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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.2012 11.2012.132

31 ottobre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,134 parole·~6 min·4

Riassunto

Appello irricevibile per carenza di requisiti formali

Testo integrale

Incarto n. 11.2012.132

Lugano, 31 ottobre 2012/lw    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2011.281 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 ottobre 2011 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. __________)  

contro

AP 1 ,

giudicando sull'appello del 22 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 settembre 2012;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 24 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1945) e AO 1 (1950), ha dichiarato ogni coniuge proprietario esclusivo dei beni in suo possesso, ha accertato un credito della moglie verso il marito “pari ai contributi arretrati riconosciutile a far tempo dal mese di settembre 2009 (compreso) e fissati con sentenza del 2 marzo 2010 (inc. DI.2009.1267)”, ha stabilito non farsi luogo ad alcun riparto di prestazioni d'uscita e a nessuna indennità giusta l'art. 124 CC, ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili vita natural durante e ha confermato un ordine di trattenuta all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali per l'ammontare di fr. 1400.– mensili da ogni rendita o indennità percepita da AP 1. Le spese processuali di fr. 700.– complessivi sono state poste a carico di quest'ultimo, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili.

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con la seguente lettera, inviata il 23 ottobre 2012:

                                         __________, 22 ottobre 2012

                                         Concerne: DM.2012.281 del 24 ottobre 2012 sentenza

                                         Con la presente chiedo il rimedio dell'appello, motivato in quanto asserito e sentenziato dal Giudice non corrisponde alla realtà; in fattispecie la situazione patrimoniale e finanziaria inoltre la tassa di giustizia, le spese e la quota di ripetibili.

                                         In attesa di un Vostro riscontro.

                                         Con stima

                                         AP 1

                                         AO 1 non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza del Pretore è giunta al convenuto il 3 ottobre 2012. Introdotto nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 311 cpv. 1 CPC, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

                                   2.   Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle richieste di giudizio, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia postulata la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Pretese pecuniarie, in particolare, devono essere cifrate, sia perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché entro tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (e non può – almeno di norma – rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio), sia perché la controparte deve avere modo di difendersi adeguatamente e valutare – dandosi il caso – se introdurre un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti), nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti).

                                         È vero che l'esigenza di formulare richieste pecuniarie cifrate non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello con richieste pecuniarie non quantificate può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evinca quale sia l'ammontare della somma pretesa (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Se anche tale ricerca risulta infruttuosa, nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).

                                   3.   Nella fattispecie l'appellante non accenna alcuna richiesta di giudizio e dal suo scritto non è possibile evincere nemmeno per interpretazione quali modifiche egli vorrebbe vedere apportate alla decisione del Pretore. Si duole che la sentenza non risponda alla realtà per quanto riguarda “la situazione patrimoniale e finanziaria” dei coniugi, criticando anche il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili, ma non indica nemmeno di scorcio quali effetti pecuniari del divorzio egli intenda censurare né in che modo andrebbe riformato il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili. L'esame degli atti non è per altro di alcun sussidio. Davanti al Pretore in effetti AP 1 non si è costituito in giudizio, salvo scrivere una lettera dopo il dibattimento finale, il 7 settembre 2012, in cui affermava laconicamente di contestare “tutto quanto asserito [dall'attrice] nel verbale di udienza”. Invano si cercherebbe di sapere tuttavia quali potessero essere le sue conclusioni. Ne segue che, insufficientemente motivato, l'appello non adempie i requisiti formali minimi dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

                                   4.   Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato tuttavia ch'egli non ha formazione giuridica e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore, si rinuncia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, l'attrice non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di contestazioni pecuniarie – ove le questioni controverse raggiungano un valore litigioso di almeno fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Spetterà all'appellante, in caso di ricorso, rendere verosimile tale presupposto.

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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