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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.2014 11.2010.118

5 febbraio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,870 parole·~19 min·4

Riassunto

Divorzio su richiesta comune: omologazione della convenzione impugnata da un coniuge

Testo integrale

Incarto n. 11.2010.118

Lugano, 5 febbraio 2014/jh      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2010.107 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 febbraio 2010 da

AP 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 1)  

e  

AO 1, ora (ora patrocinata dall'avv. PA 2),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 ottobre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23 settembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1965) e AO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 24 settembre 1992. Dal matrimonio sono nati A__________, il 3 gennaio 1995, e B__________, l'8 marzo 1998. I coniugi vivono separati dal settembre del 2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento ammobiliato a __________. Giardiniere, egli era titolare della ditta individuale __________, __________, attiva nella progettazione, costruzione e manutenzione di giardini e parchi, come pure nel settore dell'orticoltura. Di formazione segretaria, per qualche anno la moglie ha coadiuvato il marito a tempo parziale nei lavori d'ufficio, salvo poi smettere e lavorare saltuariamente come venditrice di articoli di pulizia presso privati, guadagnando circa fr. 2500.– annui. Nel giugno 2008 AO 1 si è trasferita con i figli in un appartamento a __________.

                                  B.   Il 9 luglio 2008 AO 1 ha postulato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale. All'udienza del 4 agosto 2008, indetta per il contraddittorio, i coniugi hanno raggiunto un accordo parziale, nel senso che la figlia A__________ sarebbe stata affidata provvisoriamente alla madre e il figlio B__________ al padre, il quale si impegnava a versare contributi alimentari di fr. 2500.– mensili per la moglie e di fr. 1885.– mensili per la figlia (inc. DI.2008.864). Nel luglio del 2009 AP 1 si è trasferito a __________ con B__________. Dopo

                                         avere percepito indennità di disoccupazione, dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 la moglie ha lavorato al 60% come ausiliaria per il Comune di __________ con uno stipendio di fr. 2388.20 mensili.

                                  C.   L'11 febbraio 2010 AO 1 e AP 1 hanno introdotto davanti al medesimo Pretore un'istanza comune di divorzio corredata di un accordo completo del 25 gennaio 2010, il quale prevedeva – tra l'altro – l'autorità parentale congiunta anche dopo il divorzio, l'affidamento di A__________ alla madre, quella di B__________ al padre e una disciplina delle relazioni personali secondo modalità concordate il 23 novembre 2009 in sede di mediazione. La convenzione stabiliva, in particolare, quanto segue:

4.1  Contributo di mantenimento a favore dei figli

a)  Per la determinazione del contributo i genitori adottano i parametri delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Cantone di Zurigo, assunti dalla giurisprudenza cantonale ticinese, con i necessari correttivi.

b)  Vengono così stabiliti i seguenti contributi di mantenimento mensili:

– a favore della figlia A__________ e a carico del padre, fr. 1700.– mensili;

– a favore del figlio B__________, a carico del padre, fr. 600.– mensili.

I contributi di mantenimento di cui sopra saranno versati fino al compimento rispettivo della maggiore età dei figli e anche in seguito fino al termine degli studi, così come previsto all'art. 277 cpv. 2 CC.

Qualora la madre dovesse avere un'entrata mensile netta di qualsiasi natura, compresa tredicesima, bonus, assegni famigliari per i figli ecc. superiore ai fr. 3500.– mensili, il contributo di mantenimento del padre a favore di B__________ diminuirà nella stessa misura dell'eccedenza di questa cifra. (…)

c)  Gli assegni familiari di base non sono compresi nei contributi di mantenimento di cui sopra.

f)   (...)

4.2  Contributo di mantenimento a favore della moglie

Il marito si obbliga a versare alla moglie l'importo pari alla differenza tra l'entrata mensile netta di qualsiasi natura della moglie, comprensiva di un' eventuale tredicesima, bonus, assegni famigliari per i figli, ecc., e la cifra di fr. 2500.– mensili, fino e non oltre il compimento del 16° anno di età del figlio B__________.

(…)

5.    Scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale e di tutti i rapporti di dare e avere tra di loro

(….)

La ditta __________ di AP 1, __________, viene riconosciuta di proprietà esclusiva del marito, attivi e passivi.

Relativamente all'abitazione coniugale di __________, venduta a terzi nel mese di giugno 2008, i coniugi dichiarano di avere già suddiviso concordemente il relativo introito netto.

(…)

Per il resto i coniugi dichiarano di avere già suddiviso concordemente tutti gli altri loro beni e di nulla più vantare reciprocamente.

(…)

                                  D.   All'udienza del 19 maggio 2010 il Segretario assessore ha sentito i coniugi prima separatamente e poi insieme, constatando divergenze sul modo in cui questi concepiscono l'educazione dei figli e accertando l'impossibilità di omologare la convenzione da loro stipulata. Il 21 maggio 2010 il Pretore ha istituito una curatela educativa per i figli. All'udienza del 21 settembre 2010 il Segretario assessore ha nuovamente sentito i coniugi, prima separatamente e poi insieme. Costoro hanno ribadito la volontà di divorziare, hanno precisato in fr. 27 602.75 il conguaglio di “terzo pilastro” spettante alla moglie, hanno chiesto l'omologazione della convenzione sugli effetti del divorzio e hanno demandato al giudice la decisione sulle conseguenze che non fossero risultate omologabili. Statuendo con sentenza del 23 settembre 2010, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convenzione così com'era stata completata all'udienza del 21 settembre 2010 e ha confermato la curatela educativa in favore dei figli. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza di divorzio AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 ottobre 2010, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – che sia revocata l'omologazione della convenzione sugli effetti del divorzio e che gli atti siano rinviati al Pretore perché integri l'istruttoria e statuisca di nuovo. Subordinatamente egli insta per l'annullamento delle clausole convenzionali sui contributi alimentari per moglie e figli (n. 4.1 lett. b, n. 4.1 lett. c e n. 4.2) e la riforma di quella sulla liquidazione del regime matrimoniale (n. 5), con obbligo per la moglie di versargli un conguaglio di fr. 50 000.– (importo da adeguare alle risultanze istruttorie). A quello stadio della procedura AO 1 non è stata chiamata a formulare osservazioni.

                                  F.   Con sentenza del 23 novembre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha decretato il fallimento della ditta __________ dal 26 novembre 2010. Il 16 dicembre 2010 e il 28 gennaio 2011 l'appellante ha prodotto a questa Camera nuovi documenti. Il 15 febbraio 2011 AP 1 è stato assunto quale capo giardiniere della __________ Sagl, fondata il 3 febbraio 2011 dal fratello __________, socio gerente, e della quale egli è diventato direttore. Tale ditta ha acquistato all'asta l'inventario della __________ nella procedura di fallimento. Il 7 settembre 2011 AO 1 ha documentato l'esaurimento delle indennità di disoccupazione. L'appellante ha prodotto ulteriori documenti il 22 novembre 2012 e il 12 luglio 2013 ha fatto seguire giustificativi aggiornati sui suoi redditi. Altrettanto ha fatto AO 1 il 18 lu­glio 2013, confermando la volontà di divorziare. Infine, nel termine impartito dal giudice delegato, AP 1 ha prodotto il 30 ottobre 2013 una distinta delle sue spese correnti con i giustificativi. Invitati a formulare eventuali osservazioni scritte limitata­mente alla questione che riguarda l'omologabilità della convenzione approvata dal Pretore, il 12 dicembre 2013 AO 1 ha comunicato di non avere osservazioni, mentre AP 1 ha ribadito il 16 dicembre 2013 di opporsi all'omologazione dei punti appellati.

Considerando

in diritto:                  1.   La causa è stata trattata dal Pretore con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese, cui soggiacevano anche i rimedi giuridici contro le sentenze di divorzio su richiesta comune comunicate prima del 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata al legale di AP 1 il 24 settembre 2010. Introdotto nel termine di 20 giorni, il 14 ottobre 2010, l'appello in esame è pertanto tempestivo (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese).

                                   2.   I nuovi documenti prodotti dalle parti in questa sede sono ricevibili (art. 138 cpv. 1 vCC e 423b cpv. 2 CPC ticinese). Quanto all'edizione di documenti sulla movimentazione di conti dei quali AO 1 è titolare o avente diritto economico dal 1° gennaio 2008 e al richiamo delle tassazioni dei coniugi dal 2006, come pure alla perizia offerta per accertare il valore degli acquisti, segnatamente della fallita ditta individuale dell'appellante, tali prove appaiono – come si vedrà – senza rilievo per l'esito dell'appello. Che la situazione economica di AP 1 sia peggiorata dopo la sentenza di divorzio è del resto verosimile. La questione è di sapere se ciò consenta all'interessato di rimettere in causa la firma della convenzione sugli effetti del divorzio. In simile prospettiva le prove offerte non sono di alcuna pertinenza.

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha omologato senza modifiche – come detto – la convenzione “regolante le conseguenze accessorie al divorzio” stipulata dai coniugi. A tal fine egli ha accertato che la regolamentazione dei contributi alimentari si fondava su un reddito del marito di fr. 7000.– mensili, su un di lui fabbisogno in fr. 7539.20 mensili, su un reddito della moglie di fr. 2788.20 mensili e su un di lei fabbisogno di fr. 3262.50 mensili. Il primo giudice ha accertato altresì che i coniugi si davano reciprocamente atto di non disporre di averi del “secondo pilastro”, il marito essendo indipendente e la moglie non avendo alcuna previdenza professionale, mentre AP 1 riconosceva in fr. 27 602.75 la sua quota di “terzo pilastro” da accreditare a AO 1. Onde, in definitiva, la pronuncia del divorzio e l'omologazione dell'accordo.

                                   4.   L'appellante sostiene che il Pretore non avrebbe dovuto omologare la convenzione, manifestamente inadeguata già per il fatto che prevede contributi alimentari di complessivi fr. 4800.– mensili quando le sue entrate non eccedevano fr. 7000.– e il suo fabbisogno minimo superava addirittura fr. 7500.– mensili. Egli sottolinea di essere stato dichiarato in fallimento prima che la sentenza di divorzio passasse in giudicato, di essere caduto da allora nell'indigenza e di non poter più erogare contributi alimentari, nemmeno indebitandosi. Dovesse poi la Camera – egli soggiunge – reputare i formulari relativi a redditi e spese che i coniugi hanno prodotto in prima sede non conformi ai requisiti dell'art. 143 n. 1 vCC, risulterebbero violate anche disposizioni federali di procedura. A causa del fallimento infine – egli epiloga – nemmeno la liquidazione del regime dei beni è più adeguata. In definitiva egli propone che la convenzione non sia omologata per intervenuto cambiamento delle circostanze o, in subordine, che i contributi alimentari previsti nella convenzione siano annullati (clausole n. 4.1 lett. b, n. 4.1 lett. c e n. 4.2), con relativa modifica della liquidazione del regime matrimoniale (clausola n. 5), da ricalcolare in base al valore effettivo dei beni, segnatamente al valore della ditta individuale __________, ciò che comporta l'obbligo per la moglie di versargli un conguaglio di fr. 50 000.– (da adeguare eventualmente alle risultanze istruttorie).

                                   5.   In caso di divorzio su richiesta comune (art. 111 CC) i coniugi hanno la facoltà di revocare unilateralmente il loro accordo alla convenzione sugli effetti accessori fino al giorno dell'ultima audizione. Dopo di allora la convenzione diventa vincolante e non può più essere rescissa unilateralmente. Alle parti resta la facoltà di chiedere al giudice di non omologarla, ad esempio invocando vizi della volontà. Nel vecchio diritto di procedura ticinese questa Camera si era domandata se una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal Pretore potesse essere appellata da un coniuge solo per vizi della volontà, rispettivamente per violazione di norme federali di procedura relative al divorzio su richiesta comune (come la pronuncia del divorzio: art. 149 cpv. 1 vCC), oppure anche per altre ragioni. La dottrina non apparendo unanime, la Camera aveva lasciato la questione aperta (RtiD

                                        II-2009 pag. 642 n. 14c). La giurispruden­za relativa al nuovo art. 279 cpv. 1 CPC ha chiarito ora che l'omologazione di una convenzione può essere rimessa in causa per qualsiasi motivo (sentenza del Tribunale federale 5A_187/2013 del 4 ottobre 2013, consid. 5), come questa Camera aveva ritenuto per altro in un primo tempo (sentenza inc. 11.2001.60 del 26 luglio 2001, consid. 4 riassunto in: RtiD I-2004 pag. 593 n. 72c). Ai fini dell'attuale giudizio non v'è ragione di fondarsi su un orientamento diverso.

                                   6.   L'appellante sostiene anzitutto – come si è accennato – che, a prescindere dal suo fallimento (intervenuto il 26 novembre 2010), la convenzione sugli effetti del divorzio appariva “manifestamente inadeguata” (nel senso dell'art. 140 cpv. 2 vCC) già per il fatto che prevede contributi alimentari a suo carico per complessivi fr. 4800.– mensili (fr. 2500.– per la moglie, fr. 1700.– per A__________, fr. 600.– per B__________) quando le sue entrate ammontavano a non più di fr. 7000.– e il suo fabbisogno minimo superava fr. 7500.– mensili. Quando il 23 settembre 2010 ha pronunciato il divorzio, di conseguenza, il Pretore non avrebbe dovuto omologarla.

                                         a)   Prima di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio il giudice si assicura che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà, dopo matura riflessione, e verifica che l'intesa sia chiara, completa e “non manifestamente inadeguata” (art. 140 cpv. 2 vCC, identico al nuovo art. 279 cpv. 1 CPC). Quanto all'adeguatezza, il giudice si limita ad accertare che la convenzione non si scosti in misura importante da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendo egli tutelare la parte economicamente più debole da un atto di leggerezza, di inesperienza o di mera condiscendenza (DTF 121 III 395 consid. 5c; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2013 del 4 ottobre 2013, consid. 7.1). Non incombe al giudice inda­gare, per contro, su eventuali vizi occulti del consenso o su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta inadeguatezza), tranne ove applichi il principio inquisitorio “illimitato”, ossia in materia di filiazione (DTF 128 III 413; nuovo art. 296 CPC) e di previdenza professionale (qualora si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita o l’insorgere di un caso di previdenza: DTF 129 III 486 consid. 3.3; nuovo art. 279 cpv. 1 seconda frase CPC).

                                         b)   Nella fattispecie l'omologazione della convenzione non manca a un primo esame di destare perplessità se si pensa che, come detto, con un reddito dichiarato di fr. 7000.– mensili (doc. H) e un fabbisogno dichiarato di fr. 7539.20 mensili (doc. I) l'appellante ha assunto obblighi alimentari per complessivi fr. 4800.– mensili (fr. 2500.– in favore della moglie, fr. 1700.– in favore di A__________, fr. 600.– in favore di B__________). Ci si può finanche interrogare se la convenzione non si scosti in misura importante, nelle circostanze descritte, da quanto risulterebbe equo riconoscere a moglie e figli a titolo di mante­nimento se non fosse stata stipulata convenzione alcuna. Sta di fatto che in concreto il marito non appariva sicuramente la parte economicamente più debole, da tutelare contro atti di leggerezza, di inesperienza o di semplice condiscendenza.

                                               Intanto la convenzione risulta essere stata elaborata dai coniugi con l'assistenza dei rispettivi legali di fiducia (istanza di divorzio dell'11 febbraio 2010, pag. 2). Inoltre all'udienza del 21 settembre 2010, sette mesi dopo la firma dell'accordo, entrambi i coniugi hanno nuovamente invitato il giudice, in presenza dai rispettivi avvocati, a omo­logare l'intesa. Infine lo stesso appellante ammette di avere sottoscritto il documento nella persuasione di poter sistemare la propria situazione debitoria (memoriale, pag. 8 a metà). “Egli contava sulla possibilità di salvare la ditta, così da poter da un lato corrispondere i contributi di mantenimento previsti in convenzione e dall'altro poter godere di una corretta e adeguata liquidazione del regime matrimoniale” (pag. 10 in alto). Tant'è che ha immesso nell'azienda “praticamente tutto il ricavato” della vendita dell'abitazione coniugale a __________ (loc. cit.). In circostanze del genere egli non può imputare al giudice un suo proprio errore di valutazione e lamentare l'approvazione di una convenzione “manifestamente inadeguata”. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   7.   Afferma l'appellante che, a parte quanto precede, l'omologazione della convenzione va annullata perché il fallimento pronunciato nei suoi confronti il 26 novembre 2010 non gli permette più di

                                         erogare alcun contributo di mantenimento, il suo reddito essendosi “azzerato dall'oggi al domani”. E siccome nel diritto ticinese fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni erano ammissibili senza restrizioni, nelle cause di divorzio, anche con la presentazione dell'appello (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese), in concreto gli va dato atto di avere firmato l'accordo sotto l'influsso di un vizio della volontà.

                                         a)   Prima di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio il giudice si assicura – come noto – che i coniugi l'abbiano conclusa “di loro libera volontà”, mentre non gli spetta di indagare su eventuali vizi occulti del consenso (sopra, consid. 6a). Il coniuge che invoca un difetto della volontà (errore essenziale, dolo, minaccia), inoltre, deve recarne la prova. L'errore essenziale (art. 23 CO) deve vertere sulla fallace rappresentazione o sull'ignoranza inconsapevole di un fatto. Chi sa di non sapere o chi dubita della corretta rappresentazione di un fatto non può cadere in errore, poiché è cosciente della propria ignoranza. Simili principi valgono in materia contrattuale, ma anche – per analogia – nel campo delle transazioni, cui si assimilano le convenzioni sugli effetti del divorzio. Una transazione ha lo scopo di mettere fine a un litigio e alle incertezze circa l'esito del contenzioso mediante reciproche concessioni, evitando una disamina completa dei fatti e della loro portata giuridica. Ne segue che l'errore su un punto dubbio (caput controversum), regolato definitivamente per volontà delle parti mediante transazione, non può entrare in linea di conto. Per natura stessa della transazione, non può darsi errore su un punto contestato e incerto al momento

                                               della stipulazione. L'errore può riferirsi solo a circostanze determinate che si rivelano inesatte o a fatti determinati che una parte reputava erroneamente dati e che l'altra sapeva invece non sussistere (sentenza del Tribunale federale 5A_187/2013 del 4 ottobre 2013, consid. 7.1 con richiami).

                                         b)   Nel caso specifico l'appellante sapeva perfettamente, quando ha firmato la convenzione sugli effetti del divorzio, e ancor più quando ha confermato all'udienza del 21 settembre 2010 la richiesta di omologare la convenzione, che il dissesto della sua ditta individuale incombeva. Il 13 aprile 2010 gli era stata notificata la comminatoria di fallimento, il 23 giugno 2010 era stata introdotta da un creditore la domanda di fallimento e il 25 agosto 2010 si era tenuta la relativa udienza in Pretura (doc. A di appello). Seppure quel 21 settembre 2010 egli confidasse ancora nella possibilità di risollevare le sorti dell'azienda (come pretende nell'appello), la prognosi era a dir poco incerta. Sollecitando il 21 settem­bre 2010 l'omologazione dell'accordo in simili condizioni, quindi, egli ha operato una scelta deliberata e non può lamentare che in seguito il fallimento sia intervenuto. Tanto meno ove si consideri che l'udienza per la discussione del­l'istanza di fallimento si era tenuta un mese prima e ch'egli doveva aspettarsi ormai la decisione, emessa il 7 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, a valere dall'indomani alle ore 10.00 (doc. A di appello). Solo un ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha poi permesso a AP 1 di far rinviare la pronuncia del fallimento al 26 novembre 2010 dalle ore 10.00 (inc. 14.2010.93).

                                         c)   Se ne conclude che – da un lato – il Pretore non aveva motivo per rifiutare l'omologazione della convenzione sollecitata da entrambi i coniugi il 21 settembre 2010 e che – d'altro lato – non soccorrono gli estremi per annullare tale omologazione a causa del fallimento pronunciato in seguito nei confronti dell'appellante. Destituito di fondamento, l'appello si rivela così privo di consistenza.

                                   8.   È vero che gli elementi raccolti da questa Camera sui redditi e i fabbisogni aggiornati dei coniugi rendono attendibile un mutamento radicale, almeno per quanto riguarda l'appellante, della situazione economica per rapporto al momento in cui è stata proposta al Pretore l'omologazione della convenzione sugli effetti del divorzio. L'appello dovendo essere respinto, i dati che la Camera aveva acquisito per l'eventualità in cui l'omologazione della convenzione non potesse essere confermata non incidono sull'esito del presente giudizio. Potrebbero giustificare se mai, per quel che attiene ai contributi alimentari (ma non alla liquidazione del regime dei beni), un'azione volta alla modifica della sentenza di divorzio (art. 134 cpv. 2 CC). La questione non può, comunque sia, essere vagliata oltre da questa Camera, un'azione siffatta dovendo essere intentata davanti al Pretore.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili – per altro non richieste – a AO 1, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni in appello. Quanto alla richie­sta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 nel memoriale, essa non può essere accolta. Certo, di primo acchito l'omologazione della convenzione sugli effetti del divorzio da parte del Pretore poteva suscitare interrogativi (sopra, consid. 6b). Se non che, a un più particolareggiato esame degli atti, entrambe le parti risultavano avere chiesto esse mede­sime a due riprese l'approvazione dell'accordo al Pretore con il patrocinio dei rispettivi legali. Nella misura in cui si valeva del proprio fallimento per rimettere in causa l'omologazione della convenzione, poi, AP 1 si valeva di un rischio da lui consapevolmente assunto. A ben vedere dunque l'appello non aveva possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), ciò che osta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Delle difficili condizioni in cui l'interessato versa si tiene conto, ad ogni modo, contenendo per quanto possibile, la tassa di giustizia.

                                10.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ricordata l'entità dei contributi

                                         alimentari in discussione il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 750.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Notificazione:

– –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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