Incarto n. 11.2012.147
Lugano 7 febbraio 2013/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2012.3100 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 luglio 2012 da
AO 1 , (patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1 ora in (patrocinato da, PA 1),
giudicando sull'appello del 15 novembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 2 novembre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1964), cittadino britannico, e AO 1 (1972), cittadina lettone, hanno contratto matrimonio a __________ il 17 dicembre 2008. La sposa era già madre di R__________ (1989) e il marito era già padre di A__________ (1997). I coniugi non hanno figli comuni. AP 1 lavora come operatore finanziario per la __________ di __________ ed è direttore di altre società. Cameriera, dopo il 2007 la moglie non ha più svolto attività lucrativa. I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi prima ad __________ e poi a __________.
B. Il 18 luglio 2012 AO 1 si è rivolta al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'attribuzione di una __________” e un contributo alimentare di fr. 20 000.– mensili dal 1° luglio 2012, chiedendo inoltre che al marito fosse vietato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di disporre della __________ medesima e di due imbarcazioni (“__________” e “__________”). Identiche domande essa ha formulato in via provvisionale. Con decreto cautelare del 19 luglio 2012, emesso inaudita parte, il Pretore aggiunto ha vietato al marito – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di disporre del veicolo e della “__________”. Il convenuto ha proposto il 6 agosto 2012 di respingere l'istanza, chiedendo a sua volta che alla moglie fosse ingiunto di lasciare l'appartamento coniugale, di trovare un altro alloggio a un costo massimo di fr. 2000.– mensili, di restituire determinati beni, compresa la __________, come pure di essere autorizzato a disdire determinati contratti di leasing e a vendere la “__________”. Formulate in via superprovvisionale, identiche richieste sono state respinte dal Pretore aggiunto con decreto cautelare del 7 agosto 2012.
C. All'udienza del 13 agosto 2012, indetta per il contraddittorio, i coniugi si sono accordati sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'attribuzione della __________ alla stessa e sul mantenimento della restrizione della facoltà di disporre, estesa anche alla “__________”. Per il resto essi hanno sostanzialmente ribadito le loro posizioni. Con decreto cautelare emanato il 5 settembre 2012 “nelle more istruttorie” il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale dell'8 ottobre 2012 i coniugi hanno sostanzialmente ribadito le loro domande, il marito offrendo nondimeno all'istante un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili.
D. Statuendo il 2 novembre 2012, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha accertato l'impegno dei coniugi a disdire il contratto di locazione e quello del marito ad aiutare la moglie a trovare una nuova sistemazione, ha assegnato la __________ a AO 1, ha obbligato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 8293.50 mensili dal luglio 2012, ha ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio o da tutte le indennità di pertinenza del marito l'importo di fr. 8293.50 mensili, riversandolo direttamente alla moglie, e ha confermato la restrizione del potere di disporre sulla vettura e sulle imbarcazioni. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15 novembre 2012 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che sia "calcolato un nuovo contributo alimentare in favore della moglie, e meglio come ai considerandi”, che sia “revocata la diffida ai debitori nei confronti della __________” e che sia “decretato lo sblocco dei beni”. L'appello non è stato notificato all'istante per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale emanate secondo gli art. 172 segg. CPC sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.
2. In appello il convenuto offre nuove prove (fattura della __________
__________, lettera 1° ottobre 2012 con allegati di __________, distinte di due versamenti eseguiti sul suo conto presso il __________ dalla __________ di __________). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Di per sé i documenti in questione sarebbero dunque ammissibili. Come si vedrà oltre, tuttavia, essi non sono di rilievo ai fini del giudizio.
3. Litigiosi rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie, l'ordine di trattenuta alla __________ e la restrizione della facoltà di disporre sull'automobile e le due imbarcazioni. Quanto al contributo alimentare, ravvisata una certa reticenza del convenuto nel chiarire le sue fonti di reddito, il Pretore ha constatato che durante la vita in comune il marito ha sempre potuto contare su entrate importanti, con una “soglia minima” tra fr. 263 000.– e fr. 270 000.– annui. Ciò premesso, per determinare il contributo alimentare in favore dell'istante egli si è scostato dall'abituale metodo di calcolo consistente nel suddividere a metà l'eccedenza del bilancio coniugale, fondandosi invece sul tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica. A tal fine egli ha fissato il fabbisogno della moglie in fr. 7510.– mensili, ma ha accertato che il convenuto riconosceva per finire la cifra da lei esposta di fr. 8293.50 mensili. Ha obbligato AP 1 così a versare all'istante un contributo alimentare di tale importo, in modo da garantire alla beneficiaria il tenore di vita precedente, consentendole inoltre di far fronte all'onere fiscale e di permettersi le vacanze di cui essa aveva goduto durante la vita comune.
4. Nell'appello il convenuto fa valere, in sintesi, che nel 2011 il suo reddito è considerevolmente diminuito e che lo stile di vita dispendioso sostenuto durante la comunione domestica era finanziato in realtà con denaro ricevuto da terzi. Egli conferma di riconoscere le spese esposte dalla moglie, ma eccepisce che queste non corrispondono al tenore di vita coniugale, poiché si riferiscono a soli tre mesi su tre anni di vita in comune. Per tali motivi egli chiede di ricalcolare il contributo alimentare in favore della moglie “come ai considerandi”.
a) Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Pretese pecuniarie, in particolare, devono essere cifrate, sia perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché entro tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (e non può – almeno di norma – rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio), sia perché la controparte deve avere modo di difendersi adeguatamente e valutare – dandosi il caso – se introdurre appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti), nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti).
È vero che l'esigenza di formulare conclusioni pecuniarie cifrate non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello con richieste pecuniarie non quantificate può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evinca quale sia l'ammontare della somma pretesa (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Se anche tale ricerca risulta infruttuosa, nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).
b) Nella fattispecie l'appellante non indica, nella richiesta di giudizio, in che modo debba essere riformato il contributo alimentare per la moglie di fr. 8293.50.– mensili fissato dal Pretore. Né ciò risulta dalla motivazione del rimedio giuridico, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata. L'appellante critica infatti il reddito accertato dal primo giudice, contesta il livello di vita sostenuto durante la comunione domestica, lamenta il mancato rispetto del principio della proporzionalità, ma all'entità del contributo alimentare chiesto in modifica della decisione impugnata neppure allude. Del resto, egli non accenna più nemmeno al contributo alimentare di fr. 2000.– mensili offerto davanti al Pretore. In simili circostanze anche la decisione impugnata non è di alcun ausilio interpretativo. Ne segue che, carente dei più elementari presupposti formali, su questo punto l'appello non adempie i requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e va dichiarato irricevibile.
5. Per quanto riguarda la “diffida ai debitori” il Pretore ha accertato che il marito non ha mai rispettato appieno gli obblighi di mantenimento a lui imposti con il decreto cautelare emanato il 5 settembre 2012 “nelle more istruttorie”. Ha ritenuto manifesto inoltre il rischio che quegli possa sottrarsi ulteriormente ai suoi obblighi, “sfruttando in particolare le sue connessioni internazionali e la generale opacità che permea le sue attività”. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha ordinato alla __________ di trattenere mensilmente fr. 8293.50 dalle spettanze del convenuto e di riversarli all'istante. Nell'appello l'interessato eccepisce che una "diffida ai debitori” va ordinata solo in caso di ripetuta trascuranza degli obblighi alimentari o nel caso in cui determinati comportamenti indizino senza equivoco le intenzioni dell'obbligato, mentre dal 5 settembre 2012 egli ha sempre pagato la pigione dell'appartamento in cui vive la moglie e spese d'automobile per complessivi fr. 4701.30 mensili. Visti i cattivi rapporti che intercorrono tra le parti, egli soggiunge, non v'è inoltre alcuna garanzia che la moglie assuma gli oneri di cui egli è debitore.
L'appellante chiede di revocare l'ordine di trattenuta nei confronti della __________, mentre l'ingiunzione del Pretore era diretta alla __________. Sia come sia, foss'anche l'appellante incorso in una svista, la pretesa è infondata. Si conviene che una trattenuta di stipendio non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o ritardi sporadicamente il versamento di un contributo periodico, anche un “avviso ai debitori” dovendo rispettare il principio della proporzionalità. Determinante è che, oggettivamente, la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria (RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c; I CCA, sentenza inc.11.2007.125 del 16 settembre 2008, consid. 5 con riferimenti). Nella fattispecie l'appellante non contesta di non
avere mai versato interamente il contributo alimentare di fr. 7000.– mensili fissato dal Pretore con il decreto cautelare del 5 settembre 2012. Certo, ove paghi direttamente oneri rientranti nel fabbisogno del creditore, il debitore alimentare acquisisce un diritto alla compensazione, nel senso che può dedurre dall'ammontare del contributo alimentare dovuto quanto ha versato direttamente (cfr. RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.8 del 2 settembre 2012, consid. 5g). Resta il fatto che nel caso specifico il convenuto medesimo ha dichiarato più volte di non poter pagare interamente il dovuto perché “non ha soldi a sufficienza” (verbale dell'8 ottobre 2012, pag. 4). A un
esame sommario il giudizio del Pretore resiste dunque alla critica.
6. Il Pretore ha ordinato la restrizione della facoltà di disporre sulla citata vettura e sulle due imbarcazioni dopo avere accertato la manifesta trascuranza degli obblighi alimentari da parte del convenuto e il rischio che questi possa sottrarsi ulteriormente ai suoi doveri sfruttando le sue connessioni internazionali, vista la scarsa trasparenza delle sue attività. Secondo l'appellante il blocco della “__________” comporta solo spese che egli non può più permettersi, onde la necessità di revocare il provvedimento per trovare un compratore e dividere il provento della vendita con la moglie. Quanto alla “__________”, egli obietta di avere acquistato l'imbarcazione a mero titolo fiduciario per conto di __________, sicché il provvedimento va dichiarato nullo.
a) L'art. 178 cpv. 1 CC prevede che, ove appaia necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare i contributi alimentari per la moglie), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro. A tal fine egli prende le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC).
b) In concreto l'appellante sollecita la revoca della restrizione della facoltà di disporre sulla nota __________”, ma non spende una parola per motivarla. Al proposito l'appello si dimostra dunque, già di primo acchito, irricevibile. Quanto alla “__________”, è vero che l'imbarcazione risulta oggetto di un contratto fiduciario retto dal diritto svizzero tra AP 1 e __________ (doc. 12). È altrettanto vero però che un contratto del genere implica il trasferimento di tutti i diritti al fiduciario, il quale acquisisce la proprietà degli averi a lui consegnati e la titolarità dei crediti a lui trasferiti (DTF 130 III 427 consid. 3.4, 117 II 430 consid. 3b; Winiger, Commentaire romand, n. 97 seg. ad art. 18 CO). In concreto la misura decretata dal Pretore colpisce, appunto, il proprietario del bene. A parte ciò, si seguisse l'argomentazione dell'appellante, in mancanza di un interesse giuridicamente protetto egli non sarebbe nemmeno legittimato a contestare il provvedimento (sentenza del Tribunale federale 5A_259/2010 del 26 aprile 2012, consid. 2.3.2). Per il resto il convenuto non discute le argomentazioni del Pretore, sicché l'appello si rivela nuovamente irricevibile per difetto di motivazione.
c) Quanto all'altra imbarcazione, la “__________”, il Pretore non si è limitato a emanare una restrizione della facoltà di disporre nei confronti del convenuto, ma ha anche ordinato il blocco della vela con un cavo di acciaio al pontile del porto regionale di __________. Contrariamente a quanto crede l'appellante, tuttavia, il provvedimento (nel senso dell'art. 178 cpv. 2 CC) non è definitivo. Dovesse necessitare della liberazione della barca ai fini della vendita, l'appellante potrà sempre rivolgersi al giudice e chiedere lo sblocco del natante. Per il resto, una volta di più, egli non censura le motivazioni addotte dal Pretore a sostegno del provvedimento, sicché l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
7. L'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante per osservazioni.
8. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.