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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.2012 11.2010.18

4 luglio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,566 parole·~8 min·3

Riassunto

Azione negatoria: restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova o assunzione suppletoria di prove?

Testo integrale

Incarto n. 11.2010.18

Lugano 4 luglio 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2008.518 (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 13 agosto 2008 da

AP 1 e AP 2  (patrocinati dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sul decreto del 15 gennaio 2010 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero contro l'omessa produzione di prove presentata dagli attori il 13 novembre 2009;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 febbraio 2009 (recte: 2010) presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto emessa il 15 gennaio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 è proprietaria della particella n. 889 RFD di __________. AP 2 è proprietario della contigua particella n. 890 RFD. Ai due fondi è correlata la quota coattiva di ½ della particella n. 891 RFD, l'altra quota essendo connessa alla particella n. 654, che appartiene dal gennaio del 2008 a __________. La proprietà coattiva è una strada (di 215 m²) che serve per accedere dalla via __________ ai vari fondi, fino a una piazza di giro sulla quale si affacciano le autorimesse di AP 2 e di AO 1. La comproprietà coattiva è gravata anche di una servitù di passo con ogni veicolo in favore della particella n. 653.

                                  B.   Con petizione del 13 agosto 2008 AP 1 e AP 2 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato a AO 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di astenersi dal parcheggiare o dal lasciar parcheggiare ospiti e fornitori sulla superficie della strada coattiva o dall'occuparne in altro modo la superficie. Nella sua risposta del 3 dicembre 2008, AO 1 ha proposto di respingere l'azione. Gli attori hanno replicato il 9 gennaio 2009, mantenendo le richieste. Il convenuto ha duplicato il 12 febbraio 2009, confermandosi nel proprio punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 27 aprile 2009.

                                  C.   Nel corso dell'istruttoria, il 13 novembre 2009, AP 1 e AP 2 hanno presentato un'istanza di restituzione in intero per essere autorizzati a produrre sette fotografie “attestanti che il parcheggio sulla coattiva avviene in modo sistematico”. Alla discussione del 16 novembre 2009 il convenuto ha proposto di respingere la richiesta. Statuendo il 15 gennaio 2010, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese a carico degli istanti, tenuti a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.

                                  D.   AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello dell'8 febbraio 2009 (recte: 2010) per ottenere l'accoglimento della loro istanza di restituzione in intero e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Il Pretore ha conferito all'appello il 15 febbraio 2010 effetto sospensivo. Invitato dal presidente di questa Camera a indicare il valore litigioso, egli ha trasmesso il 10 marzo 2010 una lettera in cui il patrocinatore degli appellanti precisa tale valore in fr. 32 250.–. Nelle sue osservazioni del 27 aprile 2010 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel decreto impugnato il Pretore ha reputato che solo le fotografie n. 5, 6 e 7 erano state esibite tempestivamente sotto il profilo dell'art. 139 CPC ticinese “in quanto presentate nel termine di 30 giorni da quando sono state scattate”, mentre la produzione delle fotografie n. 1, 2, 3 e 4 era manifestamente tardiva. A parte ciò – egli ha continuato – anche le fotografie n. 5, 6 e 7 sono “singoli scatti che riportano lo stato dei luoghi ad un orario preciso, senza che sia possibile conoscere la durata effettiva della sosta in loco”. Non sono idonee a stabilire, dunque, la durata della sosta o del posteggio, né consentono di ricondurre al convenuto la presenza dei veicoli fotografati. A mente del Pretore esse sono prive così di valenza probatoria per il giudizio.

                                   2.   Nell'appello AP 1 e AP 2 ribadiscono la rilevanza delle fotografie, le quali dimostrerebbero il persistere della turbativa. Sostengono che il convenuto continua a parcheg­giare o far stazionare veicoli sulla strada coattiva anche dopo la conclusione dei lavori sulla sua proprietà. Simili prove troverebbero “chiaramente il loro substrato fattuale al di fuori delle emergenze di causa dato e non potevano essere apportate in precedenza, vista la loro inesistenza”. Secondo gli appellanti, poi, il Pretore non si è limitato a valutare la pertinenza delle prove a un giudizio di verosimiglianza, ma ha anticipato un giudizio di merito. A un esame di verosimiglianza avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la presenza di veicoli posteggiati sulla strada, anche di notte, onde la manifesta rilevanza delle fotografie ai fini del giudizio.

                                   3.   Secondo l'art. 78 CPC ticinese, l'attore (con la petizione) e il convenuto (con la risposta) dovevano addurre in una sola volta i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto, riservati gli art. 175 e 176 CPC sulla replica e la duplica. L'art. 81 CPC ticinese prevedeva, in particolare, che la successiva adduzione di prove era ammessa solo quando fosse avvenuta su invito del giudice o in sede di assunzione suppletoria di prove (lett. a) oppure quando fosse dato un caso di restituzione in intero (lett. b). Nella fattispecie gli attori hanno presentato, appunto, un'“istanza di restituzione in intero (art. 138 CPC)”. Di tale istituto poteva valersi la parte che davanti al Pretore intendesse addurre nuovi mezzi di azione o di difesa il cui “substrato fattuale” si trovasse fuori delle emergenze di causa. Tale era il caso, ad esempio, nell'ipotesi in cui si rinvenisse fortuitamente una prova di cui si ignorasse l'esistenza. Per “prove la cui esistenza o concludenza risultassero successivamente”, ovvero la cui rilevanza risultasse “da successive emergenze di causa” era dato invece l'istituto dell'assunzione suppletoria (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massi­mato e commentato, Lugano 2000, pag. 583 nota 688). I due rimedi processuali erano alternativi, non cumulativi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., pag. 401 nota 483).

                                   4.   In concreto gli istanti hanno correlato espressamente la loro richiesta a quanto emergeva dalle risultanze istruttorie. Essi medesimi sottolineavano come “dalle foto prodotte risulta che, contrariamente a quanto asserito dal convenuto nei suoi allegati e nel corso delle udienze e dal sopralluogo, il parcheggio di veicoli sulla strada coattiva avviene in modo sistematico” (istanza, pag. 1). Le fotografie nuove sono quindi mezzi istruttori di cui gli istanti hanno ravvisato l'importanza nel corso del processo, non mezzi istruttori rinvenuti fortuitamente “fuori delle emergenze di causa”. La loro richiesta andava presentata così come istanza di assunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 1 CPC ticinese). Chiamato a statuire su un'istanza di restituzione in intero (art. 138 CPC ticinese), giustamente il Pretore l'ha respinta già per il fatto che le prove offerte non traevano il loro substrato fattuale fuori delle emergenze di causa. Che poi tali prove fossero o non fossero – come opina il Pretore – rilevanti per il giudizio si può discutere. Dato che le fotografie non potevano formare oggetto di un'istanza di restituzione in intero, la questione può nondimeno rimanere aperta. L'appello è, comunque sia, destinato all'insuccesso.

                                   5.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art.  148 cpv. 1 CPC ticinese). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale supera la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, come ha accertato il Pretore su richiesta della Camera il 10 marzo 2010.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 550.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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