Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.2010 11.2010.4

29 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,150 parole·~11 min·4

Riassunto

Protezione del figlio. Istituzione di curatela in favore di un minorenne ai fini del riconoscimento

Testo integrale

Incarto n. 11.2010.4

Lugano, 29 marzo 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n.468.2002/R.121.2009 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 (patrocinata da PA 1)  

alla  

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso

                                         per quanto riguarda l'istituzione di una curatela in favore del figlio

                                         G__________ (2009);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 dicembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 4 dicembre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello medesimo (recte: ricorso) nella misura in cui è diretto contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   L'8 agosto 2009 RI 1 (1987) ha dato alla luce un bambino, G__________. Invitata il 20 agosto 2009 dalla Commissione tutoria regionale 1 a far riconoscere il figlio dal padre entro 30 giorni e a stipulare con quest'ultimo un contratto di mantenimento, in difetto di che sarebbe stato designato al minorenne un curatore (art. 309 cpv. 1 CC), essa ha risposto il 25 settembre 2009 che intendeva lasciare al suo ex compagno (di cui non intendeva rivelare il nome) “il tempo e la possibilità di risolversi spontaneamente ad assumere la propria responsabilità”. Davanti alla Commissione tutoria regionale, che l'ha convocata a un'

                                         udien­za del 14 ottobre 2009, essa ha ribadito tale intendimento e il 22 ottobre 2009 ha chiesto alla Commissione medesima di lasciarle tempo fino al 30 aprile 2010; decorso infruttuoso quel termine, essa avrebbe promosso azione di paternità e di mantenimento.

                                  B.   La Commissione tutoria regionale ha reputato che la nomina di un curatore non impedisse ad RI 1 di perseguire il riconoscimento del figlio nelle vie amichevoli, sicché con decisione del 17 novembre 2009 ha istituito una curatela al minorenne, designando in qualità di curatore PI 1, capufficio dei servizi e delle attività sociali del Comune di __________, incaricato di far accertare il rapporto di filiazione, di far sottoscrivere al padre del bambino una convenzione di mantenimento e di far regolare eventualmente le relazioni personali tra genitore e figlio. Contro tale decisione RI 1 è insorta il 27 novembre 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che statuendo il 4 dicembre 2009 ha respinto il ricorso e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 100.– complessivi) a carico dell'interessata. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da RI 1 è stata respinta.

                                  C.   Il 21 dicembre 2009 RI 1 ha presentato appello a questa Camera per ottenere che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle

                                         tutele sia riformata nel senso di annullare la decisione presa il 17 novembre 2009 dalla Commissione tutoria regionale e di accordarle il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in sede di ricorso. Constatato che nel memoriale essa annunciava di voler convenire in giudizio il padre del bambino se entro la fine di febbraio del 2010 costui non avesse riconosciuto il figlio, il presidente della Camera ha assegnato all'appellante il 1° marzo 2010 un termine di dieci giorni per documentare se nel frattempo G__________ fosse stato riconosciuto dal padre o, in caso contrario, per comprovare l'avvio di un'azione di paternità e di mantenimento.

                                  D.   RI 1 ha comunicato alla Camera l'11 marzo 2010 di avere promosso causa l'8 mar­zo 2010 contro __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, postulando il riconoscimento del figlio e il versamento di un contributo alimentare retroattivo dal 1° agosto 2009. Il presidente della Camera ha trasmesso l'informazione il 15 marzo 2010 alla Commissione tutoria regionale, invitandola a valutare se nelle circostanze descritte la curatela si giustificasse ancora. Con decisione del 18 marzo 2010, la Commissione tutoria regionale ha revocato il provvedimento.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello contro l'istituzione della curatela

                                   1.   L'appello è manifestamente divenuto privo d'oggetto al momento in cui la Commissione tutoria regionale ha revocato la curatela al minorenne. In tale misura la causa va quindi stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). Rimane da decidere chi debba sopportare la tassa di giustizia e le spese (fr. 100.– complessivi) fissate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Ora, trattandosi di statuire sugli oneri processuali di un contenzioso amministrativo divenuto senza oggetto o senza interesse giuridico, l'autorità valuta – sommariamente – quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento se questo non andasse tolto dai ruoli (Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459 in fondo con richiamo alla nota 2040; cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a). Identico principio vale nel caso di un appello divenuto senza oggetto o senza interesse giuridico, in applicazione analogica dell'art. 72 della procedura civile federale: in simili evenienze il tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, valutando quale probabilità di buon

                                         esito avrebbe verosimilmente avuto l'appello se la causa non risultasse superata dagli eventi (RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).

                                   2.   In concreto l'appellante non contestava la prassi invalsa a livello nazionale, secondo cui l'autorità tutoria deve nominare un curatore al figlio che non sia riconosciuto spontaneamente dal padre entro un mese dal momento in cui l'autorità stessa giunga a conoscenza del caso (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 309 con richiami). RI 1 rimproverava all'autorità tutoria – in sintesi – di non avere prorogato quel termine e di non averle lasciato tempo fino al 28 febbraio 2010 per cercare di convincere il padre del bambino a eseguire il riconoscimento, evitando nell'interesse del figlio che la questione divenisse oggetto di un processo civile. In realtà la doglianza sarebbe stata destinata all'insuccesso, già a un sommario esame. Certo, il termine di un mese consolidatosi nella prassi non è improrogabile: la dottrina evoca la possibilità di differirlo, ad esempio, ove occorra reperire docu­menti all'estero oppure ove i genitori si intendano in tal senso con l'autorità tutoria (loc. cit.). Per tacere del fatto però che nel caso spe­cifico non si scorgono

                                         estremi del genere, quando la Commissio­ne tutoria regionale ha istituito la curatela al figlio, il 17 novembre 2009, l'interessata

                                         aveva già fruito di tre mesi per far riflettere il padre del bambino (il primo avvertimento della Commissione risaliva al 20 agosto 2009). Non poteva dolersi dunque di essere stata messa indebitamente alle strette.

                                         Si aggiunga che nella lettera del 22 ottobre 2009 inviata alla Commissione tutoria regionale RI 1 postulava una protrazione del noto termine fino al 30 aprile 2010 (poi limitata al 28 febbraio 2010 nel ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele) non sulla scorta di una prognosi particolare o di ragioni oggettive, ma perché essa aveva fissato quel termine – secondo lei congruo – al padre del bam­bino per procedere spontaneamente al riconoscimento. Quanto al ricorso davanti all'Autorità di vigilanza (pressoché identico all'appello), esso non conteneva giustificazioni ulteriori. Si fondava genericamente sull'interesse del figlio a ottenere un riconoscimento volontario da parte del padre. Se non che, così ragionando, il termine di un mese sarebbe praticamente dilazionabile a semplice richiesta, mentre l'art. 309 cpv. 1 CC impone all'autorità tutoria di nominare un curatore al bambino “tosto che sia informata del parto”. Essa non deve quindi agire con precipitazione, ma nemmeno può rinviare il proprio intervento di mesi e mesi.

                                         Ne segue che le ragioni addotte nell'appello mancavano di verosimile consistenza, tanto più che in definitiva RI 1 ha dovuto convenire __________ in giudizio. Tutto ciò senza dimenticare che, comunque fosse, la nomina di un curatore al figlio non impediva all'interessata di continuare fino al 28 febbraio 2010 i suoi sforzi di persuasione nei confronti del padre del bambino (men che meno ove si pensi che la Commissione tutoria regionale ne ignorava il nome e non avrebbe potuto procedere subito contro di lui). Non fosse divenuto senza oggetto, quindi, l'appello sarebbe stato respinto con una plausibilità che rasenta la certezza. Gli oneri processuali maturati davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele (fr. 100.–) rimangono dunque a carico della ricorrente.

                                   II.   Sul ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria

                                   3.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me è pertanto ricevibile.

                                   4.   L'autorità di vigilanza sulle tutele ha negato ad RI 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria perché il ricorso appariva privo di fondamento sin dall'inizio, tanto da non essere stato nemmeno notificato alla Commissione tutoria regionale per osservazioni (art. 44 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). L'interessata eccepisce che nel caso precipuo “l'ingerenza dell'autorità è importante e tocca un aspetto importante della per­sonalità dell'appellante, che deve poter far valere i propri diritti impugnando decisioni che non li rispettano” (appello, pag. 7 a metà). Quest'ultima argomentazione cade nel vuoto già per la circostanza che, come si è visto, la decisione presa della Commissione tutoria regionale il 17 novembre 2009 era conforme all'art. 309 cpv. 1 CC. Quanto alla facoltà di ricorrere in difesa dei propri diritti, essa non è senza limiti. L'art. 14 lett. a Lag ricorda esplicitamente che “l'assistenza giudiziaria non è concessa se la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole”, quand'anche la persona richiedente versi in gravi ristrettezze. In concreto il ricorso di RI 1 appariva effettivamente destituito sin dall'inizio di ogni possibilità di successo. Anche su questo punto la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele resiste dunque alla critica.

                                  III.   Sugli oneri processuali e l'assistenza giudiziaria in appello

                                   5.   Gli oneri di appello, la sorte del quale era – come si è visto – segnata, vanno addebitati all'insorgente (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato per osservazioni. La tassa di giustizia ad ogni modo va adeguatamente ridotta, il processo terminando in appello senza sentenza (art. 21 LTG per analogia). Non si prelevano tasse né spese, invece, per il ricorso in materia di assistenza giudiziaria, la cui procedura è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag), salvo casi di temerarietà estranei alla fattispecie. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in questa sede, essa va respinta già per il fatto che l'appello – invero dilatorio – appariva privo di fondamento sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                   6.   In merito ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'istituzione di una curatela può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), per sua indole, senza riguardo a questioni di valore. La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta        fr. 200.–

                                         b) spese                                      fr.   50.–

                                                                                              fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è confermato.

                                   4.   Non si riscuotono tasse o spese per tale ricorso.

                                   5.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

                                   6.   Intimazione:

–; – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2010.4 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.2010 11.2010.4 — Swissrulings