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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.2011 11.2011.97

18 luglio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,987 parole·~15 min·2

Riassunto

Privazione della custodia parentale

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.97

Lugano, 18 luglio 2011/lw      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa n. 192.2011/R.22.2011 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

alla  

Commissione tutoria regionale 6, Agno

                                          per quanto riguarda la privazione della custodia parentale su

                                          M__________ __________ (1996), ,

                                          figlia sua e di

                                          AO 1

                                         (patrocinato dall' PA 1),

giudicando sul ricorso (“appello”) del 16 giugno 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1965) e AP 1 (1959) hanno due figli: M__________, nato il 4 aprile 1993, e M__________, nata il 31 gennaio 1996. Dopo 18 anni di vita in comune la coppia si è separata nel­l'aprile del 2010, quando AP 1 è andata ad abitare per conto proprio, mentre i figli sono rimasti con il padre. Il 14 ottobre 2010 AP 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale 6, esprimendo inquietudine per la situazione dei figli, e il 22 dicembre successivo ha chiesto di reintegrare entrambi i ragazzi nella sua custodia siccome unica titolare dell'autorità parentale (art. 298 cpv. 1 CC).

                                  B.   Sentiti genitori e figli, con decisione cautelare del 28 febbraio 2011 – dichiarata immediatamente esecutiva – la Commissione tutoria regionale ha revocato “temporaneamente” la custodia parentale alla madre, trasferendola al padre, e ha conferito a AP 1 un diritto di visita ai figli di quattro ore ogni fine settimana, il sabato o la domenica. Inoltre essa ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, __________, di procedere entro tre mesi a una valutazione socio-ambientale della situazione e ha affidato al Servizio medico-psicologico, __________, il compito di accertare le capacità parentali dei genitori. In esito alla decisione essa non ha prelevato tasse né spese.

                                  C.   Adita l'11 marzo 2011 da AP 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato il 16 maggio 2011 la decisione della Commissione tutoria regionale, respingendo il ricorso nella misura in cui era ricevibile. La tassa di giustizia e le spese (fr. 300.– complessivi) sono state poste a carico della ricorrente, tenuta a rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.

                                  D.   Il 16 giugno 2011 AP 1 ha impugnato a questa Camera la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di riformarla – previo conferimento dell'effetto sospen­sivo al ricorso (“appello”) – affinché siano “immediatamente ripristinati l'affidamento e l'esclusiva autorità parentale di M__________ __________ alla madre”. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e non più con “appello”, come figura nell'indicazione dei rimedi giuridici della decisione impugnata – entro 30 gior­ni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Davanti a questa Camera inoltre non si applica più la procedura ci­vile (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1), bensì il nuovo art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Introdotto l'ultimo giorno utile, il ricorso in esame è tempestivo.

                                   2.   L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato anzitutto che la decisione impugnata, adottata nell'attesa che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e il Servizio medico-psicologico assolvano il compito loro affidato, ha carattere meramente provvisionale, ma può essere impugnata perché suscettiva di arrecare un danno non altrimenti riparabile (art. 44 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Ciò posto, essa ha rilevato che il figlio M__________ era diventato maggiorenne in pendenza di ricorso, di modo che nei suoi riguardi la decisione della Commissione tutoria regionale è senza oggetto. La privazione temporanea della custodia parentale riguarda solo M__________ che, quindicenne, rifiuta categoricamente di trasferirsi dalla madre, con cui ha cattivi rapporti. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dato atto che l'applicazione dell'art. 310 cpv. 1 CC non dipende solo dalla volontà del figlio, ma dev'essere il risultato di un apprezzamento d'insieme che consideri tutte le circostanze del caso. In concreto nondimeno – essa ha proseguito – il desiderio di M__________ era condiviso a suo tempo anche dal fratello, mentre allo stadio attuale della procedura non trovano riscontro i rimproveri di incapacità alla custodia mossi dalla ricorrente a AO 1. Infine per la custodia temporanea al padre depone – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – il criterio della stabilità, la figlia essendo vissuta “sotto la custodia del padre per un periodo prolungato”.

                                   3.   A ogni punto del memoriale l'interessata pospone richieste di prova volte all'acquisizione di non meglio precisati “documenti”, all'interrogatorio formale di AO 1, al richiamo “dalla CTR 6 dell'intero incarto concernente M__________ e M__________” e all'audizione di L__________, primogenita che la ricorrente ha avuto nel 1982 dal defunto marito. Un ricorso davanti al terzo grado di giudizio tuttavia non è una petizione, nel senso che AP 1 avrebbe dovuto indicare almeno quali fatti intenda dimostrare con quali prove. Senza dimenticare che la decisio­ne presa il 28 febbraio 2011 dalla Commissione tutoria regionale è meramente provvisionale (art. 26 cpv. 1 della nota legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) e poggia quindi su un esame di semplice verosimiglianza. Sotto questo profilo la documentazione agli atti – che comprende il fascicolo integrale dell'Autorità di vigilanza sulle tutele e quello della Com­missione tutoria regionale – è senza dubbio sufficiente ai fini della decisione.

                                   4.   La ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentita per esserle stata rifiutata “la possibilità di prendere visione del verbale d'ascolto dei figli”. La doglianza è caduca per quanto riguarda M__________, divenuto maggiorenne. Per quel che è di M__________, agli atti figurano due verbali redatti dalla Commissione tutoria regionale, l'uno del 27 gennaio 2011 e l'altro, assunto in pendenza di ricorso all'Autorità di vigilanza, del 26 aprile 2011 (doc. 9 e 10). Ammesso e non concesso che AP 1

                                         avesse il diritto di esaminarli e non solo quello di ottenerne un resoconto scritto (DTF 122 I 53), non consta ch'essa abbia chiesto invano di consultare gli atti né durante il termine di ricorso all'Autorità di vigilanza né durante il termine di impugnazione a questa Camera. Non può lamentare pertanto una violazione del suo diritto di esprimersi.

                                   5.   Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre (art. 298 cpv. 1 CC). La custodia parentale, che consiste nella facoltà di determinare il luogo di residenza e le modalità di ricovero del figlio, è una componente dell'autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a con rinvii). Nondimeno, ove non possa evitare altrimenti che lo sviluppo armonioso del figlio – inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale – sia compromesso, l'autorità tutoria toglie la custodia parentale alla madre e ricovera il figlio “convenientemente” (art. 310 cpv. 1 CC). In tal caso la madre conserva l'autorità parentale, mentre la custodia passa all'autorità tutoria, che colloca il figlio “convenientemente” (DTF 128 III 9 con richiami). Le persone cui l'autorità tutoria affida il figlio in simili circostanze diventano genitori affilianti (nell'accezione dell'art. 294 CC) e acquisiscono una custodia di fatto, i cui tratti essenziali sono enunciati all'art. 300 cpv. 1 CC (DTF 128 III 10 consid. 4b).

                                         Nella fattispecie il dispositivo n. 1 della decisione adottata il 28 febbraio 2011 dalla Commissione tutoria regionale è redatto in maniera infelice (“La custodia su M__________ e M__________ è temporaneamente affidata al signor AO 1 e contestualmente revocata alla signora PI 2”). Giuridicamente esso va inteso nel senso che la custodia parentale è stata temporanea­mente tolta alla madre, la quale ha conservato unicamente l'autorità parentale. La custodia parentale è passata temporaneamente alla Commissione tutoria regionale, che ha ricoverato temporaneamente M__________ dal padre (per quanto riguarda M__________ il collocamento è superato). La custodia parentale vera e propria è continuata a rimanere alla Com­missione tutoria regionale. AO 1 ha acquisito unicamente una custodia “di fatto”, con tutti i limiti che questa comporta (DTF 128 III 10 consid. 4b). Nella misura in cui chiede di essere reintegrata nell'autorità parentale su M__________ (M__________ è diventato maggiorenne – come detto – nel corso della procedura), AP 1 formula di conseguenza una richiesta senza oggetto, tale attribu­zione non essendole mai stata tolta.

                                   6.   I rischi incombenti sul bene del figlio nel caso in cui una coppia che vive in un'economia domestica comune si divida (quello di trovarsi esposto a tensioni fra genitori) sono sostanzialmente gli stessi tanto nel caso in cui i genitori siano sposati quanto nel caso in cui non lo siano. La differenza si riconduce al fatto che nella prima ipotesi entram­bi i genitori deten­gono insieme l'autorità parentale (art. 297 cpv. 1 CC), e quindi la custodia sui figli, mentre nella seconda l'autorità parentale compete alla sola madre (art. 298 cpv. 1 CC), e con essa la custodia (a meno che i genitori abbiano ottenuto l'autorità parentale in comune: art. 298a cpv. 1 CC). Dandosi sospensione della comu­nione domestica, quindi, per proteggere il bene del figlio nel caso di genitori sposati è sufficiente – in linea di principio – attribuire la custodia parentale a uno di loro (l'autorità parentale può essere lasciata in comune fino alla pronuncia del divorzio). Nel caso di genitori non sposati (che non abbiano ottenuto l'autorità parentale in comune), invece, ovvero la custodia parentale – e con essa la custodia – è lasciata alla madre, unica titolare dell'autorità parentale, ovvero la custodia è tolta alla madre e passa all'autorità tutoria, la madre rimanendo titolare unicamente dell'autorità parentale. Spetta poi all'autorità tutoria collocare convenientemente il figlio, se possibile dal padre, il quale acquisisce una mera custodia “di fatto”.

                                         I criteri cui deve ispirarsi l'autorità tutoria per proteggere il bene del figlio nel caso di genitori conviventi non sposati che si separino sono essenzialmente analoghi – come detto – a quelli cui deve far capo il giudice chiamato a statuire sull'affidamento dei figli nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale o in cause di divorzio (Chaix in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 176 con rinvio alla nota 55). Primario e decisivo è il bene del figlio (DTF 131 III 212 consid. 5). Per salvaguardarlo occorre ponderare le relazioni personali del figlio stesso con i genitori, le capacità parentali dei genitori, la loro attitudine a pren­dersi cura personal­mente del figlio e di occuparsene, così come quella di favorire i contatti vicendevoli. Tutto ciò allo scopo di trovare una soluzione che, tenuto conto di tutte le circostanze, garantisca al figlio la stabilità neces­saria per un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale (DTF 136 I 180 consid. 5.3). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia, la preferenza va data a quello che ha mag­giore disponibilità di tempo, rispettivamente a quello che offre maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.146 del 22 ottobre 2010, consid. 6).

                                   7.   Qualora occorra proteggere il bene del figlio con urgenza, la custodia parentale può essere tolta a un genitore anche in via prov­visionale. In tale eventualità la misura è emanata nel quadro di un giudizio sommario fondato, per forza di cose, sulla verosimiglianza. Dovendo statuire entro breve, in condizioni del genere il giudice o l'autorità tutoria si limita a valutare quale soluzione offra, nel complesso e in apparenza, le migliori garanzie perché il figlio possa rimanere nel proprio ambiente durante la procedura (I CCA, sentenza inc. 11.1995.223 del 24 ottobre 1995, consid. 5b con citazioni). Tale decisione non pregiudica manifestamente la decisione finale, che potrà anche risultare diversa, secondo quanto sarà emerso nel frattempo dall'istruttoria.

                                         Nel caso in esame la Commissione tutoria regionale ha tolto la custodia parentale a AP 1 in via provvisionale – appunto – nell'attesa che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e il Servizio medico-psicologico adempiano il loro incarico, l'uno valutando la situazione della figlia dal profilo socio-ambientale e l'altro accertando le capacità parentali dei genitori. La questione è di sapere se tale assetto denoti, nel complesso e a un giudizio di apparenza, le premesse più favorevoli perché M__________ possa rimanere nel proprio ambiente durante la procedura. A un sommario esame la risposta è univoca. L'ambiente della figlia è quello in cui essa si trova tuttora, dopo che la madre è andata ad abitare per conto proprio nell'aprile del 2010. Lì essa vuole rimanere e lì continua ad abitare il fratello che, divenuto maggiorenne, non ha alcuna intenzione di trasferirsi dalla madre. Quanto alle relazioni personali della ragazza con il padre, esse sono eccellenti, come quelle con il fratello, mentre sono di chiaro rigetto verso la madre, al punto che M__________ cerca di evitare gli incontri con lei durante il fine settimana. AO 1 esercita un'attività professionale, ma la sua presenza in casa è costante e l'età della figlia non richiede più un accudimento assiduo. Ove debba assentarsi per lavoro, egli si è organizzato in modo che la figlia possa essere ospitata da una vicina (verbale d'udienza 9 dicembre 2010, 2° foglio, nel fascicolo della Commissione tutoria regionale, rubrica “Verbali/Incontri”).

                                   8.   La ricorrente afferma non sussistere alcun “pericolo” (nel senso dell'art. 310 cpv. 1 CC) perché la Commissione tutoria regionale avesse a sottrarle la custodia parentale, ma disconosce la situazione di aperto conflitto che si è venuta a creare in esito alla sua esigenza di vedere una figlia – renitente – seguirla al nuovo domicilio, sia pure nel medesimo Comune. Certo, essa fa valere che la volontà di M__________ non è determinante, ma a parte il fatto che il desiderio della figlia è solo uno dei criteri preposti all'affida­mento, essa disconosce che l'opinione di un minorenne è viepiù importante – come ha ricordato l'Autorità di vigilanza sulle tutele (decisione impugnata, consid. 4a) – nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di lui, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (I CCA, sentenza inc. 11.2005.82 del 30 novem­bre 2005, consid. 7 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Nella fattispecie nemmeno l'appellante asserisce che il desiderio di M__________, quindicenne, non sia sincero e autentico. Pretende che l'avversione della figlia nei suoi confronti sia dovuta alla “deriva educativa” del padre, ma non contesta che le relazioni di lei con il genitore e il fratello siano ottime né che l'ambiente abituale della figlia sia quello in cui essa si trova ora. Quanto la ricorrente persegue non è, in sintesi, di lasciare provvisoriamente la figlia nel proprio ambiente durante la procedura, bensì di forzare la figlia a seguirla subito in nome di un bene da lei soggettivamente interpretato.

                                         Soggiunge la ricorrente che AO 1 è inidoneo a

                                         educare la figlia, come dimostrano immagini apparse in Face­book di feste tenute da M__________ in assenza di lui, durante le quali si sono consumate quantità spropositate di birra e si è fatto uso di droghe leggere. Ora, che in una circostanza i figli abbiano profittato dell'assenza del padre per una bravata di eccessi adolescenziali è pacifico. A prescindere dalla circostanza tuttavia che ciò risulta essere accaduto una sola volta e che il padre afferma di avere adottato provvedimenti perché simili episodi non si ripetano, come ha rilevato l'Autorità di vigilanza sulle tutele (decisione impugnata, consid. 5b) tale singola vicenda non basta a rendere verosimile l'incapacità di AO 1 a occuparsi della figlia. La ricorrente reitera addebiti di “gravi lacune educative” con riferimento a “scuola, ali­mentazione, salute, abitudini e comportamenti”, ma invano essa cerca di anticipare la valutazione del Servizio medico-psicologico sulla base di tali generici addebiti, per di più senza alcuna competenza in materia. Quando essa rimprovera poi all'ex compagno di avere “drasticamente alterato la relazione madre-figli, allontanando la madre da casa e

                                         ostacolando il ristabilimento di tale relazione” (memoriale, pag. 12), essa formula accuse prive di qualsiasi riscontro oggettivo. Recriminazioni siffatte non meritano altra disamina.

                                   9.   Se ne conclude che, sprovvisto di fondamento, il ricorso è destinato all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale. Per quanto riguarda la tassa di giustizia e le spese dell'attuale decisione, esse seguono il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia).

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una privazione della custodia parentale può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione:

–; –; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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