Incarto n. 11.2011.115
Lugano, 18 novembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa DI.2008.147 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 4 luglio 2008 da
AO 1 (patrocinata dall'. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1),
giudicando sull'appello del 18 luglio 2011 presentato dal convenuto contro la decisione emessa dal Pretore il 6 luglio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1964) si sono sposati a __________ il 18 marzo 1993. Dal matrimonio sono nati G__________, il 29 marzo 1995, e M__________, il 7 marzo 2000. I coniugi si sono separati il 1° luglio 2007, quando il marito è andato a vivere per conto proprio a __________, mentre la moglie è rimasta insieme con i figli nell'abitazione coniugale di __________ (particella n. __________ RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno). AP 1 lavora dal 2009 come autista per la __________ a __________, la moglie come ausiliaria nella Casa per anziani __________ a __________.
B. Il 4 luglio 2008 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di attribuirle in uso l'abitazione coniugale, di affidare G__________ e M__________ congiuntamente a tutt'e due i genitori e di non stabilire contributi alimentari per i figli, “posto che entrambi i genitori sostengono gli oneri di mantenimento in maniera paritetica”. Ove la custodia parentale congiunta non fosse stata possibile, l'istante ha proposto di affidare i figli a un genitore, riservando il più ampio diritto di visita all'altro, con obbligo per quest'ultimo di versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili in favore di ciascun figlio.
C. Le parti sono state sentite dal Pretore al contraddittorio dell'11 luglio 2008, che è proseguito il 25 agosto 2008 e il 9 marzo 2009, senza che il convenuto avanzasse alcuna richiesta di giudizio. Con decreto cautelare di quello stesso giorno il Pretore ha affidato G__________ e M__________ alla madre, riservato il diritto di visita del padre, che è stato obbligato a versare un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili complessivi per i due figli, assegni familiari non compresi. Il contraddittorio sulle misure a protezione dell'unione coniugale è poi ripreso il 18 giugno 2009, ma si è esaurito una volta ancora in una discussione interlocutoria in esito alla quale il convenuto non ha formalizzato alcuna domanda precisa.
D. AO 1 ha instato il 7 dicembre 2009 davanti al Pretore perché fosse ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 1100.– mensili dovuto a titolo di contributo alimentare per i figli, più un supplemento di fr. 300.– mensili fino a concorrenza di fr. 2200.– per contributi alimentari arretrati. Statuendo il 10 dicembre 2009 inaudita parte, il Pretore ha accolto l'istanza limitatamente alla somma di fr. 1100.– mensili e ha ordinato al datore di lavoro la trattenuta richiesta.
E. A una susseguente udienza del 18 novembre 2010, apparentemente destinata a chiudere il contraddittorio sulle misure a protezione dell'unione coniugale, i coniugi si sono impegnati a trasmettere al Pretore “tutta la relativa documentazione, unitamente all'esposizione delle loro richieste, con tutta la documentazione necessaria a stabilire l'esatta situazione finanziaria di entrambe le parti”. “Con la richiesta di giudizio” – figura a verbale – [essi] “rinunciano ad essere convocati per un'ulteriore udienza di contraddittorio”.
F. Nel suo memoriale conclusivo del 19 aprile 2011 AO 1 ha chiesto di condannare il marito a versare dal 5 maggio 2009 un contributo alimentare di fr. 913.– mensili per G__________ e di fr. 713.– mensili per M__________ (assegni familiari non compresi), di adeguare a fr. 1626.– mensili complessivi la trattenuta di stipendio, di riconoscerle un credito di fr. 1940.10 per contributi alimentari arretrati, come pure una spettanza imprecisata per spese straordinarie in favore dei figli, di obbligare AP 1 a pagare fr. 3200.– per cure di ortodontia e ortopedia riguardanti G__________, come pure a sottoscrivere la documentazione necessaria per ottenere un aumento di fr. 15 000.– del mutuo ipotecario gravante la particella n. __________ RFD destinato a finanziare “la messa a norma” dell'impianto elettrico della casa. Nel proprio memoriale conclusivo del 15 giugno 2011 AP 1 si è limitato a offrire un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili complessivi per i figli (assegni familiari non compresi) e a proporre di mantenere “la regolamentazione attuale” del diritto di visita. Per il resto egli non ha formulato conclusioni.
G. Con sentenza del 6 luglio 2011 il Pretore
– ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
– ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale alla moglie, vietandone l'accesso al marito,
– ha affidato i figli alla madre, disciplinando il diritto di visita del padre,
– ha condannato AP 1 a versare dal 5 giugno 2009 un contributo alimentare per G__________ di:
fr. 840.– mensili fino all'aprile del 2011,
fr. 930.– mensili fino al marzo del 2012 e
fr. 810.– mensili fino al marzo del 2013,
come pure un contributo alimentare per M__________ di:
fr. 730.– mensili fino all'aprile del 2011,
fr. 690.– mensili fino al marzo del 2012,
fr. 810.– mensili fino al marzo del 2013 e
fr. 1450.– mensili fino al marzo del 2018,
– ha abilitato AO 1 a riscuotere direttamente “gli
eventuali assegni familiari riconosciutigli per i figli”,
– ha ordinato al datore di lavoro di AP 1 una trattenuta di stipendio di fr. 1620.– mensili fino al marzo del 2013 e di fr. 1450.– mensili fino al marzo del 2018, da corrispondere direttamente alla moglie;
– ha condannato AP 1 a versare alla moglie la somma di fr. 3200.– a parziale copertura di note d'onorario emesse dal dott. __________, __________, per cure ortodontiche prestate ai figli;
– ha condannato AP 1 a versare alla moglie la somma di fr. 1419.10 per costi medici straordinari in favore dei figli e
– ha ordinato a AP 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di sottoscrivere la documentazione necessaria per ottenere un aumento di fr. 15 000.– del mutuo ipotecario gravante la particella n. __________ RFD destinato a finanziare “la messa a norma” dell'impianto elettrico della casa.
La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 1500.– per ripetibili.
H. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 18 luglio 2011 per ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore, “il quale emanerà una nuova decisione dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimersi in merito alle nuove richieste di parte istante”. In subordine egli chiede di ridurre il contributo alimentare per G__________ a fr. 600.– mensili e quello per M__________ a fr. 500.– mensili dal giugno del 2009 al marzo del 2013, rispettivamente a fr. 660.– mensili per il solo M__________ dopo di allora, di revocare la trattenuta di stipendio a suo carico, di annullare la condanna al versamento di fr. 3200.– e fr. 1419.10 per spese straordinarie in favore dei figli, come pure la condanna a sottoscrivere i documenti necessari per aumentare di fr. 15 000.– il carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale.
Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2011 AO 1 propone di respingere l'appello. Subordinatamente essa postula la conferma dei contributi alimentari fissati del Pretore e il rinvio degli atti a quest'ultimo perché convochi le parti a un contraddittorio sulla richiesta di condannare AP 1 a corrispondere fr. 3200.– e fr. 1419.10 per spese straordinarie in favore dei figli, come pure a sottoscrivere i documenti per aumentare di fr. 15 000.– l'onere ipotecario gravante l'abitazione coniugale.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione con appello (art. 314 cpv. 1 CPC) o reclamo (art. 321 cpv. 2 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove si consideri l'entità dei contributi alimentari in questione. Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è per altro tempestivo.
2. L'appellante censura anzitutto una violazione del suo diritto d'essere sentito, rimproverando al Pretore di avere giudicato senza contraddittorio “nonostante le nuove domande presentate dalla signora AO 1, per la prima volta con le conclusioni” (memoriale, pag. 3 nel mezzo). Egli sostiene che la rinuncia al dibattimento finale era condizionata al fatto che l'istante si limitasse a documentare la richiesta di contributi alimentari per i figli nei limiti di fr. 1500.– mensili più gli assegni familiari, mentre nel memoriale conclusivo essa ha “stravolto le proprie pretese, aumentando le richieste per alimenti e proponendo altre richieste che non potevano essere decise senza contraddittorio” (memoriale, pag. 3 in basso).
La doglianza è infondata. Il verbale dell'udienza tenutasi in Pretura il 18 novembre 2010 (la quarta, dopo quelle dell'11 luglio 2008, del 25 agosto 2008 e del 9 marzo 2009), alla quale l'appellante è comparso assistito dal proprio patrocinatore, non conferma minimamente che l'istante si sarebbe impegnata a documentare la richiesta di contributi alimentari per i figli nei limiti di complessivi fr. 1500.– mensili più gli assegni familiari. Anzi, il verbale prevedeva quanto segue (act. XV):
In caso di mancato accordo per una soluzione concordata le parti trasmetteranno tutta la relativa documentazione al Pretore, unitamente all'esposizione delle loro richieste, con tutta la documentazione necessaria a stabilire l'esatta situazione finanziaria di entrambe le parti. Con la richiesta di giudizio [esse] rinunciano ad essere convocati per un'ulteriore udienza di contraddittorio.
Delle condizioni invocate dall'appellante non v'è traccia. Al contrario: le parti si sono impegnate quel 18 novembre 2010 a trasmettere al Pretore tutta la loro documentazione “unitamente all'esposizione delle loro richieste”, rinunciando a ulteriori udienze. Lamentare una “crassa violazione del diritto di essere sentiti” in circostanze del genere non è serio. In proposito l'appello non merita altra disamina.
3. Nell'appello il convenuto censura in primo luogo i contributi alimentari per i figli. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4687.40 mensili e quello della moglie in fr. 4505.60 fino all'aprile del 2011, ridotto a fr. 4344.– mensili dopo di allora (inabilità lucrativa del 20% per affezione alla spalla). Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 3060.35 mensili e quello di AO 1 in fr. 3105.60 mensili fino all'aprile del 2011, rispettivamente in fr. 3055.60 mensili dopo di allora. Quanto ai figli, egli ha stimato il fabbisogno in denaro di G__________ in fr. 1565.– mensili dal giugno del 2009 fino all'aprile del 2011 e in fr. 1300.– dal maggio del 2011 fino al marzo del 2013, rispettivamente quello di M__________ in fr. 1365.– mensili dal giugno del 2009 fino all'aprile del 2011, in fr. 965.– mensili dal maggio del 2011 al marzo del 2012, in fr. 1300.– dall'aprile del 2012 fino al marzo del 2013 e in fr. 1450.– mensili dopo di allora. Nelle circostanze descritte il Pretore ha appurato il margine disponibile di AP 1 nei quattro periodi considerati (dal giugno del 2009 all'aprile del 2011, dal maggio del 2011 al marzo del 2012, dall'aprile del 2012 al marzo del 2013, dall'aprile del 2013 al marzo del 2018) e l'ha suddiviso tra i due figli proporzionalmente al rispettivo fabbisogno in denaro. Ha ottenuto così un contributo alimentare per G__________ di fr. 840.– mensili fino all'aprile del 2011, di fr. 930.– mensili fino al marzo del 2012 e di fr. 810.– mensili fino al marzo del 2013, così come un contributo alimentare per M__________ di fr. 730.– mensili fino all'aprile del 2011, di fr. 690.– mensili fino al marzo del 2012, di fr. 810.– mensili fino al marzo del 2013 e di fr. 1450.– mensili fino al marzo del 2018.
4. Il convenuto lamenta nell'appello che il Pretore abbia computato nel suo reddito gli assegni familiari da lui riscossi (fr. 155.– mensili) e la quota di una retribuzione unica da lui percepita nel luglio del 2010 per 40 ore di “prestazioni straordinarie” (fr. 1106.75, pari a 92.30 mensili). Le censure sono prive di consistenza. Intanto perché nel reddito di un coniuge vanno calcolati anche gli assegni familiari da destinare al figlio, i quali sono compresi nel fabbisogno in denaro stimato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo cui questa Camera si riferisce per prassi costante (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 9 in alto e 15 in alto). Che il Pretore non abbia considerato gli assegni familiari ricevuti dalla moglie nel reddito di lei è una questione che riguarda – se mai – le entrate dell'istante, non quelle del convenuto. Quanto alla retribuzione per lavoro straordinario, essa fa parte dello stipendio, a meno che si riferisca a prestazioni estemporanee, non destinate a ripetersi (cfr. RtiD I-2005 pag. 767 consid. 6). L'appellante non dà alcuna spiegazione al riguardo. Asserisce soltanto che l'indennità di fr. 1106.75 gli è stata corrisposta “in unica eccezionale occasione”, ma non indica neppure di quale occasione si trattasse. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.
5. L'appellante si duole che nel suo fabbisogno minimo il Pretore abbia inserito solo fr. 150.– mensili per il costo del carburante destinato alle trasferte professionali, facendo valere che il tragitto da __________ a __________ e ritorno è di 50 km e va compiuto 21 giorni ogni mese, per un totale di 1000 km. L'indennità da lui richiesta di fr. 300.– mensili apparendo giustificata, il suo fabbisogno minimo andrebbe portato così a fr. 3210.35 mensili. L'argomentazione non può essere condivisa. Una spesa di fr. 150.– mensili per il costo del solo carburante (circa 90 litri di benzina o 85 di gasolio) appare in effetti sufficienti per garantire una percorrenza di 1000 km con un normale veicolo da turismo. L'indennità di
fr. –.30/km pretesa dall'appellante per il solo costo del combustibile è manifestamente esagerata.
6. Quanto al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante contesta la quota del leasing (fr. 298.10 mensili) che il Pretore ha riconosciuto a AO 1 per la sostituzione della vecchia automobile con una VW “Golf 1.4 TSI CL”, rilevando che il veicolo dato in permuta valeva ancora fr. 10 000.– e non rendeva necessaria l'operazione. Inoltre egli fa valere che il contratto di leasing ha preso avvio solo il 19 ottobre 2010, mentre il Pretore l'ha incluso nel fabbisogno minimo della moglie sin dal 5 giugno 2009. Ora, la quota del leasing figurava chiaramente nel fabbisogno minimo cui rinviava AP 1 nel proprio memoriale conclusivo (pag. 2 a metà con riferimento al doc. B, 13° foglio del plico “richiami I”). Avesse partecipato al dibattimento finale, AP 1 avrebbe potuto contestarla e il Pretore avrebbe statuito su tal punto. Rinunciando al dibattimento finale, egli si è precluso ogni contestazione di fatto. La procedura di appello non è destinata tuttavia a sollevare critiche cui si è rinunciato in primo grado, né questa Camera è abilitata a decidere in casi del genere come giurisdizione unica. Al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile.
Si aggiunga che il convenuto nemmeno potrebbe pretendere – per ipotesi – di avere rinunciato al dibattimento finale in buona fede, facendo assegnamento su garanzie ricevute dalla controparte. Intanto, come si è visto (consid. 2), AO 1 non risulta avere rilasciato assicurazione alcuna. Inoltre al convenuto non poteva sfuggire che, non avesse rinunciato al dibattimento finale, egli avrebbe potuto esprimersi sulle allegazioni della moglie. Dopo quattro udienze inconcludenti (più prossime all'improvvisazione che al contraddittorio previsto dall'art. 363 cpv. 2 CPC ticinese), in esito alle quali AP 1 non aveva ancora quantificato il proprio fabbisogno minimo né formalizzato le sue richieste di giudizio né tanto meno discusso le allegazioni avversarie, non si vede in quale altra sede si sarebbero potute tenere risposta, replica e duplica. Rinunciare “ad essere convocati per un'ulteriore udienza di contraddittorio” in simili condizioni significava rimettersi sulle questioni litigiose, né più né meno, all'apprezzamento del Pretore. E una volta accettato l'apprezzamento del primo giudice non è lecito, poi, censurare le valutazioni.
7. Per quel che attiene alle spese straordinarie in favore dei figli, alla trattenuta di stipendio e all'obbligo di sottoscrivere la documentazione necessaria per ottenere un aumento di fr. 15 000.– del mutuo ipotecario gravante la particella n. __________ RFD destinato a finanziare “la messa a norma” dell'impianto elettrico della casa, contro cui l'appellante insorge, vale quanto si è appena detto. Le pretese figuravano partitamente nel memoriale conclusivo dell'istante, del 19 aprile 2011, e l'appellante avrebbe potuto contestarle se non avesse rinunciato al dibattimento finale. Non può quindi chiamare questa Camera a sindacarle ora, per la prima volta, assimilando l'autorità di ricorso al giudice naturale. Un'eccezione sarebbe prospettabile, tutt'al più, in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC), il quale abiliterebbe la Camera a intervenire d'ufficio sull'uno o sull'altro punto. Le questioni pecuniarie testé menzionate non sono suscettibili tuttavia di influire favorevolmente sul contributo di mantenimento per i figli o sul rimborso delle spese straordinarie in loro favore. Se mai tendono a ridurne o ad azzerarne l'ammontare. Non soccorrono dunque le premesse perché questa Camera giudichi essa medesima questioni siffatte in prima battuta. Anche al proposito l'appello si rivela di conseguenza irricevibile.
8. Le spese della decisione odierna, la quale ha indole meramente pecuniaria, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un difensore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
9. L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta presentata il 28 luglio 2011 da AO 1 per vedere autorizzata l'esecuzione anticipata della sentenza pretorile in pendenza di appello (art. 315 cpv. 2 CPC).
10. Per quanto concerne i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.