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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.2014 11.2011.86

12 marzo 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,990 parole·~15 min·3

Riassunto

Spese giudiziarie: deroga per "giusti motivi" al principio di soccombenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.86

Lugano, 12 marzo 2014/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nelle cause DI.2010.16 e DI.2011.2 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promosse con istanze del 18 gennaio 2010 e del 5 gennaio 2011 da

  AP 1 , e  AP 2,  

contro  

  AO 1 , e   AO 2,   (patrocinati dall'avv. dott.  PA 1 ),

giudicando sul reclamo (“appello”) dell'11 giugno 2011 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° giugno 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 2 e AO 1 sono comproprietari un mezzo ciascuno, dal gennaio del 2005, della particella n. 196 RFD di __________, sezione di __________ (2372 m²), sulla quale sorge una casa d'abitazione a pochi centimetri dal confine con la particella n. 195 (594 m²), appartenente ai coniugi AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno. La particella n. 196 beneficia di una servitù di apertura verso la particella n. 195, consistente – fra l'altro – in una “finestra con ferriata” a pianterreno di 90 x 168 cm. Il 14 gennaio 2010 l'allora Comune di __________ ha rilasciato a AO 1 e a AO 2 il permesso di eseguire una recinzione formata da una rete metallica verde sorretta da piantane, alta 2 m e lunga 9.11 m, a confine tra la particella n. 195 e la particella n. 196.

                                  B.   Il 18 gennaio 2010 AP 1 e AP 2 hanno promosso un'istanza cautelare davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché vietasse l'esecuzione dell'opera e ordinasse a AO 1 e a AO 2 di rimuovere quanto eseguito nel frattempo, rivendicando il diritto di avere davanti alla loro finestra “uno spazio libero di almeno 3 m”. Con decreto cautelare emesso il 28 gennaio 2010 senza contraddittorio il Pretore ha accolto l'istanza e ha ingiunto ai convenuti di astenersi dal completare la recinzione (inc. DI.2010.16). La tassa di giustizia di fr. 200.– e le ripetibili sono state rinviate al merito. Nel corso del dicembre 2010 i convenuti hanno nondimeno ultimato l'opera, sicché mediante petizione del 27 dicembre 2010 AP 1 e AP 2 hanno chiesto al Pretore che AO 1 e AO 2 fossero tenuti a eliminare la recinzione (inc. OA.2010.129).

                                  C.   Con un'“istanza per disobbedienza del decreto supercautelare del 28 gennaio 2010” AP 1 e AP 2 si sono rivolti nuovamente al Pretore il 5 gennaio 2011 per ottenere che fosse ordinato a AO 1 e a AO 2 di eliminare la recinzione entro il 15 gennaio 2011 sotto comminatoria dell'art. 292 CP (inc. DI.2011.2). Il Pretore ha citato le parti a un'udienza del 2 febbraio 2011, durante la quale i convenuti

                                         hanno proposto di respingere la domanda. Con ordinanza del

                                         31 marzo 2011 il Pretore ha congiunto le procedure formanti l'inc. DI.2010.16 e l'inc. DI.2011.2 “per un unico giudizio”. L'istruttoria si è conclusa il 27 agosto 2011. Al dibattimento finale del 2 maggio 2011 le parti hanno confermato le rispettive domande sulla scorta di un memoriale conclusivo.

                                  D.   Statuendo con decreto cautelare del 1° giugno 2011, il Pretore ha respinto sia l'istanza del 18 gennaio 2010 sia quella del 5 gennaio 2011 e ha revocato il decreto emesso il 28 gennaio 2010 senza contraddittorio. Egli ha rilevato – in sintesi – che nel merito la pretesa degli istanti appariva sprovvista di fumus boni iuris, poiché la rete metallica posata dai convenuti non appariva ledere la nota servitù di apertura, la finestra nello stabile degli

                                         istanti dovendo essere munita in realtà di “ferriata” (manufatto che gli istanti avevano tolto quando avevano ristrutturato lo stabile), senza dimenticare che anni addietro gli istanti medesimi difendevano il loro diritto di posare una cinta analoga a confine. Nelle circostanze descritte il Pretore ha addebitato le spese processuali di fr. 950.– (compresi i fr. 200.– relativi al decreto del 28 gennaio 2010) agli istanti in solido, con obbligo di rifondere a AO 1 e a AO 2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1400.– per ripetibili.

                                  E.   Contro il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili del decreto appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un “appello” dell'11 giugno 2011 nel quale chiedono che le spese processuali siano fissate in fr. 600.– (compresi i fr. 200.– relativi al decreto del 28 gennaio 2010) e siano poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Nelle loro osservazioni del 29 dicembre 2010 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), che nella fattispecie è stata intimata il 1° giugno 2011 ed è pervenuta agli istanti il 3 giugno successivo. L'“appello” in esame è disciplinato pertanto dalla legge nuova. Ora, contestato è unicamente – nella fattispecie – il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili. E una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Ne segue che l'appello degli istanti può essere trattato unicamente a tale stregua.

                                   2.   L'art. 48 lett. a LOG (RL 3.1.1.1) circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile, trattandosi di reclami, ai casi in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione, ai casi di ritardata giustizia e ai casi in cui sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione. La prima Camera civile non è abilitata a statuire invece su reclami contro “altre decisioni” (nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC), i quali andrebbero trasmessi alla terza Camera civile, l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiamando esplicitamente l'art. 319 lett. b CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2012.108 del 4 dicembre 2012). Avviare uno scambio di opinioni con la terza Camera civile sulla competenza per materia comporterebbe tuttavia, in concreto, un'eccessiva dilazione del giudizio, il reclamo essendo pendente dal giugno del 2011. Conviene pertanto trattare l'impugnazione senza indugio.

                                   3.   Per quanto riguarda la tempestività del reclamo, il decreto cautelare impugnato è stato notificato agli istanti – come detto – venerdì 3 giugno 2011. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così il 13 giugno 2011, lunedì di Pentecoste, onde la protrazione della scadenza all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]). Introdotto martedì 14 giugno 2011, il reclamo in esame è di conseguenza ricevibile (art. 248 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 321 cpv. 2 CPC).

                                   4.   I reclamanti si dolgono che il Pretore abbia trattato la loro richiesta del 5 gennaio 2011 come un'istanza cautelare a sé stante, attribuendole un proprio numero d'incarto, mentre in realtà essa era destinata semplicemente a segnalare al Pretore l'inosservanza del decreto supercautelare del 28 gennaio 2010 da parte dei convenuti. Iscrivendo ai ruoli due procedure separate per poi congiungerle ai fini del giudizio – essi soggiungono – il Pretore ha inutilmente fatto lievitare i costi, ciò che giustifica di moderare le spese processuali a fr. 600.– (compresi i fr. 200.– relativi al decreto del 28 gennaio 2010). Gli istanti lamentano inoltre che il Pretore non sia intervenuto di fronte a una disobbedienza flagrante da parte dei convenuti e nemmeno abbia tenuto conto del fatto che, come istanti, essi avevano buone ragioni per sollecitare il rispetto di un ordine giudiziale. In simili condizioni – essi concludono – le spese vanno non solo ridotte, ma anche equitativamente ripartite a metà e le ripetibili compensate.

                                   5.   Nella fattispecie AP 1 e AP 2 hanno presentato al Pretore due istanze: con la prima, del 18 gennaio 2010, essi hanno chiesto di vietare cautelarmente l'esecuzione della cinta a confine e di ordinare l'eventuale rimozione di quanto AO 1 e AO 2 avevano eseguito nel frattempo. Su tale istanza il Pretore ha statuito il 28 gennaio 2010 senza contraddittorio, ingiungendo ai convenuti di astenersi dal completare la recinzione e rinviando le spese di fr. 200.– con le ripetibili (non quantificate) al giudizio di merito. I convenuti non hanno postulato la revoca di tale decreto entro 10 giorni (art. 379 cpv. 2 CPC ticinese). La procedura si è così conclusa, rimanendo unicamente da fissare agli istanti un termine entro cui intentare l'azione di merito (art. 381 CPC ticinese), esigenza che frattanto è venuta meno poiché gli istanti hanno promosso causa di loro iniziativa il 27 dicembre 2010 per ottenere – nel merito –

                                         l'eliminazione della rete a confine (inc. OA.2010.129).

                                         Quasi un anno dopo, il 5 gennaio 2011, AP 1 e AP 2 hanno presentato al Pretore un'altra istanza, chiedendo di ordinare a AO 1 e AO 2, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, la rimozione della cinta eseguita nel frattempo in spregio del decreto supercautelare 28 gennaio 2010. Contrariamente a quanto i reclamanti affermano, tale

                                         istanza non costituiva una mera segnalazione al Pretore, ove ap­pena si consideri ch'essi chiedevano esplicitamente di ordinare ai convenuti – sotto comminatoria penale – la rimozione dell'opera ultimata nel frattempo. A ragione perciò il Pretore ha trattato la richiesta come seconda istanza cautelare, disciplinata dalla nuova procedura civile siccome introdotta dopo il 1° gennaio 2011 (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 404; Trezzini in: Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1562 in alto).

                                         Quanto non è dato di capire è perché mai il Pretore abbia ordinato il 31 marzo 2011 la congiunzione di tale procedura con quella ormai chiusa e terminata relativa all'istanza del 18 gennaio 2010, su cui nulla rimaneva da giudicare. Certo, si sarebbero ancora dovute attribuire le spese processuali di fr. 200.– e le ripetibili, ma tale decisione era stata rinviata al merito (cioè alla causa che AP 1 e AP 2 hanno poi promosso il 27 di­cembre 2010), non a un ulteriore giu­dizio cautelare. Nella misura in cui il Pretore ha statuito un'altra volta con il decreto impugnato sullo stesso oggetto, attribuen­do le spese di fr. 200.– e le ripetibili del provvedimento supercautelare agli istanti, la sua decisione deve perciò essere annullata. Al proposito il reclamo merita accoglimento.

                                   6.   Per quel che è delle spese processuali e delle ripetibili inerenti al giudizio sulla seconda istanza cautelare di AP 1 e AP 2 (fr. 950.– meno i fr. 200.– del decreto supercautelare, rispettivamente fr. 1400.– meno l'indennità imprecisata relativa al decreto supercautelare), i reclamanti non contestano di essere risultati soccombenti. Chiedono tuttavia la riduzione delle spese processuali da fr. 950.– a fr. 600.– complessivi perché, trattando la loro richiesta del 5 gennaio 2011 come un'istanza cautelare a sé stante e attribuendole un proprio numero d'incarto, il Pretore avrebbe fatto lievitare invano i costi. Se non che, la censura cade nel vuoto, ove si consideri che – come si è appena visto – al riguardo il Pretore ha agito correttamente.

                                         Anche l'importo di fr. 750.– (fr. 950.– meno i noti fr. 200.–) sfugge alla critica. Secondo l'art. 10 LTG (RL 3.1.1.5) la tassa di giustizia applicabile all'emanazione di decreti cautelari va da fr. 50.– a fr. 20 000.–. Tra il minimo e il massimo della tariffa la norma concede al Pretore un ampio margine di apprezzamento, limitato solo dalla necessità di una base legale, dal divieto di aliquote fisse in base al valore litigioso, dal principio della copertura dei costi, dal precetto dell'equivalen­za e dal diritto di accesso alla giustizia (Suter/von Holzen in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edi­zione, n. 21 segg. ad art. 96; v. anche Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 96). Tali imperativi non sono messi in discussione dai reclamanti. Quanto all'ammontare di fr. 750.–, giovi ricordare che il Pretore ha tenuto non meno di tre udienze (il 2 feb­braio 2011 per la discussione cautelare, il 23 marzo 2011 per un sopralluogo e il 2 maggio per il dibattimento finale). Il valore litigioso non era elevato (fr. 10 000.– secondo la stima del Pretore: decreto impugnato, consid. 12), ma la questione delicata era sapere se si dovesse far rimuovere già in via cautelare una recinzione debitamente autorizzata dall'autorità amministrativa che potesse rivelarsi in contrasto con una servitù di apertura del diritto civile. La cifra di fr. 750.– può quindi apparire cospicua, ma rientra senza eccesso o abuso nella fascia bassa della tariffa. Su questo punto il reclamo manca pertanto di consistenza.

                                   7.   Sempre per quanto concerne le spese processuali e le ripetibili correlate al giudizio sulla seconda istanza cautelare, i reclamanti chiedono di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili. Fanno valere di avere avuto buone ragioni per sollecitare il rispetto del decreto supercautelare 28 gennaio 2010, manifestamente disatteso dai convenuti, anche se poi la loro istanza è stata respinta. L'argomentazione non è fuori luogo. In materia di spese processuali e ripetibili (“spese giudiziarie”) l'art. 107 cpv. 1 CPC abilita il giudice a prescindere dalla regola della soccombenza se “una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio” (lett. b) o, più in generale, se “altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura” (lett. f). Che ultimando la recinzione nel dicembre del 2010 i convenuti abbiano trasgredito il decreto supercautelare del 28 gennaio 2010 è palese. Ciò può avere effettivamente indotto gli istanti a chiedere la rimozione di quanto i convenuti

                                         avevano eseguito ignorando l'ordine giudiziale, anche se poi, dopo l'istruzione dell'istanza, il Pretore è giunto alla conclusione che a un sommario esame la rete metallica non appariva in contrasto con la servitù di apertura.

                                         I convenuti eccepiscono che nel dicembre del 2010 il decreto supercautelare doveva considerarsi decaduto perché il Pretore non aveva fissato agli istanti alcun termine per avviare la causa di merito né aveva convocato le parti al contraddittorio (osservazioni, pag. 3). Non si tratta di giustificazioni serie. Il solo fatto che nel decreto supercautelare del 28 gennaio 2010 non figurasse un termine entro cui gli istanti avrebbero dovuto avviare la causa di merito ancora non legittimava i convenuti a ritenere il decreto caduco, tanto meno dopo avere rinunciato a chiederne la revoca nei dieci giorni (art. 379 cpv. 2 CPC ticinese) e tanto meno ancora senza sollecitare il Pretore a fissare agli istanti un termine giusta l'art. 381 CPC ticinese. Che il Pretore non avesse citato le parti a un'udienza era evidente, i convenuti non avendo postulato il contraddittorio (come prescri­veva appunto l'art. 379 cpv. 2 CPC ticinese). I convenuti obiettano che il decreto supercautelare era caduco anche perché si iscriveva in una causa stralciata dai ruoli il 29 novembre 2010 per perenzione processuale (osservazioni, loc. cit.). La causa cui essi alludono verteva però sull'erezione di un muro a confine, non sulla posa della rete metallica (I CCA, sentenza inc.11.2010.139 del 13 dicembre 2010). Il decreto supercautelare del 28 gennaio 2010 era perciò del tutto estraneo a quella causa. Nulla abilitava in definitiva i convenuti, nelle condizioni illustrate, a infrangere il divieto loro imposto.

                                         Ne discende che, mettendo i vicini di fronte al fatto compiuto in violazione di un chiaro ordine giudiziale, AO 1 e AO 2 hanno suscitato la reazione – ingiustificata, ma evitabile – degli istanti. Per prevenire ciò sarebbe bastato loro chiedere al Pretore la revoca del decreto supercautelare nei dieci giorni previsti dall'art. 379 cpv. 2 CPC ticinese o anche più tardi, ove non intendessero attivarsi subito, un provvedimento cautelare che si rivela inadeguato potendo sempre essere modificato per il futuro. Ciò legittima un vicendevole addebito delle spese giudiziarie: agli istanti, che hanno adito il giudice a torto, e ai convenuti, che hanno provocato la reazione. Giova pertanto suddividere equamente le spese processuali a metà e compensare le ripetibili, come chiedono i reclamanti.

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la sostanziale soccombenza di AO 1 e AO 2 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non soccorrono i requisiti invece per assegnare indennità d'inconvenienza ai reclamanti, i quali sono stati in grado i redigere il memoriale da sé, senza dover far fronte a costi particolari o subire apprezzabili perdite di guadagno (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   9.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 10 000.–: sopra, consid. 6 in fine)

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 750.– sono poste per metà a carico degli istanti in solido e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili del decreto supercautelare emesso il 28 gennaio 2010 seguiranno il giudizio di merito.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, di fr. 350.–, da anticipare da AP 1 e AP 2, sono poste a carico di AO 1 e di AO 2 in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–   ; –   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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