'accordo. In concreto – egli ha soggiunto – non soccorrono estremi siffatti. Trattative fra le parti era­no in corso da anni e all'udienza del 7 settembre 2011 la convenuta ha avuto un ruolo decisivo nel promuovere l'intesa, alzandosi spontaneamente dal suo posto e depositando sul tavolo del giudice le chiavi della villa di __________, ciò che si è tradotto nei primi due punti della conven­zione. Il resto è seguito nel corso della seduta, in un ambiente disteso. Quanto alla legale della convenuta, essa ha firmato il verbale senza muovere obiezioni. Nulla suffraga pertanto un difetto del consenso.

                                         Per quel che è della lamentata inadeguatezza, il Pretore ha rilevato che in conformità all'accordo l'attore continua a versare all'ex moglie il contributo alimentare previsto nella sentenza di divorzio, il quale finanzia appieno il debito mantenimento di lei (calcolato dal primo giudice in fr. 4995.– mensili). In esito allo scioglimento del matrimonio poi AP 1 ha ricevuto un'indennità di fr. 250 000.– che può conservare. È vero che nell'accordo di modifica essa ha rinunciato ad altri fr. 250 000.– e a ulteriori fr. 400 000.– previsti nella convenzione di divorzio, ma è altrettanto vero – ha soggiunto il Pretore – che quei versamenti (come invero il versa­mento già ricevuto) erano vincolati “alla permanenza dei figli in Ticino fino al compimento del 18° an­no di età di ognuno di loro”, condizione che AP 1 non ha per nulla rispettato. L'attore inoltre ha desistito da pretese di risarcimento per lo stato in cui si trova la sua villa a __________. L'accordo di modifica è destinato così – ha epilogato il Pretore – a evitare ulteriori litigi e, in definitiva, “non peggiora in nulla la situazione previdenziale della ex moglie”.

                                   6.   Dopo una prolissa cronistoria sullo svolgimento del processo (memoriale, punti 1 a 12), l'appellante censura in primo luogo la sentenza impugnata per carenza di motivazione. Rimprovera al Pretore – in sintesi – di non avere spiegato come mai la situazione previdenziale dell'ex moglie non sarebbe peggiorata, lamenta che nell'accordo non figurino gli elementi di reddito e di sostanza di ciascun coniuge (art. 282 cpv. 1 lett. a CPC), asserisce che il suo trasferimento nel Canton Friburgo nel 2006 era dovuto a giustificati motivi, ripete che la sua situazione previdenziale non è stata verificata dal giudice e che il suo “debito mantenimento” calcolato dal Pretore in fr. 4995.– mensili risale a tre anni addietro (appello, punto 13). In realtà l'argomentazione consiste in un farraginoso coacervo di critiche formali e sostanziali. Un conto è sapere infatti se la decisione impugnata adempia i requisiti minimi di motivazione disposti dal diritto federale, un altro è sapere se il Pretore abbia esaminato l'adeguatezza della situazione – in particolare previdenziale – in cui viene a trovarsi la convenuta. Un'eventuale carenza di motivazione riguarda solo il primo interrogativo.

                                         a)   Che una sentenza civile debba essere motivata, fosse solo su richiesta di parte, non fa dubbio (art. 239 cpv. 2 CPC). Le esigenze minime a tal fine sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami).

                                         b)   Nella fattispecie il Pretore ha indicato esplicitamente perché il vizio della volontà invocato dalla convenuta non appariva credibile: perché la stessa AP 1 aveva promosso l'accordo quel 7 settembre 2011, depositando sul tavolo del giudice le chiavi della villa di __________, perché essa medesima aveva aderito alla convenzione in un'atmosfera distesa e per­ché l'avvocata di lei nulla aveva obiettato al riguardo, firmando a sua volta il verbale. Ciò posto, il Pretore ha spiegato per quali motivi la convenuta si vedeva assicurato il proprio “debito mantenimento” pur rinunciando ai fr. 650 000.– complessivi che AO 1 le avrebbe versato (oltre ai fr. 250 000.– già corrisposti) qualora fosse rimasta nell'abitazione di __________ fino alla maggiore età di J__________ (31 ottobre 2013): perché essa avreb­be continuato a percepire un contributo vitalizio idoneo a sovvenzionare abbondante­mente il proprio debito mantenimento (calcolato in fr. 4995.– mensili), perché essa ha pur sempre ricevuto in esito al divorzio fr. 250 000.– (definitivamente acquisiti) e perché in contropartita l'attore desistiva da pretese di risarcimento per lo stato di degrado in cui era stata lasciata la villa di __________. Tale motivazione permetteva senz'altro alla convenuta di capire per quali ragioni il Pretore avesse omologato l'accordo. Che poi la motivazione non le aggradasse o le dispiacesse ancora non significa ch'essa non fosse in grado di far valere i suoi mezzi di difesa con cognizione di causa. Su questo punto l'appello manca di consistenza.

                                   7.   Nel merito l'appellante fa valere di essere incorsa in un errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO) firmando l'accordo del 7 settembre 2011. “Sottoposta a importante pressione psicologica, anche ma non solo per la presenza della figlia minorenne”, essa sostiene di avere “sostanzialmente sottoscritto ciò che non era assolutamente sua intenzione sottoscrivere” (appello, punto 14), soprattutto alla luce – essa epiloga – dell'“evidente sproporzione fra la convenzione regolante le conseguenze del divorzio (…) e la transazione del 7 settembre 2011”. In realtà mal si comprende in che consista l'errore (art. 24 cpv. 1 CO). L'appellante non preten­de di avere avuto di mira un accordo diverso da quello cui aveva dichiarato di consentire, né che la sua volontà fosse diretta ad altro, né che la prestazione della controparte si sia rivelata notevolmente inferiore rispetto a quella cui tendeva la sua volontà, né che mancas­se in concreto una determinata condizione di fatto da lei considerata un necessario elemento dell'accordo. Quanto essa lamenta in realtà non è un vizio della volontà fondato su un errore essenziale, ma un difetto di consen­so (art. 1 CO), consenso che sarebbe stato rilasciato “sotto enor­me pressione psicologica”. Tanto che per dimostrare la propria scemata responsabilità a quel momento essa sollecita l'esecuzione di una perizia psichiatrica (sopra, consid. 4).

                                         Se non che, come si è già accennato (consid. 4), mal si intravede perché la presenza della figlia Jo__________ potesse condizionare l'interessata quel 7 settembre 2011, mentre l'“enor­me pressione psicologica” affermata dall'appellante a causa del contenzioso con il marito non deve far dimenticare che al­l'udien­za AP 1 era assistita dalla propria legale di fiducia, la quale la patrocinava fin dall'inizio del processo. Per di più, l'appellante non contesta che – come ha rilevato il Pretore – all'udienza del 7 settembre 2011 lei medesima ha promosso l'intesa, depositando sponta­neamente sul tavolo del giudice le chiavi della villa di __________, ciò che si è tradotto nei primi due punti della conven­zione. Anzi, essa non nega nemmeno che il resto dell'accordo sia stato stipulato in un ambiente disteso, né tenta di smentire l'opinione del Pretore, secondo cui essa fa passare per una scemata responsabilità quel che in realtà è un ripensamento. Ciò non sostanzia un difetto del consenso né, men che meno, un errore essenziale. Anche al proposito l'appello si rivela così privo di fondamento.

                                   8.   L'appellante sottolinea che, indipendentemente da quanto precede, nella fattispecie il Pretore non si è assicurato ch'essa firmasse l'accordo “dopo matura riflessione” (art. 140 cpv. 1 vCC, art. 279 cpv. 1 CPC). Le avesse lasciato qualche giorno, essa non avreb­be sottoscritto una simile intesa. La convenuta si duole inoltre di essersi “trovata confrontata con una proposta del Pretore, la quale tocca aspetti completamente estranei al substrato delle allegazioni di causa”, ciò che imponeva di lasciarle almeno un breve periodo per ponderare la scelta (appello, punto 15).

                                         a)   Una convenzione sugli effetti del divorzio dev'essere omologata dal giudice (art. 279 cpv. 2 CPC, corrispon­dente al­l'art. 140 cpv. 1 vCC). Successive modifiche possono invece formare oggetto di un semplice accordo scritto degli ex coniugi, tranne per quanto riguarda gli interessi dei figli, al cui proposito l'omologazione rimane necessaria (art. 284 cpv. 2 CPC; nel vecchio diritto: I CCA, sentenza inc. 11.2005.25 del 7 mar­zo 2008, consid. 4b in fine; inc. 11.2001.138 del 28 luglio 2003, consid. 6). Ciò non impedisce che gli ex coniugi possano chiedere di omologare una convenzione di modifica anche su questioni estranee agli interessi dei figli. In tal caso il giudice fa capo, per analogia, ai presupposti dell'art. 279 cpv. 1 CPC (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 13 in fine ad art. 285). Identico principio vale qualora gli ex coniugi raggiungano un accor­do in esito a un'azione avviata da uno di loro per ottenere una modifica della senten­za di divorzio. Se l'accordo non tocca gli interessi dei figli e nessuna delle parti chiede l'omologazione dell'intesa, il giudice stralcia la causa dal ruolo per transazione. Se una parte invece chiede ugual­mente l'omologazione, il giudice applica per analogia i presupposti dell'art. 279 cpv. 1 CPC (Dolge in: Brunner/ Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 9 ad art. 284).

                                         b)   L'art. 279 cpv. 1 CPC (identico all'art. 140 cpv. 2 vCC) stabilisce che il giudice omologa una convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi abbiano stipulato l'intesa “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”. Non tocca al giudice inda­gare su eventuali vizi occulti del consenso. L'accertamento della matura riflessione consiste nel sincerarsi che le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, che l'accettazione non sia dovuta a precipitazione o a spossatezza. Un accordo stipulato nel corso di un'udienza in tribunale al cospetto dei rispettivi patrocinatori si reputa concluso “dopo matura riflessione” (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, n. 48 in fine ad art. 140 vCC). Del resto una transazione formalizzata dai coniugi davanti al giudice non soggiaceva al termine bimestrale di riflessio­ne nemmeno sotto il vecchio diritto (Pichonnaz, op. cit., n. 35 in fine ad art. 140 vCC con richiamo).

                                         c)   Nella fattispecie l'accordo del 7 settembre 2011 si deve al comportamento stesso della convenuta, la quale ha depositato sponta­neamente sul tavolo del giudice le chiavi della villa di __________. Discusso nel corso dell'udienza, il testo della transazione è poi stato elaborato in un ambiente disteso e per finire è stato sottoscritto dagli ex coniugi con i rispettivi patrocinatori. Al termine dell'udienza nessuna delle parti si è riservata una successiva ratifica. Anzi, entrambe hanno chiesto al giudice di “passare indilata­mente a sentenza”. Il Pretore soggiunge finanche – senza essere contraddetto dall'appellante – di avere ancora constatato in coda all'udienza, discutendo con le parti, come l'accordo fosse a piena soddisfazione di tutti (rubrica “Istanza ricusa AP 1”, ordinanza del 17 ot­tobre 2011, pag. 1). Pretendere in simili circostanze che il giudice non si sia cerziorato di un accordo sottoscritto “dopo matura riflessione” non è serio.

                                         d)   La convenuta si duole – come detto – di essersi trovata di fronte il 7 settembre 2011 a una proposta del Pretore che coinvolgeva “aspetti completamente estranei al substrato delle allegazioni di causa”. Non è vero. Si conviene che i ver­samenti di fr. 250 000.– e di fr. 400 000.– pattuiti nella convenzione del luglio 2004 (clausola n. 4) “al fine di ulteriormente assicurare il debito mantenimento di AP 1 dopo il divorzio, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia ex art. 124 CC”, non formavano oggetto delle richieste di modifica formulate da AO 1 nella petizione. Ma ciò solo perché AO 1 li riteneva automaticamente decaduti, l'ex moglie non avendo rispettato le condizioni per il loro stanziamento (residenza a __________ fino alla maggiore età di J__________). Tant'è che con la replica l'attore ha chiesto di cancellare, oltre al diritto d'abitazione, la restrizione della facoltà di disporre gravante il fondo di __________ destinata a garantire l'erogazione dei fr. 400 000.– (pag. 10 a metà). Per di più, a un'udienza cautelare del 27 maggio 2009 il Pretore aveva già delineato una proposta di soluzione amichevole che non contemplava più il versamento di fr. 400 000.– (verbale nell'inc. DI.2009.457, pag. 3, clausola n. 14). Che poi l'attore intendesse ottenere il risarcimento del danno dovuto al degrado in cui si trovava la villa di __________ era fuori dubbio, avendo egli ottenuto a tal fine dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, l'esecuzione di una perizia a futura memoria, allestita da un architetto il 2 luglio 2010 (doc. CCC). In circostanze siffatte AP 1 non può asserire di essersi inopinatamente trovata di fronte, il 7 settembre 2011, ad “aspetti completamente estranei al substrato delle allegazioni di causa”. Una volta di più l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   9.   Al Pretore l'appellante fa carico infine di non essersi cerziorato che la convenzione stipulata il 7 settembre 2011 fosse completa e adeguata, in particolare per quanto riguarda la sua previdenza professionale. Essa ribadisce che nell'accordo di modifica mancano gli elementi di reddito e di sostanza di ciascun coniuge (art. 282 cpv. 1 lett. a CPC), che il suo trasferimento nel Canton Friburgo nel 2006 era dovuto a giustificati motivi e che il “debito mantenimento” di lei calcolato in fr. 4995.– mensili risale a tre anni addietro. Ma soprattutto essa critica il Pretore per avere trascurato ogni verifica circa il suo “secondo pilastro”, sottolineando di non poter rinunciare alla riscossione di fr. 650 000.– complessivi senza perdere cospicue aspettative pensionistiche, mentre l'importo di fr. 250 000.– che essa ha già ricevuto è ormai stato “scialacquato nelle procedure giudiziarie avviate dal marito” (appello, punto 16).

                                         a)   Il giudice omologa una convenzione sulle conseguenze del divorzio – rispettivamente sulla modifica di conseguenze del divorzio – quando si sia convinto che i coniugi hanno stipulato un'intesa non solo “di loro libera volontà e dopo matura riflessione” (come si è visto: consid. 8b), ma anche un'intesa che sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1 CPC, analogo all'art. 140 cpv. 2 vCC). Trattandosi di una convenzione di modifica, l'accordo deve annoverare con chiarezza tutti gli elementi regolati in modo diverso rispetto alla disciplina anteriore. Ciò non significa che il giudice esamini ogni cambiamento con piena cognizione. Per quanto riguarda i contributi di mantenimento dopo il divorzio, in specie, continua a valere il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Il giudice si limita così a intervenire nel caso di modifiche manifestamente inadeguate. Esamina con pieno potere cognitivo, invece, le questioni rette dal principio inquisitorio “illimitato”, come quelle in materia di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC) e di previdenza professionale (art. 280 e 281 CPC).

                                         b)   Che nell'accordo del 7 settembre 2011 non figurino gli elementi di reddito e di sostanza di ciascun coniuge è vero (art. 282 cpv. 1 lett. a CPC). A prescindere dalla circostanza tuttavia che ciò non è un requisito per la validità dell'accordo (sentenza del Tribunale federale 5A_599/2007 del 2 ottobre 2008, consid. 6.3.3), l'indicazione andava inserita a suo tempo nella convenzione sugli effetti del divorzio. Non riguarda invece la successiva modifica, né risulta – o la convenuta asserisce – che tali elementi si siano modificati nel tempo. L'appellante stessa poi mostra di essere a perfetta conoscenza di quei dati (nel memoriale conclusivo essa medesima indicava la sostanza imponibile del marito nel 2007 in fr. 8 295 000.– e il reddito imponibile in fr. 238 400.– annui: pag. 6 in basso). Non occorreva dunque che il Pretore intervenisse al riguardo.

                                               Per quel che è del suo “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC), l'appellante fa notare che il fabbisogno di fr. 4995.– mensili calcolato dal Pretore risale ad accertamenti del 2008 (come riconosce il Pretore medesimo: sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Non dice però a quanto esso ammonterebbe oggi né pretende di avere fornito al Pretore dati più recenti. E in materia di mantenimento dopo il divorzio continua a valere il principio dispositivo (sopra, lett. a), di modo che non spettava al giudice inquisire sul tema. A torto l'appellante rimprovera perciò al primo giudice di avere omologato una convenzione incompleta.

                                         c)   Rimane da appurare se il Pretore dovesse rifiutare l'omologazione dell'accordo – come assevera l'appellante – per inadeguatezza della regolamentazione in materia di previdenza professionale. Come si è accennato (lett. a), il giudice chiamato a omologare una convenzione sugli effetti del divorzio – o sulla modifica di effetti del divorzio – relativamente alla disciplina degli aspetti pensionistici applica il principio inquisitorio “illimitato”, per lo meno nella misura in cui deve verificare l'entità di una prestazione d'uscita o l'insorgere di un caso di previdenza, essendo di pubblico interesse che dopo il divorzio un coniuge disponga di un appropriato “secondo pilastro” (DTF 129 III 486 consid. 3.3). Sta di fatto che nella fattispecie non si pongono problemi di tale indole. Nella convenzione del 2004 sugli effetti del divorzio AO 1 si era impegnato a versare all'appellante un contributo alimentare indicizzato di fr. 6800.– mensili dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2013 e di fr. 6000.– mensili dal 1° novembre 2013 in poi, vita natural durante (clausola n. 4), nessuno dei due coniugi essendo affiliato a un istituto di previdenza professionale (clausola n. 6). L'accordo di modifica conferma tale regolamentazione, nulla essendo mutato nel frattempo (clausola n. 13).

                                               Ne segue che in concreto non sussistono questioni di “secondo pilastro” da regolare. All'età del pensio­namento AP 1 continuerà a percepire il contributo ali­mentare vitalizio di fr. 6000.– men­sili indicizzati, come in precedenza, e l'attore non potrà ridurne l'importo, salvo porre in deduzione l'am­montare della rendita AVS (“primo pilastro”) dal momento in cui la beneficiaria comincerà a riceverla (clausola n. 4 della convenzione sugli effetti del divorzio). Comunque sia, l'appellante potrà conservare intatto il suo livello di vita. L'unico rischio è che l'erogazione del contributo alimentare finisca per premorienza dell'ex marito, ma la convenuta può assicurare tale rischio (il Pretore ha calcolato il fabbisogno di lei in fr. 4995.– mensili per rapporto a un contributo alimentare di fr. 6000.– mensili). Senza dimenticare che l'appellante ha pur sempre ricevuto fr. 250 000.–, a suo dire “scialacquati nelle procedure giudiziarie avviate dal marito”, ma secondo il Pretore – non smentito dall'appellante – investiti nell'acquisto di una casa d'abitazione nel Canton Friburgo (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Il Pretore non aveva dunque alcuna ragione di rifiutare l'omologazione dell'accordo.

                                         d)   Per l'appellante il Pretore non avrebbe dovuto omologare in alcun caso la sua rinuncia all'incasso dei fr. 250 000.– che l'ex marito si era impegnato a corrisponderle entro il 1° marzo 2013 e degli ulteriori fr. 400 000.– che le sarebbero spettati entro il 30 aprile 2014. Essa disconosce però che tali somme (come del resto la somma di fr. 250 000.– erogata entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) non le erano dovute a titolo di “secondo pilastro”. Il “debito mantenimento” dell'interessata dopo il divorzio risulta già interamente coperto dal contributo alimentare (vitalizio) di fr. 6000.– mensili, anche dopo l'età della pensione. Il capitale di fr. 650 000.– complessivi era destinato – secondo la stessa convenzione sugli effetti del divorzio (clausola n. 4) – a “ulteriormente assicurare il debito mantenimento di AP 1 dopo il divorzio” nel caso in cui questa fosse rimasta a __________ fino alla maggiore età di J__________ (31 ottobre 2013). Che per la convenuta ciò sarebbe stato psicologicamente gravoso e difficilmente sopportabile non fa dub­bio, ove appena si consideri l'entità della somma promessa. L'appellante ha lasciato il Ticino, in ogni modo, già due anni dopo il divorzio (giugno del 2006). La sua rinuncia alla riscossione dei fr. 650 000.– nell'accordo di modifica era quindi pleonastica, non avendo essa verosimilmente maturato alcun diritto all'incasso.

                                               Eccepisce l'appellante che la sua partenza dal Ticino era sorretta da giustificati motivi, ma poco giova. Lo stanziamento dei noti fr. 650 000.– era vincolato a una chiara condizione sospensiva. Fosse riuscita a risiedere a __________ fino alla maggiore età di J__________, la convenuta sarebbe stata ripagata con un capitale destinato a elevare il suo tenore di vita (e non ad alimentare aspettative previdenziali, il fabbisogno di lei essendo già coperto) ben oltre il “debito mantenimento” dell'art. 125 cpv. 1 CC. Non avendo essa adempiuto la condizione, quand'anche per ragioni indipendenti dalla sua volontà, ciò non significa – e da lungi – ch'essa abbia acquisito ugual­mente un diritto al corrispettivo. Sia come sia, la questione esula da ambiti pensionistici e rientrava nella libera disponibilità dei coniugi al momento di stilare la convenzione sugli effetti del divorzio nel 2004. Ammesso e non concesso ch'essa apparisse manifestamente iniqua, incombeva al giudice di allora rifiutarne l'omologazione, non al giudice preposto all'omologazione della modifica “correggere” oggi disposizioni che non sono neppure oggetto di modifica.

                                         e)   Si aggiunga, ad ogni buon conto, che nel risultato la soluzione pattuita nell'accordo di modifica è lungi dall'apparire “manifestamente inadeguata” per l'appellante. Dietro rinuncia a pretese di cui non soccorrevano già a prima vista le condizioni (domicilio a __________ fino al 31 ottobre 2013), ovvero di scarsa consistenza, essa ha ottenuto in effetti la rinuncia dell'ex marito a pretese di risarcimento la cui parvenza di fonda­mento era notevole. Beneficiaria di un diritto d'abitazione al quale non ha mai rinunciato fino al 7 settembre 2011, AP 1 era tenuta invero – salvo pattuizione contraria che non risulta nella fattispecie – ad assicurare la manutenzione ordinaria dello stabile (art. 778 cpv. 1 CC), che occupasse la villa oppure no. Avesse inteso liberarsi da tale responsabilità, bastava che rinunciasse al diritto d'abitazione e riconsegnasse la villa all'attore. La perizia a futura memoria fatta allestire da AO 1 (doc. CCC) lasciava presagire invece ragguardevoli richieste di risarcimento danni, sia pure in separata sede. Facendo desistere l'ex marito da ogni pretesa dietro rinuncia – da parte sua – a un incasso che si sarebbe rivelato verosimilmente aleatorio, la convenuta non ha certo concluso un accordo sfavorevole. A minor ragione il Pretore avrebbe dovuto perciò rifiutarne l'omologazione.

                                10.   Se ne conclude che, destituito di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

                                         Relativamente agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado, il Pretore ha addebitato la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 30 000.– nella misura di fr. 19 450.– all'attore e nella misura di fr. 10 550.– alla convenuta, con obbligo per l'attore di rifondere alla convenuta fr. 10 000.– per ripetibili ridotte. Nell'appello AP 1 chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico dell'attore e di condannare quest'ultimo a rifonderle fr. 25 000.– per ripetibili, ma la richiesta non ha portata propria ed è subordinata all'accoglimento dell'impugnazione. Tale ipotesi non verificandosi in concreto, la domanda si rivela senza oggetto.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 5000.– complessivi sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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