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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2012 11.2010.59

2 aprile 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,769 parole·~14 min·5

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale: commissione rogatoria estera intesa all'edizione di documenti da una banca

Testo integrale

Incarto n. 11.2010.59

Lugano 2 aprile 2012/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa AG.2010.14 (assistenza giudiziaria internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con atto rogatorio del 13 ottobre 2009 dal

                                         TERZ 1

                                         nella causa che oppone

 CO 1 (patrocinato dagli avvocati  PA 4 e  PA 3, )   a    CO 2 (ora patrocinata dall'avv. PA 6 )

                                         e che vede coinvolta in qualità di terzo destinatario della richiesta di edizione la

                                         AP 1succursale di

                                         (patrocinata dall'avv. PA 5, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2010 presentato dalla AP 1 contro il decreto di edizione emesso il 29 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 4 gennaio 2010 l'Ufficio federale di giustizia ha trasmesso al Tribunale d'appello una commissione rogatoria del 13 ottobre 2009 in cui il TERZ 1 chiede, nel quadro di un'azione promossa il 27 giugno 2008 da CO 1 contro la moglie CO 2 per ottenere lo scioglimento della comunione dei beni già caduti nel regime patrimoniale di comunione legale, di ordinare alla AP 1 di comunicare:

                                         1.   tutta l'informazione esistente nei suoi archivi, su ogni genere di supporto, riguardo ai soldi e agli effetti in deposito, saldi dei conti, depositi a termine, titoli valori depositati, casseforti e qualsiasi altro prodotto finanziario, che alla data del 16 luglio 2007 si trovavano a nome di CO 1 – anche a mezzo di cointestazione – in via diretta o indiretta (nei quali il signor

                                              CO 1 sia registrato come ultimo beneficiario nella documentazione della banca o beneficial owner o trustee) aperti o contrattati in data posteriore al 4 ottobre 1986, data in cui contrasse matrimonio, e se ciò non fosse possibile per via del tempo trascorso, negli ultimi 10 anni;

                                         2.   data di apertura dei conti bancari, depositi di valori, cancellazioni, vendita di valori o di qualsiasi altro prodotto finanziario del quale il CO 1 risulti titolare o beneficiario;

                                         3.   tutti i movimenti compresi i versamenti, utilizzi o bonifici, a nome del signor CO 1, direttamente o indirettamente, eseguiti sui citati conti, titoli valori o fondi di ogni genere, dal 7 ottobre 2004 (data in cui il signor CO 1 presentò domanda di separazione) fino alla data della risposta all'ingiunzione;

                                         4.   copia di tutti i documenti che si trovino in potere del suddetto istituto, quali contratti di apertura, ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in particolare negli ultimi cinque anni.

                                  B.   L'8 gennaio 2010 il Tribunale di appello ha trasmesso la commissione rogatoria per esecuzione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, che il 18 gennaio 2010 ha assegnato alla AP 1 un termine di 20 giorni per esprimersi. La AP 1 ha proposto al Pretore l'8 febbraio 2010 di modificare la richiesta nel seguente modo:

                                         1.   è fatto ordine di produrre i documenti di apertura di eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) e di eventuali cassette di sicurezza, presso AP 1 __________, intestate al signor CO 1 o di cui quest'ultimo è o era l'avente diritto economico;

                                         2.   è fatto ordine di produrre gli estratti conti e gli estratti patrimoniali di eventuali relazioni, presso AP 1 __________, intestate al signor CO 1 o di cui quest'ultimo è o era avente diritto economico;

                                         3.   il decreto di edizione di documenti ha effetto retroattivo di dieci anni, in applicazione dell'art. 962 CO, a decorrere dalla data di emanazione del decreto.

                                  C.   Il 29 aprile 2010 il Pretore ha emesso un decreto di edizione nei confronti della AP 1, ordinando a quest'ultima di produrre entro 20 giorni:

                                         1.1   i documenti di apertura di eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) e di eventuali cassette di sicurezza, presso AP 1 __________intestate al signor CO 1 – anche a mezzo di cointestazione – in via diretta o indiretta (nei quali il signor CO 1 sia registrato come ultimo beneficiario nella documentazione della banca o beneficial owner o trustee) o di cui quest'ultimo è o era l'avente diritto economico;

                                         1.2   gli estratti conti e gli estratti patrimoniali di eventuali relazioni, presso AP 1 __________, intestate al signor CO 1 – anche a mezzo di cointestazione – in via diretta o indiretta (nei quali il signor CO 1 sia registrato come ultimo beneficiario nella documentazione della banca o beneficial owner o trustee) o di cui quest'ultimo è o era l'avente diritto economico;

                                         1.3   copia di tutti i documenti che si trovino in potere del suddetto istituto, riferiti ad eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) e di eventuali cassette di sicurezze, presso AP 1 __________, intestate al signor CO 1 o di cui quest'ultimo è o era l'avente diritto economico, quali ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in particolare negli ultimi cinque anni a far capo dal 18 gennaio 2010.

                                         L'edizione di cui ai punti 1.1 e 1.2 del decreto è stata ordinata con effetto retroattivo di dieci anni dal 18 gennaio 2010 e tutti gli ordini di edizione sono stati impartiti con la comminatoria dell'art. 292 CP. Il decreto è stato emesso senza riscossione di spese.

                                  D.   Il 19 maggio 2010 la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di riformare il decreto impugnato, assegnandole un termine di 20 giorni per produrre:

                                         1.1   i documenti di apertura di eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) presso AP 1 __________, intestate al signor CO 1;

                                         1.2   gli estratti conti e gli estratti patrimoniali di eventuali relazioni, presso AP 1 __________, intestate al signor CO 1;

                                         1.3   copia di tutti i documenti che si trovino in potere del suddetto istituto, riferiti ad eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) intestate al signor CO 1, quali ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in particolare negli ultimi 5 anni.

                                         L'appellante chiede inoltre di limitare l'obbligo del punto 1.2 al periodo dal 7 ottobre 2004 al 18 gennaio 2010. Con decreto del 26 maggio 2010 il presidente della Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Gli atti di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile erano eseguiti in Svizzera, fino al 31 dicembre 2010, “giusta il diritto del Cantone in cui sono compiuti” (art. 11 cpv. 1 vLDIP). Nel Ticino, l'art. 513e lett. b CPC ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010, prevedeva che, tranne casi particolari estranei alla fattispecie, competente per eseguire le rogatoria fosse il Pretore. L'ordinamento ticinese non prevedeva invece norme di procedura sull'attuazione delle rogatorie. La Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale, conclusa all'Aia il 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), si limita a disporre che l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto “applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda la procedura da seguire” (art. 9 cpv. 1). Nelle condizioni descritte la giurisprudenza ticinese ha già avuto modo di rilevare che, trattandosi di eseguire una commissione rogatoria internazionale avente per oggetto un'edizione di documenti dalla controparte o da terzi, facevano stato per analogia gli art. 206 segg. CPC ticinese (RtiD II-2007 pag. 650 consid. 2 con richiamo).

                                   2.   L'art. 213a CPC ticinese stabiliva che su una domanda di edizione verso terzi il giudice statuisse con decreto, impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC ticinese). Legittimati a ricorrere erano le parti e il terzo chiamato all'edizione. Il tutto limitatamente alle cause appellabili, giacché i decreti processuali emanati nel quadro di procedure inappellabili non erano suscettibili di ricorso per cassazione (RtiD II-2007 pag.  651 consid. 3 e 3b; Rep. 1999 pag. 244 n. 72). La causa pendente in Italia potendo verosimilmente equipararsi a una procedura appellabile del diritto ticinese, l'appello di AP 1 – tempestivo (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) – è dunque ricevibile.

                                   3.   Come questa Camera ha avuto modo di ricordare con sentenza del 10 luglio 2006, la legittimazione del terzo non abilita quest'ultimo a sostituirsi alla diligenza delle parti (RtiD II-2007 pag. 655 consid. 7). Il terzo non può, in altri termini, contestare l'obbligo di edizione per difendere gli interessi dell'attore o del convenuto. Può solo salvaguardare i suoi propri interessi giuridicamente protetti, facendo valere – ad esempio – l'intervenuta prescrizione dell'art. 962 CO (conservazione decennale degli atti), la tutela della propria sfera privata o della propria personalità, il pericolo di cagionare un danno, il rischio di incorrere in sanzioni per la divulgazione di documenti o – a certe condizioni, dandosi un istituto di credito – il segreto bancario tutelato dall'art. 47 LBCR (RtiD

                                         II-2008 pag. 622 consid. 4, II-2006 pag. 687 consid. 4a con numerosi rinvii). Non v'è motivo di scostarsi da tale principio nel caso in cui un decreto di edizione sia emanato, come nella fattispecie, in accoglimento di una commissione rogatoria internazionale.

                                   4.   L'appellante denuncia anzitutto il carattere inquisitorio dell'edizione, rilevando che la commissione rogatoria non precisa quali siano i documenti richiesti, senza spiegare perché sia chiamata in causa proprio laAP 1 e non – ad esempio – altre banche della piazza __________ (appello, pag. 8). Un'argomentazione del genere tuttavia è improponibile da parte del terzo obbligato al­l'edizione. Solo la parte in causa può lamentare il carattere

                                         esplorativo di un decreto di edizione (sempre che ciò avvenga davanti al giudice del merito, non davanti a quello della rogatoria), poiché essa soltanto è toccata dall'investigazione nei suoi interessi giuridicamente protetti. La banca, come detto, non è

                                         abilitata a farne le veci (RtiD II-2007 pag. 656 consid. 8).

                                         È vero che in circostanze particolari un'edizione potrebbe toccare anche gli interessi del terzo tenuto all'obbligo di produrre i documenti, segnatamente ove una banca veda coinvolgere, oltre agli interessi del cliente che è parte al processo, gli interessi di titolari di conti la cui identità sia nota alla banca soltanto (Cocchi/ Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, pag. 303 nota 392). L'appellante non sostiene tuttavia che in concreto si verifichino estremi in tal senso. Si limita a criticare il carattere indagatorio del decreto, difendendo così gli interessi di CO 1. Ciò – come detto – non è ammissibile (RtiD II-2007 pag. 656 consid. 8). In proposito l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.

                                   5.   Secondo l'appellante, nell'ipotesi in cui CO 1 fosse semplice beneficiario economico di conti intestati a terze persone o a società, non esisterebbe alcun legame contrattuale tra lui e la banca. Questa avrebbe rapporti contrattuali – e quindi doveri di protezione del segreto bancario – con fiduciari o eventuali società anonime e sarebbe tenuta “unicamente a comunicarne l'identità e a indicarne gli organi cui richiedenti dovranno in seguito rivolgersi per assumere le ulteriori informazioni” (appello, pag. 8 a metà). Ora, a parte il fatto che così argomentando l'appellante si limita a prospettare ipotesi, l'eventuale mancanza di relazioni con CO 1 non sarebbe di rilievo ai fini del giudizio (Rep. 1999 pag. 141 consid. 6). In concreto non si tratta per vero di risalire al proprietario di beni intestati a terzi, né di scoprire l'identità di chicchessia. Si tratta solo di sapere quali beni facciano capo ad CO 1 e quale sia l'entità di tali averi.

                                         Certo, secondo Lombardini un “avente diritto economico” non è legittimato a ottenere informazioni dalla banca, sicché il suo coniuge non può beneficiare di una posizione migliore solo grazie all'art. 170 CC (Droit bancaire suisse, Zurigo 2002, pag. 635 n. 18; Nuova rivista di diritto commerciale e processuale 2004 pag. 522). Lo stesso autore riconosce però che la giurisprudenza di questa Camera segue un altro orientamento, dal quale non v'è ragione di scostarsi. Tanto meno ove si consideri che la banca può sempre chiedere al giudice di essere abilitata a cancellare dagli atti i nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla causa o di essere ammessa a produrre i documenti in estratto. Per di più, al momento di ricevere i documenti, il giudice può ancora – d'ufficio – togliere i nomi di persone fisiche o giuridiche estranee al processo, selezionare determinate informazioni o acquisire i documenti in estratto (RtiD II-2008 pag. 623 consid. 7, II-2007 pag. 656 consid. 9 con rinvii). Tale “doppio filtro” permette di contemperare adeguatamente gli interessi del coniuge istante, quelli del coniuge convenuto, quelli di persone estranee alla lite e – per quanto riguarda l'istituto di credito – il segreto bancario (RtiD II-2006, pag. 689 in alto con riferimenti). Perché ciò non sarebbe il caso nella fattispecie l'appellante non argomenta, sicché l'appello si rivela inammissibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                   6.   Afferma l'appellante che la rogatoria può essere eseguita unicamente alle condizioni da lei poste, poiché il regime speciale della comunione legale vigente tra i coniugi secondo il diritto italiano sarebbe venuto meno con la pronuncia della separazione, avvenuta il 16 luglio 2007. A mente sua non sussisterebbero dunque i requisiti per un'indagine fondata sull'art. 170 CC, la causa pendente in Italia essendo “totalmente estranea alla materia della separazione” (appello, pag. 9 seg.). Sta di fatto che, come si è ripetuto, non spetta alla banca tutelare gli interessi del cliente (sopra, consid. 3). Al proposito l'appello cade pertanto nel vuoto. Per di più, davanti al tribunale italiano CO 1 ha intentato causa per ottenere lo scioglimento della comunione dei beni già caduti nel regime patrimoniale di comunione legale (sopra, lett. A). Non ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, ragione per cui mal si intravede come la causa potrebbe essere “totalmente estranea alla materia della separazione”.

                                   7.   Per quanto attiene alle domande rogatoriali riformulate dal Pretore, l'appellante si duole che il Pretore abbia esteso la richiesta di edizione ai documenti di apertura, agli estratti conto, agli estratti patrimoniali e a tutti i documenti in possesso dell'istituto bancario, come pure ai beni custoditi in eventuali cassette di sicurezza e a relazioni bancarie di cui CO 1 è o era avente diritto eco­nomico, facendo retroagire di dieci anni anche l'obbligo di edizio­ne degli estratti conti e di quelli patrimoniali. Così facendo, il primo giudice si sarebbe sospinto ultra petita. La censura non è priva di pertinenza. Non è dato di capire in effetti perché il Pretore, invece di limitarsi a eseguire la commissione rogatoria affidatagli, abbia esteso di sua iniziativa la portata dell'edizione. Comunque sia, resta il fatto che l'appellante non pretende di essere toccata da ciò nei suoi interessi giuridicamente protetti. Leso nei propri interessi legittimi è – se mai – CO 1, cui la banca però non è abilitata a sostituirsi (sopra, consid. 3). Ancora una volta l'appello denota perciò la sua inconsistenza.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. CPC ticinese). Non è il caso invece di attribuire ripetibili, il memoriale non avendo formato oggetto di intimazione.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l’attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all'appellante rendere verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia civile, che ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 313bis CPC ticinese

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 1000.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–    ; –       ; –    .

                                         Comunicazione:

                                         – ;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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