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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.02.2014 11.2011.93

11 febbraio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,230 parole·~16 min·2

Riassunto

Testamento: "prelegato" o semplice norma divisionale?

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.93

Lugano 11 febbraio 2014/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2006.797 (consegna di legati) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 18 dicembre 2006 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 AO 2 e AO 3 (patrocinati dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 22 giugno 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 maggio 2011;

Ritenuto

in fatto:                A.  Il 23 ottobre 1992 E__________ (1938), domiciliato a __________, celibe e senza discendenti, ha redatto le seguenti ultime volontà:

                                                                                 __________ in __________ 23.10.92

                                         Testamento

                                         Oggi 23 ottobre 1992, venerdì, il sottoscritto E__________ nato il 1.2.38 da __________ in __________, con la piena facoltà mentale di disporre, desidero che in caso di morte, lascio la mia proprietà mappale n. 969 in via __________ comprendente la casa d'abitazione alla mia convivente signora AP 1, 19.9.43. La casa confina a ovest con la proprietà __________ e a est con la propr. __________.

                                         Questo in quanto la signora AP 1 ha fatto tanto per me e mi è stata vicina.

                                         I miei eredi (sorella) verserà inoltre fr. 50 000 alla signora AP 1.

                                  Lugano, 23 ottobre 1992 osp. civico

                                                                                 In fede

                                                                                 E__________

                                         Postilla!

                                         Mia sorella AO 1 è esclusa dalla presente successione.

                                         Lugano, 14 novembre 1992

                                                                                 In fede

                                                                                 E__________

                            B.  E__________ si è sposato il 30 luglio 1993 con AP 1, cittadina italiana, e l'8 marzo 1994 ha redatto un secondo testamento olografo del seguente tenore:

                                                                                __________, 8 marzo 1994

                                         Testamento

                                         Oggi 8 marzo 1994, martedì, il sottoscritto E__________ nato il 1.2.1938 da __________ in __________, con la piena facoltà mentale di disporre, lascio in caso di morte a mia moglie AP 1 nata __________ la mia proprietà, la casa sita in via __________ mappale n. 969 confinante con la proprietà __________ a ovest e a est con la proprietà __________ (casa e terreno). Inoltre il rustico ai monti di __________, mappale n. 57 e la metà del terreno “chioso” mappale n. 219 a __________ retrostante il mobilificio __________; nella divisione spetterà a mia moglie scegliere la parte che desidera di questo terreno, mapp. n. 219.

                                                                                In fede

                                                                                E__________

                                  E__________ è deceduto a __________ il 22 gennaio 1997, senza lasciare discendenti. Le due disposizioni testamentarie sono state pubblicate il 14 marzo 1997 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Il 20 agosto 1997 lo stesso Pretore ha rilasciato un certificato ereditario attestante che unici eredi fu E__________ sono la moglie AP 1 (1943) e la madre P__________ (1900) con i nipoti AO 2 (1965) e AO 3 (1972), figli della sorella AO 1 (1935). P__________ è deceduta il 7 ottobre 2000. La figlia AO 1, sua

                                  unica erede, le è subentrata nella comunione ereditaria fu E__________.

                            C.  Il 18 dicembre 2006 AP 1 si è rivolta al medesimo Pretore perché ordinasse all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano (o, subordinatamente, ai membri della comunione ereditaria fu E__________) di iscriverla come proprietaria delle particelle n. 57 e 969 RFD di __________, oltre che come proprietaria in ragione di un mezzo della particella n. 219 “annotando la sua facoltà di scegliere, in caso di divisione in natura della comproprietà, la parte di terreno che desidera”, con ordine a AO 1, AO 2 e AO 3 di versarle fr. 50 000.– oltre interessi. Nella loro risposta del 22 dicembre 2006 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. Con replica del 29 gennaio 2007 l'attrice si è confermata nelle sue domande. I convenuti hanno duplicato il 19 febbraio 2007, proponendo una volta ancora di respingere l'azione.

                            D.  L'udienza preliminare si è tenuta il 14 maggio 2007 e l'istruttoria, iniziata l'8 febbraio 2008, si è chiusa il 9 aprile 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 25 maggio 2010 l'attrice si è riconfermata nelle proprie domande. Nel loro memoriale del 3 maggio 2010 i convenuti hanno postulato una volta di più il rigetto del­l'azione. Statuendo il 20 maggio 2011, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 4200.– con le spese di fr. 300.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 12 000.– per ripetibili.

                            E.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 aprile 2010 per ottenere che l'azione sia accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni dell'8 settembre 2011 AO 1, AO 2 e AO 3 propongono di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito.

Considerando

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in petizioni di legato (art. 562 cpv. 1 CC), trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 691 493.– (sentenza impugnata, pag. 8), importo che non appare inverosimile e che non è contestato dalle parti. La soglia del valore appellabile è pertanto raggiunta (art. 308 cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 23 maggio 2011. Introdotto il 22 giugno, l'appello in esame è dunque tempestivo.

                             2.  Nelle loro osservazioni dell'8 settembre 2011 i convenuti sostengono che l'appello è irricevibile, poiché si limita in sostanza a riprodurre il contenuto di precedenti memoriali. Ora, un appello dev'essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), ovvero provvisto delle conclusioni, dal medesimo dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). La motivazione inoltre dev'essere contenuta nel memoriale stesso, un semplice rinvio a comparse scritte pregresse essendo insufficiente (DTF 131 III 387 consid. 2.3). In concreto è vero che determinati brani dell'appello riprendono il contenuto di allegati sottoposti al Pretore, ma è altrettanto vero che altri passi si confrontano in modo chiaro con le motivazioni della decisione impugnata (v. pag. 8, in fine; pag. 9; pag. 10; pag. 12; pag. 21). Ciò premesso, il rimedio non appare di per sé improponibile.

                             3.  Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto la legittimazione passiva di AO 2 e AO 3, figli di AO 1, sorella del defunto, rilevando che siccome il testatore non ha disposto di tutti i suoi beni, fra i suoi eredi legittimi rientrano – oltre alla moglie AP 1 e alla madre P__________ – i figli della sorella esclusa dalla successone. Egli si è domandato dipoi se con il primo testamento, del 23 ottobre 1992, E__________ mirasse a istituire la compagna AP 1 erede o soltanto legataria, ma per finire ha lasciato la questione indecisa, il primo testamento essendo a suo avviso sostituito dal secondo. Relativamente a quest'ultimo, il Pretore ha ritenuto che le attribuzioni ivi previste configurino norme divisionali nel senso dell'art. 608 cpv. 3 CC, non risultando una diversa intenzione del testatore. Anzi, egli ha continuato, l'esplicito riferimento alla “divisione” per quanto attiene alla particella n. 219 conferma che quelle disposizioni non costituiscono legati. Oltre a ciò – egli ha soggiunto – E__________ non ignorava la presenza di altri eredi e nulla lascia supporre che volesse favorire la moglie, con la quale i rapporti erano “turbolenti”.

                             4.  L'appellante fa valere anzitutto che AO 2 e AO 3, quantunque indicati come eredi nel certificato ereditario, non sono tali perché la loro madre AO 1 è stata esclusa dalla successione in forza della postilla figurante nel testamento del 14 novembre 1992. E l'esclusione di un erede non legittimario comporta automaticamente, a suo parere, l'esclusione dell'intera stirpe. Essa rileva poi che riconoscere i nipoti come eredi legittimi sminuisce la porzione legittima della nonna paterna, P__________, sicché non è dato di capire perché costoro insistano nel farsi riconoscere tali. In realtà v'è da domandarsi che pertinenza abbia simile argomentazione. Il rilascio di un certificato ereditario non è preceduto da una disa­mina sostanziale circa la qualità di erede, l'attestato costituendo un titolo di legittimazione meramente provvisorio che abilita a disporre dei beni della successione (DTF 128 III 323 consid. 2.2.2 con rinvii). Sapere chi sia realmente erede va deciso, dandosi il caso, dal giudice di merito chiamato a interpretare la disposizione – o le disposizioni – di ultima volontà nell'ambito di un'azione di diritto successorio (DTF 128 III 323 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_495/2010 del 10 gennaio 2011, consid. 2.3.2; I CCA, sentenza inc.11.2012.47 del 6 novembre 2013, consid. 5).

                                  Ricordato ciò, è appena il caso di constatare che nella fattispecie AO 2 e AO 3 non hanno avanzato pretese nella successione fu E__________, ma sono stati convenuti dall'attrice nella presente causa per ottenere la consegna di “prelegati” (azione di natura personale: art. 562 cpv. 1 CC). Per di più, l'appellante non si confronta con la motivazione del Pretore, il quale ha ritenuto che, escluso un erede legittimo da una successione, i discendenti di lui gli subentrano come aventi diritto (Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Droit successoral, Friburgo 1975, pag. 155 in alto). Perché simile orientamento sarebbe erroneo o per lo meno criticabile l'appellante non spiega. Si limita a riprendere pedissequamente, al punto n. 3 dell'appello, il punto 5 del memoriale conclusivo come se si trovasse ancora dinan­zi al Pretore, mentre avrebbe dovuto illustrare perché l'opinione di quest'ultimo sarebbe in qualche modo contraria al diritto. Insufficientemente motivato, al riguardo il rimedio giuridico si rivela finanche irricevibile.

                             5.  L'appellante afferma che il testamento del 23 ottobre 1992 prevede legati in suo favore e che, non essendo lei (ancora) sposata a quel momento con il testatore, la presunzione dell'art. 608 cpv. 1 CC non si applica. Nessuno ha mai preteso del resto – essa sottolinea – che quel testamento comporti una sua istituzione di erede, E__________ avendo precisato semplicemente di voler lasciare determinati beni alla propria convivente. La doglianza cade nel vuoto. Certo, il Pretore si è domandato se con il testamento del 23 ottobre 1992 il disponente intendesse istituire AP 1 sua erede, ma per finire ha lasciato il quesito irrisolto poiché a mente sua il primo testamento è stato revocato dal secondo. Nessuno pretendendo – appunto – che il primo testamento designasse l'appellante in qualità di erede, non giova nemmeno attardarsi in proposito ai fini del giudizio.

                             6.  In merito al secondo testamento l'appellante contesta che mediante tale disposizione E__________ intendesse revocare le sue precedenti volontà. Afferma che quel testamento mira – in sintesi – a proteggerla dalla sorella del defunto, estendendole a titolo di “prelegato” beni che le sarebbero spettati a titolo di legato in virtù del primo testamento.

                                  a)   Un testatore può lasciare un legato anche a un erede legittimo o istituito, ovvero a una persona cui spetti già una quota della successione. Si tratta in tal caso – terminologicamente – di un “prelegato” (legs préciputaire, Voraus­ver­mächtnis). Esso conferisce al beneficiario il diritto di esigere la consegna del bene prima di ricevere la quota della suc­cessione che gli tocca. Debitori del legato sono, tranne diversa precisazione del testatore, tutti gli eredi, compreso il beneficiario della liberalità. I beni oggetto del legato sono prelevati così dal compendio successorio e consegnati al legatario prioritariamente; il saldo della successione è poi diviso tra gli eredi (Steinauer, Le droit des succes­sions, Berna 2006, pag. 270 n. 534; Huwiler in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 22 ad art. 486 con rinvii).

                                  b)  La volontà testamentaria di legare a un erede uno o più beni – mobili o immobili – in aggiunta alla quota della successione deve poter essere stabilita chiaramente (Steinauer, op. cit., pag. 271 n. 535 con riferimento alla nota 7). L'attribuzione di un oggetto della successione a un erede si presume infatti una norma divisionale e non un legato (art. 608 cpv. 3 CC; analogamente: art. 522 cpv. 2 CC). Tale presunzione può sì essere sovvertita, ma l'intenzione di lasciare un legato oltre la quota ereditaria deve desumersi, almeno per indizi, dal testamento medesimo (Huwiler, op. cit., n. 23 ad art. 486 con richiamo a DTF 100 II 447 consid. 7a e alla dottrina dominante; Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxis­kom­mentar Erb­recht, 2ª edizione, n. 18 ad art. 608 CC). Elementi estrinseci possono servire – se mai – a interpretare le indicazioni che già emergono dal testamento, ma non a rimediare a indicazioni mancanti (cfr. anche DTF 109 II 406 consid. 2b in fine con richiami).

                                  c)   L'appellante ribadisce che il secondo testamento va “letto e interpretato alla luce della volontà espressa dal de cuius nel precedente testamento”. Inoltre, a suo parere, E__________ voleva “esplicitamente, in modo univoco e coerente” favorirla e non penalizzarla “declassando i legati contenuti nel testamento del 23 ottobre 1992 a semplici norme divisionali”. Inoltre le testimonianze raccolte circa una presunta litigiosità dei coniugi non permettono di determinare la reale volontà del testatore, tanto meno se si pensa che il medico curante del marito ha confermato la costante presenza di lei durante le degenze in ospedale del coniuge. Argomenti del genere sono inidonei a sovvertire la presunzione dell'art. 608 cpv. 3 CC. Non perché a tale scopo occorra una prova piena. Indizi lineari e convergenti bastano, ma devono potersi evincere – come si è accennato – dal documento stesso. L'appellante integra il secondo testamento facendo capo al primo, ossia a fattori estrinseci. Ciò non è lecito. Il testamento dell'8 marzo 1994 non contiene alcun cenno al primo né il benché minimo elemento suscettibile di avvalorare l'ipotesi per cui E__________ intendesse lasciare alla moglie la particella n. 57, la particella n. 969 e mezza particella n. 219 in aggiunta alla quota ereditaria (esempi analoghi in: Steinauer, op. cit., pag. 271 nota 7 in principio). Anzi – come rileva il Pretore – il diritto conferito alla moglie di scegliere “la parte che desidera” della particella n. 219 “nella divisione” induce caso mai a scorgere proprio una norma divisionale. Anche sotto questo profilo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                             7.  Constatato che il secondo testamento contiene solo una norma divisionale, rimane da esaminare se – e in che misura – il primo testamento sussista accanto al secondo. Qualora un de cuius faccia un nuovo testamento senza revocare espressa­mente il primo, in effetti, la disposizione posteriore revoca l'anteriore in quanto non risulti con certezza che ne sia un semplice complemento (art. 511 cpv. 1 CC). La presunzione legale, in altri termini, è per la revoca. Chi intende contestarla deve dimostrare – e non solo rendere verosimile – l'esistenza di un complemento (Steinauer, op. cit., pag. 358 n. 728 con richiami). In tal caso la prova può essere recata anche facendo capo a elementi estrinseci (Druey, Grundriss des Erb­rechts, 5ª edizione, pag. 123 n. 63). La circostanza, ad esempio, che il disponente abbia volutamente conservato testamenti successivi compatibili – parallelamente o cumulativamente – fra loro è, se non una prova (co­me sostiene Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edi­zione, n. 7 agli art. 509–511), un indizio serio circa l'esistenza di un complemento (v. DTF 82 II 517 consid. 4).

                                  a)   Nella fattispecie E__________ non ha espressamente revocato nel testamento dell'8 marzo 1994 le disposizioni del 23 ottobre 1992. Con quel testamento tuttavia egli ha disposto nuovamente della particella n. 969, formante oggetto di legato

                                       in favore di AP 1, contemplandola – come si è visto (consid. 6c) – nel quadro di una norma divisionale, sia pure in favore della stessa AP 1, nel frattempo divenuta sua moglie. Se non che, la seconda disposizione è inconciliabile con la prima, giacché un bene della successione non può essere oggetto di legato e simultaneamente di divisione ereditaria. Per quanto riguarda la particella n. 969 il secondo testamento ha quindi sostituito il primo, nel senso che la norma divisionale ha rimpiazzato il legato. Al riguardo l'appello manca una volta ancora di consistenza.

                                  b)  Nel primo testamento dell'8 marzo 1994 E__________ aveva legato a AP 1, oltre alla proprietà della particella n.969, una somma di fr. 50 000.– che sua sorella AO 1

                                       avrebbe dovuto elargire. Nel secondo testamento egli non accenna più a tale importo. V'è da domandarsi se in proposito il secondo testamento implichi un complemento – anziché una revoca – del primo. L'attrice non ha addotto però alcuna prova a sostegno di simile eventualità. È vero che E__________ ha redatto il secondo testamento senza sopprimere il primo, ma non è dato di sapere se ciò sia avvenuto deliberatamente (perché il testamento successivo integrasse il precedente) o per altre ragioni. L'ipotesi ch'egli intendesse confer­mare il legato di fr. 50 000.– non appare scontata, sia perché AP 1 era divenuta nel frattempo sua moglie (e avrebbe già beneficiato, dunque, di tre quarti della successione, compresi i fr. 50 000.– del lascito: art. 462 n. 2 CC), sia perché con la postilla del 14 novembre 1992 egli aveva escluso dall'eredità ormai la sorella AO 1, debitrice della somma (senza necessariamente rendersi conto che i figli le sarebbero subentrati). D'altro lato – come si è visto – il secondo testamento non allude neppure di scorcio al primo, di modo che varie congetture rimangono possibili. In circostanze del genere non sono dati i requisiti di “certezza” che l'art. 511 cpv. 1 CC richiede per qualificare il secondo testamento come un complemento del primo. L'appello è destinato alla reiezione, di conseguenza, anche su quest'ultimo punto.

                             8.  Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti, che hanno presentato osservazioni tramite un legale, hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

                             9.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese giudiziarie di complessivi fr. 2250.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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