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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2012 11.2011.168

23 aprile 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·630 parole·~3 min·2

Riassunto

Interdizione: stralcio della causa per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.168

Lugano 23 aprile 2012/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa n. 490.2001 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele promossa con istanza del 9 settembre 2011 dalla

Commissione tutoria regionale 12, Minusio  

nei confronti di  

 RI 1 ;

                                         premesso che il 9 settembre 2011 la Commissione tutoria regionale 12 ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare l'interdizione di RI 1 (1963) sulla base dell'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente);

                                         ricordato che l'Autorità di vigilanza sulle tutele, dopo avere invitato il 20 settembre 2011 la Clinica __________ di __________ a esaminare RI 1 e sentito personalmente quest' ultimo, con decisione dell'11 ottobre 2011 ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore;

                                         rammentato che contro la decisione appena citata RI 1 è insorto il 24 ottobre 2011 a questa Camera con un ricorso nel quale chiedeva, in sostanza, di non nominargli un tutore;  

                                         osservato che il ricorso non è stato oggetto di notifica per osservazioni;

                                         preso atto che il 31 marzo 2012 RI 1 ha comunicato alla Commissione tutoria regionale di “revocare il ricorso da me inoltrato a tempo contro la vostra decisione di interdizione della nomina provvisoria di un tutore” e di accettare “la nomina come tutore di mio fratello __________”;

                                         ritenuto che tale comunicazione può essere interpretata solo alla stregua di un ritiro del ricorso introdotto davanti a questa Camera contro la decisione di interdizione pronunciata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         considerato che ciò configura desistenza;

                                         posto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (TRAM, sentenza inc. 52.2006.125 del 18 maggio 2006);

                                         rilevato che, in linea di principio, desistenza equivale a soccombenza anche nella procedura amministrativa, applicabile sussidiariamente in questa sede (art. 74b cpv. 4 LPAmm; sulla desistenza: RDAT II-1996 pag. 223 n. 65);

                                         riconosciuto nondimeno che nel caso concreto si giustifica di soprassedere – eccezionalmente – al prelievo di oneri, l'interessato essendo privo di formazione giuridica e avendo agito senza l'ausilio di un legale;

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, nessuno essendo stato chiamato a esprimersi sul ricorso;

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli

                                         per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – , .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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