Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2011 11.2011.137

29 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·787 parole·~4 min·5

Riassunto

Appello irricevibile per carenza di motivazione

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.137

Lugano 29 dicembre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.1996.69 (accertamento di servitù, rispettivamente accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 28 maggio 1996 da

 AP 1, , e  PI 1,   

contro  

 AO 1 () (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando ora sul "ricorso a titolo cautelare" del 22 settembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione di stralcio del 9 settembre 2011 emessa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

Ritenuto

in fatto:                           che con sentenza del 26 marzo 1999 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato l'iscrizione di una servitù di passo agricolo per persone e animali sulla particella n. 264 RFP di __________, proprietà di AO 1, in favore della particella n. 299 RFP, proprietà di AP 1 e PI 1 (dispositivo n. 1), respingendo una riconvenzione con cui AO 1 chiedeva agli attori un risarcimento di almeno fr. 12 000.– per danni alla sua proprietà (dispositivo n. 2);

                                          che, statuendo il 6 giugno 2000 su appello di AO 1, questa Camera ha annullato il dispositivo n. 1 di tale sentenza e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio, mentre ha confermato il dispositivo n. 2;

                                          che mediante decreto del 9 settembre 2011 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per sopravvenuta carenza d'interesse, senza prelevare tasse o spese “oltre a quanto già anticipato dalle parti”, ma condannando AP 1 e PI 1 a rifondere un' indennità di fr. 1000.– a AO 1 per ripetibili;

                                          che contro il decreto predetto AP 1 ha inoltrato al Pretore una lettera del 22 settembre 2011 in cui dichiara di presentare “ricorso a titolo cautelare” e postula il conferimento dell'effetto sospensivo;

                                          che il Pretore ha trasmesso tale dichiarazione a questa Camera per competenza;

e considerando

in diritto:                         che un decreto di stralcio è una decisione finale nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberhammer in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 236);

                                          che nella fattispecie di conseguenza tale decreto era di per sé appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC), il valore litigioso ammontando a fr. 12 000.– (art. 94 cpv. 1 e 308 cpv. 2 CPC);

                                          che un appello deve contenere tuttavia – come minimo – la motivazione su cui si fonda e le relative richieste di giudizio (art. 221 cpv. 1 CPC per analogia: Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess­ordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 33 ad art. 311 con rinvii);

                                          che nel caso specifico il “ricorso a titolo cautelare” si esaurisce in una mera dichiarazione di appello, priva di qualsiasi motivazione e di qualsiasi richiesta di giudizio, onde la sua manifesta irricevibilità;

                                          che, ciò premesso, le spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma che in concreto si giustifica di rinunciare equitativamente a ogni prelievo, l'interessata essendo priva di formazione giuridica e avendo agito senza l'ausilio di un legale (art. 107 cpv. 1  lett. f CPC);

                                          che non si pone invece problema di ripetibili, l'atto non essendo stato notificato a AO 1;

                                          che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile;

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2011.137 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2011 11.2011.137 — Swissrulings