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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2012 11.2011.131

1 febbraio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,088 parole·~20 min·3

Riassunto

Provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria: nomina di un amministratore

Testo integrale

Incarti n. 11.2011.131 11.2011.175

Lugano, 1 febbraio 2012    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.541 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 2 settembre 2011 dall'

in qualità di esecutore testamentario  

per ottenere l'amministrazione dell'eredità fu  (“”)  (1935-2008), già in , di cui sono eredi  

                                   ,

                                   ,

                                   ,

                                   ,

                                  (patrocinati dall'.  , )

                                          AP 1,

                                          AP 3,

 AP 2,  AP 4, (patrocinati dall'.  PA 1, )  , nel frattempo dimessa dalla comunione ereditaria;

giudicando sull'appello del 15 settembre 2011 e sul “reclamo/appello” dell'11 novembre 2011 presentati da AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 contro le decisioni emesse dal Pretore il 7 settembre e il 7 novembre 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (“__________”) __________, cittadino italiano domiciliato a __________, divorziato, è deceduto a Lugano il 21 novembre 2008. Con testamento pubblico del 30 novembre 2007 egli ha istituito eredi i figli L__________ (1956), R__________ (1959), L__________ (1961) e T__________ (1962), nati dal suo disciolto matrimonio, come pure i figli AP 3 (1964), AP 2 (1972) e AP 4 (1978), avuti dalla compagna AP 1, oltre all'ultima figlia J__________ __________ (clausola n. 2). AP 1 (1944) è stata istituita anch'essa erede “a fianco e con pari diritti e doveri delle persone indicate al § 2” (clausola n. 3). La clausola n. 6 del testamento era così formulata:

6.  Dichiaro di essere proprietario della quota azionaria del 50% della società __________, __________. Tale società esercita la gestione degli esercizi pubblici del __________. L'ulteriore 50% del pacchetto azionario è proprietà della mia compagna AP 1.

6.1   Dispongo che alla mia morte la mia quota azionaria di __________, vada in esclusiva proprietà alla mia compagna AP 1.

6.1.1   Quest'ultima, alla sua morte, dovrà destinare l'intero pacchetto

           azionario di __________, __________, ai miei eredi di cui al § 2 che precede.

6.1.2   Dispongo che la mia compagna AP 1, dopo la mia morte, non possa alienare a terzi il pacchetto azionario di __________, __________, a meno del consenso scritto a ciò da parte di tutti i miei eredi di cui al § 2.

6.1.3   I miei eredi di cui al § 2 che precede ricevono comunque, alla mia morte, il diritto di prelazione per il caso che AP 1 intendesse alienare a terzi totalmente o in parte il pacchetto azionario di __________, __________.

6.2   Desidero, ed in tal senso rivolgo una raccomandazione ai miei eredi, che l'attuale organizzazione ed impostazione della società __________, __________, rimanga invariata dopo la mia morte (in specie per quanto concerne l'attribuzione della responsabilità di gestione ai singoli gestori, la loro autonomia ecc.).

                                  B.   Alla morte di __________ il consiglio di amministrazione della __________ era composto dello stesso testatore (presidente con diritto di firma individuale), di AP 1 (vicepresidente con diritto di firma individuale), dei figli AP 3 (membro con diritto di firma collettiva a due), AP 4 (membro con diritto di firma collettiva a due), L__________ (membro con diritto di firma individuale), T__________ (membro con diritto di firma individuale), R__________ (membro con diritto di firma collettiva a due), L__________ (membro con diritto di firma collettiva a due) e AP 2 (membro con diritto di firma collettiva a due).                     Il testamento di __________ è stato pubblicato il 16 dicembre 2008 dal notaio AO 1, esecutore testamentario (clausola n. 7), davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord.

                                  C.   La figlia J__________ ha lasciato la comunione ereditaria fu __________ nel corso del 2011, in esito a un accordo raggiunto con gli altri eredi. ll 23 giugno 2011 è apparso sul Foglio ufficiale svizzero di commercio un annuncio secondo cui il 20 giugno precedente le firme di tutti i membri del consiglio di amministrazione della __________, dimissionari, erano state estinte, salvo quella di AP 1, divenuta amministratrice unica della ditta con diritto di firma individuale.

                                  D.   L'esecutore testamentario si è rivolto il 2 settembre 2011 al Pretore, chiedendo che fosse ordinata l'amministrazione d'ufficio della __________ e che fosse ordinato a AP 1 l'immediato deposito giudiziale delle azioni. A sostegno dell'istanza egli ha fatto valere – in sintesi – che, non fosse stata dotata subito di opportuni accorgimenti gestionali (econo­mici e finanziari), l'azienda avrebbe rischiato il fallimento, sussistendo il sospetto che di un eccesso di debiti nel senso dell'art. 725 cpv. 2 CO. Statuendo con decisione del 7 settembre 2011, il Pretore ha ordinato l'amministrazione d'ufficio della __________, designando in qualità di amministratore __________, managing partner della __________ a __________, incaricato di presentare ogni trimestre un rapporto d’attività. A AP 1 il Pretore ha ordinato di consegnare immediatamente all'amministratore l'intero pacchetto azionario della società. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico della comunione ereditaria fu __________.

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 sono insorti a questa Camera con un appello del 15 settembre 2011 volto a ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e la reiezione del­l'istanza presentata dall'esecutore testamentario (inc. 11.2011.131). Nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2011 l'avv. AO 1 propone di respingere il ricorso. Gli appellanti hanno replicato il 25 ottobre 2011, confermando il loro punto di vista. Nelle loro osservazioni del 30 gennaio 2012 L__________, R__________, L__________ e T__________ hanno proposto anch'essi di respingere l'appello, postulando una sospensione della procedura per intervenute trattative.

                                  F.   Nel frattempo, il 14 novembre 2011, l'esecutore testamentario ha instato davanti al presidente della Camera perché fosse autorizzata l'esecuzione anticipata della decisione pretorile. Chiamati a esprimersi, AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 hanno concluso per il rigetto della richiesta. L'11 gennaio 2012 questi ultimi hanno inviato alla Camera il verbale di un'assemblea generale straordinaria tenutasi la vigilia, nel corso della quale gli azionisti della __________ hanno deciso di nominare nel consiglio di amministrazione __________ di __________, esperto in finanza e controlling diplomato federale, e AP 3, entrambi con diritto di firma collettiva a due. AP 1 è divenuta presidente del consiglio di amministrazione, sempre con diritto di firma individuale. Il 20 gennaio 2012 __________ si è dimesso dalla carica con effetto immediato.

                                  G.   Nel frattempo, il 2 novembre 2011, __________ ha adito il Pretore, chiedendo di essere sostituito per ragioni mediche nell'incarico di amministratore. Con decisione del 7 novembre 2011 il Pretore ha designato in sua vece __________, vicedirettore della __________ (inc. 11.2011.175).

                                  H.   AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 hanno impugnato anche la decisione predetta con un “reclamo/appello” dell'11 novembre 2011 per ottenere che la decisione stessa sia dichiarata nulla, subordinatamente sia annullata o in via di ulteriore subordine che l'istanza di __________ sia dichiarata irricevibile. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello del 15 settembre 2011

                                   1.   Nelle loro osservazioni del 30 gennaio 2012 L__________, R__________, L__________ e T__________ chiedono di sospendere la procedura per trattative. Ora, l'art. 126 cpv. 1 CPC (applicabile dal 1° gennaio 2011, contrariamente a quanto credo­no gli interessati, i quali invocano ancora l'art. 107 CPC ticinese) concede la possibilità di sospendere una causa per “motivi di opportunità”. Nella fattispecie non si ravvisano presupposti del genere, non giustificandosi di lasciare nell'incertezza l'amministratore designato dal primo giudice circa la necessità di assumere la carica quando l'esecutore testamentario sollecita addirittura l'attuazione anticipata della decisione pretorile (sopra, lett. F). Una sospensione della procedura non entra perciò in linea di conto.

                                   2.   I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 10 ad art. 550), disciplinati dalla procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). In tale ambito il giudice accerta i fatti d'ufficio (art. 255 lett. b CPC). Simili provvedimenti sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il costo di un professionista chiamato ad amministrare per un lasso di tempo indeterminato una ditta che “realizza una cifra d'affari annua (...) di oltre 18 milioni di franchi” (doc. D, 1° foglio in fondo) può ragionevolmente presumersi ben oltre la soglia prevista dalla legge (cfr. RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c). Ne segue che sotto il profilo del valore litigioso l'appello è sicuramente ricevibile.

                                   3.   All'appello AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 accludono documenti nuo­vi, in particolare un estratto del registro di commercio relativo alla __________, un “rapporto sulla valutazione economica della __________” redatto il 20 agosto 2011 dal dott. __________ (__________) e una dichiarazione del 29 agosto 2011 in cui la notaia __________ di __________ certifica di avere ricevuto in consegna da AP 1 l'intero pacchetto azionario della __________. Postulano inoltre l'audizione dello stesso dott. __________, di __________ e di __________, come pure l'interrogatorio di AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4. Nelle osservazioni all'appello l'esecutore testamentario chiede che nel caso in cui fossero assunte le testimonianze e gli interrogatori sollecitati dagli appellanti siano sentiti anche L__________, R__________, L__________, T__________ e __________, dell'ufficio fiduciario __________ a __________. Le prove offerte dagli appellanti sono senz'altro ammissibili (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC), il Pretore avendo statuito senza contraddittorio (art. 256 cpv. 1 CPC). Le testimonianze e gli interrogatori proposti non porterebbero tuttavia alcun verosimile elemento di rilievo per il giudizio, a prescindere dal fatto che nemmeno gli appellanti indicano quali accertamenti simili escussioni dovrebbero confortare. Non soccorrerebbe dunque assumerle. Nelle circostanze descritte anche la richiesta eventuale di prove formulata dall'esecutore testamentario è superata. Giova procedere senza indugio, ciò premesso, all'emanazione della sentenza.

                                   4.   L'art. 556 cpv. 3 CC prevede che, dopo la consegna di un testamento “all'autorità competente”, questa “deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore”. Non vi sono altre possibilità. L'autorità non può affidare beni della successione a eredi istituiti (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 435 n. 889a con richiami). Se la successione non può essere lasciata “nel possesso provvisorio” degli eredi legittimi, l'autorità deve designare un amministratore. Tale ipotesi costituisce un “caso particolare [di amministrazione] previsto dalla legge” nel senso dell'art. 554 cpv. 1 n. 4 CC. Non occorre che siano adempiuti anche i presupposti dell'art. 554 cpv. 1 n. 1 a 3 CC (Karrer, loc. cit., n. 28 ad art. 556 CC). E anche qualora, lasciando la gestione provvisoria della successione agli eredi legittimi, si espongano a rischi gli interessi degli eredi istituiti, le condizioni per la nomina di un amministratore sono ugualmente date (Steinauer, op. cit., pag. 435 n. 888 con rinvio alla nota 65). Anzi, la nomina può giustificarsi già – per lo meno nel dubbio – ove si dia un potenziale conflitto d'interessi fra i primi e i secondi (Karrer, loc. cit.). Ove esista un esecutore testamentario, ad ogni modo, la designazione di un amministratore è di regola superflua (Karrer, loc. cit.; sotto, consid. 8).

                                   5.   In concreto l'esecutore testamentario ha motivato la sua richiesta al Pretore invocando l'art. 490 cpv. 3 CC, il quale prevede che in caso di sostituzione fedecommissaria dev'essere ordinata l'am­ministrazione d'ufficio qualora l'erede istituito non sia in condizio­ne di prestare garanzia o metta in pericolo le aspettative dell'ere­de sostituito. E ai legati – egli ha soggiunto – si applicano per analogia le stesse norme dell'eredità (art. 488 cpv. 3 CC). Nella decisione impugnata il Pretore ha ordinato l'amministrazione d'ufficio proprio in virtù dell'art. 490 cpv. 3 CC, la __________ versando a mente sua in una situazione “estremamente grave” allorché “certi eredi sarebbero stati totalmente esclusi dall'amministrazione della società”. Nell'appello AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 sembrano obiettare che nella fattispecie non si è in presenza di alcun le­gato, l'attribuzione di un oggetto della successione a un erede dovendosi considerare una norma divisionale (“eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione”: art. 608 cpv. 3 CC). Nelle osservazioni all'appello, da parte sua, l'esecutore testamentario ribadisce che la disposizione testamentaria n. 6.1.1 denota una sostituzione fedecommissaria connessa con una “clausola captatoria” (sulla nozione: Weimar in: Berner Kommentar, edizione 2009, n. 71 ad art. 482 CC).

                                         In realtà non compete all'autorità che emana provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria statuire – tanto meno nel quadro di una procedura meramente sommaria – su diritti e obblighi degli eredi (Karrer, op. cit., n. 10 alle note preliminari degli art. 551–559 CC). Tale autorità deve limitarsi a valutare se occorrono misure urgenti a salvaguardia della divisione e dei legati. Questioni di diritto sostanziale vanno sottoposte al giudice di merito. Nella fattispecie la divisione dell'eredità non risulta ancora essere intervenuta, salvo per quanto riguarda J__________, dimessa dalla comunione ereditaria nel 2011. Non si deve decidere in questa sede pertanto se la citata disposizione testamentaria debba essere interpretata come una sostituzione fedecommissaria di legato (eventualmente connessa con una “clausola captatoria”) o come una norma divisionale fra eredi. Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, dopo la consegna di un testamento “all'autorità competente”, questa “deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore” (art. 556 cpv. 3 CC; sopra, consid. 3). La validità del testamento non essendo stata contestata nella fattispecie, il problema di elucidare la portata della clausola testamentaria n. 6.1.1 andrà affrontato al momento della divisione ereditaria.

                                   6.   Gli appellanti fanno valere a più riprese che, comunque si interpreti la predetta clausola testamentaria, le azioni della __________ appartengono per il 50% a AP 1, onde una palese svista del Pretore che ha designato un amministratore per tutto il pacchetto azionario. L'esecutore testamentario parrebbe eccepire che, avendo AP 1 accettato la clausola testamentaria n. 6.1.1 ed essendosi impegnata così a lasciare tutte le azioni della ditta ai figli del testatore (compresi quelli nati dal matrimonio), a giusto titolo il Pretore ha designato un amministratore anche alla quota del pacchetto azionario in proprietà di lei. L'opinione non può essere seguita, ove appena si consideri che l'amministrazione dell'art. 554 cpv. 1 CC è un istituto destinato a tutelare la devoluzione di eredità aperte, non di eredità future facenti capo a persone ancora in vita, seppure un'aspettativa possa essere “strettamente connessa” con l'altra. Anche l'amministrazione d'ufficio prevista dall'art. 490 cpv. 3 CC in caso di sostituzione fedecommissaria può gravare solo i beni che l'erede istituito riceve dal defunto (dopo l'eventuale divisione ereditaria) con obbligo di trasmissione, non beni propri dell'istituito. Quali mezzi abbiano eventualmente a disposizione i figli del testatore nella fattispecie per salvaguardare inter vivos le loro ragioni ereditarie sul 50% del pacchetto azionario di AP 1 è una questione che esula dal caso in esame. Certo è che la nomina di un amministratore giusta l'art. 556 cpv. 3 CC può riguardare solo la quota del pacchetto azionario della __________ appartenente alla comunione ereditaria. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

                                   7.   Come si è ripetuto, dopo la consegna di un testamento “all'autorità competente”, questa “deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore”. L'autorità non può lasciare beni della successione nel possesso provvisorio di eredi istituiti (sopra, consid. 3). In concreto AP 1 è un'erede istituita. Le azioni della __________ che pertengono al compendio ereditario non possono quindi esserle affidate in gestione. Se quei titoli non possono essere lasciati nel possesso provvisorio degli eredi legittimi fino alla divisione effettiva, va nominato un amministratore. Poco importa che AP 1 sia idonea ad assumerne la gestione, ch'essa non metta in pericolo le aspettative degli eredi legittimi, ch'essa abbia adottato provvedimenti per risanare la __________ o ch'essa goda della fiducia degli altri membri della comunione ereditaria (sebbene ciò non sembri più essere il caso per quanto riguarda figli che il testatore ha avuto dal matrimonio). La menzionata quota di azioni non essendo nel possesso provvisorio degli eredi legittimi, soccorrevano in concreto i presupposti perché il Pretore delegasse alla gestione un amministratore in virtù dell'art. 556 cpv. 3 CC. AP 1 pretende di non potere spossessarsi delle azioni, depositate dalla notaia __________, ma l'argomento sfiora il pretesto. Come essa ha depositato i titoli dalla notaia, in effetti, essa li può ritirare. Tant'è che la stessa notaia accenna alla possibilità di revocare il deposito, previo avviso di tre mesi (doc. 7 di appello).

                                   8.   Rimane da domandarsi se, nonostante la presenza di un esecutore testamentario, nella fattispecie il Pretore dovesse designare ugualmente un amministratore e se in tal caso non dovesse nominare in qualità di amministratore lo stesso esecutore testamentario (art. 554 cpv. 2 CC, applicabile anche nel quadro dell'art. 556 cpv. 3 CC). La designazione di un amministratore in presenza di un esecutore testamentario presuppone invero che quest'ultimo non abbia le competenze necessarie per assolvere il mandato o che i suoi poteri siano stati limitati dal testatore secondo l'art. 518 cpv. 1 CC o ch'egli versi in un conflitto d'interessi (Steinauer, op. cit., pag. 429 n. 876a). Un esecutore testamentario, in effetti, garantisce già l'amministrazione della successione, quand'anche si manifestino conflitti d'interessi tra eredi (RtiD I-2009 pag. 634 consid. 12 con rinvii). Mentre un amministratore però limita il suo intervento a misure conservative della successione, l'esecutore testamentario non amministra soltanto: deve anche consegnare i legati, preparare la divisione ed eseguirla, liquidando l'eredità (RtiD I-2009 pag. 634 consid. 12 con richiamo). Per tali motivi le sue funzioni rimangono sospese finché dura un'amministrazione d'ufficio (RtiD I-2009 pag. 634 consid. 12 con richiamo).

                                         In concreto l'esecutore testamentario ha postulato egli medesimo la nomina di un amministratore, dichiarando al Pretore di rinunciare in partenza a essere designato in quella veste, non disponendo “delle qualifiche delle competenze necessarie” per gestire la __________ (istanza, pag. 7 punto 4). In concreto non occorre tuttavia – come crede in pratica l'esecutore testamentario – commissariare l'azienda, giacché l'amministratore designato dovrebbe limitarsi a gestire la quota di azioni in proprietà della comunione ereditaria, per di più con criteri meramente conservativi. E non consta che nel caso in esame l'esecutore testamentario sia inidoneo ad assolvere una tale mansione, ovvero a tutelare adeguatamente gli interessi degli azionisti, né l'interessato pretende il contrario. Già da questo punto di vista non si ravvisano dunque gli estremi per designare un amministratore diverso dall'esecutore testamentario. Oltre a ciò, la nomina di un amministratore, foss'anche nella persona dell'esecutore testamentario, inibirebbe l'operato dell'esecutore medesimo, il quale si vedrebbe sospendere dalle sue funzioni e non potrebbe procedere al trapasso delle azioni dalla comunione ereditaria a AP 1. Non consta però che gli eredi intendano conservare la comunione ereditaria e le azioni in proprietà indivisa. La nomina di un amministratore rischierebbe pertanto di risultare, in ultima analisi, controproducente.

                                   9.   Se ne conclude che, destituita dei necessari presupposti, la designazione dell'amministratore decisa dal Pretore va annullata, e con essa l'ordine impartito a AP 1 di consegnare all'amministratore tutte le azioni della __________. Ciò non esonera l'interessata, con ogni evidenza, dal consegnare all'esecutore testamentario la quota di azioni che rientra nel compendio della successione, non appena l'esecutore testamentario ne faccia richiesta. La questione è estranea nondimeno all'oggetto del presente giudizio, la cui emanazione rende senza oggetto – per altro – la richiesta presentata in appello dall'esecutore testamentario il 14 novembre 2011 per ottenere l'esecutività anticipata della decisione pretorile.

                                   II.   Sul “reclamo/appello” dell'11 novembre 2011

                                10.   Pendente l'appello del 15 settembre 2011, il 2 novembre 2011 __________ ha adito il Pretore – come detto – per essere sostituito nell'incarico di amministratore. Con decisione del 7 novembre 2011 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato in sua vece __________. AP 1, AP 3, AP 2 e AP 4 sostengono nel “reclamo/appello” dell'11 novembre 2011 presentato contro tale

                                         decisione che il Pretore non poteva statuire sull'istanza di __________, il caso essendo stato devoluto al secondo grado di giurisdizione con appello munito di effetto sospensivo per legge (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò imporrebbe l'annullamento della decisione impugnata, eventualmente la riforma della medesima nel senso di dichiarare l'istanza di __________ irricevibile. Il fatto è che, dopo quanto si è appena spiegato nella trattazione dell'appello presentato dagli stessi eredi il 15 settembre 2011, l'amministrazione dell'eredità va annullata. Il “reclamo/appello” in esame si rivela quindi senza oggetto e va stralciato dai ruoli.

                                  III.   Sulle spese giudiziarie

                                11.   Le spese processuali dell'appello seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Vanno poste solidalmente a carico perciò dell'esecutore testamentario e degli eredi che hanno proposto a torto di respingere l'appello. Analogo principio vale in tema di ripetibili. Il dispositivo sulle spese processuali di prima sede segue identico principio, tranne che non si giustifica di chiamare gli eredi – nemmeno interpellati dal Pretore – ad assumere i costi inutili di una richiesta presentata autonomamente dal­l'esecutore testa­mentario.

                                12.   Quanto alle spese relative allo stralcio del “reclamo/appello”, occorre considerare equitativamente (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà). Nella fattispecie non si disconosce che gli appellanti sono stati indotti a insorgere davanti a questa Camera per avere, l'esecutore testamentario, sollecitato a torto la designazione di un amministratore alla __________. D'altro lato non si deve trascurare nemmeno che, non fosse divenuto senza oggetto, il “reclamo/appello” sarebbe stato verosimilmente respinto. Un provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli errato, in effetti, può sempre essere revocato o modificato dal giudice che lo ha emesso, d'ufficio o su istanza di parte, “eccetto che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano” (art. 256 cpv. 2 CPC). Vista l'inidoneità di __________ ad assumere la carica per ragioni di salute, il Pretore non doveva quindi attendere la decisione di appello sulla contestata legittimità dell'amministrazione per sostituirlo. Né la legge né la sicurezza del diritto ostavano al proposito. Tanto meno nelle circostanze descritte l'istanza di __________ andava dichiarata irricevibile. Ne segue che, tenuto conto di tutto, le spese processuali andrebbero equitativamente suddivise tra le parti. Data la modesta entità delle frazioni in gioco (la tassa di giustizia dovendo essere ridotta a mente dell'art. 21 LTG), conviene nondimeno rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, gli stessi insorgenti non rivendicando alcuna indennità (nel nuovo diritto le ripetibili sono attribuite solo su richiesta: FF 2006 pag. 6667 in fondo).

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                13.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, al ricorso in materia civile soggiacciono anche le decisioni in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e gli altri rappresentanti previsti dal diritto successorio (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Il valore litigioso raggiunge sicuramente, in concreto, la soglia di 30 000 franchi nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'istanza di sospensione è respinta.

                                   II.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1. L'istanza è respinta.

                                         2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'esecutore testamentario.

                                   III.   Le spese processuali di appello di fr. 2000.– sono poste solidalmente a carico dell'esecutore testamentario, di L__________, R__________, L__________ e T__________, i quali rifonderanno agli appellanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– complessivi per ripetibili.

                                 IV.   Il “reclamo/appello” dell'11 novembre 2011 è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                  V.   Non si riscuotono spese processuali per lo stralcio di tale causa.

                                 VI.   Intimazione:

–    ; –    ; –   , .

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         – , ;

                                         – , .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera         

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2011.131 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.02.2012 11.2011.131 — Swissrulings