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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.11.2011 11.2010.76

4 novembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,796 parole·~14 min·4

Riassunto

Prototezione del figlio: disciplina delle relazioni personali e rifiuto di nominare un curatore educativo

Testo integrale

Incarti n. 11.2010.76 11.2011.39

Lugano 4 novembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause n. 474.2003/R53.2010 (filiazione: relazioni personali) e n. 474.2003/R156-157.2010 (filiazione: revoca del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppongono il

 RI 1 (patrocinato dall'.  PA 1 )  

a  

CO 2, __________ (patrocinata dall'. PA 2, )   per quanto riguarda le relazioni personali con il figlio   PI 1 (2003), (rappresentato dal curatore RA 1, , e patrocinato dall' , )   disciplinate dalla   Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 31 maggio 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 10 mag­gio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 23 marzo 2011 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 18 febbraio 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 9 aprile 2003 CO 2 (1967) ha dato alla luce un figlio, CO 4, cui il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale PA 2, con l'incarico di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento, “inclusa la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, qualora si rendesse indispensabile farlo”. II 12 ottobre 2004 PA 2 ha conferito mandato all'avv. PA 3 di promuovere azione di paternità e di mantenimento in nome del minorenne. Nell'ambito di tale azione, intentata il 12 ottobre 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, AP 1 (1967), cittadi­no italiano residente a __________, ha dichiarato a un'udienza del 29 agosto 2005 di riconoscere il figlio conformemente all'art. 260 cpv. 3 CC.

                                  B.   Sin dall'estate 2006 RI 1 lamenta difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il figlio, che adde­bita all'ostruzionismo della madre e alla scarsa collaborazione del curatore. La Commissione tutoria regionale si è occupata di molteplici richieste d'intervento da lui formulate. Questa Camera in particolare ha avuto modo di giudicare due appelli da lui introdotti, il 4 settembre 2007 e il 29 ottobre 2008, sui quali ha statuito con sentenza unica del 15 settembre 2009 (inc. 11.2007.152 e 11.2008.61). La cronologia dei fatti occorsi fino all'aprile del 2008 è narrata in quella sentenza. Per quanto riguarda il seguito, con decisione del 5 febbraio 2009 la Commissione tutoria regionale ha fissato a RI 1 un diritto di visita di due incontri mensili con il figlio, di tre ore ciascuno, da concordare con la ma­dre tramite il curatore. La decisione prevedeva una progressiva diminuzione di presenza della madre, fino a lasciare soli PI 1 e il padre dopo il sesto incontro. Il diritto alle relazioni personali comprendeva inoltre una conversazione telefonica settimanale tra padre e figlio.

                                  C.   Il 4 novembre 2009 RI 1 si è nuovamente rivolto alla Commissione tutoria regionale, lamentando il mancato rispetto del diritto di visita disciplinato nella citata decisione e chiedendo di sostituire il curatore di rappresentanza con un curatore educativo nella persona di __________, della __________, cui affidare il compito di gestire le relazioni personali, consigliare e aiutare i genitori nella cura del figlio e vigilare sul buon andamento delle visite, stabilendone anche le date e le modalità. Egli postulava inoltre l'ascolto del figlio da parte di specialisti, l'audizione dei genitori, il richiamo alla madre di promuovere le relazioni del figlio con lui e il diritto di telefonare ad PI 1 due volte la settimana. In via provvisionale RI 1 chiedeva di esercitare il diritto di visita nella __________, sotto la sorveglianza di educatori specializzati, ogni ultimo fine settimana del mese il venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00 e il sabato e la domenica dalle ore 14.00 alle 20.00. L'istanza provvisionale è stata respinta dalla Commissione tutoria regionale con decisione del 16 novembre 2009.

                                  D.   Altre richieste provvisionali volte alla definizione del diritto di visita e al rinvio di date presentate da RI 1 fra il 15 dicembre 2009 e il 1° marzo 2010 sono state respinte, da ultimo, con decisione del 10 marzo 2010. In quella decisione la Commissione tutoria regionale, constatato come la madre avesse disatteso due volte di seguito le convocazioni per l'ascolto di PI 1, ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di sentire il figlio e di valutare le relazioni di lui con il padre, formulando le proposte e i correttivi ritenuti opportuni.

                                  E.   Il 17 marzo 2010 RI 1 ha adito ulteriormente la Commissione tutoria regionale per ottenere un diritto di visita il 4 aprile 2010 (Pasqua) dalle ore 9.00 alle 17.00, oltre che il 9 aprile 2010 (compleanno di PI 1) dalle ore 17.00 alle 20.00 e, nelle modalità stabilite da un curatore educativo, fino al raggiungimento della maggiore età. La Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta il 30 marzo 2010, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– complessivi a carico di RI 1, condannato a rifondere a CO 2 e ad PI 1 un'indennità di fr. 200.– per ripetibili. Un ricorso presentato il 9 aprile 2010 da RI 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile il 10 maggio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, che ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– a carico del ricorrente.

                                  F.   Contro la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 maggio 2010 inteso a vedersi riconoscere un diritto di visita al figlio “durante le festività e in occasione del suo compleanno”, ordinando alla Commissione tutoria regionale di fissarne le modalità per il tramite del curatore (inc. 11.2010.76). Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

                                  G.   In pendenza di appello, il 20 dicembre 2010, la Commissione tutoria regionale ha adottato la seguente decisione:

                                         1.  Fino a nuova decisione al signor RI 1 è riservato un diritto di visita minimo con il figlio PI 1 di due incontri al mese della durata di due ore da esercitarsi presso il __________ di __________, __________, sotto la supervisione di personale specializzato.

1.1   Il curatore RA 1 è incaricato di organizzare il calendario dei diritti di visita compatibilmente con le disponibilità del __________ e dei genitori.

1.2   Le visite monitorate dal __________ sono riservate esclusivamente al padre e non prevedono pertanto altre partecipazioni.

1.3   Al più tardi entro sei mesi dalla presente il __________ ed il curatore presenteranno rapporto sull'andamento delle visite, formulando le proposte di adeguamento più opportune al caso.

                                         2.  Le relazioni telefoniche tra padre e figlio sono per il momento sospese.

                                         3.  (...)

                                         4.  (...)

                                         5.  (...)

                                         Adita il 31 dicembre 2010 tanto da RI 1 quanto da CO 2, con decisione del 18 febbraio 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibili entrambi i ricorsi. La tassa di giustizia e le spese di ogni ricorso (fr. 1000.– complessivi) sono state poste a carico del rispettivo soccombente,

                                         ognuno dei quali è stato tenuto a rifondere fr. 500.– per ripetibili al figlio. Le ripetibili tra i ricorrenti sono state compensate.

                                  H.   Contro la decisione appena citata RI 1 ha introdotto a questa Camera un ricorso (“appello”) del 23 marzo 2011 nel quale torna a chiedere la destituzione del curatore RA 1 e la nomina di un curatore educativo cui affidare il compito di stabilire date e modalità delle visite sulla base dei rapporti stilati dal personale della __________ (inc. 11.2011.39). Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le impugnazioni in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e vertono sul medesimo oggetto (l'esercizio delle relazioni personali con il figlio). Si giustifica pertanto di trattarle con una decisione unica.

                                    I.   Sull’appello del 31 maggio 2010

                                   2.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello nel termine di venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999). L'appello in esame è dunque tempestivo. La procedura davanti a questa Camera era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).

                                   3.   Con l'appello RI 1 chiede che gli sia riconosciuto il diritto di incontrare il figlio “durante le festività e in occasione del suo compleanno”, ordinando alla Commissione tutoria regionale di fissare le modalità delle visite per il tramite del curatore. Con la decisione impugnata, del 10 maggio 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato tali conclusioni irricevibili. Ora, le “festività” evocate nell'appello erano manifestamente quelle cui si riferiva l'istan­za del 17 marzo 2010 alla Commissione tutoria regionale, ovvero il giorno di Pasqua, celebratosi il 4 aprile 2010 (quando l'istante chiedeva un diritto di vista dalle ore 9.00 alle 17.00), e il “compleanno del figlio”, interve­nuto il 9 aprile 2010 (quando l'istante chiedeva un diritto di visita dalle ore 17.00 alle 20.00). Entrambe le date sono decorse già in pendenza di procedura davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che su tali punti avrebbe dovuto dichiarare il ricorso privo d'interesse. A maggior ragione è senza interesse concreto e attuale l'appello introdotto dinanzi a questa Camera il 31 maggio 2010.

                                   4.   Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federa­le – se la questione litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze identiche o almeno analoghe, se il caso è di fondamentale importanza (onde la necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il succedersi degli eventi sia talmente rapido da impedire altrimenti una verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c). Tali condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non soccorrono tuttavia presupposti del genere, ove appena si consideri che l'esercizio di un diritto di visi­ta dipende da situazioni contingenti, diverse di caso in caso, né in concreto si ravvisavano que­stio­ni giuridiche di principio la cui soluzione si giustifichi alla luce del pubblico interesse. Ne segue che l'appello in rassegna va dichiarato irricevibile.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.    

                                   II.   Sul ricorso (“appello”) del 23 marzo 2011

                                   6.   Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e non più con appello, come figura nel dispositivo n. 3 della decisione impugnata – entro 30 gior­ni dalla notificazione (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). In concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata notificata al ricorrente il 21 febbraio 2011. Depositato il 23 marzo 2011, il ricorso in esame è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata ora dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

                                   7.   Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato che con il ricorso RI 1 censurava unicamente la mancata nomina di un curatore educativo, contestando l'operato del curatore di rappresentanza RA 1. Se non che – essa ha continuato – la mancata nomina di un curatore educativo è estranea alla decisione impugnata, nei cui dispositivi n. 1.1 e 1.3 la Commissione tutoria regionale ha semplicemente incaricato RA 1 di “organizzare il calendario dei diritti di visita”, rispettivamente di presentare nel termine di tre mesi un “rapporto sull'andamento delle visite, formulando le proposte di adeguamento più opportune al caso”. Quanto ai motivi contenuti nella decisione della Commissione tutoria regionale, l'Autorità di vigilanza ha ricordato ch'essi non partecipano alla forza di cosa giudicata. Sulla nomina di un curatore educativo – essa ha epilogato – la Commissione tutoria regionale deve ancora pronunciarsi. Onde l'irricevibilità del ricorso.

                                   8.   Il ricorrente sostiene che incaricando il curatore RA 1 di organizzare il calendario delle visite (dispositivo n. 1.1) la Commissione tutoria regionale “ha implicitamente rigettato la richiesta (...) di nominare un curatore educativo”, tanto che nei motivi della decisione ha addotto: “Laddove i pedopsichiatri indicano di non avere spazio di manovra, ben difficilmente si riesce a intravedere quale altra figura potrebbe intervenire più efficacemente dell'attuale curatore e degli educatori di __________”. Egli afferma inoltre che per un'esatta comprensione dei dispositivi di una decisione fanno stato i considerandi e che in caso di ambiguità dei dispositivi un ricorso può “essere rivolto indirettamente anche contro i motivi”. A torto quindi l'Autorità di vigilanza avrebbe dichiarato il ricorso a lei sottoposto irricevibile.

                                   9.   Solo i dispositivi di una decisione possono for­mare oggetto di ricorso, poiché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b). L'unica eccezione – estranea alla fattispecie – riguarda l'ipotesi in cui un ricorso sia accolto o respinto “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo (DTF 126 III 355 consid. 1 in principio; I CCA, sentenza inc. 11.2010.97 del 17 agosto 2010, consid. 2). Come sottolinea l'Autorità di vigilanza sulle tutele, nella procedura amministrativa ticinese applicata dalle autorità tutorie (art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) vigono precetti identici (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3b ad art. 46 LPAmm). In concreto RI 1 non pretende che la Commissione tutoria regionale abbia formal­men­te statuito sulla sua richiesta intesa a ottenere la nomina di un curatore educativo. Il ricorso a questa Camera cade quindi nel vuoto.

                                10.   Non si disconosce che per sapere se una determinata questione formi oggetto di un dispositivo – e abbia acquisito così forza di giudicato – occorre far capo anche ai considerandi della decisione (DTF 125 III 13 consid. 3b). Ed è vero che nella decisione presa il 20 dicembre 2010 dalla Commissione tutoria regionale figura la frase riprodotta da RI 1 nel ricorso a questa Camera. Sta di fatto però che, per finire, sulla richiesta di nominare un curatore educativo al figlio la Commissione tutoria regionale non ha statuito – nemmeno indirettamente – in nessuno dei dispositivi. Tant'è che in nessun dispositivo essa ha rigettato alcunché. Una decisione “implicita”, come prospetta il ricorrente, non entra quindi in linea di conto. Che poi in caso di ambiguità un ricorso possa essere volto anche contro i motivi di una decisione poco giova, dal momento che nella fattispecie nessuno dei dispositivi è ambiguo o anche solo poco chiaro. Ne discende che, manifestamente privo di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.

                                11.   Le spese giudiziarie dell'attuale decisione seguono una volta ancora la regola della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia). Il ricorso non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni, non si pone invece problema di ripetibili.

                                  III.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                12.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di misure a protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello del 31 maggio 2010 è irricevibile.

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Il ricorso del 23 marzo 2011 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   4.   Le spese giudiziarie di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente.

                                   5.   Intimazione:

– , ; – , – , ; – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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