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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.09.2012 11.2011.171

7 settembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·765 parole·~4 min·4

Riassunto

Stralcio della causa per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.171

Lugano 7 settembre 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2011.3 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 15 febbraio 2011 da

 AP 1  (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro    

 AO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),  

giudicando sull'appello del 10 novembre 2011 presentato da AP 1 contro l'ordinanza sulle prove del 7 settembre 2011 e il decreto cautelare emesso dal Pretore il 28 ottobre 2011;

                                         premesso che con decisione del 30 dicembre 2009, presa in esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AP 1 a versare alla moglie AO 1 un contributo alimentare indicizzato di fr. 4809.75 mensili dal 1° marzo al 31 ago­sto 2008, di fr. 4659.75 dal 1° settembre 2008 al 31 marzo 2010 e di fr. 3744.75 dal 1° di aprile 2010 (inc. DI.2008.19);

                                         rilevato che con istanza di misure cautelari del 15 febbraio 2011 AP 1 ha chiesto di essere liberato dall'obbligo contributivo verso la moglie retroattivamente dal 1° settembre 2010;

                                         osservato che alla discussione del 7 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, dopo di che entrambe le parti hanno indicato le prove sulla cui ammissibilità il Pretore ha statuito il giorno stesso;

                                         rilevato che con decreto cautelare del 28 ottobre 2011 il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, riducendo il contributo alimentare per la moglie a fr. 3165.05 dal 1° novembre 2011, ponendo le spese processuali di fr. 900.– per un quinto a carico della convenuta e per il resto a carico dell'istante, con obbligo per quest'ultimo di versare alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte;

                                         accertato che contro l'ordinanza sulle prove del 7 settembre 2011 e il decreto cautelare del 28 ottobre 2011 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 novembre 2011 in cui postulava l'ammissione delle prove rifiutate dal Pretore e l'annullamento del decreto cautelare con rinvio della causa al primo giudice per una nuova decisione o, in subordine, l'anticipazione al febbraio 2011 degli effetti legati al decreto cautelare impugnato;

                                         constatato che nelle sue osservazioni all'appello del 13 gennaio 2012 AO 1 ha proposto di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito;

                                         preso atto che il 17 agosto 2012 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello, ciò che equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106) e comporta lo stralcio della causa dal ruolo (art. 241 cpv. 1 e 3 CPC);

                                         considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         ritenuto che in concreto non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va adeguatamente ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

                                         stabilito che per effetto della soccombenza l'appellante va tenuto a rifondere alla convenuta, la quale ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili;

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:               

–    ; –    

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera                

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.