Incarto n. 11.2012.120
Lugano 3 febbraio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, giudice presidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2011.701 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord (successioni: beneficio d'inventario) promossa con istanza del 14 novembre 2011 da
AP 1, e AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 PI 2, , e PI 3, ,
giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2012 e sull'appello dell'11 ottobre 2012 presentati da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 27 settembre 2012 dal Pretore;
premesso che con sentenza del 27 settembre 2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha accertato l'accettazione dell'eredità fu __________ (1958-2011) da parte di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, l'accettazione con beneficio d'inventario da parte di AP 2, AP 1, PI 2 e PI 3, come pure la rinuncia alla successione da parte di altri otto eredi;
stabilito che la tassa di giustizia (fr. 400.–), le spese (fr. 500.–) e la nota d'onorario 11 settembre 2012 del notaio __________ (fr. 9000.–), da anticipare in solido dagli istanti AP 1 e AP 2, sono state poste a carico della successione, il notaio essendo autorizzato a chiedere direttamente agli
istanti il saldo della parcella;
ritenuto che AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2012 e con un appello dell'11 ottobre 2012 per ottenere l'annullamento di tale decisione;
precisato che in subordine essi hanno postulato la riforma del dispositivo sulle spese, nel senso di sopprimere l'obbligo loro imposto di anticipare il pagamento della parcella del notaio, da tacitare “una volta resa liquida la successione”;
accertato che nessuno dei convenuti ha presentato osservazioni all'appello, mentre il reclamo non ha formato oggetto di alcuna notifica;
preso atto che il 21 gennaio 2014 gli istanti hanno chiesto alla Camera di stralciare entrambe le impugnazioni dai ruoli, siccome divenute senza oggetto per avere la comunione ereditaria pagato gli importi litigiosi;
constatato che una causa divenuta priva d'oggetto va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC);
rilevato che nelle circostanze descritte rimane unicamente da statuire sulle spese e le ripetibili dell'attuale decreto;
rammentato che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
considerato che nella fattispecie, tenuto conto della buona volontà dimostrata dalle parti, si giustifica eccezionalmente di rinunciare a ogni prelievo;
osservato che si non pone problema di ripetibili, i convenuti non avendo presentato osservazioni all'appello e il reclamo non essendo stato loro intimato;
decreta: 1. L'appello e il reclamo sono dichiarati senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–; –; –; –; –; – –; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).