Incarto n. 11.2010.144
Lugano 10 gennaio 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.79 (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 13 ottobre 2008 da
AP 2, e AP 1
contro
AO 1 , e AO 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 dicembre 2010 presentata da AP 2 e AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il 29 novembre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 e AO 1 hanno promosso causa il 13 ottobre 2008 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché fosse proibito a AP 1 e a AP 2 di erigere sulla particella n. 195 RFD di __________ un muro a confine con la loro particella n. 196. Il 28 gennaio 2009 essi hanno chiesto inoltre che fosse vietato in via cautelare ai convenuti di cominciare la costruzione del muro. Con decreto cautelare del 2 febbraio 2009, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha accolto l'istanza e ha pronunciato il divieto.
B. AP 1 e AP 2 hanno postulato il 14 febbraio 2009 la revoca del decreto cautelare. Il Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 13 marzo 2009, che è proseguito l'8 aprile, l'8 maggio e il 26 agosto 2009. Il dibattimento finale cautelare si è tenuto il 7 ottobre 2009. Con decreto cautelare del 20 ottobre 2009 il Pretore ha confermato il decreto emesso il 2 febbraio 2009 senza contraddittorio e la contestuale ingiunzione. La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli
istanti fr. 600.– per ripetibili.
C. Il 19 ottobre 2010 AP 1 e AP 2 hanno scritto al Pretore, postulando lo stralcio della causa di merito per intervenuta perenzione processuale e instando per la rifusione di complessivi fr. 6420.– a titolo di ripetibili. Il Pretore ha assegnato agli attori un termine di 15 giorni per formulare osservazioni. AO 2 e AO 1 hanno sollecitato il 1° novembre 2010 la continuazione della causa. Con decreto del 29 novembre 2010 il Pretore ha accertato il compimento della perenzione biennale e ha stralciato la procedura dai ruoli. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– sono state poste a carico degli attori, condannati a versare ai convenuti fr. 100.– per ripetibili. Un appello presentato da AO 1 e AO 2 contro l'indennità loro assegnata per ripetibili è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 13 dicembre 2010 (inc. 11.2010.139).
D. Contro il decreto predetto sono insorti anche AP 2 e AP 1 con un appello del 13 dicembre 2010 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento dello stralcio. Il rimedio non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC) ha portata meramente dichiarativa, nel senso che il giudice si limita a constatare la fine del processo. Ciò vale anche, nel Cantone Ticino, per i decreti di stralcio dovuti a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza (art. 352 CPC ticinese). Un decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera civile di appello solo in materia di spese e ripetibili – la prassi meno recente si limitava invero a questo unico punto – oppure per quanto riguarda l'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite. L'appellante può contestare, in altri termini, il sussistere di una transazione, di una dichiarazione di ritiro o di un'acquiescenza, la sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse giuridico, come pure il compimento della perenzione processuale. Non può ridiscutere invece i motivi che lo hanno indotto a desistere, ad acquiescere, a transigere o a rimanere inattivo per due anni (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1 con richiami).
2. Nella fattispecie gli appellanti contestano la decorrenza della perenzione processuale, ricordando – in sintesi – che le domande di merito e quelle cautelari sono le stesse, che i due procedimenti sono stati rubricati sotto il medesimo numero e che entrambe le parti dimostravano concreto interesse al seguito della procedura. Il Pretore, per di più, si è sempre riferito “alla causa a procedura ordinaria promossa il 13 ottobre 2008” e ha citato le parti a un'udienza “per incombenti” dell'8 aprile 2009 che non si riferiva alla sola procedura cautelare. Secondo gli appellanti la trattazione del merito procedeva di pari passo, in buona fede, con il procedimento cautelare, quantunque il Pretore non avesse ancora assegnato ai convenuti l'ultimo termine per presentare il memoriale di risposta. Per gli appellanti, in definitiva, l'ultimo atto processuale nella causa di merito è intervenuto il 7 ottobre 2009, quando si è svolto il dibattimento finale cautelare.
3. Il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese). La mancanza d'interesse è presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale; in tal caso il giudice, d'ufficio, stralcia la causa dal ruolo (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). I termini dell'art. 351 cpv. 2 non decorrono quando il processo rimane sospeso giusta l'art. 107 e quando le parti sono in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri casi la presunzione del cpv. 2 si opera di diritto e ha carattere assoluto, nel senso che alla parte contro la quale è diretta l'istanza di perenzione non è concessa la prova del contrario (Rep. 1982 pag. 132; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.114 del 3 settembre 2008, consid. 3). Invano gli appellanti evocano di conseguenza, nella fattispecie, un interesse concreto e attuale alla continuazione del processo. Fermo restando che, comunque sia, l'art. 351 CPC estingue la litispendenza, ma non impedisce alla parte attrice di reintrodurre un'azione identica (sentenza del Tribunale federale 5C.5/1993 del 9 marzo 1993; I CCA, sentenza inc. 130/92 del 27 novembre 1991).
4. Nel caso specifico è pacifico che la causa di merito è tutt'oggi agli esordi, i convenuti non avendo ancora presentato la risposta alla petizione loro intimata il 15 ottobre 2008. Che il Pretore dovesse impartire d'ufficio ai convenuti il termine di grazia dell'art. 169 cpv. 1 CPC ticinese non fa dubbio. L'attesa di una mera ordinanza non inibiva però il decorso della perenzione (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c; I CCA, sentenza inc. 11.2003.153 dell'11 dicembre 2006, consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 351 CPC). Che le parti poi fossero in attesa di una sentenza di questa Camera in un'altra causa che le oppone (sentenza emessa il 17 novembre 2010: inc. 11.2009.2) poco importa, la presente procedura non essendo stata sospesa (art. 107 CPC). Del resto, nemmeno gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe garantito loro di non emettere il termine di grazia fino all'emanazione della sentenza di appello, onde un legittimo affidamento in tale assicurazione (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.1997.142 del 14 ottobre 1997, massimata in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 351 CPC).
5. Per quel che è della procedura cautelare, questa Camera ha ripetutamente avuto modo di rammentare che gli atti processuali eseguiti in tale sede non impediscono la decorrenza della perenzione nel merito, i due procedimenti essendo del tutto distinti e non semplici fasi di una medesima causa (RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c; I CCA, sentenza inc. 11.2003.153 dell'11 dicembre 2006, consid. 2c; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 351 CPC; appendice 2000/2004, n. 40 ad art. 351 CPC). Poco giovano dunque, nella fattispecie, gli atti compiuti in quella sede. Né muta il fatto che il Pretore, nelle citazioni alle udienze provvisionali, richiamasse la causa “a procedura ordinaria”, giacché simili atti processuali si riferivano alla procedura cautelare. Quanto al fatto che il primo giudice abbia citato le parti a udienze “per incombenti”, dai verbali dell'8 aprile, dell'8 maggio e del 26 agosto 2009 nulla lascia intendere che ciò riguardasse anche la procedura di merito. L'udienza del 7 ottobre 2009, poi, è stata destinata alla discussione finale cautelare e in nessun caso poteva concernere il merito, i convenuti non avendo ancora – come detto – presentato il memoriale di risposta.
6. Se ne conclude che la sorte dell'appello, senza possibilità di esito favorevole, è segnata. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza degli appellanti, ma il fatto ch'essi hanno agito senza l'ausilio di un patrocinatore induce a non prelevare tasse né spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si pone per converso problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato agli attori per osservazioni.
7. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (I CCA, sentenza inc. 11.2009.2 del 27 novembre 2010, consid. 1).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
;.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.