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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.04.2013 11.2010.48

12 aprile 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,238 parole·~21 min·2

Riassunto

Accertamento di servitù e azione confessoria: appello divenuto senza oggetto

Testo integrale

Incarto n. 11.2010.48

Lugano, 12 aprile 2013/mc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.678 (accertamento di servitù e azione confessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 25 ottobre 2006 da

 AO 1 già in , cui è subentrato in causa l'erede   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1   e   AP 2 già in  , alla quale sono subentrati in causa gli eredi    , la stessa AP 1   e    (tutti patrocinati dall'avv.  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 maggio 2010 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 13 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 è usufruttuario della particella n. 463 RFD di __________ (692 m²), su cui sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina a est con la particella n. 1093 (1126 m²), anch'essa edificata, comproprietà di AP 2 e AP 1 in ragione di un mezzo ciascuno. A carico di tale fondo la particella n. 463 beneficia di una servitù di limitazione d'altezza “nel senso che le costruzioni (...) non potranno, al colmo del tetto, eccedere l'altezza di 4.80 m da misurarsi al confine ovest, a monte, nel punto medio della lunghezza del confine del mappale”. Il 14 settembre 1999 AP 2 e AP 1 hanno ottenuto il permesso di innalzare il tetto del loro stabile per formare una mansarda. La licenza è stata rinnovata dal Comune di __________ il 9 gennaio  2002 e il 17 agosto 2004. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre del 2006 le comproprietarie hanno dato avvio ai lavori.

                                  B.   Il 25 ottobre 2006 AO 1 ha convenuto AP 2 e AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di accertare che la citata servitù di limitazione d'altezza “deve essere calcolata in base alla quota di terreno sul livello del mare, da misurarsi al confine ovest, a monte, nel punto medio della lunghezza del confine del mappale”, di accertare che ogni costruzione sulla particella n. 1093 “non potrà superare al colmo del tetto l'altezza di 4.80 m dalla quota di 633 m sul livello del mare e che ogni costruzione in contrasto con questa limitazione è illegale e dovrà essere rimossa”, di accertare che i lavori intrapresi dalle convenute violano la menzionata servitù e di ordinare l'iscrizione della sentenza nel registro fondiario “quale documentazione giustificativa a complemento di quella fornita al momento della costituzione della servitù”. In via cautelare egli ha postulato l'immediata sospensione dei lavori.

                                  C.   Nella loro risposta del 12 aprile 2007 AP 2 e AP 1 hanno proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito. L'attore ha replicato il 15 maggio 2007, chiedendo inoltre che fosse ordinato alle convenute – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere entro 30 giorni le opere eseguite in virtù del permesso di costruzione oltre la quota di 637.80 m sul livello del mare. AP 2 e AP 1 hanno duplicato il 19 giugno 2007, proponendo una volta ancora di respingere l'azione in ordine, subordinatamente nel merito. Preso atto nel frattempo che i lavori di soprelevazione erano quasi ultimati, statuendo in via cautelare l'11 giugno 2007 il Pretore ha autorizzato la posa provvisoria di tegole. L'udienza preliminare di merito si è tenuta il 12 settembre 2007 e l'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta anche una perizia, si è chiusa il 19 settembre 2008. Al dibattimento le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 17 novembre 2009 AO 1 ha confermato tutte le sue domande. Nel loro allegato del 16 novembre 2009 le convenute hanno postulato una volta di più il rigetto dell'azione.

                                  D.   Con sentenza del 13 aprile 2010 il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato che l'altezza massima delle costruzioni oggetto dalla servitù “deve essere calcolata in base alla quota del terreno sul livello del mare, da misurarsi al confine ovest, a monte, nel punto medio della lunghezza del confine del mappale, la cui quota è stabilita a 633.14 m sul livello del mare”, ha accertato che “ogni costruzione sul fondo n. 1093 non potrà superare al colmo del tetto l'altezza di 4.80 m dalla quota di 633.14 m sul livello del mare e che ogni costruzione in contrasto con la limitazione è illegale e dovrà essere rimossa”, ha accertato che i lavori intrapre­si dalle convenute violano la servitù e devono essere eliminati, ha ordinato alle convenute – sotto la comminatoria dell'art. 292  CP – di rimuovere tali opere entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per quanto eccedono la quota di 637.94 m sul livello del mare e ha ordinato l'iscrizione della sentenza nel registro fondiario quale documento giustificativo a complemento di quella fornita al momento della costituzione della servitù. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state poste a carico delle convenute in solido, tenute a rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorte a questa Camera con un appello del 4 maggio 2010 nel quale chiedono di respingere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2010 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisio­ni comunicate entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata intimata il 13 aprile 2010 ed è stata notificata alle convenute il giorno successivo. Intro­dot­to entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 4 mag­gio 2010, l'appello in esame è perciò tempestivo.

                                   2.   Nella procedura cantonale il valore litigioso era, come in tutte le cause relative a servitù, quello che il diritto reale limitato aveva per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa era mag­giore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, pag. 284, n. 9.5 ad art. 36 con rinvii di giurisprudenza). Nel caso specifico il Pretore ha fissato il valore litigioso in oltre fr. 30 000.– (sentenza impugnata, pag. 4), stima che appare verosimile e che non è contestata dalle parti. Sotto questo profilo la soglia minima appellabile è pertanto raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).

                                   3.   L'art. 102 CPC ticinese prevedeva che in caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale il successore subentrasse alla parte nel processo. L'attore AO 1 è deceduto il 22 ottobre 2010. Unico erede risulta il figlio __________ (certificato ereditario 24 marzo 2011 rilasciato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, agli atti di appello), che è perciò il suo avente causa. La convenuta AP 2 è deceduta il 23 marzo 2011. Suoi unici eredi risultano __________, AP 1 e __________ (certificato ereditario 20 settembre 2011 rilasciato dal­l'Amts­gericht Usingen, agli atti di appello), che sono i di lei aventi causa.

                                   4.   In concreto l'attore ha agito come usufruttuario, non come proprietario del fondo al beneficio della servitù d'altezza. Salvo disposizione contraria, nondimeno, anche un usufruttuario ha – come un proprietario – il pieno godimento della cosa (art. 745 cpv. 2 CC), compreso l'esercizio delle servitù in favore del fondo oggetto dell'usufrutto. Può promuovere dunque azioni confessorie (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 55 n. 2440), ma anche azioni di accertamento che tendano al medesimo scopo (Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edi­zione, n. 15 ad art. 737). Resta il fatto che un usufrutto si estingue alla morte del titolare (l'art. 749 cpv. 1 CC ha carattere imperativo: Steinauer, op. cit., pag. 66 n. 2464 con richiami), tant'è che in un caso del genere il proprietario può chiedere – trattandosi di immobili – la cancellazione dell'onere dal registro fondiario (art. 748 cpv. 2 CC). Cessato l'usufrutto, di conseguenza, __________ non può continuare il processo come successore del padre. Ciò significa che l'appello è divenuto senza oggetto e che la causa va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).

                                   5.   Ove una causa divenisse senza oggetto o senza interesse giuridico, nella procedura ticinese si applicava per analogia, ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami). In linea di principio il giudice valutava dunque con motivazio­ne som­maria quale sarebbe stato il verosimile esito dell'appello qualora la causa non dovesse essere stralciata dai ruoli. Tale principio trovava i suoi limiti ove la mancanza d'interesse fosse dovuta al comportamento di una parte (art. 148 cpv. 3 CPC ticinese). Se la caducità di una causa era imputabile a uno dei contendenti, in effetti, costui doveva assumere le conseguenze della sua condotta processuale (I CCA, sentenza inc. 11.2009.64 del 1° set­tembre 2011, consid. 7, e inc. 11.2010.87 dell'8 novembre 2010). Quest'ultima eccezione non riguarda ad ogni modo, con tutta evi­denza, il caso in rassegna.

                                   6.   Nella sentenza impugnata il Pretore aveva verificato in primo luogo la legittimazione attiva dell'usufruttuario, accertandola.

                                         Aveva esaminato in seguito il contenuto della servitù di limitazione d'altezza, giungendo alla conclusione che la sua portata è chiara e non richiede interpretazioni. L'unico problema – egli

                                         aveva soggiunto – consiste nel fatto che “il punto medio della lunghezza del confine del mappale”, cui la servitù si riferisce, non era stato determinato al momento della costituzione dell'aggravio. Dalla perizia giudiziaria risultava tuttavia che quel punto si situa a 633.14 m sul livello del mare. II sopralzo eseguito dalle convenute – ha continuato il Pretore – raggiunge la quota di 640.07 m alla sommità del tetto e finanche 641.98 m al culmine della torretta, in chiara violazione della servitù. Secondo il Pretore poi la situazione non sarebbe cambiata nemmeno interpretando la servitù come proponevano le convenute, ovvero calcolando la media delle altezze (e non l'altezza del punto medio) del terreno, che sarebbe stata allora di 638.53 m, né supponendo che il terreno del fondo dominante fosse stato innalzato nel frattempo, poiché in tal caso la violazione d'altezza sarebbe stata ancora maggiore.

                                         Relativamente alla tempestività della causa, censurata dalle convenute, il Pretore aveva ricordato che un'azione confessoria è imprescrittibile e che in ogni modo AO 1 aveva adito la Pretura “entro breve”, i lavori sulla particella n. 1093 essendo cominciati tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre del 2006. Infine il Pretore aveva respinto la tesi delle convenute, secondo cui la servitù aveva perduto interesse per il fondo dominante, rilevando come non bastasse a suffragare un'illazione del genere il fatto che la costruzione della mansarda non comportasse alcun ingombro visivo. In ultima analisi, pertanto, il Pretore aveva accolto la petizione, aveva accertato che “il punto medio della lunghezza del confine del mappale” si trova a 633.14 m sul livello del mare e che ogni costruzione eccedente tale quota andava rimossa, aveva accertato che i lavori eseguiti dalle convenute violano la servitù e andavano eliminati, non senza ordinare a AP 2 e AP 1 di demolire ogni manufatto sul loro fondo posto sopra la quota di 637.94 m sul livello del mare.

                                   7.   Nell'appello le convenute si dolevano anzitutto che il Pretore avesse rifiutato l'assunzione di prove necessarie, “in particolare l'audizione di testi che potevano testimoniare che l'attore ha assistito per diverse settimane alla costruzione del tetto senza reagire (...) e i controquesiti peritali non ammessi” (pag. 3, punto 4), delegando inoltre al perito l'esecuzione del sopralluogo. Chiedevano pertanto che questa Camera procedesse essa medesima al riguardo (art. 322 lett. b CPC ticinese) o – subordinatamente – annullasse la sentenza impugnata e rinviasse gli atti al primo giudice per nuova decisione.

                                         a)   Quanto ai “testi che potevano testimoniare che l'attore ha assistito per diverse settimane alla costruzione del tetto senza reagire”, invano si cercherebbe di sapere chi siano (l'unico parrebbe essere __________: verbale 12 settembre 2007 dell'udienza preliminare, pag. 4). Comunque sia, le appellanti non contestano di avere cominciato i lavori tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre del 2006. L'attore avendo promosso causa il 25 ottobre 2006, non si vede di quale utilità sarebbero potuti essere i testimoni.

                                         b)   I due controquesiti peritali posti dalle convenute il 16 novembre 2007 non sono stati ammessi dal Pretore, a suo tempo, l'uno perché non chiaro e incomprensibile, l'altro perché non chiaro ed estraneo al compito del perito (ordinanza del 7 marzo 2008, pag. 2). Nell'appello le convenute sembravano rimproverare prevenzione al giudice, ma per quel che era del primo controquesito nemmeno si confrontavano con il suo punto di vista. Lamentavano arbitrio, ma non spiegavano in che questo consistesse, onde la manifesta irricevibilità dell'argomento (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                               Circa il secondo controquesito, esso era così formulato: “Sta­bilisca il perito qual era il punto medio indicato nel testo della servitù al momento in cui la servitù è stata costituita, nel 1972, ossia 35 anni or sono, dica il perito in particolare se è possibile stabilire se il punto medio del 1972 corrisponde al punto medio attuale senza fare riferimento al livello del mare” (memoriale del 19 novembre 2007, pag. 2). A ragione il Pretore ha ritenuto che non spettasse al perito sindacare che cosa significasse “punto medio” nell'accezione della servitù, l'interpretazione di un testo essendo una questione di diritto, non un accertamento di fatto. A ragione altresì il Pretore ha reputato oscuro domandare al perito “se il punto medio del 1972 corrisponde al punto medio attuale senza fare riferimento al livello del mare”. Che cosa si intendesse con la locuzione “senza fare riferimento al livello del mare”, per vero, non era dato di capire. Invano le convenute facevano valere pertanto che il loro controquesito aveva la stessa indole del quesito n. 2 posto dall'attore, il quale era perfettamente comprensibile. Al riguardo l'appello sarebbe caduto nel vuoto.

                                         c)   La facoltà di delegare l'esecuzione di un sopralluogo al perito era invalsa nella prassi giudiziaria ticinese allorché occorressero conoscenze specialistiche (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 246bis). Le appellanti non pretendono che tale modo di procedere fosse contrario alla legge né indicano quali fatti sarebbero sfuggiti al Pretore per non avere esperito il sopralluogo personalmente. Carente di motivazione, una volta ancora l'appello si sarebbe dimostrato quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                   8.   Le convenute insistevano nel sostenere che verso di loro il Pretore aveva denotato prevenzione sin dal momento in cui aveva

                                         emesso l'ordinanza sulle prove del 17 gennaio 2007, istruendo poi la fattispecie a senso unico. La doglianza si esauriva tuttavia in una recriminazione. Se ricorrevano gli estremi dell'art. 27 CPC ticinese le convenute avrebbero dovuto presentare istanza di ricusazione senza indugio e non lasciar passare il giudice ad atti successivi (art. 29 cpv. 4 CPC ticinese). Tanto meno potevano attendere l'emanazione della sentenza per poi lamentare parzialità davanti a questa Camera. Su tal punto l'appello non avrebbe meritato ulteriore disamina.

                                   9.   Al Pretore le appellanti rimproveravano di avere trascurato che la servitù “non può più essere intesa come quando era stata iscritta”, sia perché l'attore aveva tollerato alberi ancora più alti della mansarda, sia perché secondo la perizia “il punto medio della lunghezza del confine del mappale” risulta oggi sotto il livello del terreno, sia perché sulla vicina particella n. 1092 gravata di un

                                         identico onere l'attore aveva lasciato costruire oltre il limite di altezza, sia infine perché la particella n. 863, gravata anch'essa di un onere analogo, è dislocata rispetto al fondo dominante, tutto ciò a dimostrazione del fatto che lo scopo della servitù non era quello di garantire la vista.

                                         Ora, mal si comprende quali deduzioni intendessero trarre le convenute da simili argomenti. Il Pretore aveva spiegato senza ambagi che quando la portata di una servitù è univocamente desumibile dai documenti costitutivi non v'è spazio per interpretazioni sullo scopo (sentenza impugnata, pag. 4 in basso). Le appellanti non discutevano il principio né pretendevano che in concreto la descrizione della servitù nell'atto costitutivo fosse poco chiara o incompleta né tanto meno illustravano perché. Anzi, non mettevano in dubbio che l'unico dato estrinseco alla descrizione della servitù (“il punto medio della lunghezza del confine del mappale”) potesse evincersi dalla perizia giudiziaria, di cui non contestavano le risultanze. Nelle condizioni descritte non era dato a divedere quindi perché il Pretore dovesse cimentarsi in eser­cizi interpretativi. Le appellanti opinavano, certo, che proprio il dato mancante avrebbe giustificato un'interpretazione della servitù, ma la quota del punto medio era un fatto da accertare, non una lacuna nella descrizione della servitù. Una volta ancora l'appello sarebbe stato destinato pertanto all'insuccesso.

                                10.   Le appellanti sembravano contendere l'argomentazione – subordinata – del Pretore, secondo cui la situazione non sarebbe cambiata neanche interpretando la servitù come esse proponevano, ovvero calcolando la media delle altezze (e non l'altezza del punto medio) del terreno, la quale sarebbe stata allora di 638.53 m, né supponendo che il terreno del fondo dominante fosse stato innalzato nel frattempo, poiché in tal caso la violazione d'altezza sarebbe stata ancora maggiore. In proposito le appellanti si limitavano tuttavia a obiettare “che il ragionamento del Pretore (...) non è corretto, così come è stato indicato nell'appello __________. La situazione è esattamente al contrario” (pag. 7 in fondo). Se non che, come la giurisprudenza aveva già avuto modo di precisare, non spettava alla Camera d'appello estrarre dalla motivazione di un ricorso contro un'altra sentenza le censure che si attagliavano al ricorso contro la sentenza impugnata (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 in fine ad art. 309 CPC). Al proposito l'appello sarebbe stato dichiarato così inammissibile.

                                11.   A parere delle convenute il Pretore avrebbe dovuto considerare che un'azione confessoria è sì imprescrittibile, ma non quando l'attore abusa dei propri diritti. Nella fattispecie AO 1 aveva aspettato “diverse settimane” prima di intentare causa e ben nove mesi prima di chiedere, con la replica del 14 maggio 2010, la demolizione dei lavori da loro eseguiti, per di più in violazione di un accordo che lo autorizzava a passare “con la sua canalizzazione” sul loro fondo.

                                         In realtà il caso era lungi dal denotare l'abuso invocato dalle appellanti. Nei rapporti di vicinato gli estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati con grande riserbo e devono risultare manifesti (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 146 ad art. 679 CC, condiviso da Steinauer, op. cit., vol. II, 4ª edizione, pag. 266 n. 1923). Presuppongono, in particolare, un comportamento contraddittorio oppure devono avere destato un'aspettativa degna di protezione. Mera passività non basta (DTF 127 III 513 consid. 4a con riferimenti). Una reazione intervenuta entro quattro settimane dalla molestia va considerata in linea di massima tempestiva finan­che nella prospettiva di un'azione possessoria (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 139 n. 350b con richiami). Non può quindi trascendere nell'abuso ai fini di un'azione petitoria. Le appellanti sapevano altresì che, formando la mansarda, procedevano a loro rischio e pericolo. Già con la petizione AO 1 chiedeva infatti di accertare come ogni costruzione in contrasto con la limitazione d'altezza andasse dichiarata illegale e da rimuovere (richiesta di giudizio n. 2). Quanto all'accordo – per altro imprecisato – cui accennavano le convenute, non ve n'era traccia agli atti. Anche su questo punto l'appello mancava perciò di consistenza.

                                12.   Sostenevano le convenute che la servitù in oggetto non tutelava interessi degni di protezione, la casa sul fondo dominante non essendo allineata con la loro, di modo che la costruzione della mansarda non recava all'attore alcun pregiudizio. Nella misura in cui sembravano affermare che la servitù di limitazione d'altezza era divenuta senza interesse per avere, l'attore, lasciato crescere alberi ad alto fusto o avere rinunciato a far rispettare analoghe servitù su fondi di terzi, le convenute dimenticavano tuttavia che una servitù altius non tollendi non è necessariamente intesa a salvaguardare la vista. Può anche essere volta a garantire la tranquillità, la privatezza e finanche l'estetica delle costruzioni. Per quanto riguardava il fondo delle convenute, del resto, la servitù limita solo l'altezza degli edifici, non quella di piantagioni, mentre per quanto riguarda fondi altrui le convenute non hanno alcun diritto alla parità di trattamento verso l'attore. Nella misura in cui asserivano poi che la servitù gravante il loro fondo non tutela alcun interesse legittimamente protetto, le appellanti adducevano una tesi apodittica. Una servitù che limita l'altezza di costruzioni su un fondo vicino non si presume senza interesse degno di protezione solo perché il proprietario del fondo gravato pretende di non infastidire il fondo dominante violando la servitù. Tanto meno incombe a chi chiede il rispetto di una servitù – come asseriscono le convenute – dimostrare un interesse legittimo. Un assunto del genere appariva finanche sfiorare il pretesto.

                                13.   Infine le appellanti reputavano contrario al principio della proporzionalità l'ordine di rimozione emanato dal Pretore per rapporto al “testo ambiguo” della servitù, alla tardività con cui l'attore aveva fatto valere i suoi diritti, alla mancanza di interesse legittimo da parte sua nell'esigere il rispetto del limite d'altezza e alla circostanza ch'egli non subiva alcun pregiudizio. Esse adducevano inoltre che l'ordine di demolizione era generico e non definiva quale parte della costruzione andasse demolita.

                                         Le critiche erano fuori luogo. Intanto, come si è visto, la descrizione della servitù non è per nulla ambigua né l'attore aveva tardato indebitamente a far valere i suoi diritti né, men che meno, la servitù risultava senza interesse. Inoltre nella sentenza impugnata il Pretore aveva accertato che “sin dalla presentazione della prima doman­da di rilascio di licenza edilizia l'attore ha reso attente le convenute in merito al­l'esigenza di rispettare la servitù: queste ultime, dopo aver dapprima risposto che quanto avrebbero edificato era rispettoso della servitù (...), hanno in un secondo tempo minacciato l'attore di non meglio precisate conseguenze legali qualora avesse cercato di opporsi al rilascio delle autorizzazioni edilizie (pag. 6 in fondo). Le appellanti non asseriscono che tali accertamenti siano erronei o inveritieri. Possono quindi imputare a sé medesime il fatto di avere investito fr. 200 000.– nella costruzione della mansarda quando erano perfettamente consapevoli che questa non solo era a rischio di una causa civile (com'è puntualmente avvenuto), ma anche a rischio di demolizione nel caso in cui fosse risultata più alta del limite imposto dalla servitù. Esperire perizie o sopralluoghi all'interno dell'abitazione – come le appellanti postulavano – non avrebbe per altro avuto senso, litigiosa essendo la quota della costruzione.

                                         Affermare per concludere che l'ingiunzione del Pretore fosse generica non era serio. Il primo giudice aveva ordinato la rimozione “dei lavori di ‘modifica tetto con formazione di un locale mansardato al mappale n. 1093 RFD di __________ di cui alla licenza edilizia rilasciata in data 17 agosto 2004 dal Comune di __________’ (risoluzione municipale 8425 del 16 agosto 2004) e in ogni caso della parte di costruzione edificata sulla particella 1093 RFD di __________ che eccede la quota di 637.94 m sul livello del mare” (dispositivo n. 1.4). Che cos'altro avrebbe dovuto specificare il Pretore le appellanti non indicano. Anche a quest'ultimo riguardo l'appello vedeva dunque la sua sorte segnata.

                                14.   Gli oneri processuali seguono quello che sarebbe stato con ogni verosimiglianza – come si è detto (consid. 5) – l'esito del giudizio, seppure la tassa di giustizia vada ridotta, il processo terminando senza una decisione di merito (art. 21 LTG). L'attore, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

                                15.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiungeva agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 750.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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