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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2013 11.2011.145

9 dicembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,087 parole·~5 min·2

Riassunto

Appello diventato privo d'oggetto in seguito a decesso di una parte senza subingresso degli eredi (processo non trasmissibile)

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.145

Lugano 9 dicembre 2013/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa CA. 2011.154 (protezione della personalità: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 1° giugno 2011 dall'

avv.  AO 1 (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1 (… 2013), già in (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 29 settembre 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 19 settembre 2011;

Ritenuto

in fatto:                          che con decreto cautelare del 19 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha vietato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di pubblicare “qualsiasi

                                         esternazione e articolo” contenente giudizi di valore lesivi della personalità dell'avv. AO 1, ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva, ha assegnato all'avvocato AO 1 un termine di 60 giorni per promuovere la causa di merito con l'avvertenza che la scadenza infruttuosa del termine avrebbe comportato la caducità del provvedimento cautelare e ha posto le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

                                         che contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 settembre 2011 in cui chiedeva di riformare il giudizio impugnato, respingendo l'istanza cautelare;

                                         che nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2011 AO 1 proponeva di respingere l'appello;

                                         che AP 1 è deceduto il 7 marzo 2013;

e considerando

in diritto:                        che in conformità all'art. 560 cpv. 1 CC gli eredi acquistano l'universalità della successione sin dalla sua apertura e subentrano per legge al defunto in un'eventuale causa civile senza riguardo all'assenso della controparte (art. 83 cpv. 4 seconda frase CPC; Gross/Zuber in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, edizione 2012, n. 24 ad art. 83);

                                         che gli eredi acquistano per vero tutti gli elementi trasferibili del patrimonio del de cuius, ovvero l'insieme dei rapporti giuridici, compresi gli obblighi di fare o di astenersi non strettamente legati alla persona del defunto (art. 560 cpv. 2 CC; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 155, n. 250; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 8 ad art. 560; Häuptli in: Abt/Weibel [curatori], Praxis­kom­mentar Erb­recht, 2ª edizione, n. 10 ad art. 560 CC);

                                         che in materia di protezione della personalità la morte del convenuto implica ad ogni modo la caducità dell'azione, l'istante non avendo più un interesse al giudizio, salvo nel caso in cui l'offesa o la lesione continui e gli eredi del defunto possano contribuire a impedirla o a farla cessare (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 121 n. 873 segg.; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 189, n. 576b);

                                         che nella fattispecie l'ordine impartito dal Pretore in via cautelare a AP 1 era strettamente connesso alla persona del destinatario e non era trasmissibile per eredità, né verteva – per ipotesi – sull'esistenza di un'offesa o di una lesione duratura;

                                         che, ciò posto, in condizioni del genere il processo risulta manifestamente caduco (art. 242 CPC);

                                         che, del resto, nell'ambito della protezione della personalità un provvedimento cautelare non può essere diretto nei confronti di un terzo estraneo all'asserita lesione (DTF 122 III 356 consid. 3b/bb);

                                         che, dandosi una causa divenuta senza oggetto, le spese giudiziarie vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

                                         che a tal fine giova valutare quale sarebbe stato – a un primo esame – il verosimile esito dell'appello se questo non fosse divenuto privo d'oggetto (analogamente: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii);

                                         che in tutte le azioni volte a proibire determinati comportamenti lesivi della personalità la parte attrice non può limitarsi a richieste di carattere generale, ma deve precisare quale comportamento della parte convenuta il giudice debba sanzionare o quale misura d'esecuzione egli debba imporre;

                                         che il giudice non può impartire diffide indeterminate, lasciando poi all'autorità penale il compito di definire se un certo comportamento violi o no la comminatoria dell'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con riferimenti);

                                         che in concreto l'istante chiedeva al Pretore, nella petizione, di vietare al convenuto “di pubblicare in futuro qualsivoglia esternazione e articolo” sulla sua persona, ma una conclusione tanto vaga e globale non poteva entrare in linea di conto;

                                         che non incombeva al giudice, per altro, vagliare il fascicolo processuale per individuare quali potessero essere concretamente i comportamenti lesivi della personalità;

                                         che ciò non esonerava il Pretore, tuttavia, dal far capo all'interpello (art. 56 CPC) o di assegnare all'attore un breve termine per emendare le richieste di giudizio (art. 132 CPC; analogamente:

                                         I CCA, sentenza inc. 11.2008.95 del 13 aprile 2012, consid. 6);

                                         che, in definitiva, con ogni verosimiglianza l'appello del convenuto sarebbe stato parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare sarebbe stato annullato e gli atti rinviati al Pretore perché invitasse l'attore a precisare le domande, specificando quali pubblicazioni andassero concretamente vietate;

                                         che in circostanze del genere si giustifica così, equitativamente, di suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili;

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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