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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.03.2012 11.2011.154

20 marzo 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,196 parole·~6 min·3

Riassunto

Divorzio su azione di un coniuge

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.154

Lugano, 20 marzo 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa OA.2009.181 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 marzo 2009 da

AP 1 (patrocinata dall'. PA 1)  

contro  

AO 1 (già patrocinato dall'.,),

giudicando sull'appello del 14 ottobre 2011 presentato da AP 1 e sull'appello del 21 novembre 2011 presentato da AO 1 contro la decisione

emessa dal Pretore il 14 settembre 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 14 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1967) e AP 1 (1968), ha accertato il diritto di ogni coniuge alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (dispositivo n. 7), non ha fissato contributi alimentari in favore del figlio P__________ (nato il 27 gennaio 2003), il cui mantenimento è stato posto interamente a carico della madre (dispositivo n. 11), e ha addebitato la tassa di giustizia (fr. 4000.–) con le spese alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (dispositivo n. 12).

                                  B.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 ottobre 2011 per ottenere che non si facesse luogo ad alcun riparto delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio presso i rispettivi istituti di previdenza professionale, che AO 1 fosse condannato a versare un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 400.– mensili fino al 6° compleanno e di fr. 600.– mensili da allora in poi fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi, e che la tassa di giustizia con le spese fossero addebitate al medesimo, tenuto a rifonderle un'indennità di fr. 7000.– per ripetibili. L'appello non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

                                  C.   Contro la sentenza del Pretore ha adito questa Camera anche AO 1 con un memoriale del 21 novembre 2011 inviato per fax nel quale chiede che la sentenza del Pretore sia annullata, che il divorzio sia pronunciato per colpa della moglie e che sia “considerato un risarcimento per danni arrecati al padre e al figlio, dovuti alla condotta antigiuridica della Pretura di Lugano, dal 21 dicembre 2003 ad oggi”. Il memoriale non è stato notificato a AP 1 per osservazioni.

                                  D.   Il 15 marzo 2012 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello di AP 1

                                   1.   Il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite. E desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato al convenuto per osservazioni. Esso non ha quindi cagionato costi presumibili.

                                   II.   Sull'appello di AO 1

                                   2.   La decisione di divorzio era impugnabile a questa Camera entro 30 giorni dalla notificazione, ciò che il Pretore aveva specificato in calce alla decisione stessa, intimata il 14 settembre 2011 all'allora patrocinatore del convenuto. Il memoriale di AO 1 data del 21 novembre 2011 ed è stato inviato per fax al Tribunale d'appello il 23 novembre successivo. Ch'esso sia tempestivo appare praticamente impossibile. Dal momento tuttavia che il memoriale sfugge a un esame di merito per le ragioni in appresso, non mette conto di avviare ricerche sul giorno preciso della notificazione, così come appare superfluo fissare un termine all'interessato per apporre una firma autografa sul documento.

                                   3.   L'appellante chiede anzitutto di pronunciare il divorzio “in quanto la moglie ha violato gli obblighi che derivano dal matrimonio”. La conclusione risulta d'acchito improponibile, ove appena si consideri che la nozione di divorzio per colpa di un coniuge è stata epurata dal diritto svizzero da oltre un decennio (FF 1996 I 31 n. 144.3 e 46 n. 146.22). Sulla richiesta non è lecito quindi entrare in materia.

                                   4.   In secondo luogo l'appellante postula “un risarcimento per i danni arrecati al padre e al figlio, dovuti alla condotta antigiuridica della Pretura di Lugano, dal 21 dicembre 2003 ad oggi”. La conclusione è una volta ancora inammissibile, tanto meno formulata per la prima volta in appello. Pretese di risarcimento verso il Cantone Ticino vanno fatte valere nei modi e nei termini previsti dagli art. 18 segg. della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (RL 2.6.1.1). Anche su tale questione l'appello denota di conseguenza la sua irricevibilità.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma in concreto l'incasso si risolverebbe verosimilmente in un ulteriore onere amministrativo per l'erario, l'appellante non risultando provvisto di mezzi nemmeno per contribuire al mantenimento del figlio (decisione impugnata, pag. 17). Conviene dunque rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'attrice per osservazioni.

                                   6.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), essa può formare oggetto di un ricorso in materia civile sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiose non essendo solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma lo scioglimento stesso del vincolo matrimoniale.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Si prende atto della dichiarazione di ritiro presentata da AP 1. Il suo appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– per lo stralcio dai ruoli sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   L'appello di AO 1 è irricevibile.

                                   4.   Non si riscuotono spese processuali in relazione a tale appello.

                                   5.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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