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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2013 11.2011.100

24 settembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,356 parole·~17 min·3

Riassunto

Liquidazione del regime dei beni: prova del finanziamento di un bene

Testo integrale

Incarto n. 11.2011.100

Lugano 24 settembre 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2005.57 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 12 aprile 2005 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 6 luglio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3 giugno 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1936) e AO 1 (1934) si sono sposati a __________ il 2 settembre 1961. Dal matrimonio sono nati L__________ (1962), F__________ (1965) e B__________ (1970). I coniugi si sono separati nel febbraio del 1999, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1581 RFD, proprietà del marito) per trasferirsi a __________. AP 1 lavorava per la __________ di __________, di cui è azionista e amministratore unico, carica che ricopriva anche per la __________ di __________. Già esercente, la moglie lavorava anch'essa per la __________. Nell'ambito di un'azione di separazione da lei introdotta il 22 novembre 1999, con decreto cautelare del 29 gennaio 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha obbligato il marito a versare a AO 1 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. La causa è poi stata stralciata dai ruoli il 14 aprile 2003, le parti avendo raggiunto un accordo stragiudiziale.

                                  B.   Il 12 aprile 2005 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, rivendicando un importo da quantificare in liquidazione del regime dei beni, un imprecisato contributo alimentare, il versamento di metà della prestazione d'uscita accumulata dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (o quanto meno un'indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC), oltre a una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. In via cautelare essa ha postulato, fra l'altro, il blocco della particella n. 1581 RFD di __________, ciò che il Pretore ha ordinato inaudita parte il 13 aprile 2005. Nella sua risposta del 3 giugno 2005 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e ha offerto “la metà degli acquisti determinati da una perizia sulla casa di __________, dedotto il carico ipotecario e i beni propri del marito, nonché gli anticipi già effettuati pari a fr. 20 000.–”.

                                  C.   Il Pretore ha deciso il 6 giugno 2005 di trattare la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 23 agosto 2005 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguen­ze litigiose del divorzio. Entrambi hanno poi ribadito tale volontà dopo il termine bimestrale di riflessione. I coniugi sono stati così chiamati a presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nel suo memoriale del 12 gennaio 2006 AO 1 ha ribadito le proprie domande, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nel rispettivo allegato del 15 febbraio 2006 AP 1 ha confermato la sua posizione, aumentando a complessivi fr. 135 177.50 la deduzione per “anticipi” dalla spettanza della moglie in liquidazione del regime dei beni.

                                  D.   L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 20 giugno 2006 e l'istruttoria è terminata il 24 settembre 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 1° febbraio 2011 AO 1 ha precisato in fr. 335 901.35 la pretesa in liquidazione del regime dei beni, in fr. 1000.– mensili vita natural durante la richiesta di contributo alimentare e in fr. 113 000.– l'indennità postulata sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC. Nel suo allegato del 3 febbraio 2011 AP 1 ha proposto la vendita della proprietà di __________, offendo alla moglie la metà del ricavo netto, dedotti il debito ipotecario, i costi di realizzazione e i suoi beni propri quantificati in fr. 200 000.–. Il 9 marzo 2011 il Pretore ha accolto un'istanza di restituzione in intero presentata da AP 1 per assumere due documenti (n. 108 e 109) rinvenuti nel frattempo. Invitata a esprimersi, AO 1 ha mantenuto il suo punto di vista.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 3 giugno 2011, il Pretore ha pronun­ciato il divorzio, ha condannato AP 1 a versare alla moglie entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza la somma di fr. 313 313.– in liquidazione del regime matrimoniale (pari alla metà degli averi bancari di lui, di fr. 30 626.20, e alla metà del valore della particella n. 1581, di fr. 984 000.–, dedotto il carico ipotecario di fr. 350 000.– e dedotti anticipi già versati alla moglie per fr. 38 000.–), ha stabilito che i coniugi non si devono alcun contributo di mantenimento e ha respinto tutte le altre domande. Egli non ha prelevato tasse di giustizia, mentre le spese di fr. 6716.20 sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 luglio 2011 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata riducendo a fr. 227 813.10 l'importo da lui dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni, suddividendo altrimenti le spese processuali e assegnandogli fr. 3000.– per ripetibili. Il 18 luglio 2011 questa Camera ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello, il quale non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno, l'appello è ricevibile soltanto “se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione rico­nosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisio­ne del Pretore è stata notificata alla patrocinatrice del convenuto il 6 giugno 2011, sicché il rimedio, introdotto il 6 luglio 2011, è tempestivo. Il valore litigioso raggiunge agevolmente inoltre la soglia di fr. 10 000.–. L'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'appellante produce in questa sede due documenti nuovi, consistenti in avvisi del __________ del 6 dicembre 2010 per il pagamento degli oneri ipotecari sull'abitazione coniugale al 31 dicembre 2010. Se non che, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non fosse possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico i due documenti potevano senz'altro essere sottoposti al Pretore (art. 229 cpv. 3 CPC), dovendosi ancora presentare a quel momento i memoriali conclusivi. L'appellante, del resto, non pretende il contrario. L'ammissibilità dei due documenti non è quindi data.

                                   3.   Litigiosa rimane in concreto la liquidazione del regime dei beni, la ripartizione degli oneri processuali e l'indennità per ripetibili. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc.11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 2 con rinvio). Ora, per quanto attiene alla liquidazione del regime matrimoniale il Pretore ha ricordato nella sentenza impugnata che unici attivi da considerare a tal fine erano gli averi bancari del marito al momento in cui è stata promossa la causa di divorzio, di fr. 30 626.20 (da ascrivere agli acquisti di lui), l'acconto in liquidazione del regime di fr. 38 000.– da lui versato alla moglie e il valore della particella n. 1581 RFD di __________, appartenente al medesimo. A quest'ultimo riguardo il primo giudice ha respinto la pretesa di AP 1, il quale affermava di avere finanziato l'acquisto della casa con fr. 200 000.– di beni propri versati dalla sua cassa pensione nel 1977 in seguito a un trasferimento al­l'estero, rilevando che, indipendentemente dalla massa d'appartenenza, il convenuto non aveva dimostrato l'impiego di quel capitale per l'acquisto del terreno o l'edificazione della casa. Ciò posto, negli acquisti di lui il Pretore ha inserito fr. 634 000.– (valore venale di fr. 984 000.–, meno le ipoteche per fr. 350 000.–), calcolando il valore degli acquisti del marito in fr. 702 626.10 complessivi e la partecipazione della moglie all'aumento in fr. 313 313.– (dedotto l'acconto di fr. 38 000.–).

                                   4.   L'appellante adduce anzitutto che l'onere ipotecario gravante la sua proprietà immobiliare ammonta non a fr. 350 000.–, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 381 000.–, i coniugi avendo aumentato il mutuo di comune accordo nel 2010. A parte il fatto però che la pretesa si fonda su documenti nuovi, e come tali irricevibili (sopra, consid. 2), ancora nel suo memoriale conclusivo del 3 febbraio 2011 il convenuto quantificava il debito ipotecario in fr. 350 000.– (pag. 6). Certo, dopo avere ricevuto il memoriale conclusivo dell'attrice, il 9 febbraio 2011 egli si è rivolto al Pretore, asserendo che la moglie era caduta in un “errore palese” sul calcolo dell'aggravio ipotecario. Non ha indicato però a quanto tale aggravio ascenderebbe. E siccome agli atti figura unicamente l'esistenza di ipoteche per fr. 350 000.–, la censura cade nel vuoto.

                                   5.   In merito al finanziamento dell'abitazione acquistata nel 1980 l'appellante sostiene che a causa del lungo tempo trascorso non sussistono più prove dirette, onde la necessità di far capo a indizi. Egli allega, in estrema sintesi, che tutta una serie di elementi induce a concludere che la proprietà è stata finanziata con fondi prelevati dalla sua previdenza professionale, i quali sono acquisti limitatamente al periodo in cui le parti hanno vissuto sotto il regi­me matrimoniale, come prevede l'art. 207 cpv. 2 CC. A suo parere, visto che dall'acquisto del terreno fino all'introduzione della causa sono trascorsi 25 anni, che il processo è durato 6 anni e che la sua aspettativa di vita è di 14 anni, “il capitale previdenziale, che si è surrogato nel terreno, deve essere ripartito su 45 anni”. “Considerati pure gli interessi capitalizzati” – egli prosegue – “si può determinare in fr. 7000.– il valore annuo della rendita

                                         estrapolata dal capitale previdenziale surrogato nel valore del terreno”. In definitiva, fr. 140 000.– andrebbero ascritti ai suoi beni propri, sicché all'attrice va riconosciuta una partecipazione all'aumento non superiore a fr. 227 813.10.

                                   6.   Secondo l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC gli acquisti di un coniuge comprendono “le prestazioni di istituti di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale”. Il capitale che un coniuge riceve da un istituto di previdenza o per impedimento al lavoro, tuttavia, è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che al coniuge sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni (art. 207 cpv. 2 CC). La liquidazione in capitale ricevuta da un coniuge durante il matrimonio va considerata un bene proprio, in altri termini, nella misura in cui si riferisce al lasso di tempo che precede lo scioglimento del regime matrimoniale senza che si sia verificato un caso di previdenza (RtiD I-2005 pag. 754 consid. 5a con rinvii di dottrina e giurisprudenza, II-2008 pag. 64 n. 24c; v. anche Steck in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 12 ad art. 207 CC con richiami). Ciò premesso, un bene va attribuito alla massa che ha finanziato il suo acquisto anche quando si tratti di un terreno che viene successivamente edificato con mezzi finanziari provenienti dagli acquisti del marito e il valore della costruzione ecceda di molto quello del suolo (DTF 132 III 149 consid. 2.2).

                                         a)   Dal fascicolo processuale risulta che nel dicembre del 1975 AP 1 aveva maturato presso la Cassa di previdenza della __________ una prestazione di libero passag­gio di fr. 213 641.45 (doc. 95), i quali sono stati accreditati nel gennaio del 1976 su un conto alla __________ (doc. 94 e 95). Trasferitosi il marito da __________ a __________ (doc. 89), il 25 febbraio 1977 tale importo, aumentato nel frattempo a fr. 226 660.35, è stato riversato su un conto della __________ di __________, destinati alla __________ sulla vita (doc. 91 e 92). Il 29 febbraio 1977

                                               AP 1 ha poi stipulato con la citata compagnia un'assicurazione sulla vita (polizza n. 5.151.544) che prevedeva il pagamento di un premio unico di fr. 226 660.– (doc. 93). Il 16 giugno 1980 la __________ gli ha comunicato che, fosse stata pagata l'im­po­sta preventiva di fr. 11 252.20 (8% di fr. 140 665.–), non sarebbe avvenuta alcuna comunicazione all'autorità fiscale federale (doc. 109, 1° foglio). AP 1 ha trasmesso così il giorno successivo all'__________ di __________ uno chèque di fr. 11 253.20 per il pagamento dell'imposta preventiva (doc. 109, 2° foglio).

                                         b)   Nelle condizioni descritte si può ragionevolmente arguire che il capitale riscattato dalla __________ costituisse un bene proprio del marito, nessun caso di previdenza essendo sopraggiunto prima dello scioglimento del regime dei beni, tanto più che la prestazione di libero passaggio versata a suo tempo dalla __________ è stata disposta a scopi di previdenza (cfr. Geiser, La previdenza professionale nel nuovo diritto del divorzio, in: CFPG, Il nuovo diritto del divorzio, collana rossa n. 25, Lugano 2002, pag. 50; Rumo-Jungo/Pichonnaz, Les interactions entre prévoyance professionnelle et régimes matrimoniaux, in: CFPG, Aspetti patrimoniali nel diritto di famiglia, collana rossa n. 35, Lugano 2005, pag. 26). Il problema è che in caso di investimento va dimostrato il flusso concreto dei pagamenti, non la possibilità di finanziamento (DTF 138 III 203 consid. 6.2). E nella fattispecie – come ha sottolineato il Pretore – nulla comprova l'uso del capitale per l'acquisto della proprietà immobiliare.

                                         c)   Secondo l'art. 200 cpv. 3 CC fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti. Spettava dunque al marito dimostrare nella fattispecie di avere profuso beni propri nell'acquisto dell'immobile, ciò che la moglie contesta. La prova dell'appartenenza di un bene a una massa può essere recata con qualsiasi mezzo (documenti, testimoni, perizia, inventario), purché si tratti in sostanza di una prova piena (cfr. Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kom­mentar, 3ª edizione, n. 22 segg. ad art. 200 CC). Presunzioni di fatto o di diritto come quelle applicabili per determinare la proprietà di un bene non entrano in linea di conto (Hausheer/Reus­ser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 39 ad art. 200 CC). Mere difficoltà probatorie non comportano un alleggerimento dell'onere della prova (DTF 130 III 324 consid. 3.2).

                                         d)   Nel caso specifico risulta dagli atti che nell'aprile del 1980 AP 1 ha acquistato dai membri della comunione ereditaria fu __________ il fondo in rassegna, a quel tempo non edificato, per fr. 150 000.– e che il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario il 22 aprile 1980 (doc. G nell'inc. OA.1999.195 richiamato). Il pagamento è av­venuto il 9 aprile 1980 “a mezzo di un assegno n. __________ dell'__________ di __________” (dichiarazione di __________, nel fascicolo “richiami VIII, doc. D”). L'importo di fr. 150 000.– non coincide tuttavia con quello riscattato dal “secondo pilastro” di fr. 140 665.–, senza che l'interessato dia spiegazioni al riguardo. Il pagamento al venditore, poi, è avvenuto il

                                               9 aprile 1980, mentre solo nel giugno del 1980 la compagnia di assicurazioni si è rivolta all'appellante per chiedere istruzioni sul pagamento dell'imposta preventiva connessa al riscatto. Non è chiaro perciò quando AP 1 abbia effettivamente avuto a disposizione il capitale riscattato e dove lo stesso sia finito. Che tutte le transazioni finanziarie siano state eseguite mediante conti della __________ poco sussidia, trattandosi della primaria banca svizzera in cui l'appellante deteneva i propri conti. L'appellante afferma di non avere posseduto altri mezzi per condurre l'operazione immobiliare, ma ciò non costituisce una prova e non gli giova, non avendo egli fornito in particolare riscontri concreti sulla consistenza dei suoi redditi da lavoro dal matrimonio (nel 1961) all'acquisto del fondo (nel 1980) né sui movimenti del conto __________ sul quale ha tratto lo chèque di fr. 150 000.–.

                                         e)   Ne discende che in concreto mancano prove sufficienti per desumere con affidabile certezza che l'acquisto della particella n. 1581 sia stato finanziato con averi previdenziali del marito. Il fatto che banche e assicurazioni distruggano dopo dieci anni la documentazione archiviata non solleva dall'onere di dimostrare le proprie allegazioni, l'interessato dovendo far capo allora ad altri mezzi di prova. La natura dei fatti da accertare in concreto non giustifica infatti un alleggerimento del grado della prova richiesto (cfr. DTF 130 III 324 consid. 3.2). Il rischio di non riuscire a dimostrare i fatti che stanno alla base della pretesa grava sulla parte a cui incombe l'onere della prova (art. 8 CC). In ultima analisi l'apprezzamento del Pretore, secondo cui l'immobile deve ritenersi finanziato interamente con acquisiti, resiste così alla critica.

                                   7.   L'appellante chiede di porre due terzi degli oneri di prima sede

                                         a carico dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili ridotte. Egli fa valere che la moglie ha intentato un'azione di divorzio su richiesta unilaterale quando egli aveva già dichiarato di aderire allo scioglimento del matrimonio e che essa si è vista riconoscere solo la metà delle sue pretese patrimoniali. Il Pretore non ha disconosciuto, nella sentenza impugnata, che l'attrice si fosse vista riconoscere le sue pretese “pressoché per la metà” e che l'istruttoria fosse stata condotta “perché non vi era intesa su aspetti fondamentali per determinare l'importo dovuto alla moglie, importo che, ancora con le conclusioni, il marito non ha indicato”. Ha soggiunto nondimeno che nel diritto di famiglia la ripartizione delle spese processuali non avviene solo in base a criteri aritmetici, ma anche equitativi, onde la suddivisione a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili.

                                         Che l'attrice abbia introdotto un'azione di divorzio su richiesta unilaterale quantunque sussistessero i presupposti per un'istanza comune con accordo parziale è possibile, ma ciò non ha inciso in misura apprezzabile sui costi del processo, tant'è che dopo il primo scambio di atti scritti il Pretore ha deciso di trattare la causa a norma degli art. 422 segg. CPC ticinese. Relativamente

                                         alle questioni patrimoniali, l'attrice ha ottenuto fr. 313 313.– su fr. 636 900.–, mentre il convenuto postulava in via principale il rigetto di tutte le pretese della moglie. Il riparto dei costi processuali a metà e la compensazione delle ripetibili non trascende dunque in un eccesso né in un abuso del potere di valutazione che competeva al Pretore in tema di spese giudiziarie. Men che meno ove si consideri che nel caso precipuo l'apprezzamento è retto anche da criteri di equità.

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili a AO 1, che non è stata chiamata a formulare osservazioni.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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