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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.10.2011 11.2011.138

6 ottobre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,080 parole·~5 min·2

Riassunto

Ricusazione: applicabilità del nuovo diritto anche a cause rette dalla vecchia procedura

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.138

Lugano, 6 ottobre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2006.267 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 aprile 2006 dall'

avv. PI 1, (patrocinato dall'. PA 2,)

  contro  

IS 1 nata, (ora patrocinata dall'. PA 1),

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 12 settembre 2011 da quest'ultima nei confronti del Pretore dott. Matteo Pedrotti;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito di un'azione promossa il 24 aprile 2006 da IS 1 (1958) per ottenere determinate modifiche alla sentenza di divorzio emanata l'8 luglio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, fra lei e PI 1 (1961), il Pretore medesimo ha tenuto il 7 settembre 2011 un'udienza (finanche successiva al dibattimento finale), in esito alla quale le parti hanno raggiunto un accordo su tutti i punti litigiosi. Nel verbale, da loro regolarmente sottoscritto con i rispettivi avvocati, gli ex coniugi hanno invitato il Pretore a riprendere i dati dell'accordo nella decisione che sarebbe stata pronunciata.

                                  B.   Il 12 settembre 2011 IS 1 ha scritto al Pretore, ricusandolo e chiedendo l'annullamento dell'accordo raggiunto all'udienza. Invitato a esprimersi, PI 1 ha ribadito il 23 settembre 2011 la validità dell'intesa, senza determinarsi sull'istanza di ricusazione. Il Pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera per il giudizio, rilevando il 26 settembre 2011 di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione. Il 28 settembre 2011 IS 1 ha scritto a questa Camera, chiedendo di essere sentita personalmente e di escutere come testimone la sua precedente legale, avv. __________.

Considerando

in diritto:                  1.   In una sentenza 5A_320/2011 dell'8 agosto 2011 (destinata a pubblicazione), menzionata anche dal Pretore, il Tribunale federale ha stabilito che a norma dell'art. 405 cpv. 1 CPC i rimedi giuridici ammissibili contro le decisioni incidentali di primo grado sono disciplinati esclusivamente dal nuovo diritto, quand'anche la causa di merito prosegua con la vecchia procedura (art. 404 cpv. 1 CPC). E siccome la legge nuova prevede che le decisioni in materia di ricusazione sono soggette a reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC), un'autorità cantonale non può giudicare al proposito come giurisdizione unica (consid. 2.3.2 con richiami di dottrina). Nella fattispecie è escluso pertanto che questa Camera possa statuire direttamente sull'istanza di IS 1, come disponeva a suo tempo l'art. 30 cpv. 1 CPC ticinese. Già per tale ragione la ricusazione sfugge in appello a qualsiasi disamina.

                                   2.   Il Pretore reputa che “in linea teorica nulla impedirebbe al Tribunale d'appello di costituire una Camera ad hoc per questo genere di situazioni”. L'assunto non può essere condiviso, ove appena si consideri che, applicandosi alle impugnazioni il diritto nuovo, l'unico rimedio giuridico con cui il Tribunale d'appello può

                                         essere adito ora in materia di ricusazione è il reclamo degli art. 319 segg. CPC. Tale reclamo va esperito alla prima o alla seconda Camera civile, in dipendenza del merito della causa (art. 48 lett. a n. 2 e lett. b n. 2 LOG). Né una Camera ad hoc potrebbe entrare in linea di conto come autorità di primo grado (per altro senza alcuna base legale), l'art. 37 cpv. 5 LOG prescrivendo inequivocabilmente che “le domande di ricusa nei confronti del Pretore e del Pretore aggiunto sono decise dalla Pretura viciniore”. L'istanza di IS 1 andava sottoposta di conseguenza al Pretore della sezione 4, competente a supplire il Pretore e il Pretore aggiunto della sezione 6 (art. 11 del regolamento delle Preture, RL 3.1.1.3).

                                   3.   Nelle condizioni descritte l'istanza in esame risulta d'acchito irricevibile. Non si disconosce che la trasmissione dell'incarto a questa Camera è avvenuta su iniziativa del primo giudice, IS 1 avendo inoltrato l'istanza direttamente al Pretore. Non si deve nemmeno trascurare però che il 28 settembre 2011 la ricusante ha chiesto alla Camera di essere sentita in persona, postulando altresì l'escussione dell'avv. __________. Data l'irricevibilità dell'istanza di ricusazione, simile richiesta cade nel vuoto (onde l'inutilità di una notifica alla controparte). Sta di fatto nondimeno che, comportandosi in tal modo, IS 1 ha mostrato di approvare la scelta del primo giudice e di reputare anch'essa il Tribunale d'appello competente a decidere come

                                         unico grado di giurisdizione. Far seguire l'istanza d'ufficio al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, non entra perciò in linea di conto (analogamente: sentenza citata del Tribunale federale 5A_320/2011 dell'8 agosto 2011, consid. 2.4).

                                   4.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma in concreto si giustifica a titolo eccezionale di rinunciare a ogni prelievo, l'interessata non avendo adito questa Camera spontaneamente. Non è il caso nemmeno di assegnare ripetibili a PI 1, il quale nelle sue osservazioni del 23 settembre 2011 si è limitato a difendere la validità dell'accordo stipulato dalle parti all'udienza in Pretura del 7 settembre precedente, senza esprimersi sull'istanza di ricusazione.

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusazione – anche se la decisione non ha carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'istanza di ricusazione è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –,.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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