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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.09.2012 11.2012.106

25 settembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·653 parole·~3 min·4

Riassunto

Rettifica di una sentenza: errori di calcolo

Testo integrale

Incarto n. 11.2012.106

Lugano 25 settembre 2012/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DI.2009.1556 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 ottobre 2009 da

 IS 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 CO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

riesaminato il dispositivo n. I/5 della decisione emessa da questa Camera il 22 agosto 2012 (inc. 11.2011.59);

Ritenuto

in fatto:                          che in parziale accoglimento di un appello presentato da IS 1 contro una sentenza emessa il 2 maggio 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con sentenza del 22 ago­sto 2012 questa Camera ha così statuito:

                                         5.  AP 1 è condannato a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 7875.– mensili dal novembre del 2009.

                                         che il 14 settembre 2012 IS 1 ha segnalato a questa Camera come la sentenza contenga un errore di calcolo, nel senso che il contributo alimentare in favore della moglie ammonta in realtà a fr. 7675.– mensili;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;

                                         che se la rettifica concerne errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);

                                         nella fattispecie il dispositivo n. I/5 relativo al contributo alimentare dovuto dal marito alla moglie è palesemente viziato da un errore di calcolo;

                                         che, in effetti, accertato un reddito di fr. 2732.30 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 10 404.– mensili, il contributo alimentare in favore di CO 1 ammonta a fr. 7671.70 mensili (arrotondati a fr. 7675.– mensili) e non a fr. 7875.– mensili come figura nel considerando 4m e nel dispositivo n. I/5 della sentenza in questione;

                                         che la rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta errori di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non di errori di apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della decisione;

                                         che nella fattispecie si ravvisano già a prima vista i requisiti per rettificare il dispositivo n. I/5 della sentenza di questa Camera;

                                         che in esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema di ripetibili, nemmeno richieste;

decide:                    1.   Il dispositivo n. I/5 della sentenza emanata da questa Camera il 22 agosto 2012 (inc. 11.2011.59) è rettificato come segue:

                                         IS 1 è condannato a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 7675.– mensili dal novembre del 2009.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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