Incarto n. 11.2010.97
Lugano, 17 agosto 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.162 (divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 31 gennaio 2008 da
AP 1, (patrocinata dall'avv. PA 2,)
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 agosto 2010 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il 29 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio contro di lei promossa da AO 1 (1950) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, AP 1 (1957) ha chiesto il 31 gennaio 2008 che fosse ordinato in via provvisionale al marito e alla ditta __________, __________, di cui il marito è amministratore unico, di non spossessarsi in alcun modo di documenti relativi all'ex ditta individuale __________, __________. Al contraddittorio dell'8 aprile 2008 AO 1 si è impegnato a non distruggere la documentazione contabile dell'ex ditta. Preso atto di ciò, contestualmente alla sentenza di divorzio emessa il 29 luglio 2010 il Pretore ha stralciato l'istanza dai ruoli (dispositivo n. 5), senza prelevare tasse né spese e compensando le ripetibili (dispositivo n. 6).
B. Contro il dispositivo n. 5 della sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'11 agosto 2010 nel quale postula l'annullamento del decreto di stralcio e il rinvio degli atti al Pretore perché constati l'acquiescenza di AO 1 nel procedimento cautelare e obblighi quest'ultimo a produrre l'intera documentazione contabile relativa all'ex ditta individuale __________, compresa la movimentazione dei conti bancari o postali, indicendo un dibattimento finale. In via ancor più subordinata l'appellante chiede che questa Camera proceda essa medesima al riguardo. L'appello non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa la legittimità stessa dello stralcio dai ruoli. Il giudicato sulle spese e le ripetibili, ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece carattere autoritativo e può essere appellato, sempre che la causa sia appellabile (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1, 486 consid. 1). Nella fattispecie l'istante non contesta il dispositivo sulla compensazione delle ripetibili (il Pretore non ha riscosso tasse né spese). Impugna lo stralcio dell'istanza cautelare dai ruoli. Essa non discute tuttavia che sia intervenuta acquiescenza da parte del marito. Anzi, riconosce espressamente che “quella procedura poteva essere stralciata dai ruoli” (appello, pag. 6 a metà) e che “la questione dello stralcio è afferente alla procedura cautelare per la quale c'è stata acquiescenza” (appello, pag. 7 in alto). Quanto essa critica non è dunque lo stralcio dell'istanza cautelare, bensì i motivi per cui il Pretore ha ravvisato acquiescenza. E tali motivi non possono formare oggetto di appello. Il memoriale si rivela così, già di primo acchito, irricevibile.
2. Si volesse pur prescindere dall'esistenza di un decreto di stralcio, l'esito del giudizio non muterebbe. Anche in una sentenza di merito, per vero, solo i dispositivi possono formare oggetto di ricorso, poiché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato (DTF 115 II 189 consid. 3a). L'unica eccezione – estranea alla fattispecie – riguarda l'ipotesi in cui il giudice accolga o respinga un ricorso “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo. In concreto quanto
l'istante impugna non è il dispositivo n. 5 della sentenza appellata, bensì il considerando 9 lett. a della motivazione (pag. 20), laddove il Pretore rileva che “l'inc. DI.2008.162 può essere stralciato dai ruoli considerato che la documentazione richiesta è stata prodotta”. Secondo l'istante l'acquiescenza si deve al fatto che il convenuto ha accettato di non distruggere la documentazione contabile dell'ex ditta individuale __________, non al fatto ch'egli l'abbia prodotta, tant'è che l'ha prodotta solo in parte.
L'istante contesta dunque la motivazione, non il dispositivo della sentenza in cui il Pretore ha tolto la procedura dai ruoli. Ciò conferma l'inammissibilità dell'appello.
3. In subordine l'istante chiede di accertare – o di far accertare dal Pretore – l'acquiescenza del marito nel procedimento cautelare, ma di obbligare – o di far obbligare dal Pretore – il convenuto a produrre l'intera documentazione contabile relativa all'ex ditta individuale __________, compresa la movimentazione dei conti bancari o postali, indicendo un dibattimento finale. Anche tale richiesta è improponibile. Intanto perché l'acquiescenza del marito è già stata accertata dal Pretore (seppure per motivi non pertinenti) nel considerando 9 lett. a della sentenza impugnata. Inoltre perché l'edizione dei documenti citati non formava oggetto dell'istanza cautelare, come l'interessata medesima riconosce (appello, pag. 5 in fondo), ma di una richiesta di prova formulata nel quadro della causa di merito (appello, pag. 4 nel mezzo). Sapere se in quell'ambito siano state assunte tutte le prove ammesse, rispettivamente se in quell'ambito la convenuta abbia rinunciato a prove non assunte, è una questione che esula dal sindacato odierno. Sfugge pertanto a ulteriore disamina.
4. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la decisione risolvendosi in un pronunciato di irricevibilità (art. 21 LTG per analogia). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, cui il memoriale non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.
5. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), vertendo non solo su conseguenze pecuniarie del divorzio, ma sullo scioglimento stesso del matrimonio.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.