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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.12.2011 11.2010.85

1 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,868 parole·~19 min·2

Riassunto

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie

Testo integrale

Incarto n. 11.2010.85

Lugano 1° dicembre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Celio e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.118 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 22 giugno 2009 da

 AO 1 ,   (patrocinata dall'  PA 2 )  

contro

 AP 1 (patrocinato dall'avv.  PA 1 );  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 giugno 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1° luglio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 26 luglio 2010 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1967) e AO 1 (1971), nata AO 1, divorziata, si sono sposati a __________ il 14 marzo 2003. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è rappresentante per la __________ di __________ e si occupa di marketing per la __________ di __________. La moglie, senza particolare formazione, non esercita attività lucrativa. I coniugi si sono separati il 1° giugno 2009, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________ in un appartamento già adibito dai coniugi come residenza di vacanza.

                                  B.   Il 22 giugno 2009 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'abitazione di __________, un contributo alimentare di fr. 4800.– mensili da giugno 2009 così come una provvigione ad litem di fr. 3800.–, o quanto meno il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Identiche domande essa ha formulato in via cautelare. All'udienza del 10 agosto 2009, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio sull'istanza, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, salvo l'autorizzazione a vivere separati. Con decreto supercautelare del 9 ottobre 2009 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione di __________ alla moglie e ha posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 3300.– mensili dal 1° ottobre 2009.

                                  C.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato delle conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 4 maggio 2010 l'istante ha ribadito le sue domande salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare a fr. 4900.– mensili e rinunciare alla provvigione ad litem. Nel suo allegato di medesima data il convenuto ha offerto un contributo alimentare cautelare di fr. 1625.80 mensili dal 1° ottobre al 21 ottobre 2009 e la restituzione dell'eccedenza versata, mentre per il resto ha riaffermato la richiesta di reiezione dell'istanza salvo l'autorizzazione a vivere separati. Al dibattimento finale del 10 maggio 2010 le parti hanno confermato i loro punti di vista, il convenuto contestando l'aumento della richiesta di contributo alimentare.

                                  D.   Statuendo il 16 giugno 2010, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° giugno 2009, ha assegnato l'abitazione di __________ alla moglie, ha obbligato il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 4175.– mensili dal 22 giugno 2009 al 31 maggio 2010 e di fr. 2675.– mensili in seguito. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, sono state poste per un terzo a carico del istante e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili ridotte. La domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante è stata respinta.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 28 giugno 2010 a questa Camera nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – che il contributo in favore della moglie sia ridotto a fr. 3050.– mensili dal 22 giugno al 22 agosto 2009 e a fr. 1925.– mensili in seguito. Con decreto del 1° luglio 2010 il giudice presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 26 luglio 2010 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo chiede che, il contributo alimentare sia aumentato a fr. 4540.– mensili dal 22 giugno 2009 al 31 maggio 2010 e a fr. 3790.– mensili in seguito. Il 19 agosto 2010 AP 1 ha concluso per la reiezione dell'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, l'appello principale e quello adesivo sono ricevibili.

                                   2.   Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato le entrate del marito in complessivi fr. 9090.70 mensili (fr. 6707.– da attività lucrativa, fr. 283.70 di partecipazione privata all'utilizzo del veicolo e fr. 2100.– per attività accessoria) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3713.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, spese per l'alloggio fr. 1380.30, ammortamento ipotecario fr. 233.– e imposte fr. 900.–). Quanto alla moglie, egli le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili dal 1° giugno 2010 e ha stabilito il suo fabbisogno minimo in fr. 2970.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, spese per l'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 420.10 e imposte fr. 150.–). Constatata un'eccedenza di fr. 2107.30 mensili tra il 22 giugno 2009 e il 31 maggio 2010 e di fr. 5407.30 mensili in seguito, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie di fr. 4175.– mensili dal 22 giugno 2009 al 31 maggio 2010 e di fr. 2675.– mensili dopo di allora.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   3.   Il marito contesta il reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili imputato dal Pretore alla moglie dal 1° giugno 2010 sostenendo che non essendovi alcuna prospettiva di riconciliazione non si giustificava di concedere alla moglie un periodo di reinserimento di un anno, tanto più che l'interessata medesima ammetteva che già nell'ottobre del 2009 aveva trovato vari lavori. Per di più, soggiunge, il salario minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro nel settore della ristorazione ammonta a fr. 3300.– mensili.

                                         a)   I presupposti per imputare a un coniuge un reddito ipotetico sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che in una procedura a tutela dell'unione coniugale vanno conservati per principio i ruoli assunti dai coniugi durante la comunione domestica. Il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita già nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4c).

                                               La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.51 del 9 settembre 2011, consid. 3). Prima di allora occorrono elementi che rendano verosimile una disunione definitiva.

                                         b)   In concreto, è pacifico che durante la vita in comune la moglie non esercitava alcuna attività lucrativa. L'appellante, dal canto suo, non adduce alcun indizio che, già nel mese di agosto 2009 (due mesi dopo la separazione) o nell'ottobre 2009 (quattro mesi dopo la separazione) escludesse ogni ipotesi di riconciliazione. Semplicemente egli dà per scontato che con la cessazione della comunione domestica alla moglie debba essere imposta un'attività lucrativa. Sia come sia, all'atto pratico il Pretore ha già applicato – anticipatamente – i parametri dell'art. 125 cpv. 2 CC, tant'è che nella fattispecie ha imputato alla moglie un red­dito potenziale. La questione è di sapere pertanto, se mai, se tale reddito sia adeguato.

                                         c)   Quanto all'ammontare del reddito, il Pretore ha tenuto conto dell'esperienza lavorativa dell'istante nel campo dell'assistenza ai malati e come cameriera, della sua età, della volontà di riprendere un'attività lavorativa, del mercato del lavoro e di un adeguato periodo di reinserimento, fissandolo in fr. 3000.– mensili “cifra di poco inferiore al minimo salariale di fr. 3383.– previsto per il 2009 nel CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione e pari – circa – al salario netto conseguito come assistente di cura al momento del matrimonio” (sentenza impugnata, consid. 10c).

                                         d)   L'appellante, come detto, sostiene che il contratto collettivo di lavoro del settore della ristorazione prevede un minimo salariale di fr. 3383.– mensili. Sennonché, per tacere del fatto che i salari minimi previsti dal contratto collettivo di lavoro sono lordi e che l'ultimo stipendio della moglie prima di sposarsi ammontava a fr. 3400.– lordi mensili, ancora nel memoriale conclusivo il convenuto chiedeva al Pretore di imputare alla moglie un reddito ipotetico di almeno fr. 3000.– mensili (pag. 10). Formulata per la prima volta in questa sede, la censura si rivela irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c).

                                   4.   Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo, valutato dal Pretore in fr. 3713.– mensili, l'appellante chiede di aumentarlo a fr. 4463.30 per tenere conto delle “spese correnti dell'abitazione” (fr. 600.–) e del mantenimento del cane (fr. 150.– mensili). Le due voci verranno esaminate separatamente.

                                   a)  Per quanto riguarda le spese dell'abitazione, l'appellante fa valere che la luce, il telefono e l'acqua sono oneri correnti e vanno dunque ammessi nel fabbisogno minimo. A torto. Come ricordato dal primo giudice, il consumo di elettricità, di acqua potabile, così come l'abbonamento delle telefonate con relativi costi rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292, cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Per di più, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, alla moglie non sono state riconosciute spese per il consumo per uso privato di elettricità né spese telefoniche.

                                    b)  In merito al mantenimento del cane, è indubbio che una simile voce non rientra nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi, né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). Resta il fatto durante la vita in comune i coniugi già possedevano un cane. E questa Camera ha già avuto modo di ricordare che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (cfr. RtiD I-2010 pag. 698 n. 20c). Ove il bilancio familiare permetta di coprirli, quindi, spese che non rientrano di regola nel fabbisogno minimo possono essere ammesse (cfr. per la manutenzione del giardino: I CCA sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid. 4d). In concreto, il bilancio familiare consente di finanziare il costo del mantenimento del cane, il cui importo di fr. 150.– mensili appare verosimile.

                                               AO 1 sostiene invero che il cane sia suo e che dopo la sentenza del Pretore il marito glielo ha affidato. L'assunto è nuovo e non può essere vagliato in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Dandosi il caso l'interessata potrà sempre chiedere una modifica dei contributi alimentari (art. 179 CC). Il fabbisogno dell'appellante va dunque rivalutato in fr. 3863.30 mensili.

                                   5.   Per quanto attiene al fabbisogno minimo della moglie, valutato dal Pretore in fr. 2970.10 mensili, l'appellante chiede di ridurre l'onere di alloggio a fr. 1000.– mensili stralciando fr. 200.– mensili di spese accessorie. Egli sostiene che è contradditorio computare le spese inerenti a luce acqua e telefono nel fabbisogno della moglie ma non nel suo. Per l'appellante, comunque sia il costo è eccessivo giacché nella zona esistono appartamenti meno onerosi.

                                   a)  Per quel che riguarda le spese accessorie, la censura è nuova e perciò una volta di più irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Sia come sia tali spese sono riconosciute in aggiunta al minimo vitale (FU 68/2009 pag. 6293, cifra II/2). In concreto, poi, oltre alle spese allegate dall'interessato, il contratto di locazione menziona altre voci (portineria, ascensore ecc.) sicché nemmeno a un esame sommario è possibile scorporare dalla pigione la quota destinata al soddisfacimento dei bisogni vitali compresi nell'importo base, l'importo di fr. 200.– essendo eccessivo. Per di più il Pretore, nel fabbisogno minimo dell'appellante, ha tenuto conto delle spese condominiali “Heiz- und Nebenkosten - Akonti” per fr. 180.75 mensili (doc. 12), sicché a un esame di verosimiglianza non si scorge una disparità di trattamento.

                                   b)  In merito all'esistenza di abitazioni più economiche, per tacere del fatto che riducendo a fr. 1000.– la locazione della moglie si offenderebbe il principio della parità di trattamento – al marito sono stati riconosciuti fr. 1380.30 per un appartamento di 4 locali e mezzo –, non si può dire che una pigione di fr. 1200.– mensili comprese le spese accessorie per un appartamento di 2 locali, sia eccessiva per una persona che vive da sola nel __________.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   6.   AO 1 contesta il reddito virtuale imputatole dal Pretore sostenendo che alla luce delle difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e del tempo impiegato nel reinserimento professionale dal 1° giugno 2010 le si può imporre un'attività lucrativa solo a tempo parziale.

                                         Sui presupposti per pretendere da un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio

                                         un'attività lucrativa già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale, nella prospettiva dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, già si è detto (sopra consid. 3a). In concreto, la moglie non pretende di conservare il ruolo da lei assunto all'interno della famiglia, tant'è che dal giugno del 2010 non contesta di dovere esercitare un'attività lucrativa.

                                         Quanto alle difficoltà nel trovare un'attività lucrativa, l'interessata le sostiene, ma le sue asserzioni non sono per nulla sostanziate. Per di più non consta particolare solerzia nella ricerca di un'occupazione, conducendo con metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività, o anche solo attivandosi in qualche modo a cercare lavoro. Né l'occupazione di cameriera può presumersi un lavoro meramente ciclico o stagionale, per lo meno dopo anni di esperienza. Certo, essa ha presentato una domanda di collaborazione alla __________ che si occupa del reinserimento professionale. Sennonché dopo che il 19 gennaio 2010 il segretario __________ aveva comunicato alla candidata un ritardo nell'evasione della domanda (cfr. documenti prodotti dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento: richiamo VII), nulla è stato addotto sul proseguimento della stessa. Né essa rende verosimile la frequentazione di corsi a __________. In definitiva non sussistono fattori che impediscano un'attività lucrativa a tempo pieno. A un esame sommario, come quello che presiede all'emanazione delle misure protettrici, l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.

                                   7.   In merito al reddito del marito, accertato dal Pretore in complessivi fr. 9090.70 mensili (fr. 6707.– da attività lucrativa, fr. 283.70 quale partecipazione privata all'utilizzo del veicolo e fr. 2100.– per attività accessoria), l'appellante chiede di aggiungere fr. 30.40 quale quota di tredicesima netta mensile e di fissare in fr. 2643.75 il guadagno da attività accessoria del marito.

                                          a)  Per quel che riguarda la quota di tredicesima, essa consiste – di regola – nello stipendio di base senza le eventuali indennità (nella fattispecie: il contributo per l'auto di fr. 283.70 mensili), ma anche senza la deduzione per il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2006.115 del 21 settembre 2011, consid. 4 con richiami). Visti i conteggi salariali da gennaio ad agosto del 2009 (richiamo III), essa può ritenersi così di fr. 546.35 (stipendio mensile di fr. 7170.–, senza il contributo di fr. 283.70 per l'autovettura, dedotti gli oneri sociali, ma non quello del "secondo pilastro” di fr. 340.70 diviso 12). Al marito va computato di conseguenza un reddito netto di fr. 7021.30 mensili (fr. 6474.95 di stipendio mensile, fr. 546.35 di tredicesima).

                                   b)  Per quanto attiene all'attività accessoria la moglie chiede di fissare il guadagno in fr. 2643.75 mensili. Sennonché, nelle conclusioni l'istante aveva chiesto di stabilire tale reddito in fr. 2500.– mensili, sicché oltre a tale importo la contestazione, nuova, si rivela inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Per il resto, dagli atti risulta che da gennaio 2009 a settembre 2009 (doc. 8 e16, richiamo IIl), la media delle entrate, compresi fr. 2500.– percepiti dal convenuto nel mese di ottobre 2009 (interrogatorio formale del 21 ottobre 2009: verbali, pag. 6, risposta n. 24), si aggira sui fr. 2330.– mensili.

                                   c)  In merito al calo delle ore lavorative è vero che AP 1 ha indicato che dal giugno 2009 “vi è stata una riduzione del lavoro poiché […] non c'è più la vendita serale e in pratica io lavoro circa 4 ore in meno ogni settimana” (interrogatorio formale del 21 ottobre 2009: verbali, pag. 5, risposta n. 16/17). Sennonché l'asserzione, contestata dalla moglie, non è resa verosimile, tanto meno se si pensa che per il mese di ottobre successivo l'interessato ha dichiarato di “avere lavorato bene” e avere percepito un reddito di fr. 2500.– netti (loc. cit., risposta n. 25). In definitiva le entrate del marito devono essere stabilite in fr. 9351.30 mensili (fr. 7021.30 + fr. 2330.–).

                                   8.   Relativamente al proprio fabbisogno minimo, stimato dal primo giudice in fr. 2970.10 mensili, l'appellante chiede di aumentarlo a 3120.10 rivalutando l'onere fiscale a fr. 300.– per tenere conto della sua “partecipazione all'acquisizione della residenza primaria di circa fr. 90 000.–”. Per tacere del fatto che l'assunto è nuovo e una volta di più irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), esso nemmeno è reso verosimile. Su questo punto l'appello è dunque destinato all'insuccesso.

9.   Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari

                                         Dal 22 giugno 2009 al 31 maggio 2010

                                         Reddito del marito (consid. 7)                                       fr.   9 351.30

                                         Reddito della moglie (consid. 3)                                    fr.         0.—

                                                                                                                          fr.   9 351.30 mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 4)                      fr.   3 863.30

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 5 e 8)             fr.   2 970.10

                                                                                                                          fr.   6 833.40 mensili

                                         Eccedenza                                                                  fr.   2 517.90

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   1 258.95 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3863.30 + fr. 1258.95                                               fr.   5 122.25 mensili,

                                         e deve versare alla moglie: 

                                         fr. 2970.10 + fr. 1258.95                                               fr.   4 229.05 mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.   4 230.— mensili.          

                                         Dal 1° giugno 2010 in avanti

                                         Reddito del marito                                                       fr.   9 351.30

                                         Reddito della moglie                                                    fr.   3 000.—                                                                            fr.  12 351.30 mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                      fr.   3 863.30

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                   fr.   2 970.10

                                                                                                                          fr.   6 833.40 mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.   5 517.90

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   2 758.95 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3863.30 + fr. 2758.95                                               fr.   6 622.25 mensili,

                                         e deve versare alla moglie: 

                                         fr. 2970.10 + fr. 2758.95./. fr. 3000.–                             fr.   2 729.05 mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.   2 730.— mensili.          

                                         Ne discende che, nel complesso, solo l'appello adesivo deve essere accolto.

                                  III.   Sugli oneri processuali e sulle ripetibili

                                10.   Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC ticinese). Per quel che è dell'appello principale, il marito esce sconfitto e deve quindi sopportare la totalità dei costi, versando all'istante un'equa indennità per ripetibili. Quanto all'appello adesivo la moglie ottiene sì un aumento del contributo, ma di soli    fr. 55.– mensili, di modo che appare equo rinunciare alla riscossione dell'esigua quota dei costi da porre a carico del marito, cui andranno rifuse adeguate ripetibili ridotte, e di ridurre lievemente la quota a carico del moglie. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                11.   Circa i rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali dell'appello principale consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.     950.–                      

                                         b)  spese                       fr.       50.–

                                                                                fr.  1000.–

                                         sono posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         A titolo di contributo alimentare per la moglie il marito verserà mensilmente e anticipatamente i seguenti contributi:

                                         – fr. 4230.– mensili dal 22 giugno 2009 al 31 maggio 2010

                                         – fr. 2730.– mensili dal 1° giugno 2010.

                                         Per il resto l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   4.   Gli oneri processuali dell'appello adesivo consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia (ridotta)     fr.  450.–

                                         b)  spese                                    fr.    50.–

                                                                                              fr.   500.–

                                         sono posti a carico di AO 1, tenuta rifondere alla controparte fr. 1700.– per ripetibili ridotte.

                                   5.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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