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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2011 11.2011.153

18 novembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,530 parole·~13 min·3

Riassunto

Diritto di visita a un figlio collocato in un istituto minorile

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.153

Lugano, 18 novembre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa n. 444.2009/R.96.2011 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 (patrocinato dall'. PA 1)  

alla  

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso

                                         per quanto riguarda le sue relazioni personali con

                                         E__________ __________ (2002),

                                         figlia sua e di

                                         __________,

                                         (patrocinata dall'. PI 1,)

                                         e l'istituzione di una curatela educativa in favore della figlia

                                         affidata a

                                         TERZ 1, ,

giudicando sul ricorso del 3 novembre 2011 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 3 novembre 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 13 febbraio 2008 emessa a protezione del­l'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato RI 1 (1962) e __________ nata __________ (1967) a vivere separati, ha affidato la figlia E__________ (nata il 30 ago­sto 2002) alla madre, ha condannato il padre a versare contributi di mantenimento per la bambina e ha regolato il diritto di visita alla medesima nel seguente modo:

                                         –   un fine settimana ogni due, dalle ore 9.30 del sabato alle 20.30 della domenica,

                                         –   un mercoledì pomeriggio ogni mese dalle ore 13.30 alle 20.30 e una sera ogni mese dalle ore 18.00 alle 20.30,

                                         –   due settimane in concomitanza con le vacanze estive e, alternativamente, una settimana durante le vacanze di Natale o Pasqua.

                                         Sulla questione dei contributi alimentari la sentenza è stata impugnata il 25 febbraio 2008 da RI 1 davanti a questa Camera, che ha statuito il 18 ottobre 2011 respingendo l'appello (inc. 11.2008.29). Per il resto essa è passata in giudicato.

                                  B.   Nel frattempo RI 1 ha introdotto una domanda di divorzio unilaterale del 26 marzo 2010 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. In seguito al collocamento di E__________ nell'Istituto __________, Centro __________, l'8 aprile 2010 la Commissione tutoria regionale 1 ha limitato a RI 1 il diritto di visita fissato nella sentenza del 13 febbraio 2008 a un fine settimana ogni due, “dal sabato mattina alla domenica sera prima della cena da consumarsi al __________”. Con decisione del 27 aprile 2010 essa ha poi esteso tale diritto a un mercoledì pomeriggio ogni mese (con rientro al __________ prima di cena) e a una serata infrasettimanale ogni mese (con rientro la __________ dopo cena). Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha invitato il 7 maggio 2010 la Commissione tutoria regionale a “completare gli accertamenti entro i termini più solleciti, in modo da permettere una più completa definizione dei rapporti tra le parti sia per le relazioni con i figli sia per gli aspetti finanziari”. Il 19 ottobre 2010 E__________ è stata trasferita dalla Commissione tutoria regionale nel Centro educativo minorile “__________”, sempre a __________. La frequenza degli incontri con il padre è rimasta invariata.

                                  C.   Davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud si è tenuta il 15 aprile 2011 l'audizione personale dei coniugi. Accertato che __________ aderiva allo scioglimento del matrimonio, il Pretore ha disposto la trattazione del processo nelle forme del divorzio su richiesta comune con accordo parziale. Quello stesso giorno egli ha rinnovato alla Commissione tutoria regionale l'invito “di procedere ai propri incombenti (...) in modo sollecito”. Il

                                         27 maggio 2011 RI 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale, dolendosi che i responsabili del foyer “__________” gli avevano ridotto unilateralmente il diritto di visita alla figlia da un fine settimana su due a un fine settimane su tre. La Commissione tutoria regionale ha indetto un'udienza, tenutasi il 21 giugno 2011, nel corso della quale la direttrice del Centro

                                         educativo minorile ha chiesto che E__________ trascorresse almeno un fine settimana su tre “nell'ambito delle attività del foyer”, sollecitando l'istituzione di un curatore educa­tivo.

                                  D.   Con decisione del 30 agosto 2011 la Commissione tutoria regionale ha istituito un curatore educativo in favore di E__________ nella persona di TERZ 1, della __________ a __________, “con il compito di regolare in dettaglio i diritti di visita e le relazioni personali dei minori con genitori e parenti, tenuto conto delle esigenze del Centro educativo minorile”. Inoltre essa ha “confer­mato il principio della ripartizione, nell'arco dell'anno, dei fine settimana in ragione di ⅓ con la madre, ⅓ con il padre e ⅓ con il Centro educativo minorile”. RI 1 ha ricorso il 14 settembre 2011 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere l'annullamento di tale decisione. Statuendo il 7 ottobre 2011, l'Autorità di vigilanza ha annullato la decisione della Commissione tutoria regionale e ha rinviato gli atti a quest'ultima “affinché determini con sufficiente precisione la durata (con delle indicazioni almeno sommarie dei momenti di inizio e di fine) dei diritti di visita del week-end, delle vacanze e degli eventuali incontri infrasettimanali di E__________ con i vari membri della famiglia”. Essa non ha prelevato tasse o spese né ha assegnato ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 3 novembre 2011 in cui propone di

                                         riformare il giudizio appena citato annullando la decisione presa il 30 agosto 2011 dalla Commissione tutoria regionale. Preliminar­mente egli insta per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e non più con appello – entro 30 gior­ni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Il rimedio in esame è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

                                   2.   Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti dalla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ora, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che la decisione con cui un'autorità di ricorso annulla la decisione di un'autorità inferiore e rinvia gli atti a quest'ultima perché statuisca di nuovo ha natura incidentale (RtiD I-2009 pag. 607 n. 14c). Può essere impugnata con ricorso, di conseguenza, solo qualora sia suscettibile di arrecare un “danno non altrimenti riparabile” a norma dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia sussidiariamente alla legge di procedura per le cause amministrative). E un “danno non altrimenti riparabile” è un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 44 LPAmm). Il solo fatto che un procedimento duri più a lungo perché l'autorità inferiore deve statuire di nuovo non basta perciò a configurare un danno del genere (cfr. DTF 133 V 483 consid. 5.2.2 con rinvio).

                                   3.   Il ricorrente non accenna nel suo memoriale a qualsivoglia “danno non altrimenti riparabile” né spiega, tanto meno, perché il fatto di dover attendere la nuova decisione della Commissione tutoria regionale (e impugnare eventualmente quella) sia suscettibile di arrecargli un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole. L'ipotesi appare tanto meno plausibile, del resto, ove si consideri che l'intero dispositivo n. 1 della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale il 30 agosto 2011 è stato annullato, compresa la nomina del curatore educativo, e che fino a nuovo giudizio l'assetto delle visite continuerà a essere regolato dalle decisioni adottate dalla Commissione medesima l'8 aprile 2010 (un fine settimana ogni due, “dal sabato mattina alla domenica sera prima della cena”) e il 27 aprile 2010 (un mercoledì pomeriggio ogni mese con rientro nell'istituto prima di cena e una serata infrasettimanale ogni mese con rientro dopo cena). Mal si intravede di conseguenza un “danno non altrimenti riparabile”.

                                   4.   Dal requisito di un “danno non altrimenti riparabile” si può invero prescindere – per economia processuale – nel caso in cui la decisione di rinvio non lasci alcun margine di apprezzamento all'autorità inferiore (RtiD I-2009 pag. 608 consid. 2c con riferimento a DTF 133 V 481 consid. 3.1), essendo praticamente inutile aspettare in circostanze simili la nuova decisione. Non si può dire tuttavia che in concreto il rinvio dell'Autorità di vigilanza precluda alla Commissione tutoria regionale qualsiasi latitudine di apprezzamento. Certo, gli atti sono stati ritornati per nuova decisione “ai sensi dei considerandi” affinché l'autorità inferiore “determini con sufficiente precisione la durata (con delle indicazioni almeno sommarie dei momenti di inizio e di fine) dei diritti di visita del week-end, delle vacanze e degli eventuali incontri infrasettimanali di E__________ con i vari membri della famiglia”. Tali indicazioni lasciano nondimeno all'autorità inferiore un ampio margine di valutazione, tant'è che nei motivi della decisione l'Autorità di vigilanza sulle tutele non ha avallato nemmeno “il principio della ripartizione, nell'arco dell'anno, dei fine settimana in ragione di ⅓ con la madre, ⅓ con il padre e ⅓ con il Centro educativo minorile” stabilito dalla Commissione tutoria regionale. Quest'ultima sarà libera di decidere, pertanto, anche in modo diverso.

                                   5.   Dal presupposto di un “danno non altrimenti riparabile” si può prescindere altresì – eccezionalmente – qualora l'autorità di ricorso possa emanare essa medesima un giudizio finale, evitando in tal modo una procedura lunga e dispendiosa (cfr. DTF 134 III 430 consid. 1.3.2). Nulla induce a supporre però che l'emanazione di un nuovo giudizio da parte della Commissione tutoria regio­nale richieda tempi lunghi o costi elevati, men che meno ove si consideri che non occorre l'assunzione di altre prove. La Commissione tutoria regionale deve unicamente disciplinare la frequenza delle visite paterne a E__________ stabilendo giorno e ora, compito che – come rileva a ragione l'Autorità di vigilanza sulle tutele – incombe alla Commissione medesima e non a un curatore (RtiD I-2005 pag. 785 consid. 12a). Il curatore educativo veglia a che le relazioni personali si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità tutoria, regolando se necessario le modalità pratiche e redigendo – se necessario – un calendario, ma non è abilitato a decidere egli medesimo quando e per che durata un genitore può incontrare il figlio.

                                         D'altro lato una procedura lunga o costosa da parte della Com­missione tutoria regionale non si prospetta neppure per motivare la decisione da un altro punto di vista, sul quale l'Autorità di vigilanza sulle tutele sembra avere sorvolato. Questa Camera ha già rammentato, in effetti, che una Commissione tutoria regionale non può internare senza limiti di tempo in un istituto un minorenne tolto alla custodia del genitore, pur con l'accompagna­mento di un “capo progetto”. Deve disporre un inserimento scolastico, fissare almeno una prima verifica e un minimo di obiettivi, prevedere l'esame di regolari rapporti (in cui si approfondisca la struttura psichica del ragazzo, le condizioni evolutive, le misure educative ed eventual­mente terapeutiche) e stabilire a quali condizioni il minorenne potrà essere dimesso. Il cosiddetto “progetto educativo”, in altri termini, incombe alla Commissione tutoria regionale (si veda anche l'art. 61 cpv. 3 del regolamento della legge per le famiglie, RL 6.4.2.1.1, con riferimento all'art. 23 della legge medesima), non a capi progetto, servizi amministrativi, educatori, pedagoghi o operatori sociali (sentenza inc. 11.2008.154 del 26 novembre 2008, consid. 6).

                                         Ciò posto, nella fattispecie la Commissione tutoria regionale non poteva accogliere la richiesta avanzata dalla direttrice del Centro educativo minorile “__________” senza valutare se tale restrizione al diritto di visita paterno si iscrivesse concretamente nelle finalità perseguite dal progetto educativo. Lo scopo ultimo di una misura a protezione del figlio rimane quello di garantire al figlio, compatibilmente con il suo bene, il miglior rapporto concretamente possibile con i genitori (essenziale nel processo di identificazione del ragazzo: DTF 127 III 298 consid. 4a in fine), non quello di garantire l'integrazione del minorenne nella struttura in cui si trova ricoverato. Ridurre il diritto di visita di un genitore per inserire il figlio un fine settimana su tre “nell'ambito delle attività del foyer” si giustifica solo, di conseguenza, per preminenti interessi del ragazzo. Spetta in tali circostanze alla Commissione tutoria regionale illustrare quali essi siano, perché essi prevalgano sul diritto di visita del genitore e fin quando il provvedimento sia destinato a durare. Ciò non richiede ad ogni modo – come detto – una procedura lunga e dispendiosa. Non v'è quindi ragione perché questa Camera entri nel merito di una decisione incidentale in mancanza di un “danno non altrimenti riparabile”.

                                   6.   Il giudice chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, secondo le disposizioni sul divorzio o a tutela dell'unione coniugale, prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione alle autorità di tutela (art. 315a cpv. 1 CC). Le autorità di tutela restano tuttavia competenti a continuare una procedura di protezione del figlio introdotta pri­ma della procedura giudiziaria (art. 315a cpv. 3 n. 1 CC). Nel caso in esame la Commissione tutoria regionale disciplinerà pertanto le relazioni di E__________ con il padre, statuendo di nuovo come le impone la decisione di rinvio. In seguito essa trasmetterà gli atti con la decisione passata in giudicato al Pretore di Mendrisio Sud, davanti al quale pende la causa di divorzio tra i genitori.

                                   7.   Le spese del giudizio attuale seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma le particolarità del caso inducono equitativamente – e in via eccezionale – a non prelevare oneri. Non può essere accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso. Destinato fin dal­l'inizio a un sindacato di irricevibilità, quest'ultimo non presentava infatti alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 LAG).

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

                                         l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.                               

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

–; –,; –.

                                         Comunicazione:

­                                         –,;

                                         –.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicencelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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