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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.03.2012 11.2011.18

5 marzo 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·734 parole·~4 min·4

Riassunto

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.18

Lugano 5 marzo 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DI.2008.149 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 6 ottobre 2008 da

AO 1 (patrocinato dall'. PA 2)  

contro

AP 1 , (patrocinata dall'. PA 1),

giudicando sull'appello del 3 febbraio 2011 presentato dalla convenuta contro la decisione emessa dal Pretore il 21 gennaio 2011;

                                         premesso che AO 1 (1956), vedovo, e AP 1 (1962) si sono sposati a __________ il 20 marzo 1997 e che dal matrimonio è nato E__________, il 10 dicembre 1997;

                                         rammentato che con decisione del 21 gennaio 2011 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato il figlio alla madre (garantendo il più ampio diritto di visita al padre), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1905.– mensili dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010, di fr. 1685.– mensili dal 1° febbraio al 10 dicembre 2010 e di fr. 1570.– mensili in poi, oltre a uno per il figlio di fr. 615.– mensili dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2010, di fr. 540.– mensili dal 1° febbraio al 10 dicembre 2010 e di fr. 660.– mensili in seguito (assegni familiari compresi), ponendo la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 febbraio 2011 volto a ottenere l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 4754.55 mensili dal 1° agosto al 10 dicembre 2009, a fr. 4584.55 mensili dall'11 dicembre 2009 al 31 maggio 2010 e a fr. 4204.55 mensili in poi, così come quello per il figlio a fr. 1105.– mensili dal 1° agosto al 10 dicembre 2009 e a fr. 1445.– mensili in seguito (assegni familiari compresi);

                                         ricordato che nelle sue osservazioni del 7 marzo 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

osservato che il 21 febbraio 2012 AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un'intesa con la controparte e dichiara di ritirare l'appello;

constatato che, su richiesta del giudice delegato, l'appellante ha trasmesso alla Camera il 1° marzo 2012 copia della convenzione sugli effetti del divorzio, nella quale è pattuito – tra l'altro – il ritiro dell'appello in materia di protezione dell'unione coniugale;

rilevato che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli, mentre in ossequio all'accordo stipulato dalle parti le spese giudiziarie sono assunte da chi le ha anticipate, senza attribuzione di ripetibili;

ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente e liberamente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va ridotta in via equitativa, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il processo termina senza un giudizio finale (art. 21 LTG);

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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