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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2012 11.2010.12

17 dicembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,091 parole·~10 min·3

Riassunto

Nullità del matrimonio: decesso dell'appellante; assistenza giudiziaria

Testo integrale

Incarto n. 11.2010.12

Lugano 17 dicembre 2012/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente, Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2008.826 (azione di nullità del matrimonio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con petizione del 18 dicembre 2008 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)  

contro  

AO 1 , ora in (patrocinata dall'avv. PA 1),  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 gennaio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolto il ricorso del 18 gennaio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         4.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso;

                                         5.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1959), cittadino turco e AO 1, nata __________, (1975), cittadina bielorussa, divorziata, si sono sposati a __________ il 4 febbraio 2008. Dall'unione non sono nati figli. Il marito lavorava alle dipendenze della __________, la moglie quale “assistente” presso il locale a luci rosse __________ a __________. I coniugi vivevano insieme a __________.

                                  B.   Il 18 dicembre 2008 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano con un'azione di nullità del matrimonio per ottenere, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, che l'unione contratta con AO 1 sia dichiarata nulla. In via cautelare, e già nella forma inaudita parte, egli ha chiesto di ordinare alla moglie di abbandonare immediatamente l'appartamento da lui locato a Pregassona con la comminatoria dell'art. 292 CP. L'8 febbraio 2009 AO 1 ha abbandonato spontaneamente l'abitazione coniugale per fare ritorno in Bielorussia. Il procedimento cautelare è così stato stralciato il 9 febbraio 2009 (DI.2008.1640).

                                  C.   Nella sua risposta del 13 marzo 2009 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. All'udienza preliminare del 22 maggio 2009, le parti hanno confermato le loro posizioni. L'istruttoria è terminata il 7 settembre 2009. Il dibattimento finale si è tenuto il 13 novembre 2009. L'attore ha inviato tempestive conclusioni (del 2 novembre 2009). Al dibattimento la convenuta non si è presentata. Statuendo il 30 dicembre 2009, il Pretore ha respinto la petizione come pure la domanda di assistenza giudiziaria. Non sono state prelevate tasse e spese di giustizia e l'attore è stato tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 25 gennaio 2010 nel quale chiedeva – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riformare il giudizio di prima istanza nel senso di dichiarare nullo il matrimonio con AO 1. L'appello non è stato intimato per osservazioni. Con ricorso del 18 gennaio 2010 AP 1 ha contestato – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la mancata concessione in prima sede dell'assistenza giudiziaria. Anche il suo ricorso non è stato notificato. AP 1 è deceduto il 27 febbraio 2012.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello

                                   1.   Fino al 31 dicembre 2010 le azioni di nullità di matrimonio erano trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, salvo che gli art. 419 segg. disponessero altrimenti (art. 419 cpv. 2 CPC ticinese). Il termine d'impugnazione era di venti giorni (art. 423b cpv. 1 seconda frase CPC ticinese). La sentenza impugnata è stata notificata all'attore il 4 gennaio 2010 (appello, pag. 2 in alto ed estratto “Track and Trace” relativo all'invio n. __________ agli atti). Il termine per appellare è scaduto il 24 gennaio 2010, domenica. Esso si è nondimeno protratto sino al primo giorno utile successivo, lunedì 25 gennaio 2010. Tempestivo, l'appello in esame è così ricevibile.

                                   2.   AP 1 è deceduto il 27 febbraio 2012. Ora, i processi di natura altamente personale terminano con la morte (Göksu in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 20 ad art. 83; Trezzini in: Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, n. 2 ad art. 83, pag. 314). E l'azione in annullamento del matrimonio costituisce un diritto altamente personale (art. 108 cpv. 1 CC; cfr. anche: Egger in: Zürcher Kommentar, 2a edizione, n. 1 ad art. 135/136 vCC; Götz in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 3 ad art. 135 vCC). Ciò posto, l'azione di nullità del matrimonio diventa, di principio, senza oggetto in caso di decesso di un coniuge (Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 391). Se non che, una simile conseguenza può avere effetti scioccanti, creando un privilegio per il coniuge superstite. Per evitarli, la legge permette “tuttavia” agli eredi di continuare l'azione già promossa al momento del decesso (art. 108 cpv. 2 CC; Deschenaux/Tercier/ Werro, op. cit., n. 392; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4a edizione, n. 7.32). Anche un matrimonio sciolto per decesso può venire dichiarato nullo (Hegnauer/Breitschmid, op. cit., n. 7.28).

                                         In concreto, AP 1 ha interposto appello contro la decisione con la quale il Pretore ha respinto la sua richiesta di vedere dichiarato nullo il proprio matrimonio con AO 1. E per l'effetto devolutivo dell'appello, al momento del decesso del marito, l'azione era ancora pendente (“rechtshängig”: Götz, op. cit., n. 4 ad art. 135 vCC). Gli eredi di AP 1 potrebbero così “proseguire l'azione” a norma dell'art. 108 cpv. 2 CC. Il giudice delegato ha invitato il patrocinatore del marito a volere informare la Camera “circa l'interessamento degli (eventuali) eredi”, assegnandogli al riguardo un termine con l'avvertimento che, decorso infruttuoso, “la causa sarà tolta dal ruolo”. Nel termine assegnato – e poi prorogato – il patrocinatore di AP 1 ha comunicato alla Camera che “nessuno degli eredi si è rivolto agli scriventi per manifestare l'intenzione di proseguire la causa”.

                                   3.   Dato quanto precede, non essendoci alcun erede interessato a continuare la procedura, l'appello va dichiarato privo d'oggetto e la causa stralciata dai ruoli. Ora, ove un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica, per analogia, l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Ciò significa che il tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorrerebbe valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se non fosse intervenuto il decesso di AP 1. Tale prognosi si esaurirebbe nondimeno in un mero esercizio di stile per le ragioni che seguono.

                                         a)   Quanto agli oneri processuali, le particolarità del caso inducono eccezionalmente a non prelevarne. Nell'ipotesi in cui l'appello fosse stato accolto, in effetti, il convenuto sarebbe andato esente da costi. Se invece l'appello fosse stato respinto, la tassa di giustizia (ridotta, la causa terminando in questa sede senza sentenza: art. 21 LTG per analogia) e le spese gli sarebbero state addebitate, ma per le difficoltà eco­nomiche in egli cui versava (v. decisioni di tassazioni agli atti) sarebbe verosimilmente apparso opportuno soprassedere a ogni prelievo. Riguardo alla tassa di giustizia e alle spese dell'attuale giudizio non giova indagare oltre, pertanto, su quel che sarebbe stato il presumibile esito dell'appello.

                                         b)   In materia di ripetibili la situazione è relativamente diversa, nel senso che con l'appello il convenuto rivendicava l'assegnazione di un'adeguata indennità. Solo chi postula a torto la reiezione di un ricorso può essere condannato tuttavia a corrispondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). Nella fattispecie l'appello è divenuto senza oggetto prima ancora di poter essere intimato alla controparte (art. 313 CPC ticinese). AO 1 non ha avuto modo così di formulare osservazioni. Tanto meno essa ha potuto proporre il rigetto del ricorso, sicché AP 1 non può contare adesso sull'attribuzione di ripetibili. Una volta ancora non soccorre interrogarsi oltre, di conseguenza, sul verosimile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto senza oggetto.

                                   II.   Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria

                                   4.   Alle decisioni comunicate prima del 31 dicembre 2010 si applica il previgente diritto cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso è quindi ricevibile.

                                   5.   Il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale e decade ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo, non potendo tale diritto essere trasmesso a eventuali eredi né essere ceduto (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi riferimenti). Inoltre, qualora il giudice non abbia ancora statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria al momento in cui la parte viene meno al processo, decade finanche l'interesse giuridico a ottenere una decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1).

6.In concreto questa Camera non aveva ancora statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria in appello quando AP 1 è deceduto il 27 febbraio 2012. Di conseguenza è venuto meno ogni interesse giuridico del richiedente a ottenere una decisione in proposito. Aggiungasi poi che al momento in cui AP 1 è deceduto questa Camera non aveva ancora statuito nemmeno sul ricorso da lui presentato contro il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore. Pertanto, non avendo ottenuto tale beneficio nemmeno in quella sede (la Camera non avendo avuto modo di riformare – per ipotesi – la decisione impugnata), il ricorrente non aveva più interesse giuridico nemmeno a ottenere una decisione sul conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti al Pretore.

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

                                   7.   Gli oneri processuali dell'appello dovrebbero seguire la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Se non che, come detto qui sopra (consid. 3) si giustifica di soprassedere a ogni prelievo e a non assegnare ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, come ricordato (sopra, consid. 5), la stessa è divenuta priva d'interesse.

                                   8.   La procedura di conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag). In concreto non si ravvisano motivi per scostarsi da tale principio, mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato – per sua natura – per osservazioni.

                                 IV.   Sui rimedi di diritto a livello federale

9.Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un'azione di nullità del matrimonio è, al pari di un'azione di divorzio, una causa di stato senza carattere pecuniario (Güngerich in: Bundes­gerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 ad art. 51), il ricorso in materia civile è perciò dato senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla decisione in materia di assistenza giudiziaria, dandosi una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata priva d'interesse

                                   4.   Il ricorso è dichiarato senza interesse giuridico e la causa stralciata dai ruoli.

                                   5.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   6.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso è dichiarata priva d'interesse.

                                   7.   Notificazione:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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