Incarto n. 11.2012.105
Lugano 18 agosto 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2007.111 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 4 settembre 2007 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 14 settembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 9 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1963), cittadino italiano, e AP 1 (1963), divorziata e madre di una figlia, M__________ (1989), avuta dal suo precedente matrimonio, si sono sposati a __________ il 12 dicembre 2002. Dalle nozze non è nata prole. Il 2 aprile 2003 i coniugi hanno acquistato, un mezzo ciascuno, la particella n. 1032 RFD di __________ (cui è correlata la quota coattiva B, pari a ⅔ della particella n. 909), su cui sorge una casa bifamiliare, che è stata da loro ristrutturata. I due vivono separati dal settembre del 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi prima a __________, presso la sua famiglia d'origine, e poi a __________.
B. In seguito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 10 febbraio 2006 da AO 1, con sentenza del 28 febbraio 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto di riscuotere dal 1° settembre 2005 la locazione dell'appartamento situato al pianterreno (assumendone gli oneri) e ha ordinato la separazione dei beni dal 1° settembre 2005.
C. Il 5 settembre 2007 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo di mantenere la comproprietà sulla particella n. 1032 RFD di __________, di assegnare quest'ultima in uso alla moglie, di obbligare AP 1 a versargli fr. 656.90 mensili quale “metà del valore locativo dell'immobile” e di suddividere a metà le prestazioni d'uscita maturate dai coniugi presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Alla moglie egli ha rifiutato ogni contributo alimentare. Nella sua risposta del 22 ottobre 2007 la convenuta ha aderito al principio del divorzio e alla ripartizione degli averi pensionistici, rilevando che sussisteva disaccordo sul contributo di mantenimento e sulla liquidazione del regime dei beni. Il Pretore ha deciso il 24 ottobre 2007 di trattare la petizione come
istanza comune di divorzio con accordo parziale. All'udienza del 14 gennaio 2008, destinata all'audizione dei coniugi, questi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Entrambi hanno poi ribadito tale volontà dopo il termine bimestrale di riflessione. Essi sono stati chiamati così a presentare un allegato contenente le loro motivazioni e conclusioni sui punti contestati del divorzio.
D. Nel suo memoriale del 7 febbraio 2008 il marito ha ribadito le proprie domande di petizione, non opponendosi – in subordine – a che il fondo di __________ fosse attribuito alla moglie dietro pieno indennizzo in suo favore, da definire in esito all'istruttoria. Nel proprio allegato del 4 febbraio 2008 AP 1 ha rivendicato la proprietà esclusiva dell'immobile, dichiarando di assumere l'onere ipotecario, ma rifiutando qualsiasi compenso al marito, non senza pretendere ulteriori fr. 100 000.– in liquidazione del regime dei beni. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 7 maggio 2008 e l'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ è stato chiamato il 26 aprile 2010 ad allestire una perizia sul valore venale della particella (referto delucidato il 10 settembre successivo), è terminata l'11 novembre 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 3 giugno 2011 AO 1 ha proposto di attribuire l'immobile alla moglie, tenuta ad assumere l'intero debito ipotecario, ma ha preteso un compenso di fr. 126 400.70. AP 1 ha comunicato il 6 giugno 2011 di rinunciare a conclusioni e di ribadire le sue precedenti domande.
E. Statuendo con sentenza del 9 agosto 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1032 RFD di __________, attribuita a AP 1 con l'intero onere ipotecario e con obbligo di versare al marito un compenso di fr. 86 783.– (di cui fr. 27 134.15 all'istituto previdenziale di lui). AO 1 è stato condannato, da parte sua, a versare alla moglie fr. 16 138.– in liquidazione del regime dei beni. La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 10 000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 settembre 2012 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata riducendo a fr. 40 800.– il compenso da lei dovuto al marito per l'attribuzione in proprietà esclusiva del fondo a __________. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2012 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono impugnabili perciò con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno, l'appello è ricevibile soltanto se il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare del compenso dovuto per l'attribuzione esclusiva della nota comproprietà. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale del marito il 10 agosto 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa dal 15 luglio al 15 agosto 2011 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il plico depositato nella cassetta delle lettere all'ufficio postale di __________ il 14 settembre 2012 (dichiarazione dell'avv. __________, di quello stesso giorno, acclusa all'appello) è ricevibile (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 3.1 con riferimenti).
2. Litigioso rimane, in concreto, il compenso dovuto a AO 1 per l'attribuzione esclusiva alla moglie della particella n. 1032 RFD di __________. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc.11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 2 con rinvio). Rammentato che il 1° settembre 2005 era stata ordinata la separazione dei beni, nella sentenza impugnata il Pretore ha preso atto che le parti concordavano sull'attribuzione del fondo alla moglie. Ciò posto, egli ha accertato che per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile i coniugi avevano investito complessivi fr. 720 096.–, così composti:
fr. 106 000.– di fondi propri,
fr. 203 000.– di finanziamento ipotecario ottenuto dalla __________,
fr. 301 000.– di credito di costruzione, poi consolidato,
fr. 54 500.– di lavoro prestato dalla moglie,
fr. 25 870.– di sconti speciali conseguiti dalla moglie,
fr. 24 726.– di altre spese legate alla ristrutturazione e
fr. 5 000.– per la differenza dovuta alla E__________,
onde fr. 30 000.– in meno rispetto al valore venale stimato dal perito (fr. 690 000.–). Il Pretore ha poi constatato che, prima della separazione dei beni i coniugi avevano estinto il debito ipotecario con fr. 8837.50 di acquisti e che in seguito l'ammortamento era stato assicurato dalla moglie con beni propri per fr. 37 885.50.
Ciò posto, il primo giudice ha calcolato il capitale impiegato dal marito in fr. 86 099.25 complessivi (fr. 62 135.– di beni propri, fr. 19 545.50 di acquisti, fr. 4418.75 di acquisti “investiti nell'ammortamento”) e quello della moglie in fr. 176 719.75 (fr. 60 370.– di beni propri, fr. 74 045.50 di acquisti, fr. 4418.75 di acquisti “investiti nell'ammortamento”). Su tali basi egli ha definito il compenso in favore del marito (art. 205 cpv. 2 CC) in fr. 71 099.25 (fr. 86 099.25.–, meno fr. 15 000.– di partecipazione al minor valore). In seguito il Pretore ha suddiviso proporzionalmente il risultato dello scioglimento della comproprietà, determinando i beni propri del marito in fr. 51 310.–, i beni propri della moglie in
fr. 63 884.40, gli acquisti del marito in fr. 19 789.– e gli acquisti della moglie in fr. 51 016.40. Ne è conseguito l'obbligo per AP 1 di versare al marito un compenso di fr. 86 713.– (fr. 51 310.– per beni propri del marito, fr. 9894.50 per acquisti del marito, fr. 25 508.20 per acquisti della moglie), di cui fr. 27 134.15 direttamente all'ente di previdenza della Società svizzera degli albergatori, la Cassa __________ di __________, o su un conto di libero passaggio del marito. Dal canto suo AO 1 è stato condannato a versare alla moglie fr. 16 138.– in liquidazione del regime dei beni (fr. 15 388.– per la metà dei suoi risparmi e fr. 750.– per la metà del profitto correlato alla restituzione di un veicolo).
3. L'appellante fa valere in primo luogo che nella procedura a tutela dell'unione coniugale il marito aveva ammesso di avere finanziato l'acquisto dell'abitazione a __________ con un capitale proprio di fr. 40 000.–. E siccome l'investimento è ammontato a complessivi fr. 106 000.–, egli ha implicitamente riconosciuto che la differenza di fr. 66 000.– consisteva nel capitale proprio di lei. A tale somma, prosegue l'interessata, vanno aggiunti fr. 12 000.– da lei versati a suo tempo come acconto e pena di recesso per la costituzione del diritto di compera.
Nell'istanza del 10 febbraio 2006 a tutela dell'unione coniugale AO 1 aveva effettivamente dichiarato che “il prezzo dell'immobile pari a fr. 280 000.– è stato pagato da entrambe le parti con un apporto di fr. 40 000.– ciascuno” (pag. 2, nell'inc. DI.2006.24 richiamato). Nella petizione del 5 settembre 2007 egli ha affermato invece che l'operazione è stata finanziata con fr. 104 000.– di fondi propri “apportati da entrambi i coniugi in parti uguali” (pag. 2). Mai egli ha ammesso, in ogni modo, che la moglie ha investito fr. 66 000.– di fondi propri nella compravendita. Per tacere di ciò, gli atti dimostrano che l'appellante ha fatto capo a un anticipo della propria cassa pensione per fr. 27 215.20 e ha versato il 18 marzo 2003 fr. 32 500.– (“fondi AO 1”), contestualmente al versamento di fr. 20 000.– da parte della moglie (“fondi AP 1”: giustificativi di versamento nel fascicolo “richiami __________”). La sua affermazione – affrettata e superficiale – nella protezione dell'unione coniugale è chiaramente smentita così dalle risultanze istruttorie e non può valere come ammissione. Quanto ai fr. 12 000.– da lei versati il 3 maggio 2002 alla costituzione del diritto di compera (doc. 4), essi sono già stati considerati dal Pretore come beni propri della moglie. Ne segue che su questo punto l'appello cade nel vuoto.
4. AP 1 sostiene di avere finanziato l'operazione, oltre che con i fr. 32 000.– considerati dal Pretore, anche con fr. 12 500.– da lei versati il 20 marzo 2003 sul conto comune dei coniugi. Non fatta valere davanti al Pretore, la pretesa è nuova e sarebbe ammissibile in appello solo ove fosse avanzata sulla base di documenti nuovi che davanti al primo giudice non era possibile addurre nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). Ciò non è il caso in concreto. Sia come sia, gli atti confermano il versamento in questione (estratto conto __________ del 5 gennaio 2003, nel fascicolo “richiamo __________”). Se non che, contrariamente agli accrediti del 18 marzo 2003 (sopra, consid. 3), quello in esame non indica alcuna causale. Nulla dimostra perciò che sia stato eseguito dall'interessata. Anche al proposito l'appello si rivela perciò inconsistente.
5. Ribadisce l'appellante di avere finanziato l'operazione immobiliare con ulteriori fr. 20 000.– ricevuti dalla madre. Ora, N__________ ha sì dichiarato di avere prestato fr. 20 000.– alla figlia “per la ristrutturazione della casa” (deposizione del 24 giugno 2009: verbali, pag. 4). L'appellante tuttavia non si confronta con l'opinione del Pretore, secondo cui essa non aveva dimostrato “che i fr. 20 000.– donatile dalla madre fossero altri beni propri diversi dai fr. 20 000.– versati sul conto __________ il 18 marzo 2003”. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.
6. L'appellante si duole che nel calcolo dei beni propri da lei apportati il Pretore non abbia tenuto conto dei ribassi a lei accordati dalla ditta __________ SA sul materiale edile. Essa sottolinea di avere ottenuto quel materiale a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al listino, che simili ribassi “eccedono la misura ordinaria” e che come tali “rappresentano una donazione”. Il perito avendo quantificato gli sconti in fr. 42 000.– complessivi, ciò costituirebbe un dato sufficiente per comprovare la liberalità. Il Pretore ha respinto la pretesa con l'argomento che, contrariamente a M__________ B__________, il quale aveva dichiarato di avere concesso alla sorella uno sconto speciale, nessuna conferma in tal senso era stata chiesta al rappresentante della ditta __________ SA, “ovvero l'altro fornitore di materiali”. Pertanto egli ha riconosciuto soltanto l'ammontare di fr. 25 870.–, corrispondenti allo sconto speciale applicato dalla ditta C__________, da “ritenersi una donazione a lei fatta dal fratello”.
a) Dagli atti risulta che la ditta __________ SA, per la quale AP 1 lavorava, ha fornito in concomitanza con la ristrutturazione della casa a __________ l'impianto di riscaldamento e l'impianto sanitario, come pure apparecchi sanitari, apparecchi per la cucina e canne fumarie, per un valore di listino di fr. 85 146.90 che la committente ha pagato fr. 63 143.70, beneficiando così di uno sconto di fr. 22 003.20 (doc. 10). Il perito ha confermato che tutte le fatture presentate al riguardo concernono la ristrutturazione dello stabile, rilevando tuttavia che per “questo tipo di forniture, sul prezzo di vendita uno sconto del 10% poteva essere ottenuto anche da un qualsiasi altro acquirente”, di modo che l'effettivo vantaggio finanziario va “ridotto di fr. 14 265.95”, per un risparmio di fr. 42 000.– (perizia del 26 aprile 2010, pag. 8 e tabella a pag. 9).
b) Nella misura in cui evoca sconti per fr. 42 000.–, l'appellante dimentica che quanto ha accertato il perito si riferisce all'insieme dei ribassi da lei ottenuti e non solo a quelli concessi dalla ditta __________ SA. Il Pretore avendo già riconosciuto fr. 25 870.– per le condizioni di favore accordate dalla ditta C__________. La pretesa in rassegna si limiterebbe così, tutt'al più, a fr. 16 130.–. Precisato ciò, anche volendo sorvolare sul fatto che gli sconti sono stati applicati dai vari fornitori direttamente alla __________ SA (e non dalla ditta stessa), questa ha fatturato la propria merce al prezzo di costo, ma non ha regalato nulla, né si è in qualche modo impoverita. Semplicemente, l'azienda ha rinunciato a lucrare sulle commesse, ma ciò non significa che l'appellante abbia ricevuto beni “senza prestazione corrispondente” (nel senso dell'art. 239 cpv. 1 CO) o – quanto meno – per una prestazione corrispondente inferiore al valore venale delle forniture. È evidente che AP 1 ha fruito, come dipendente della __________ SA, di agevolazioni non concesse al pubblico. Simile trattamento di favore non ha generato tuttavia beni propri. Ne segue che, una volta ancora, l'appello si rivela infondato.
7. Infine l'appellante allega che una parte delle “spese per materiali ed altro” accertate dal Pretore in fr. 24 726.– e considerate alla stregua di acquisti di entrambi i coniugi, non avendo “la moglie (…) provato di avere fatto fronte a tali spese con suoi acquisti o beni propri”, risalgono a prima del matrimonio (fr. 5772.–) o sono successive alla separazione (fr. 10 562.85). Essa ritiene così che fr. 16 335.– vadano ascritti ai suoi beni propri e che solo fr. 8391.– debbano essere qualificati come acquisiti.
a) In concreto AP 1 ha prodotto una serie di ricevute relative a materiale da lei comperato tra il 6 maggio e il 20 settembre 2002, per complessivi fr. 5772.– (doc. 12). Il perito ha confermato che tali spese sono riconducibili alla ristrutturazione dell'immobile (perizia del 26 aprile 2010, risposte n. 2 e 3, pag. 6), allestendo al riguardo una tabella riassuntiva (complemento peritale del 10 settembre 2010: risposta n. 2b e tabella 2). Ora, non fa dubbio che i beni appartenenti a un coniuge all'inizio del regime siano beni propri (art. 198 n. 2 CC). Di conseguenza, le spese che l'appellante ha affrontato prima del matrimonio (celebrato il 13 dicembre 2002) possono essere state finanziate solo con beni propri, tanto più che a quel tempo non erano ancora stati aperti il conto di costruzione e il conto di risparmio all'__________ di __________, poi intestati a entrambi coniugi. AO 1 asserisce di non sapere chi abbia assunto quei costi, ma tutte le ricevute dei pagamenti sono state prodotte dalla moglie ed egli non pretende di esserseli accollati. Esclusi fr. 41.– che il perito non è stato in grado di riferire alla ristrutturazione dell'immobile (complemento peritale del 10 settembre 2010, tabella 2, colonna C), fr. 5681.– vanno considerati dunque beni propri della moglie.
b) Per quel che è delle spese successive al 9 ottobre 2005, accertate dal perito in fr. 9046.10 (complemento peritale del 10 settembre 2010, tabella 2), esse sono intervenute dopo la pronuncia della separazione dei beni (1° settembre 2005). A quel momento il conto di costruzione era ormai estinto, mentre quello di risparmio serviva unicamente all'incasso della pigione e al pagamento degli interessi ipotecari. Una volta ancora l'appellante può presumersi avere fatto capo quindi a mezzi propri. Ne deriva che ai beni propri investiti da AP 1 nella ristrutturazione dell'immobile vanno aggiunti complessivi fr. 14 727.–. Parallelamente, gli acquisti profusi dai coniugi nell'operazione vanno ridotti a fr. 10 000.– arrotondati. In definitiva, i beni propri della moglie calano a fr. 75 097.– e gli “acquisti iniziali” dei coniugi a fr. 12 182.50 ciascuno.
8. In conclusione, non essendo contestati gli altri fattori che entrano in linea di conto né il metodo di calcolo adottato dal Pretore, l'investimento del marito nella casa di __________ risulta di fr. 78 736.25 complessivi (fr. 62 135.– di beni propri, fr. 12 182.50 di acquisti iniziali, fr. 4418.75 di acquisti destinati all'ammortamento) e quello della moglie di fr. 184 083.75 complessivi (fr. 75 097.– di beni propri, fr. 66 682.50 di acquisti iniziali, fr. 37 885.50 di beni propri destinati all'ammortamento, fr. 4418.75 di acquisti investiti nell'ammortamento). Il compenso dovuto al marito in conformità all'art. 205 cpv. 2 CC ascende così a fr. 63 736.25 (investimento complessivo di fr. 78 736.25, meno fr. 15 000.– di partecipazione al minor valore). Suddiviso il risultato dello scioglimento della proprietà tra i rispettivi beni propri e acquisti dei coniugi e ricordato che ogni coniuge ha diritto alla metà dell'aumento degli acquisti dell'altro (art. 215 cpv. 1 CC), AO 1 deve alla moglie fr. 6720.– (la metà di fr. 13 400.–), mentre quest'ultima deve al marito fr. 23 611.– (la metà di fr. 47 222.–). Di conseguenza l'appellante deve al marito fr. 80 627.– (fr. 63 736.– più fr. 23 611.– meno fr. 6720.–). L'appello merita accoglimento entro tali limiti.
9. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del compenso dovuto dal marito da fr. 86 713.– a fr. 80 627.–, nettamente inferiore ai fr. 40 800.– che proponeva. Si giustifica così che sopporti sette decimi degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. L'attuale giudizio non incide in misura apprezzabile, per contro, sul dispositivo di prima sede inerente alla tassa di giustizia, alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.
10. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannata a versare a AO 1, in liquidazione della comproprietà sulla particella n. 1032 RFD di __________ (compresa la quota coattiva B pari a ⅔ della particella n. 909), la somma di fr. 80 627.–. L'ammontare di fr. 27 134.15 andrà accreditato alla cassa pensione di AO 1 o al di lui conto di libero passaggio. Il resto andrà corrisposto direttamente a AO 1 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono poste per sette decimi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).