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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.03.2011 11.2011.35

18 marzo 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,348 parole·~7 min·4

Riassunto

Relazioni personali di un nonno con gli abiatici

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.35

Lugano 18 marzo 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa n. 148.2010/R.37.2010 (protezione del figlio) della Divi­sione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1  

alla  

Commissione tutoria regionale 11, Losone

                                         per quanto riguarda le sue relazioni personali con

                                          A__________ (2001) e L__________ (2003) __________,

                                          figli di

                                          AP 1,;

giudicando sul ricorso (“appello”) del 28 febbraio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 18 febbraio 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Dal matrimonio di PI 1 (1982) e PI 1 (1979) sono nati A__________, il 6 dicembre 2001, e L__________, il 27 novembre 2003. Il 7 marzo 2009 AP 1 (1942), padre di PI 1, si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 11, chiedendo di poter incontrare i nipoti. Risposatosi nel 2007 con __________ (1970), cittadina serba madre di quattro figli, dopo di allora egli non aveva più avuto modo di visitare A__________ e L__________. All'udienza del 25 agosto 2009, indetta dalla Commissione tutoria regionale, PI 1 si sono opposti al diritto di visita. Sentite le docenti di scuola elementare e, il 25 febbraio 2010, A__________ e L__________ personalmente, con decisione del 30 mar­zo 2010 la Com­missione tutoria regionale ha respinto la richiesta. Contro tale decisione AP 1 è insorto il 6 aprile 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che il 18 febbraio 2011 ha respinto il ricorso. La tassa di giustizia (fr. 300.–) è stata posta a suo carico.

                                  B.   AP 1 ha presentato a questa Camera un ricorso (“appello”) del 28 febbraio 2011 per ottenere “di essere ascoltato, possibilmente in presenza dei miei quattro figli e della mia ex moglie al fine di poter stabilire dove sta la verità e dove sta la menzogna”. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele comunicate dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili con ricorso dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di trenta giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è ora quella dell'art. 74b LPAmm. Tempestivo, sotto questo profilo, il memoriale del ricorrente è ammissibile.

                                   2.   Riassunte le condizioni per concedere a terzi relazioni personali con minorenni, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato che nel caso specifico non sussistono più contatti tra il nonno paterno e i nipoti sin dal 2007, come si erano interrotti nel 2007 quelli tra AP 1 e i figli del primo matrimonio. Ciò premesso, l'Autorità di vigilanza ha ravvisato nel comportamento di AP 1 l'indole rivendicativa di un soggetto che pretende di avere ragione, non assume alcuna responsabilità in merito al conflitto con i figli, si reputa un buon padre ma non capisce che i nipoti hanno altre esigenze non solo a livello affettivo, ma anche psicologico e di accudimento. Egli denota inoltre un'ambivalenza e una mancanza di equilibrio che potrebbero ripercuotesi negativamente sui nipoti. Il conflitto tra AP 1 e PI 1, poi, è di lunga data e non consentirebbe lo svolgimento di visite serene. Anzi, i nipoti si troverebbero coinvolti in un conflitto di lealtà verso i genitori e rischierebbero di essere influenzati dai racconti insistenti del nonno sulle traversie familiari, ciò che è manifestamente contrario al loro bene. Gli incontri non giovando in definitiva ai nipoti, l'Autorità di vigilanza ha confermato la decisione sfavorevole della Commissione tutoria regionale.

                                   3.   Il ricorrente sostiene che le accuse del figlio e della nuora non sono veritiere. Ricorda che il rapporto con i figli, a lui affidati in esito al divorzio, era regolare, tant'è che durante l'anno scolastico 2006/2007 egli accompagnava giornalmente L__________ all'asilo. Se non che, dopo il suo secondo matrimonio, celebrato il 16 marzo 2007, gli è stato impedito qualsiasi contatto con i nipoti. Ciò si ricondurrebbe a una rivalsa del figlio per il fatto ch'egli ha sposato una donna __________. Egli chiede quindi “di essere ascoltato, possibilmente in presenza dei miei quattro figli e della mia ex moglie al fine di poter stabilire dove sta la verità e dove sta la menzogna”.

                                   4.   Così argomentando, l'interessato si diffonde in una serie di considerazioni non pertinenti ai fini del giudizio. Come ha ricordato l'Autorità di vigilanza sulle tutele, secondo l'art. 274a cpv. 1 CC il diritto alle relazioni personali può essere conferito in circostanze straordinarie anche a terzi, purché ciò serva al bene del figlio. Diversa­mente dai genitori, che per principio hanno diritto di incontrare il figlio, salvo vedersi limitare le visite – dandosi il caso – per il bene di quest'ultimo, i terzi (nonni compresi) non hanno diritti in tal senso, a meno che siano loro conferiti “in circostanze straordinarie” per il bene del minorenne (v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_831/2008 del 16 febbraio 2009, consid. 3.2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 505; RtiD II-2009 pag. 647 consid. 5).

                                         Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha diffusamente spiegato perché la personalità e l'atteggiamento di AP 1 non gioverebbero ai nipoti, ma esporrebbero anzi i ragazzi a conflitti di lealtà verso i genitori. E con tale argomentazione l'interessato non si confronta, tant'è che al bene dei nipoti nemmeno accenna. Non indica quali effetti positivi avrebbero sui ragazzi le relazioni con lui, non pretende che con loro si sia instaurata una relazione particolare o che dopo il 2007 siano stati vanificati – ad esempio – i suoi tentativi di mantenere contatti telefonici con loro, non bastando al proposito che A__________ e L__________ siano i suoi “adorati nipoti”. In sostanza l'interessato non evoca “circostanze straordinarie” che fonderebbero il suo diritto di intrattenere relazioni personali, né queste risultano dagli atti. Per di più egli non contesta che i suoi rapporti con il figlio e la nuora siano pessimi, se non inesistenti, ciò che costituisce un motivo sufficiente per negare relazioni personali ove tale stato di cose si ripercuota sul bene dei ragazzi (sentenza del Tribunale federale 5A_­355/2009 del 3 luglio 2009 consid. 2.2). Tutto ciò posto, procedere a un contraddittorio tra l'appellante, i suoi figli e la sua ex moglie non porterebbe apprezzabili elementi di rilievo per il giudizio. Ne discende che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   5.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 28 cpv. 1 lett. b LPAmm). In concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 26 cpv. 2 LPAmm), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   Intimazione a:

;; .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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