Incarto n. 11.2011.189
Lugano 28 febbraio 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2011.339 (separazione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 novembre 2011 da
RE 1 RE 3 (1993) e RE 2 (1994), __________ (patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello (“reclamo”) presentato il 16 dicembre 2011 da RE 1, RE 2 e RE 3 contro la decisione emessa dal Pretore il 2 dicembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1946), cittadino egiziano, e RE 1 (1964) si sono sposati __________ il 15 luglio 1992, ma la registrazione ufficiale della loro unione è avvenuta solo il 15 gennaio 1998. Dal matrimonio sono nati RE 3 (il 4 luglio 1993), RE 2 (il 28 giugno 1994), N__________ (il 26 giugno 2001) e S__________ (il 13 giugno 2004). La famiglia è vissuta in Svizzera fino al 2004 per poi trasferirsi in Egitto.
B. Il 18 luglio 2006 CO 1 e RE 1 hanno rilasciato in favore di __________ una procura per la vendita della particella n. 674 RFD di __________, sezione di __________, appartenente ai figli RE 3 e RE 2 in ragione di un mezzo ciascuno, al prezzo di almeno fr. 560 000.–. Con atto pubblico del 28 novembre 2006 rogato dal notaio __________ l'immobile è stato venduto per fr. 800 000.– all'avv. __________ tramite la ripresa del debito ipotecario di fr. 558 506.– e pagamento del saldo di fr. 241 494.– entro il 31 dicembre 2008. La compravendita è stata iscritta nel registro fondiario il 5 dicembre 2006. Il 1° maggio 2008 l'avvocato __________ ha poi venduto l'immobile alle medesime condizioni (prezzo e modalità di pagamento) ad __________. L'atto, rogato nuovamente dal notaio __________, non è però stato iscritto nel registro fondiario.
C. CO 1 e RE 1 si sono separati nel marzo del 2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale __________ per stabilirsi a __________. Nel 2009 anche la moglie e i figli sono rientrati in Svizzera, stabilendosi a __________. Nell'ambito di una causa di separazione su richiesta unilaterale promossa il 23 dicembre 2009 da RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con decreto supercautelare del 20 ottobre 2011 il Pretore ha disposto il blocco di ogni credito di pertinenza di RE 3 e RE 2 nei confronti dell'avvocato __________, e segnatamente quello di fr. 241 494.– esigibile dal 31 dicembre 2008 (inc. OA.2009.809).
D. Il 29 novembre 2011 RE 1 ha presentato per sé e per i figli RE 2 e RE 2 un'“istanza cautelare con richiesta di edizione di documenti” nei confronti di CO 1, chiedendo di ordinare – previa concessione del gratuito patrocinio in favore di RE 3 – il blocco della nota particella n. 674, l'edizione dal notaio __________ dell'atto pubblico da lui rogato il 1° maggio 2008 tra __________ e __________, l'edizione dallo stesso avvocato __________ del contratto di locazione dell'immobile e l'ingiunzione ai conduttori dell'immobile di produrre un elenco dettagliato della mobilia e delle suppellettili presenti nello stabile, vietando loro qualsiasi atto di disposizione “relativo a questi oggetti che esuli dall'uso quotidiano per vivere all'interno dell'immobile”. Statuendo il 2 dicembre 2011, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo le spese giudiziarie di fr. 200.– solidalmente a carico degli istanti e rifiutando a RE 3 il gratuito patrocinio.
E. Contro la decisione appena citata RE 1, RE 3 e RE 2 sono insorti con un appello (“reclamo”) del 16 dicembre 2011 in cui chiedono di accogliere la loro istanza e di concedere a RE 3 il gratuito patrocinio davanti a entrambi i gradi di giurisdizione. Il memoriale non è stato intimato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta in concreto il 2 dicembre 2011.
2. Nella fattispecie la petizione di separazione è stata introdotta il 23 dicembre 2009, di modo che davanti al Pretore la procedura continua a essere retta dal vecchio diritto cantonale. Nell'ambito di tale causa RE 1, RE 3 e RE 2 hanno chiesto al Pretore il 29 novembre 2011, con un'unica istanza cautelare, di ordinare il blocco di un fondo, l'edizione di un rogito da un pubblico ufficiale e l'edizione di determinata documentazione da terzi.
a) Per quel che riguarda il blocco del registro fondiario, nell'ambito di una causa di divorzio (o di separazione) una tale misura può effettivamente essere chiesta come provvedimento cautelare in applicazione analogica dell'art. 178 cpv. 1 e 3 CC (DTF 120 III 69 consid. 2a). Ora, i decreti cautelari intimati dai Pretori nelle cause di separazione (o di divorzio) dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili, dandosi procedura sommaria (art. 276 con rinvio all'art. 271 CPC), entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
b) La richiesta di documenti da terzi poteva fondarsi tanto sul diritto sostanziale (come domanda di informazione a norma dell'art. 170 cpv. 2 CC) quanto sul diritto processuale (come domanda di edizione giusta l'art. 211 CPC ticinese). Analogo principio vige, del resto, per l'obbligo di collaborazione secondo l'odierno art. 160 CPC. Si fondasse sull'una o sull'altra norma, comunque fosse, nel caso in cui pendesse già una causa di separazione, di divorzio o di protezione dell'unione coniugale, nel diritto ticinese una domanda di informazione fondata sull'art. 170 cpv. 2 CC si attuava a sua volta attraverso l'istituto dell'edizione (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2; 1997 pag. 123 consid. 3 con richiami; v. anche RtiD I-2004 pag. 595 n. 77c; I CCA, sentenza inc. 11.2007.107 del 23 luglio 2007, consid. 2).
Nel caso in esame l'istanza del 29 novembre 2011 si inseriva – per ammissione degli istanti medesimi – “nell'ambito della causa di separazione giudiziale”, ciò che ha riconosciuto anche il Pretore, per il quale l'istanza si innestava “nelle more del procedimento di separazione (OA.2009.809)”. Mal si comprende quindi perché egli l'abbia considerata un'istanza cautelare. Si trattava in realtà di una domanda di edizione da terzi formulata come istanza di assunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 1 CPC ticinese). Ora, sull'ammissibilità di un'assunzione suppletoria il giudice statuiva con ordinanza, mentre sulla proponibilità di un'edizione da terzi (art. 206 e 207 CPC ticinese) decideva mediante decreto (art. 213a CPC ticinese; Rep. 1997 pag. 124 consid. 4), impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC ticinese). Il problema è che nella fattispecie l'impugnabilità di un simile decreto è disciplinata dal nuovo diritto. Che quindi sull'ammissibilità di nuovi mezzi di prova (art. 229 CPC) il giudice avesse emanato “un'altra decisione” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 319) o una disposizione ordinatoria processuale (Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II; Berna 2012 n. 18 ad art. 229; Brunner in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 12 ad art. 319), contro la sua decisione sarebbe stato dato unicamente reclamo (art. 319 lett. b CPC).
c) Ciò premesso, nella misura in cui è diretto contro il diniego di misure provvisionali (blocco del registro fondiario), l'appello, introdotto nel termine di dieci giorni, è ricevibile, il valore della menzionata particella n. 674 superando manifestamente fr. 10 000.–. Quanto al reclamo contro il rifiuto dell'edizione di documenti da terzi, questa Camera civile è abilitata a statuire su reclamo solo nei casi in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione, in cui una parte si dolga di ritardata giustizia o in cui sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione (art. 48 lett. a n. 2 e n. 8 LOG). Il reclamo in questione rientrerebbe dunque nelle attribuzioni della terza Camera civile, l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiamando espressamente l'art. 319 lett. b CPC. Per ragioni di economia processuale e di unità della materia si giustifica nondimeno, eccezionalmente, di trattare l'atto in concreto senza disgiungere i due rimedi.
3. Nella decisione impugnata il Pretore, dopo avere constatato che le richieste cautelari degli istanti erano correlate alla vendita della particella n. 674, ha ricordato che con decreto supercautelare 20 ottobre 2011 egli aveva già bloccato ogni credito nei confronti dell'avvocato __________, ordinando a quest'ultimo di presentare la distinta dei pagamenti eseguiti. Nulla avendo costui esibito, il primo giudice ne ha dedotto che il legale non aveva proceduto ad alcun versamento. Se non che, per il Pretore le pretese degli
istanti erano in realtà di natura contrattuale verso terzi, estranei quindi alla procedura di separazione. Le richieste erano bensì dirette contro CO 1, ma questi non è proprietario del fondo né depositario del rogito o del contratto di locazione. Onde, in definitiva, la carenza di legittimazione passiva del convenuto e il rigetto dell'istanza.
4. Gli appellanti sottolineano che RE 1 ha sempre contestato la validità della compravendita immobiliare tra i figli e l'avvocato __________, poiché avvenuta sotto minaccia da parte del marito e a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato. Ribadiscono che CO 1, oltre a non versare i contributi alimentari decisi dal Pretore, non dà informazioni sulla sua situazione finanziaria né spiega i motivi della vendita dell'immobile. Fanno valere inoltre che qualora il nuovo acquirente del fondo, con il quale CO 1 era in affari, facesse iscrivere l'atto di compravendita nel registro fondiario sarebbe per loro impossibile esigere in seguito la retrocessione dell'immobile o il versamento del valore effettivo, ciò che recherebbe loro un pregiudizio difficilmente riparabile. Il dubbio che la compravendita sia avvenuta per interessi personali di CO 1 è poi comprovata, a loro dire, dal fatto che all'avv. __________ non è mai stato chiesto il pagamento del saldo.
Gli appellanti soggiungono altresì che l'edizione di documenti (presentata “in base all'art. 261 e 254 segg. CPC”) poteva solo essere diretta verso terzi, terzi che sono direttamente legati a CO 1, il quale ha “concluso questo rogito per interessi personali a danno dei figli minori”. Le questioni sollevate nell'istanza non riguarderebbero dunque contestazioni di mera indole contrattuale, bensì il rapporto tra le parti nella causa di separazione relativamente ai contributi alimentari e allo scioglimento del regime matrimoniale. Tant'è – epilogano gli appellanti – che il Pretore, a conoscenza dei fatti, ha bloccato ogni credito di pertinenza di RE 3 e RE 2 nei confronti dell'avvocato __________. In definitiva gli appellanti ribadiscono il fondamento della loro richiesta, contestando la carenza di legittimazione passiva di CO 1.
I. Sull'appello
5. Relativamente al blocco del registro fondiario, gli istanti hanno invocato davanti al Pretore l'art. 80 cpv. 6 lett. a del regolamento per il registro fondiario (abrogato il 31 dicembre 2011), in base al quale un blocco era menzionato nel registro se il giudice lo ordinava a protezione dell'unione coniugale (art. 178 CC). Ora, già si è detto che una tale misura può essere adottata come provvedimento cautelare in una causa di divorzio (o separazione) in applicazione analogica dell'art. 178 cpv. 1 e 3 CC (sopra, consid. 2a). Correttamente la richiesta è stata diretta perciò nei confronti del coniuge. L'istanza tuttavia, oltre che dalla moglie, è stata presentata da RE 3 e RE 2, figli che non possono essere parti a una causa di separazione. Né, per avventura, il figlio minorenne poteva presentare conclusioni autonome attraverso un curatore, l'istanza non vertendo sull'attribuzione della custodia o dell'autorità parentale, sulle relazioni personali o su misure a protezione del figlio (art. 147 cpv. 2 vCC e 300 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui era stata introdotta da RE 3 e RE 2, l'istanza andava quindi respinta già per tale motivo e al proposito l'appello si rivela d'acchito irricevibile.
Per quel che riguarda il merito della richiesta, è indubbio che la nota particella n. 674 è intestata a __________, il quale è pacificamente estraneo alla causa di separazione tra CO 1 e RE 1, e che l'art. 178 CC è applicabile solo tra coniugi, non per garantire pretese di questi ultimi verso terzi. Certo, ove un coniuge si celi dietro terzi (persone fisiche o giuridiche) per eludere i propri obblighi familiari si può ignorare il
dualismo giuridico e applicare l'art. 178 cpv. 2 CC per analogia anche nei confronti di terzi (sentenza del Tribunale federale 5A_259/2010 del 26 aprile 2012, consid. 7.3.2.2). Nella fattispecie, tuttavia, a un sommario esame, nulla rende verosimile che sotto una qualsiasi forma CO 1 sia il proprietario del fondo in questione.
Per il resto non è dato a divedere, né RE 1 spiega, come mai per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale andrebbe decretato nel caso specifico il blocco del registro fondiario. L'immobile, già appartenente in comproprietà a RE 3 e RE 2, non influisce sugli obblighi di mantenimento di CO 1 verso la famiglia né rientra nella liquidazione del regime matrimoniale. Il fatto che RE 1 intenda chiedere per conto dei figli l'invalidazione del contratto di compravendita con l'avvocato __________ esula manifestamente dalla procedura di separazione. Né in quest'ultima rientrano pretese dei figli RE 3 e RE 2 in restituzione del saldo della compravendita immobiliare, che se mai possono essere fatte valere con un’azione di responsabilità contro il padre (art. 327 CC). Ne discende che su questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.
II. Sul reclamo
6. Per quanto attiene alla richiesta di edizione di documenti da terzi, con il reclamo (sopra, consid. 2b) possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Nei casi non
espressamente previsti dalla legge, inoltre, il reclamo è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC), ovvero di un pregiudizio che nemmeno una decisione finale favorevole può rimediare appieno. Quanto alla natura di tale pregiudizio, il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che qualora una decisione possa causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, a maggior ragione essa può provocare un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l'art. 319 lett. b n. 2 CPC (DTF 137 III 384 consid. 2.2). La terza Camera civile del Tribunale d'appello ha stabilito al riguardo che un pregiudizio difficilmente riparabile può essere anche di mero fatto, determinante essendo per finire la sua rilevanza nel processo. In altri termini, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante nel processo in modo tale che non sia più possibile porvi rimedio in seguito nemmeno con la decisione di merito (RtiD II-2012 pag. 882 e 884).
a) Nella fattispecie la procedura civile svizzera non prevede
espressamente l'impugnabilità di una decisione sull'ammissibilità di nuove prove, sicché in concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile cagionato dal mancato accoglimento delle edizioni da terzi. Nel memoriale però essa non allude a nessun pregiudizio, tanto meno difficilmente riparabile, fermo restando che di regola una decisione sull'assunzione di prove non crea pregiudizi difficilmente riparabili (DTF 134 III 191 consid. 2.3). Eventuali eccezioni (rischio di scomparsa della prova, violazione della sfera privata di una parte o di un terzo, violazione di segreti professionali o commerciali, salvaguardia di segreti: sentenza del Tribunale federale 4P.117/1998 del 26 ottobre 1998 consid. 1b/bb/aaa, pubblicata in: SJ 121/1999 I 186) esulano palesemente dalla fattispecie. Al riguardo il reclamo si dimostra perciò irricevibile.
b) Si volesse del resto, per avventura, presumere il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile ed esaminare la fondatezza delle richieste di prova formulate con l'istanza, il reclamo non avrebbe miglior esito. Secondo l'art. 206 cpv. 1 CPC ticinese i terzi erano tenuti alla produzione di documenti in loro possesso che apparivano rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa. Tale mezzo di prova doveva riferirsi al procedimento nel quale la richiesta s'innestava (in concreto la causa di separazione) e i documenti richiesti dovevano riferirsi all'oggetto della lite, ovvero incidere sulle conseguenze della separazione. Se non che, nel caso in rassegna la documentazione richiesta concerne rapporti contrattuali fra terzi sorti in esito alla vendita dell'immobile da parte di RE 3 e RE 2 all'avv. __________. Essi non hanno alcuna rilevanza per la causa di separazione, giacché non influiscono né sull'ammontare dei contributi di mantenimento né sulla liquidazione del regime dei beni. Per di più, eventuali debiti di CO 1 nei confronti del nuovo compratore del fondo non risultano, con ogni verosimiglianza, dall'atto di compravendita rogato dal notaio __________, ma vanno chiesti se mai al debitore medesimo.
c) Quanto al diritto di informazione del coniuge fondato sull'art. 170 cpv. 1 CC, oggetto di una tale domanda può essere ogni circostanza correlata direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 9 ad art. 170 CC; Leuba in: Commentaire romand, CC I, n. 9 ad art. 170). L'art. 170 cpv. 2 CC permette di ottenere informazioni su beni appartenenti all'altro coniuge e a terzi che si identifichino economicamente con il coniuge in questione. La pretesa va diretta contro il coniuge e non contro il terzo (Bräm, op. cit., n. 20 ad art. 170 CC). Sta di fatto che, come si è rilevato, nella fattispecie i documenti richiesti non sono suscettibili di fornire ragguagli alla moglie sulla situazione finanziaria e patrimoniale del marito e non sono in relazione quindi con eventuali pretese di contributo alimentare o di liquidazione del regime dei beni. La moglie, in sintesi, non ha alcun interesse giuridicamente protetto a ottenere le informazioni richieste. Ne discende che la decisione impugnata non pregiudica la posizione di RE 1, onde l'infondatezza del reclamo.
III. Sul gratuito patrocinio davanti al Pretore
7. Il Pretore ha rifiutato a RE 3 il gratuito patrocinio poiché fin dall'inizio l'istanza cautelare “poteva essere considerata priva di ogni possibilità di esito favorevole”. Gli appellanti contestano ciò, sostenendo che la richiesta era oggettivamente e giuridicamente sostenibile. A prescindere dal fatto però che non si intravede – né i reclamanti spiegano – quale sia l'interesse giuridicamente protetto di RE 1 e RE 2 a impugnare il diniego del gratuito patrocinio in favore di RE 3, quest'ultima non è pacificamente parte nella causa di separazione tra i genitori in cui si inserisce l'“istanza cautelare con domanda di edizione di documenti”. E siccome titolare della pretesa è esclusivamente la parte al processo, ad esclusione di terzi (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 458 in fondo), l'istanza introdotta da RE 3 appariva sin dall'inizio priva di probabilità di successo. Al riguardo l'appello si rivela privo di consistenza.
IV. Sugli oneri processuali, le ripetibili
e il gratuito patrocinio in appello
8. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Le loro difficili condizioni economiche in cui essi versano (RE 1 è a carico della pubblica assistenza) giustificano tuttavia di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato per osservazioni alla controparte, che non ha sopportato costi. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata in questa sede, essa non può trovare accoglimento, giacché i rimedi giuridici apparivano fin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 117 cpv. 1 lett. b CPC), tanto da non essere stati notificati – appunto – alla controparte.
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Nella misura in cui é ricevibile, il reclamo è respinto.
3. Non si riscuotono spese processuali.
4. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da RE 3 è respinta.
5. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.