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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.11.2013 11.2011.127

26 novembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·903 parole·~5 min·1

Riassunto

Misure a protezione dell'unione coniugale: affidamento della prole. Stralcio dell'appello diventato privo d'interesse

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.127

Lugano 26 novembre 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,  

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DI.2010.224 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 30 settembre 2010 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

giudicando sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello dell'11 settembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 30 agosto 2011 e sull'appello medesimo;

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione emanata il 30 agosto 2011 a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, in particolare, autorizzato AP 1 (1968) e AO 1 nata __________ (1973) a vivere separati, ha affidato le figlie M__________ (2002) e G__________ (2007) alla madre, riservato il diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per M__________ e di fr. 630.– mensili per G__________ dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2013, di fr. 680.– mensili per M__________ e di fr. 650.– mensili per G__________ dal 1° giugno 2013 al 28 febbraio 2014, e di fr. 750.– mensili per M__________ e di fr. 580.– mensili per G__________ dal 1° marzo 2014 al 31 maggio 2019, assegni familiari non compresi;

                                         che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 settembre 2011 in cui chiede, previa concessione del gratuito patrocinio, di affidare a lui la figlia M__________, riservando a AO 1 un adeguato diritto di visita;

                                         che nelle sue osservazioni del 23 settembre 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         che il Pretore ha trasmesso il 4 novembre 2013 a questa Camera copia della decisione 26 settembre 2013, passata in giudicato, con cui ha pronunciato il divorzio tra AP 1 e AO 1 e ha, in particolare, affidato la figlia M__________ al padre e la figlia G__________ alla madre, disciplinato il reciproco diritto di visita dei genitori e obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per la figlia G__________;

e considerando

in diritto:                        che preliminarmente va decisa la richiesta dell'appellante intesa alla concessione del gratuito patrocinio;

                                         che il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare i costi legali e di avvocato in appello risulta sufficientemente verosimile, l'interessato vedendosi garantire la copertura del solo fabbisogno minimo;

                                         che, relativamente alla probabilità di successo, l'appello non poteva dirsene sprovvisto, già per il fatto che M__________ viveva con lui da un anno e aveva espresso la volontà di restare con lui;

                                         che in tali circostanze la richiesta merita accoglimento;

                                         che l'intervenuta sentenza di divorzio, con la quale in particolare M__________ è stata affidata al padre, ha reso l'appello del convenuto senza oggetto;

                                         che una causa divenuta priva d'oggetto va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC);

                                         che nelle circostanze descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili di appello;

                                         che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto andrebbero attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

                                         che per tenere conto della situazione delle parti e della loro buona volontà, si giustifica di rinunciare a qualsiasi prelievo di spese processuali e di compensare le ripetibili, così come per altro comunicato dalle stesse;

                                         che per quel che riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, incombeva all'avvocato produrre una nota d'onorario (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3);

                                         che dovendosi procedere per apprezzamento, si giustifica di riconoscere un'indennità di fr. 1100.–, la quale tiene conto di oltre cinque lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), delle spese presumibili (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e dell'IVA (8%);

decreta:                   1.   AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1.

                                   2.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   3.   Non si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per AP 1 alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1100.–.

                                   4.   Notificazione a:

 –    ;  –    .   –  Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne (in estratto, dispositivi n. 1 e 3).

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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