Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.12.2011 11.2011.67

30 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,648 parole·~8 min·2

Riassunto

Appello su conseguenze pecuniarie e non pecuniarie del divorzio

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.67

Lugano, 30 dicembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa OA.2007.548 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 3 settembre 2007 da

 AO 1 (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 (già patrocinato dall'avv.  , ),

giudicando sull'appello del 13 maggio 2011 presentato dal convenuto contro la decisione emessa dal Pretore il 10 maggio 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 10 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1963) e AO 1 (1967), ha affidato la figlia E__________ (nata il 2 giugno 1999) alla madre, senza diritti di visita da parte del padre, ha liquidato il regime matrimoniale dichiarando ogni coniuge proprietario dei beni in suo possesso, ha riconosciuto a ciascuno di loro la metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni una volta passato in giudicato il divorzio per definire l'entità di tali prestazioni e ha condan­nato AP 1 a versare contributi di mantenimento per la figlia fino alla maggiore età, rispettivamente fino al termine della formazione professionale. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 13 maggio 2011 nel quale chiede:

                                         affidamento sub. diritto di visita come tutti gli altri,

                                         autorità parentale congiunta se no non potrò nemmeno parlare con il maestro di scuola!

                                         di fatto, come a tutt'oggi, nessuna interferenza atta a scombussolare gli equilibri

                                         CP – ognuno tenga il suo capitale

                                         Nessun versamento degli alimenti se prevale l'idea che sia un “fallito” sub. versamento degli alimenti su ccb-gioventù E__________ come per il fratello A__________ sino al 2 giugno 2013.

                                         Dato che il Pretore ha precluso un guadagno di fr. 12 000.– il pagamento della tassa (50%) a mio carico deve essere annullata sub. venga rimborsata la somma di fr. 12 000.–.

                                         Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza del Pretore era impugnabile, come figurava nell'indicazione dei rimedi giuridici sull'ultima pagina, entro 30 giorni con appello giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC. Il “ricorso” in esa­me, tempestivo, va dunque trattato a tale stregua.

                                   2.   Nella sentenza di divorzio il Pretore ha rinunciato a disciplinare diritti di visita a E__________, le cui relazioni personali con il padre sono ostacolate dalla madre affidataria, ma turbate anche dalle continue intemperanze e dai comportamenti di lui. Non intravedendo una via d'uscita a tale “situazione di stallo” e di “disastro relazionale”, il Pretore si è rimesso in definitiva, per il bene della figlia, alla “resilienza” della medesima e alla speranza che, con il tempo, “gli equilibri di questo caso possano cambiare e offrire altre prospettive” (pag. 3 in basso e pag. 4 in alto). L'appellante non si confronta con tale argomentazione. Rivendica l'affida­mento della figlia, senza spiegare nemmeno di scorcio come ciò sarebbe fattibile di fronte al “disastro relazionale” evocato dal Pretore. Chiede in subordine – apoditticamente – un “diritto di visita come tutti gli altri”, salvo sorvolare sulla circostanza che per anni e anni non è stato possibile instaurare alcuna relazione tra lui ed E__________, di modo che non si scorge come ciò potrebbe riuscire oggi. Completamente sprovvisto di motivazione, su tali punti l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile.

                                   3.   In materia di autorità parentale congiunta il Pretore ha richiamato esplicitamente l'art. 133 cpv. 3 CC (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo), il quale stabilisce che l'esercizio in comune di simile prerogativa richiede – oltre alla compatibilità con il bene del figlio – un'istanza comune da parte dei genitori. L'appellante non contesta tale requisito, che al caso specifico fa palese difetto, di modo che in proposito l'impugnazione va dichiarata una volta ancora irricevibile.

                                   4.   L'appellante rimprovera al Pretore che si è occupato della causa prima del __________ di avere “infranto gli equilibri”, tormentando psicologicamente E__________ e mostrando compiacenza per la controparte. Al riguardo l'appello risulta irricevibile già per il fatto di esaurirsi in recriminazioni, senza conclusioni precise (“nessuna interferenza atta a scombussolare gli equilibri”) e senza che sia dato di comprendere quali concrete modifiche esso dovrebbe implicare al dispositivo della decisione impugnata. Sfugge dunque a ulteriore disamina.

                                   5.   Secondo l'art. 122 cpv. 1 CC se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio. A tale principio è lecito derogare solo per convenzione (art. 123 cpv. 1 CC) o qualora la divisione delle prestazioni d'uscita appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (art. 123 cpv. 2 CC). Il Pretore non ha scorto estremi in tal senso, di modo che si è attenuto al riparto paritario previsto dalla legge (decisione impugnata, pag. 4 verso l'alto). L'appellante chiede che ogni coniuge “tenga il suo capitale”, ma non accenna a ipotesi di manifesta ini­quità nel senso dell'art. 123 cpv. 2 CC. Revoca in dubbio la com­pletezza e l'affidabilità dei dati relativi al “secondo pilastro”, trascurando però che questioni del genere esulano dalla competenza del giudice del divorzio. Se i coniugi non si intendono sulla divisione delle prestazioni d'uscita, in effetti, il giudice del divorzio si limita a fissare la chiave di riparto e non appena questa sia passata in giudicato rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 142 cpv. 2 vCC, art. 281 cpv. 3 CPC), che nel Cantone Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LALPP, RL 6.4.8.1). Questo – e non il giudice del divorzio – accerterà l'ammontare delle prestazioni d'uscita determinanti. Le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata cadono pertanto nel vuoto.

                                   6.   L'appellante chiede di essere autorizzato a versare i contributi alimentari per la figlia su un “ccb-gioventù” fino al 2 giugno 2013, ovvero “sino al raggiungimento di fr. 42 000.– così com'è stato per A__________”, il figlio (oggi maggiorenne) che AO 1 ha avuto da un terzo prima di sposarsi. La richiesta non può entrare in considerazione, ove appena si pensi che i contributi alimentari servono ai bisogni correnti del minorenne (art. 276 cpv. 1 CC) e non sono destinati a creare sostanza, seppure di quel capitale il figlio potrà beneficiare in tempi successivi. L'obbligo di versare contributi di mantenimento, in altri termini, non va confuso con un'elargizione di beni liberi a norma dell'art. 321 cpv. 1 CC. Foss'anche ricevibile, al riguardo l'appello manca di consistenza.

                                   7.   Infine l'appellante postula l'annullamento delle spese giudiziarie a suo carico per avergli, il Pretore, “precluso un oggettivo guadagno” di fr. 12 000.–. In via subordinata l'appellante insta perché gli sia rifusa una somma di pari importo. Ora, a parte il fatto che la responsabilità dei magistrati giudicanti non può essere fatta valere contestando le tasse e i costi del processo (esiste a tal fine una legge e una procedura apposita: RL 2.6.1.1), l'appellante reputa a torto che il Pretore gli abbia arrecato un danno trascurando la sua richiesta volta a investire il capitale del “secondo pilastro”. Egli dimentica invero che nella causa di divorzio la moglie rivendicava la metà della prestazione d'uscita da lui accumulata presso il relativo istituto di previdenza durante il matrimonio. E senza sapere a quanto ammonti tale prestazione (contenziosa: sopra, consid. 5), non poteva entrare in linea di conto nemmeno una liberazione di capitale. Ne segue, una volta di più, l'infondatezza dell'appello.

                                   8.   Le spese giudiziarie della decisione odierna seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

                                   9.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiose non essendo solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma anche l'affidamento e le relazioni personali dell'appellante con la figlia.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Intimazione:

–  ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2011.67 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.12.2011 11.2011.67 — Swissrulings