Incarto n. 11.2010.84
Lugano, 14 gennaio 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Pellegrini e Jaques
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.16 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 23 giugno 2006 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 25 giugno 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 7 giugno 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un contenzioso personale sorto fra AP 1 e __________, il 27 aprile 2006 la prima ha inviato al secondo, presidente del consiglio di amministrazione della __________, fiduciaria attiva nel campo immobiliare per la quale AO 1 lavorava quale responsabile del settore stabili, una lettera in cui figurava il seguente passaggio:
Ed ora per inquadrare meglio il tuo essere vogliamo parlare anche di AO 1? Lei controfirma tutta la documentazione che certifica il furto perpetrato a mio danno e a favore dei coniugi __________ e __________: ti sei abbassato l'affitto dal luglio 2004 e prelevi a vostro favore acconti per oltre centomila franchi.
Diciamo che io possa pensare che le informazioni riguardanti quei documenti fossero lacunose e che lei in qualità d'impiegata non si è mai immaginata nulla.
Diciamo anche che il fatto è alquanto ambiguo perché __________ ed io a quel tempo ci frequentavamo settimanalmente o quasi e che stranamente lei non me ne abbia mai parlato, sebbene si confidava su temi molto intimi.
Diciamo che probabilmente lei non ha mai trapelato queste informazioni perché consapevole di quello che succedeva.
E diciamo pure che non voleva smascherarti fino a quel punto perché era la tua amante da cinque anni. Ti era a fianco sia come segretaria sia come compagna rigorosamente nascosta. Per te aveva abortito sei anni fa, per te viveva. Non so se esista ancora la vostra relazione, so che nel gennaio dello scorso anno, quando __________ pensava di essere di nuovo incinta, fra le tante cose, mi hai detto: “Capisci, se lei è incinta e tiene il bambino, io non posso permetterle di continuare a lavorare con me e la licenzio!”
AP 1 ha diramato la lettera anche a terzi, in particolare distribuendone copia in una trentina di cassette delle lettere poste in un palazzo di __________ amministrato dalla __________.
B. Con istanza del 26 giugno 2006 AO 1 si è rivolta al Pretore di Locarno Campagna, chiedendo che si accertasse la lesione della sua personalità, che si ingiungesse a AP 1 di cessare la diffusione di affermazioni come quelle contenute nella lettera del 27 aprile 2006 e che si obbligasse la medesima – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – a comunicare la sentenza ai destinatari della lettera, come pure a risarcirle fr. 1500.– per danni materiali e fr. 5000.– per torto morale. Il 21 settembre 2006 la __________ ha licenziato AO 1 per il 31 marzo 2007. All'udienza del 9 novembre 2006, indetta dal Pretore per il contraddittorio, AO 1 ha aumentato la pretesa per danni materiali a fr. 2356.45 e quella per torto morale a fr. 8000.–, riservandosi di adattare l'importo alle conseguenze del licenziamento. La convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Pendente causa, con sentenza del 12 ottobre 2007 il presidente della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di ripetuta diffamazione per avere leso l'onore di AO 1 nella citata lettera e l'ha condannata a una multa di fr. 1000.–, rinviando per il resto AO 1 davanti al foro civile.
C. Accertato che la pretesa pecuniaria dell'istante era passata da complessivi fr. 7500.– a fr. 10 356.45, con decreto del 31 gennaio 2008 il Pretore ha ordinato la trattazione della causa con la procedura ordinaria e ha invitato AP 1 a presentare la risposta scritta. Nella suo memoriale del 2 maggio 2008 questa ha postulato una volta ancora il rigetto dell'azione. AO 1 ha replicato il 4 giugno 2008, aumentando ulteriormente la sua pretesa pecuniaria a fr. 31 356.45 con interessi per danni materiali (fr. 2356.65 per il patrocinio preprocessuale, fr. 3000.– per spese legali del procedimento penale, fr. 24 000.– per il minor stipendio percepito dal nuovo datore di lavoro e fr. 2000.– per costi di assistenza psicologica) e a fr. 8000.– con interessi per torto morale. Essa ha lasciato cadere invece le altre domande, dichiarandole superate. Lo stesso 4 giugno 2008 AO 1 ha denunciato la lite a __________, fratello della convenuta, che da quest'ultima aveva ricevuto nel frattempo un immobile in donazione. __________ non ha reagito. Con duplica del 4 luglio 2008 la convenuta ha ribadito la propria posizione.
D. L'udienza preliminare si è tenuta il 16 ottobre 2008 e l'istruttoria, cominciata quello stesso giorno, si è chiusa il 26 novembre 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Con memoriali del 17 e del 24 febbraio 2010 esse hanno poi riaffermato le loro richieste. Statuendo il
7 giugno 2010, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e
ha condannato __________ a versare all'attrice la somma di fr. 31 356.45 con interessi al 5% dal 9 novembre 2006. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 575.– sono state poste per un quinto a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, condannata a rifondere a AO 1 fr. 4200.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 giugno 2010 nel quale chiede che l'azione di AO 1 sia respinta o, in subordine, che l'ammontare del risarcimento sia ridotto a fr. 5000.– e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 27 agosto 2010 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Nella sentenza appellata il Pretore ha ricordato anzitutto di essere vincolato ai fatti accertati dall'autorità penale (art. 112 cpv. 1 CPC ticinese e 53 cpv. 1 CO), ma che in concreto la lesione
della personalità risultava evidente anche a prescindere dalla condanna per ripetuta diffamazione. Distribuendo lo scritto del 26 aprile 2006 in una trentina di cassette delle lettere poste in uno stabile di cui l'attrice curava l'amministrazione, in effetti, AP 1 aveva volutamente diffuso informazioni sulla sfera intima di AO 1, ledendone l'immagine e mettendo quest'ultima in grave imbarazzo nell'esercizio della professione. Ravvisato un nesso di causalità fra il contenuto della lettera e il licenziamento dell'attrice, il Pretore ha obbligato così AP 1 a rifondere a AO 1 l'equivalente del minor stipendio che questa percepiva dal nuovo datore di lavoro (fr. 2750.– annui capitalizzati fino all'età del pensionamento, per un totale di fr. 38 197.50), accogliendo di conseguenza la richiesta avanzata dall'attrice a tal fine (fr. 24 000.–). Il Pretore ha ravvisato un nesso di causalità adeguata anche per l'assistenza psicologica (coaching) cui l'attrice aveva dovuto far capo (fr. 3600.–), giudicando adeguato il risarcimento di fr. 2000.– da lei postulato. Quanto alle spese legali, invece, il Pretore ha riconosciuto all'attrice unicamente i costi di patrocinio documentati, di fr. 2356.45 (esclusi gli ulteriori fr. 3000.– rivendicati). Per quanto attiene alla riparazione del torto morale, infine, egli ha moderato in fr. 3000.– l'indennità richiesta (fr. 8000.–). Onde, per finire, la condanna di AP 1 al versamento di fr. 31 356.45 con interessi.
2. L'appellante esordisce facendo valere che le richieste di giudizio abbandonate dall'attrice dovevano essere considerate nel riparto degli oneri processuali. Posto ciò, essa si duole che il Pretore non abbia esaminato la questione della colpa né la sua situazione personale, a cominciare dalle sue ristrettezze economiche. Per quanto attiene alla colpa in particolare, essa sottolinea di avere dipinto l'attrice come una vittima, ricordando che la relazione di AO 1 e __________ era già nota a più d'uno. Quanto alle poste del danno, essa argomenta che in realtà il licenziamento di AO 1 è stato concordato e critica il metodo con cui il Pretore ha calcolato l'ammontare del danno per minor guadagno. Inoltre essa contesta la spesa per l'assistenza psicologica esposta dall'attrice, il trattamento non essendo riconosciuto dalla cassa malati, e insorge contro le spese di patrocinio, a suo avviso non comprovate. Infine essa ricorda che AP 1 si è dichiarata soddisfatta della condanna penale e ribadisce da parte sua di essersi scusata, mentre l'attrice non avrebbe dimostrato sofferenze tanto intense da giustificare un indennizzo per torto morale. A suo parere, in definitiva, nulla essa deve all'attrice né in rifusione del danno né per altro titolo. In via meramente subordinata essa offre un risarcimento di fr. 5500.–, pari alla perdita di guadagno che l'attrice ha subìto nei primi due anni successivi al licenziamento.
3. Per quanto attiene alla colpa (dovuta a intenzione o negligenza: Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 16 ad art. 28a), non fa dubbio ch'essa è un presupposto cui soggiace sia l'azione per il risarcimento del danno sia quella per la riparazione del torto morale richiamate dall'art. 28a cpv. 3 CC. Pacifico è altresì che la gravità della colpa influisce sull'ammontare del risarcimento (art. 43 cpv. 1 CO) secondo equo apprezzamento del giudice (DTF 128 III 399 consid. 4.5 con riferimenti). A ragione il Pretore ha rilevato tuttavia che nel caso specifico egli era vincolato, in proposito, agli accertamenti dell'autorità penale (art. 112 cpv. 1 CPC ticinese e 53 cpv. 1 CO). E il presidente della Pretura penale ha accertato nella sentenza del 12 ottobre 2007 che AP 1 ammetteva di avere “incolpato o resi sospetti __________ ed AO 1 di condotta disonorevole o di altri fatti” che potevano “nuocere alla loro reputazione” (doc. N, pag. 3 in basso). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, perciò, l'esistenza di un reato intenzionale – e con ciò di una colpa – era assodata. Al Pretore incombeva unicamente di valutare se fattori di mitigazione incidessero sull'entità delle pretese pecuniarie avanzate dall'attrice.
4. Che davanti al presidente della Pretura penale l'appellante si sia dichiarata “dispiaciuta per quanto successo” poco o punto sminuisce, manifestamente, la colpa di AO 1. A nulla giova nemmeno che nella lettera del 27 aprile 2006 la convenuta abbia inteso descrivere l'attrice come una vittima, ove appena si pensi all'affermazione secondo cui AO 1 sapeva delle malversazioni addebitate a __________ e le aveva sottaciute proprio per la relazione che la univa a lui (doc. E, 4° foglio in alto). Che poi ascrivere un legame sentimentale all'attrice, libera e non sposata, non fosse – come crede l'appellante – riprovevole e che l'interruzione della gravidanza evocata nella lettera fosse vera nulla soccorre. L'appellante dimentica con tutta evidenza che il rispetto della vita intima e della sfera privata sono valori intrinseci al diritto della personalità (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ª edizione, pag. 179 segg. n. 560 segg., in particolare pag. 181 n. 562). Anzi, la diffusione di fatti – sia pur veritieri – inerenti alla vita intima di una persona configura sempre una violazione dell'art. 28 cpv. 1 CC (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 99 n. 453), quand'anche si tratti di circostanze già note a certuni. Sotto questo profilo non si riscontrano dunque fattori suscettibili di stemperare la responsabilità civile dell'appellante.
5. La convenuta invoca nell'appello le proprie ristrettezze economiche. Il Pretore non sembra avere esaminato la questione, ma il giudice penale ha accertato che AP 1 ha effettivamente donato al fratello una proprietà per piani ad __________ (ipotecata), ha visto diminuire i propri redditi, ha un figlio minorenne a carico, ha dichiarato di avere venduto l'automobile e di avere ottenuto l'assegno cantonale integrativo per il figlio, oltre al sussidio cantonale del premio della cassa malati (doc. N, pag. 4). Ora, una situazione economica precaria può giustificare – di per sé – una riduzione del risarcimento (art. 44 cpv. 2 CO), ma non nel caso di atti illeciti compiuti intenzionalmente o per grave negligenza (Werro in: Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 40 ad art. 44 e n. 31 ad art. 43). In concreto il giudice penale ha accertato – come detto – che AP 1 ammetteva di avere “incolpato o resi sospetti __________ ed AO 1 di condotta disonorevole o di altri fatti” che potevano “nuocere alla loro reputazione” (sopra, consid. 3). Di fronte a un atto deliberato una riduzione del risarcimento per difficoltà finanziarie della responsabile non poteva dunque entrare in linea di conto.
6. In merito alle poste del risarcimento considerate dal Pretore, l'appellante fa valere – preliminarmente – che l'attrice ha riconosciuto, nella replica, di aver saputo “trarre profitto, limitando i danni” (appello, pag. 9). In realtà l'attrice ha affermato in quel memoriale di aver saputo trarre profitto dalle proprie attitudini, limitando in tal modo i danni provocati da AP 1 (replica, pag. 3 a metà). Pretendere che una simile frase dimostri già di per sé l'inesistenza di un pregiudizio significa equivocare sui termini. Ciò premesso, occorre passare in rassegna le voci litigiose.
a) Sostiene la convenuta che il licenziamento dell'attrice è a ben vedere una rescissione consensuale del contratto di lavoro, anche perché in caso contrario AO 1 avrebbe potuto limitare i danni contestando il provvedimento come abusivo. L'opinione non ha fondamento. È vero che – come ha rilevato il Pretore – la lettera 21 settembre 2006 della __________ (“scioglimento del rapporto di lavoro”), controfirmata dall'attrice, nulla precisa circa i motivi che hanno condotto al licenziamento, salvo riferirsi genericamente “ai nostri colloqui” (doc. T). __________, vicedirettore della __________, ha riferito però che l'allontanamento di AO 1 è stato deciso da lui e da __________ proprio per via della lettera diffusa dalla convenuta, la quale aveva reso “insostenibile il rapporto d'impiego (...) sia riguardo ai rapporti interni della ditta, sia riguardo ai rapporti esterni” (verbale del 4 febbraio 2009, pag. 2).
L'attrice ha dichiarato invero che il licenziamento poteva dirsi “consensuale”, tutti essendo “d'accordo che quella situazione era invivibile”, e di non avere sollevato contestazioni perché capiva “la situazione della ditta”. Per quanto fino ad allora essa fosse considerata all'interno della fiduciaria una “persona apprezzata ed importante” (deposizione di __________: verbale citato, pag. 2), la lettera divulgata da AP 1 a numerosi conduttori di uno stabile da lei amministrato, come pure a vari artigiani e proprietari di case gestite dalla __________, le aveva reso il lavoro oggettivamente difficile, se non impossibile. L'attrice ha ribadito in ogni modo che “se non ci fosse stata quella lettera non [l']avrebbero mandata via” (interrogatorio formale: verbale del 26 ottobre 2009, pag. 4, risposte n. 4, 6 e 9). Nelle condizioni descritte l'affermazione è senz'altro credibile. Non si può dunque ragionevolmente rimproverare a AO 1 di non avere contestato la disdetta del rapporto d'impiego, per tacere del fatto che gli estremi di un abuso da parte del datore di lavoro (art. 336 CO) rimanevano tutti da dimostrare.
b) Circa la commisurazione del danno consecutivo allo scioglimento del rapporto d'impiego, l'appellante fa carico all'attrice di non avere spiegato come essa sia giunta alla cifra di fr. 24 000.–, asserendo che non toccava al Pretore rimediare alla mancanza di dati. Sostiene altresì che all'attrice incombeva di ridurre per quanto possibile il pregiudizio e che non si giustifica di chiamarla a rifondere una perdita di guadagno per più di uno o due anni dopo il licenziamento. Quanto al Pretore, egli ha accertato lo stipendio dell'attrice presso __________ in fr. 65 000.– lordi annui e quello conseguito presso l'__________ in fr. 61 750.–, per una differenza di fr. 3250.– annui. Tenuto conto di oneri sociali per un 15%, egli ha stimato la perdita di guadagno subìta dall'attrice in fr. 2750.– annui netti capitalizzati fino al pensionamento, per un totale di fr. 38 197.50, onde l'accoglimento della pretesa avanzata dall'attrice (fr. 24 000.–).
Da parte sua l'attrice ha esibito al Pretore il suo contratto di lavoro del 3 ottobre 1994 presso l'__________ (doc. Q), gli adattamenti salariali intervenuti fino al gennaio del 2006 (doc. R), i certificati di salario dal 1997 al 2002 (doc. S) e i conteggi di salario dal gennaio del 2006 al marzo del 2007 (doc. L e P). Ha prodotto altresì numerose ricerche d'impiego intraprese fra il gennaio e il marzo del 2007 (doc. Z a TT), il nuovo contratto di lavoro presso l'__________ (doc. U), l'adeguamento salariale del 2008 (doc. O), i conteggi di salario del gennaio 2008 e dal gennaio al giugno 2009 (doc. O e AAA), la comunicazione relativa all'orario ridotto adottato dalla ditta dal marzo al maggio del 2009 (doc. UU) e la disdetta del rapporto di lavoro per la fine di novembre del 2009 (doc. BBB). AO 1 non ha illustrato come giungesse al risultato di fr. 24 000.–, ma a ciò non era tenuta. In giudizio le parti devono addurre i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. Il metodo per calcolare l'entità di un danno è una questione di diritto che il giudice applica d'ufficio. In concreto l'attrice ha recato elementi di prova completi per determinare la sua perdita di guadagno fino al 30 novembre 2009, quando si è conclusa l'istruttoria. Contrariamente a quanto adduce l'appellante, perciò, il Pretore non si è fondato su “supposizioni unilaterali”, ma su elementi oggettivi (segnatamente i doc. P e U). La convenuta eccepisce che per determinare il guadagno netto dell'attrice il Pretore ha dedotto un 15% di oneri sociali sulla scorta di “semplice ipotesi”, ma un raffronto fra lo stipendio netto percepito dall'attrice presso l'__________ e presso l'__________ conferma la pertinenza della valutazione pretorile (doc. L: fr. 749.55 su fr. 5000.– mensili, con un rapporto del 14.99% e doc. O: fr. 675.– su fr. 4855.– mensili, con un rapporto del 13.90%).
Più delicata è la questione correlata alla presumibile durata della perdita di guadagno. Il Pretore ha ritenuto che il minor reddito dell'attrice si sarebbe verosimilmente protratto fino al pensionamento (vent'anni). La prognosi è discutibile. Se da un lato è vero in effetti che il livello di retribuzione di una segretaria dipende anche dall'esperienza e dall'anzianità maturata all'interno di un'azienda, tanto che l'attrice aveva raggiunto lo stipendio di fr. 5000.– mensili presso l'__________ dopo undici anni (doc. P, Q e R), dall'altro si può ragionevolmente presumere che nel giro di una decina d'anni AO 1
avrebbe potuto ricuperare il pregiudizio anche presso un nuovo datore di lavoro, anche perché aveva sempre curato la sua formazione professionale (doc. V). Sta di fatto che, ci si fondasse pure su tale pronostico, nulla muterebbe in concreto ai fini del giudizio. Considerato prudenzialmente un tasso dell'1.5%, pari all'attuale saggio d'interesse fissato dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia in materia di previdenza professionale (art. 12 lett. g OPP 2; cfr. RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6), si otterrebbe invero un valore capitalizzato di fr. 25 107.50 (età dell'attrice al momento della lesione 44 anni, fattore di capitalizzazione 9.13 per una rendita di fr. 2750.– annui: Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 384 tavola 32y). La pretesa di fr. 24 000.– avanzata dall'attrice si rivela dunque, comunque sia, legittima.
c) L'appellante contesta altresì la spesa di fr. 2000.– che il Pretore ha riconosciuto all'attrice per il coaching psicologico. Fa valere che il costo non è documentato, che l'interessata non ha dimostrato alcuna patologia depressiva, ch'essa aveva già ricorso a simili prestazioni prima del 2006 e che simile intervento di sostegno non è equiparabile a una terapia medica né è coperto dalla cassa malati. Dall'opinione che l'intervento fosse estraneo alla diffusione della lettera 27 aprile 2006, in realtà, va subito sgombrato il campo. __________, life coach, ha dichiarato che __________ si è rivolta a lei perché si trovava in una “situazione di disagio”, il noto scritto avendola “fatta sentire molto male”. L'attrice essendo “completamente destabilizzata”, essa l'ha seguita circa un'ora e mezzo la settimana dal maggio al novembre del 2006 (verbale del 4 febbraio 2009, pag. 3 seg.). La testimone ha soggiunto che in precedenza l'attrice aveva già seguito i suoi corsi, ma “per una sua ricerca personale e per apprendere a gestire meglio le proprie relazioni personali anche sul posto di lavoro poiché aveva a che fare con persone, ossia gli inquilini degli stabili e i dipendenti a lei sottoposti”; a quel momento non le risultavano tuttavia problemi particolari (loc. cit., pag. 4 in fondo). Nulla indizia pertanto l'eventualità – insinuata dall'appellante – che l'equilibrio psichico dell'attrice fosse già compromesso prima del 2006.
Si conviene che le prestazioni di counseling, di coaching e di orientamento professionale fornite da __________ non sono coperte dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Come giustamente ha rilevato il Pretore, nondimeno, una lettera dal contenuto come quello diffuso da AP 1 sarebbe stata idonea a incutere grave turbamento in qualsiasi persona che ne fosse oggetto, né si può pretendere che in condizioni del genere la vittima superasse la situazione e vincesse lo smarrimento da sé sola. Il sostegno di una persona competente – non per forza uno psicologo – era giustificato. Nel caso precipuo poi le spese dell'intervento sono state confermate da __________, la quale ha dichiarato di avere chiesto all'attrice fr. 3600.– le sedute di un'ora e mezzo settimanale dal maggio al novembre del 2006 (verbale del 4 febbraio 2009, pag. 4). Alla tariffa oraria di fr. 100.– (loc. cit., pag. 4) l'importo indicato corrisponde effettivamente a 24 sedute di un'ora e mezzo sull'arco di sette mesi, sicché la cifra di fr. 3600.– indicata dalla testimone è attendibile e l'importo di fr. 2000.– esposto dall'attrice giustificato. Anche al riguardo il giudizio impugnato merita quindi conferma.
d) Relativamente ai costi d'avvocato, l'appellante assevera che l'attrice non ha dimostrato spese di patrocinio in sede penale, la nota d'onorario da lei prodotta riferendosi a una causa civile promossa nei confronti suoi e di suo fratello. A parere dell'appellante inoltre l'intervento di un legale nel caso in esame non era necessario, mentre per le prestazioni del suo avvocato successive all'inoltro della petizione l'attrice beneficia di ripetibili. Per quel che è del Pretore, nella sentenza impugnata egli ha riconosciuto all'attrice la somma di fr. 2356.45 per il patrocinio in sede penale, reputando che in sede civile la preparazione della causa e la tentata conciliazione rientrasse nell'ambito del patrocinio ordinario.
In realtà, per quanto attiene al patrocinio di AO 1 nel procedimento penale manca qualsiasi documentazione dei costi. Agli atti figura bensì una nota d'onorario 9 novembre 2006 emessa dall'avvocata dell'attrice, di fr. 2356.45, per “prestazioni d'avvocatura dal 5 maggio 2006 al 2 novembre 2006 nella pratica penale” (doc. H). Se non che, sentita come testimone, la segretaria dello studio legale ha ammesso che la dicitura è erronea, tale parcella riguardando una causa civile in materia di protezione della personalità che opponeva l'attrice alla convenuta e al di lei fratello. Essa ha spiegato che per il procedimento penale era stata aperta un'altra pratica ed era stata redatta un'altra nota d'onorario “di importo superiore”, per quanto ricordasse attorno ai fr. 3000.– (deposizione di __________: verbale del 2 giugno 2009, pag. 2). Si tratta però di una dichiarazione troppo vaga per giustificare la pretesa, tanto meno sufficiente ove si consideri che l'attrice avrebbe potuto procurarsi agevolmente dalla sua patrocinatrice una documentazione seria. Ragioni per supporre, con il Pretore, che l'importo di fr. 2356.45 si riferisse a prestazioni nel procedimento penale non sussistono. Su questo punto l'attrice deve pertanto assumere le conseguenze della mancata prova (art. 42 cpv. 1 CO).
7. Rimane da esaminare il problema legato alla riparazione del torto morale che il Pretore ha riconosciuto nella misura di fr. 3000.– rispetto all'importo di fr. 8000.– preteso dall'attrice. L'appellante ripete che la condanna penale costituisce una tacitazione sufficiente, tanto che l'attrice medesima si è dichiarata moralmente soddisfatta. Essa ricorda altresì che l'attrice ha “beneficiato finanche” delle sue scuse e che, sia come sia, l'attrice non ha dimostrato l'intensità delle sofferenze patite.
a) Il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può essere chiesto solo quando le sofferenze subìte superano per intensità quelle che, secondo le concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (FF 1982 II 671 n. 272). Il versamento di un'indennità, in altri termini, non è la regola: si giustifica solo qualora all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (l'art. 49 cpv. 1 CO). Incombe al richiedente allegare e provare le circostanze dalle quali si desume, per la grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale (RtiD II-2004 n. 19c pag. 527 consid. 7). Come ha ricordato il Pretore, la condanna penale del responsabile può costituire – secondo l'apprezzamento del giudice – “un altro modo di riparazione” nel senso dell'art. 49 cpv. 2 CO, che può sostituirsi o aggiungersi al pagamento dell'indennità (Brehm in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 49 CO). Anche le scuse da parte dell'autore della lesione possono in certi casi essere considerate sufficienti (Brehm, op. cit., n. 8 ad art. 49 CO). La giurisprudenza più recente ha avuto modo di enucleare, per altro, criteri idonei a definire
un'indennità per torto morale, tenuto conto in particolare della durata della lesione e della circostanza che questa abbia
avuto luogo per mezzo di un atto unico o reiterato (DTF 138 III 347 consid. 6.3.6).
b) Nella fattispecie l'offesa alla personalità dell'attrice non ha avuto effetti permanenti paragonabili a quelli di una lesione corporale o letale (cfr. la casistica in DTF 138 III 345 consid. 6.3.4). Ha comportato nondimeno per l'attrice – come ha rilevato il Pretore – la perdita di un impiego che la vedeva lavoratrice apprezzata da oltre undici anni. Dopo il licenziamento poi AO 1 ha dovuto occuparsi a tempo pieno, mentre in precedenza l'attività al 90% le consentiva di dedicarsi al volontariato (deposizione di __________: verbale del 4 febbraio 2009, pag. 2 in alto). Per di più, l'umiliazione subìta attraverso la diffusione della lettera 27 aprile 2006 verso una cerchia relativamente estesa di persone non può presumersi superata in tempi rapidi, né l'oblio dei destinatari può supporsi intervenire a breve termine. Soggettivamente, del resto, la sofferenza psichica della vittima è attestata dall'orientatrice che ha seguito AO 1 nei mesi successivi alla diffusione della lettera (sopra, consid. 6c). In condizioni siffatte le scuse della convenuta, formulate solo al processo penale dopo ammissione dei fatti, difficilmente possono considerarsi una riparazione adeguata nel senso dell'art. 49 cpv. 2 CO. Resta il fatto che, interrogata formalmente, l'attrice medesima si è dichiarata soddisfatta della sentenza penale “dal punto di vista morale”, seppure insoddisfatta “dal punto di vista economico” (verbale del 26 ottobre 2009, pag. 5 risposta n. 21). Il danno materiale non va confuso però con la riparazione del torto morale. Se moralmente l'attrice stessa si dice soddisfatta della sentenza penale, non vi è più spazio per un'ulteriore tacitazione.
8. Se ne conclude che l'appello merita parziale accoglimento, dovendosi ridurre la condanna a carico della convenuta da complessivi fr. 31 356.45 a fr. 26 000.–. Gli interessi del 5% che il Pretore ha fatto decorrere dal 9 novembre 2006 non sono contestati, non bastando al riguardo che nell'appello la convenuta offra in via subordinata una somma senza interessi.
9. Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Dato l'esito del giudizio, si giustifica di addebitarli nella misura di quattro quinti all'appellante e per il resto all'attrice, la quale ha diritto a un'indennità per ripetibili ridotte.
Per quanto attiene agli oneri di primo grado, l'appellante sottolinea che l'attrice ha rinunciato a tre richieste di giudizio, sicché gli oneri processuali andrebbero in ogni modo ripartiti a metà e le ripetibili compensate. Con la replica del 2 maggio 2008, in effetti, l'attrice ha rinunciato a postulare l'accertamento della lesione della personalità, la cessazione della medesima e la comunicazione della decisione a terzi, rilevando che l'accertamento risultava ormai superato dall'intervenuta sentenza penale e il resto dai due anni nel frattempo trascorsi. Il Pretore ha ritenuto che al momento in cui la causa era stata promossa le tre richieste di giudizio non fossero prive di buon diritto, sicché in tale misura ha rinunciato a riscuotere spese e ad assegnare ripetibili. Si tratta di un apprezzamento d'equità fondato su “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese) che sfugge a censura.
Basti pensare che l'illecita lesione della personalità dell'attrice si è rivelata integrare addirittura risvolti penali, sicché dalla prima richiesta di giudizio l'attrice sarebbe verosimilmente uscita vittoriosa (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC). Il pronostico sull'esito della seconda e della terza richiesta di giudizio (cessazione della lesione a norma dell'art. 28a cpv. 1 n. 2 CC, comunicazione della decisione a terzi) se non fossero trascorsi due anni nel frattempo è meno agevole, ma quand'anche tali domande fossero destinate – per ipotesi – all'insuccesso, la decisione di compensare le ripetibili nel loro insieme sarebbe rientrata ancora nell'ampio potere d'apprezzamento che competeva al primo giudice in materia di spese giudiziarie (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Che in concreto il Pretore abbia rinunciato ad attribuire ripetibili invece di compensarle, all'atto pratico, nulla muta. Così decidendo, egli è rimasto – comunque sia – entro i limiti della sua latitudine di apprezzamento. Ciò non toglie che il presente giudizio imponga di modificare il dispositivo di primo grado sugli oneri processuali e le ripetibili delle pretese pecuniarie, non contestati nel loro ammontare, l'attrice risultando vittoriosa non più nella proporzione di quattro quinti (come davanti al Pretore), ma di due terzi.
10. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in appello rimanevano litigiose unicamente le richieste di risarcimento danni e di riparazione del torto morale, il cui valore litigioso (fr. 31 356.45 complessivi) supera in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la convenuta è condannata a versare all'attrice la somma di fr. 26 000.– con interessi al 5% dal 9 novembre 2006.
2. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 575.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per un terzo a carico di quest'ultima e per il resto a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 2350.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1300.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1600.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.