Incarto n. 11.2010.24
Lugano 3 novembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.167 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 19 giugno 2006 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 febbraio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
l'11 febbraio 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1969) ed AO 1 (1960) si sono sposati a __________ (__________) il 19 luglio 1991. Dal matrimonio è nato M__________, l'11 novembre 1998. Il marito è socio e gerente della ditta __________ (ora in liquidazione), __________, attiva nell'ambito informatico aziendale, della formazione della consulenza e della vendita di soluzioni di sicurezza. AO 1, socia dell'azienda con una quota, era impiegata di commercio. Dal 31 marzo 2004 essa è completamente inabile al lavoro e, dopo avere riscosso indennità di malattia, percepisce dal 1° marzo 2005 una rendita AI, oltre a una rendita della cassa pensione. I coniugi vivono separati dal giugno del 2006, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1693 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento ad __________.
B. Il 19 giugno 2006 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento di M__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 2950.– mensili e uno per il figlio di fr. 1850.– mensili, oltre al rimborso di tre quarti delle spese straordinarie per quest'ultimo. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare, postulando inoltre una provvigione ad litem di fr. 3900.–. All'udienza del 17 luglio 2006, indetta per la discussione, AP 1 ha postulato egli stesso l'autorizzazione a vivere separato, ha rivendicato l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita materno) e ha chiesto di ordinare la separazione dei beni. I coniugi hanno poi raggiunto un accordo sull'assetto provvisionale, nel senso che il marito si è impegnato – fra l'altro – a versare un contributo alimentare di fr. 750.– mensili per la moglie.
C. Il 22 settembre 2006 AO 1 ha sollecitato una decisione sui contributi provvisionali per lei e il figlio. All'udienza del 26 ottobre 2006, indetta per il seguito della discussione, i coniugi hanno trovato un ulteriore accordo cautelare sull'alloggio coniugale (assegnato alla moglie), sull'affidamento di M__________ (alla madre) e sul diritto di visita paterno. Per il resto le parti hanno ribadito le loro posizioni. Con decreto cautelare del 14 novembre 2006 il Segretario assessore ha condannato AP 1 a versare dal novembre del 2006 un contributo alimentare di fr. 2180.– mensili per la moglie e di fr. 820.– mensili per M__________. Un appello del 27 novembre 2006 presentato da AP 1 contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 5 dicembre 2006 (inc. 11.2006.136).
L'8 gennaio 2007 AP 1 ha avuto da __________ (1973) la figlia C__________, che ha riconosciuto.
D. L'istruttoria sulle misure protettrici è terminata il 17 settembre 2009 e alla discussione finale i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 19 novembre 2009 AO 1 ha confermato le sue domande, salvo aumentare la richiesta di un contributo alimentare per sé a fr. 4500.– mensili dal giugno del 2006 al novembre del 2007 e
a fr. 3920.10 mensili in seguito, così come aumentare quella per il figlio a fr. 1771.– mensili dal giugno del 2006 al novembre del 2007 e a fr. 960.– mensili in seguito. Essa ha postulato altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nel suo allegato del 19 novembre 2009 AP 1 ha offerto un contributo alimentare per il figlio di fr. 800.– mensili dal novembre 2006, oltre al pagamento del premio della cassa malati e del premio di una polizza vita, chiedendo inoltre di sopprimere il contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2008 e di accertare che non vi fossero contributi alimentari arretrati in favore di lei.
E. Con sentenza dell'11 febbraio 2010 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato il figlio a quest'ultima (riservato il diritto di visita paterno), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 3399.50 mensili dal 1° luglio 2006 al 30 novembre 2007 e di fr. 2502.– mensili dopo di allora, come pure uno per il figlio di fr. 1771.– mensili e di fr. 960.– mensili per i medesimi periodi, e ha ordinato la separazione dei beni dal
17 luglio 2006. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 febbraio 2010 per ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore del figlio a fr. 800.– mensili dal novembre del 2006 (oltre al pagamento del premio della cassa malati e di quello dell'assicurazione sulla vita) e l'annullamento del contributo alimentare per la moglie. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 2010 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2. I documenti trasmessi dall'appellante a questa Camera il 4 marzo 2011 (tassazione 2009, atti esecutivi nei suoi confronti, corrispondenza, contratto di compravendita) sono irricevibili. Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non erano ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese; RtiD I-2004 pag. 596), tranne ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenesse opportuno assumere di propria iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie. La sentenza va pertanto emanata sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore.
3. Litigiosi rimangono in questa sede i contributi alimentari per la moglie e il figlio, così come la decorrenza degli stessi. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito del convenuto come indipendente in fr. 8800.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo stimato di fr. 3600.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, canone di locazione fr. 1150.–, assicurazione RC e mobilio fr. 50.–, costo dell'automobile fr. 200.–, contributo al mantenimento della figlia C__________ fr. 850.–, premio della cassa malati per la figlia C__________ fr. 150.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato le entrate in complessivi fr. 2606.– mensili dal 1° dicembre 2007 (rendita AI fr. 1450.– e rendita della cassa pensione fr. 1156.–), stabilendone il fabbisogno minimo in fr. 3370.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.– per genitore affidatario, costo dell'alloggio fr. 1334.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 552.–, imposta di circolazione fr. 20.75, assicurazione dell'automobile fr. 112.35). Il fabbisogno in denaro di M__________ è stato stimato in fr. 1771.– mensili fino al 30 novembre 2007 e in fr. 960.– mensili dal 1° dicembre 2007 (fr. 1771.– ./. fr. 580.– di rendita AI e fr. 231.– di rendita della cassa pensione).
Constatata un'eccedenza di fr. 59.– mensili fino al 30 novembre 2007 e una di fr. 3476.– mensili in seguito, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare dal 1° luglio 2006 un contributo alimentare per la moglie di fr. 3399.50 mensili fino al novembre del 2007 e di fr. 2502.– mensili dopo di allora, come pure un contributo alimentare per il figlio di fr. 1771.– mensili e di fr. 960.– mensili relativamente ai medesimi periodi.
4. L'appellante si duole che il Pretore abbia suddiviso in due periodi l'obbligo alimentare, rilevando che il contributo di mantenimento fino al dicembre del 2007 non tiene conto delle rendite AI e delle rendita di cassa pensione percepite dalla moglie retroattivamente dalla primavera o dall'estate del 2006. Egli sostiene inoltre che dal dicembre del 2007 in poi vanno inclusi nelle entrate dell'istante, oltre alle rendite AI e alle rendite della cassa pensione, i redditi da proprietà immobiliare.
a) Per quel che riguarda l'obbligo di mantenimento nei confronti della moglie dal novembre 2006 al dicembre 2007, la censura è nuova. Davanti al Pretore infatti l'interessato ha chiesto unicamente, nel memoriale conclusivo del 19 novembre 2009, la soppressione del contributo alimentare dovuto dal
1° gennaio 2008. Formulata la prima volta in appello, la pretesa va dichiarata pertanto irricevibile (sopra, consid. 2).
b) A parte quanto precede, risulta dagli atti che con decisione del 13 dicembre 2007 l'Assicurazione Invalidità ha riconosciuto ad AO 1 una rendita semplice dal 1° dicembre 2007. Tenuto conto di precedenti periodi di incapacità lucrativa, essa le ha riconosciuto anche una rendita intera dal 1° marzo 2005 al 30 giugno 2006, una mezza rendita dal 1° luglio al 30 settembre 2006 e nuovamente una intera dal 1° ottobre 2006 (doc. HHHH). __________, revisore della ditta __________ (della quale AP 1 era socio e gerente) ha dichiarato che per i problemi di salute di AO 1 l'assicurazione malattia erogava a quel tempo indennità giornaliere, essendo stato “annunciato uno stipendio in favore della signora AO 1”. Se non che, per quanto l'assicurazione versasse indennità alla ditta, dalla contabilità
aziendale non figurava alcuna “girata dell'importo in favore della signora”, regolari prelievi essendo effettuati per contro dal gerente (deposizione del 12 febbraio 2007: verbali, pag. 12 in alto). La __________, dal canto suo, accertato lo stanziamento della rendita AI con effetto retroattivo, ha chiesto a AO 1 il rimborso delle indennità giornaliere per inabilità lavorativa versate in eccesso (doc. LLLL). In circostanze del genere si può legittimamente ritenere, per lo meno a un esame sommario come quello che governa le misure a protezione dell'unione coniugale, che fino al 30 novembre 2007 l'istante non abbia potuto far capo ad alcun cespite d'entrata.
c) Circa la situazione dal 1° dicembre 2007 in poi, e con particolare riferimento al reddito da proprietà immobiliari cui il convenuto allude, dandosi contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; identico principio vige sul piano federale: DTF 134 III 235 consid. 2). Invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare di quei presunti introiti. Anzi, nel suo calcolo delle entrate e delle uscite familiari (pag. 5, ad 4.4) l'appellante indica come reddito della moglie l'importo di fr. 2606.– mensili stabilito dal Pretore. L'argomento si rivela così privo di consistenza.
5. Relativamente al reddito del convenuto, il Pretore ha considerato che AP 1 era la persona dominante della società e ne ha accertato quindi il reddito come se si trattasse di un lavoratore indipendente, il guadagno dichiarato di fr. 5400.– netti mensili non apparendo verosimile. Ciò premesso, basandosi sulla media degli stipendi lordi versati dalla __________ a impiegate meno qualificate, egli ha stimato lo stipendio di lui in fr. 7000.– mensili netti, cui ha aggiunto le spese personali, i vantaggi indiretti e i prelevamenti privati eseguiti in qualità di socio e gerente, per complessivi fr. 1800.– mensili, onde un guadagno di fr. 8800.– mensili netti. AP 1 ribadisce che il suo reddito non eccede fr. 5400.– mensili netti, tant'è che dalla sua dichiarazione fiscale 2006 risulta un salario di fr. 66 339.– annui. Egli critica altresì il paragone con stipendi versati dalla ditta ad altri collaboratori, in particolare alla sua attuale compagna, la quale per un'attività al 50% riceve fr. 3000.– mensili lordi. Inoltre egli contesta di avere insinuato nella contabilità dell'azienda la pigione dell'appartamento occupato dalla sua compagna. A mente sua i ragionamenti del Pretore si esauriscono in supposizioni, tanto più che l'autorità fiscale ha accertato il suo reddito imponibile nel 2007 e nel 2008 in fr. 40 000.– annui, compresi i vantaggi economici da lui goduti nell'ambito della società.
L'argomentazione testé riassunta non è ricevibile, giacché si fonda su un documento prodotto in modo informe. Il verbale dell'audizione tenutasi davanti all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna, del 14 dicembre 2009, è stato trasmesso quello stesso giorno per fax alla Pretura. Se non che, l'istruttoria era già stata chiusa il 17 settembre 2009 e alla discussione finale le parti avevano rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte presentate il 19 novembre 2009. L'appellante non può pretendere quindi che il Pretore tenesse conto di un documento presentato irritualmente.
Ciò posto, l'appellante si limita a ripetere che il suo reddito è quello di fr. 66 339.– annui risultante dalla dichiarazione d'imposta 2006 (doc. 14), ma non si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui in caso di unità economica fra società e azionista unico (o maggioritario) l'azionista va assimilato a un lavoratore indipendente (cfr. RtiD I-2006 pag. 670 n. 35c). Carente di adeguata motivazione, al proposito l'appello si rivela una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).
Per di più, l'appellante non revoca in dubbio che il suo stipendio fosse stato fissato “basso per motivi fiscali e anche perché vi
erano vantaggi indiretti” (deposizione __________ del 12 febbraio 2007: verbali, pag. 11 verso il basso) né, tanto meno, che avendo egli una qualifica superiore, il suo stipendio dovesse essere più alto rispetto a quello di una segretaria. Egli, poi, nemmeno contesta i vantaggi indiretti (leasing, assicurazioni e manutenzione veicoli), i prelevamenti personali messi a carico della società, né l'ammontare stimato dal Pretore di fr. 1800.– mensili. Quanto alla pigione dell'appartamento della sua compagna, egli contesta di averlo inserito nella contabilità della __________, ma non spiega perché, dopo avere esposto una locazione di fr. 1150.– mensili per l'appartamento di __________ in cui ha sede anche la sua ditta (interrogatorio formale del 17 settembre 2009, pag. 1 in basso e 2 in alto), nel conto perdite e profitti provvisorio 2006 dell'azienda egli ha esposto una pigione di fr. 3451.85 mensili (doc. 2). Ne discende che, a un esame di verosimiglianza, il reddito fissato dal Pretore resiste alla critica.
6. Per quanto attiene al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante reputa che, dandosi ammanco nel bilancio familiare, il canone di locazione di fr. 2000.– mensili riconosciuto a AO 1 sia eccessivo e vada ridotto a fr. 1500.–. In realtà, contrariamente a quanto egli assume, il bilancio familiare non è in ammanco, ma denota un'eccedenza di fr. 59.– mensili fino al 30 novembre 2007 e di fr. 3476.– mensili in seguito. In proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
7. Sostiene l'appellante che il contributo alimentare per la figlia S__________ (recte: C__________) dev'essere fissato allo stesso livello di quello per M__________. Ora, che i figli di un padre comune abbiano diritto per principio, nei confronti di lui, a un trattamento paritario è indubbio (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.1, 59 consid. 4.2.4). In concreto AP 1 deve versare dal dicembre del 2007 un contributo alimentare per M__________ di fr. 960.– mensili. Per il mantenimento della figlia C__________ egli si è visto riconoscere nel fabbisogno minimo una spesa di fr. 1000.– mensili (fr. 850.– di contributo alimentare e fr. 150.– per il premio della cassa malati). Non si vede dunque dove stia la disparità di trattamento tra i due figli.
8. Infine l'appellante chiede di far decorrere i contributi alimentari dal novembre del 2006. Il Pretore ha fissato la decorrenza dal mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza (il
19 giugno 2006). Si tratta di una decisione corretta. È vero che con decreto supercautelare del 14 novembre 2006 il Segretario assessore aveva fatto decorrere il contributo provvisionale da quel mese (sopra, lett. C), ma ciò non vincolava il giudizio finale. I contributi alimentari fissati a tutela dell'unione coniugale vanno fatti decorrere, di regola, dalla data della litispendenza, e non solo dalla data della decisione (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176 con rinvio). Perché in concreto si dovrebbe derogare a tale principio l'appellante non spiega. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello si rivela una volta di più irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).
9. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha introdotto osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.