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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.09.2011 11.2011.104

6 settembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·668 parole·~3 min·2

Riassunto

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.104

Lugano 6 settembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2011.329 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'11 maggio 2011 da

 CO 1,   (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro

 RE 1 ;

giudicando sull'appello del 10 maggio 2011 presentato dal convenuto contro la decisione emessa dal Pretore il 17 giugno 2011;

                                         premesso che con decreto supercautelare del 12 maggio 2011 emesso nell'ambito di una procedura a protezione del­l'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha obbligato RE 1 (1960) a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per la moglie CO 1, uno di fr. 200.– mensili per il figlio E__________ (1993) e uno di fr. 600.– men­sili per il figlio R__________ (1996), assegni familiari non compresi;

                                         rammentato che il 16 giugno 2011 AO 1ha adito il Pretore perché ordinasse alla __________ SA di __________, alle cui dipendenze RE 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui i contributi alimentari di fr. 1550.– mensili per lei e i figli (complessivi degli assegni familiari), riversandoli su un conto bancario a lei intestato;

                                         rilevato che con decisione (“decreto”) del 17 giugno 2011 il Pretore ha ordinato alla __________ SA di trattenere dallo stipendio di RE 1 l'importo di fr. 1550.– mensili e di riversarlo su un conto bancario intestato alla moglie CO 1, ponendo le spese giudiziarie di fr. 50.– a carico di RE 1;

                                         preso atto che contro tale decisione AP 1 ha presentato un appello (“reclamo”) del 4 luglio 2011 in cui ha postulato la revoca del provvedimento;

                                         ricordato che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;  

                                         constatato che con lettera del 5 settembre 2011 AP 1comunica ora di rinunciare al'appello;

                                         considerato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

                                         ritenuto che la desistenza di una parte ha l'effetto di una decisione passata in giudicato e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 241 cpv. 2 e 3 CPC);

                                         posto che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         stabilito che si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un legale;

                                         appurato che nella fattispecie non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante per osservazioni;

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie.

                                   3.   Intimazione a:

  ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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