Incarto n. 11.2010.109
Lugano, 8 luglio 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.14 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 28 febbraio 2008 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sul decreto cautelare del 27 maggio 2010 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 giugno 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 27 maggio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1955) ed AP 1 (1962) si sono sposati a __________ (ora __________) il 31 marzo 1995. A quel momento essi avevano già un figlio, M__________, nato il 13 maggio 1993. Da un primo matrimonio, inoltre, la moglie aveva avuto __________ (1981) e __________ (1985). Il marito è contadino e gestisce un'azienda agricola a __________, nella frazione di __________, oltre a svolgere attività casearia su alpeggi presi in affitto. La moglie coadiuvava il marito nella conduzione dell'azienda agricola. I coniugi si sono separati nel febbraio del 2004, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 30 RFD di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi) per trasferirsi a __________, dove dal 10 febbraio al 30 settembre 2004 ha condotto una non meglio precisata gerenza. Nel settembre del 2005 essa ha poi lavorato, come cameriera gerente, per il bar “__________” a __________ e in seguito ha assunto la gerenza del “__________” a __________ con negozio di alimentari annesso.
B. Mediante sentenza del 20 febbraio 2007, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio al padre e ha disciplinato il diritto di visita della madre, mentre ha respinto ogni richiesta di contributo alimentare (tanto per la moglie quanto per M__________), come pure l'attribuzione dell'autorità parentale in comune e la pronuncia della separazione dei beni. Tale sentenza è passata in giudicato.
C. Il 28 febbraio 2008 AP 1 ha promosso azione di divorzio, postulando l'affidamento di M__________ al padre (riservato il suo diritto di visita), l'esercizio in comune dell'autorità parentale, lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale, il versamento di una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni e la divisione a metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale, come pure la metà del valore di riscatto di eventuali polizze sulla vita a lui intestate. AO 1 ha aderito a tutte le richieste, salvo pretendere egli medesimo una somma imprecisata in liquidazione del regime matrimoniale e rimanere silente circa il prospettato riparto della prestazione d'uscita dal “secondo pilastro”. Accertato ciò, il Pretore ha trattato la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale.
D. All'udienza del 10 ottobre 2008, indetta per l'audizione dei coniugi, AP 1 ha comunicato che il 7 settembre precedente il figlio M__________ si era trasferito da lei e ha chiesto in via cautelare di affidarle il ragazzo (riservato il diritto di visita paterno), obbligando il marito a versare un contributo alimentare per quest'ultimo di fr. 1760.– mensili dal settembre del 2008. Con decreto cautelare del 13 ottobre 2008, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha affidato M__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1000.– mensili. Il 15 ottobre successivo egli ha poi ordinato l'audizione del ragazzo da parte di una specialista. All'udienza del 6 novembre 2008, destinata al contradditorio cautelare, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, tranne approvare “con riserva” l'affidamento del figlio alla madre qualora l'istruttoria confermasse la volontà di M__________ e offrire in tal caso un contributo alimentare per lui di fr. 400.– mensili (assegni familiari compresi). Entrambe le parti hanno notificato prove. Con decreto cautelare emanato seduta stante “nelle more istruttorie” il Pretore ha ridotto a fr. 600.– mensili il contributo alimentare per M__________ (assegni familiari compresi).
E. Esperita l'istruttoria cautelare, alla discussione finale del 30 marzo 2010 i coniugi hanno ribadito le richieste contenute in memoriali conclusivi. Nel proprio, del 3 marzo 2010, AP 1 ha chiesto una volta ancora di affidarle il figlio (riservato il diritto di visita del padre) e di condannare il marito a erogare un contributo alimentare per M__________ di fr. 1374.– mensili dal 1° settembre 2008 al 31 maggio 2009, aumentato a di fr. 1424.– fino alla maggiore età, assegni familiari compresi. Nel suo allegato del 30 marzo 2010 AO 1 non si è opposto all'affidamento del figlio alla madre, riservato il suo diritto di visita, e ha offerto di versare per il ragazzo “il corrispettivo degli assegni familiari, qualora percepiti”. Statuendo con decreto cautelare del 27 maggio 2010, il Pretore ha affidato M__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 700.30 dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, ridotti a fr. 600.30 mensili dal 1° settembre 2009 in poi (assegni familiari compresi). La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1200.– sono state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, cui l'istante è stata tenuta a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 giugno 2010 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di portare il contributo alimentare per il figlio a fr. 1374.– mensili dal 1° settembre 2008 al 31 maggio 2009 e a fr. 1324.– dal 1° giugno 2009 fino alla maggiore età, assegni familiari compresi. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2010 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali in una causa di divorzio erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese). Il Pretore statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese). Nella fattispecie il decreto del Pretore, intimato il 27 maggio 2010, è pervenuto al legale dell'istante il 28 maggio successivo. Presentato il 2 giugno 2010, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Per definire il contributo di mantenimento provvisionale in favore del figlio il Pretore ha accertato anzitutto, nel decreto impugnato, il reddito del marito in fr. 3450.– mensili (compresi gli assegni familiari di fr. 220.– mensili fino al 31 maggio 2009 e di fr. 270.– mensili in seguito) e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2749.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari fr. 739.60, spese accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 222.85, leasing dell'automobile fr. 403.50, imposta di circolazione fr. 47.35, assicurazione dell'automobile fr. 86.40), aumentato a fr. 2849.70 mensili dal settembre del 2009, allorché è stato portato a fr. 1200.– il minimo esistenziale del diritto esecutivo. Quanto alla moglie, il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 2500.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2236.40 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 336.40), rispettivamente in fr. 2336.40 dal settembre del 2009 in poi.
Ciò posto, il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro del figlio, sulla base della tabella 2009 (invariata anche per il 2010) correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento del Canton Zurigo, in fr. 1775.– mensili fino al 31 agosto 2009, in fr. 1608.– mensili dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010 e in fr. 1542.– dal 1° settembre 2010 fino alla maggiore età, assegni familiari compresi. Ricordato che entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli minorenni in virtù degli art. 276 e 285 cpv. 1 CC, il primo giudice ha posto a carico di AO 1 un contributo alimentare per M__________ di fr. 700.30 mensili dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009 e di 600.30 mensili dopo di allora (assegni familiari compresi).
3. Sostiene l'appellante che il reddito del marito non ammonta a fr. 3450.– mensili (assegni familiari compresi), come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 3586.– mensili fino al 31 maggio 2005 e fr. 3636.– mensili dal 1° giugno 2009. Nel decreto in questione il primo giudice ha operato una media tra il reddito da attività indipendente che AO 1 ha conseguito nel 2005 (fr. 36 400.–), nel 2006 (fr. 38 400.–) e nel 2007 (fr. 40 400.–), cui ha aggiunto gli assegni familiari di fr. 220.– mensili fino al 31 maggio 2009 e di fr. 270.– mensili in seguito (consid. 4). AP 1 fa valere che decisivo è il reddito del 2007, di fr. 3366.– mensili, più gli assegni familiari, ovvero fr. 3586.– mensili (arrotondati) fino al 31 maggio 2009 e fr. 3636.– mensili (arrotondati) dopo di allora.
a) Il reddito da attività indipendente di un coniuge è, di regola, quello medio calcolato sull'arco di più anni – di regola almeno gli ultimi tre – in modo da compensare eventuali fluttuazioni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Berna 2005, n. 34 ad art. 285 CC). Se tale reddito è in costante ascesa o in costante calo (v. RtiD II-2004 pag. 617 consid. 38c) fa stato il reddito dell'ultimo anno, una volta compensati – in particolare – gli ammortamenti straordinari, i possibili accantonamenti ingiustificati e i prelevamenti privati (I CCA, sentenza inc. 11.2003.88 del 22 gennaio 2007, consid. 6a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5P.342/2001 del 20 dicembre 2001, consid. 3a e rinvii di dottrina).
b) Nella fattispecie il convenuto non discute i suoi redditi accertati dal Pretore sulla scorta delle tassazioni 2005, 2006 e 2007 (doc. 6, 7 e 8). Trattandosi di introiti in costante ascesa, a ragione l'appellante chiede perciò che ai fini del giudizio ci si fondi sul dato più recente (fr. 3366.– mensili). Gli assegni familiari invece, secondo la più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale, non vanno aggiunti al reddito (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2), nel senso che i contributi alimentari per i figli minorenni sono da fissare al netto di tali prestazioni. Occorre rispettare tale precetto anche nell'ambito dell'attuale sentenza.
4. Per quel che è del proprio reddito, l'appellante afferma ch'esso non è di fr. 2500.– mensili, come ha accertato il Pretore, ma “di fr. 2100.–/2200.– mensili come risulta dalle sue tassazioni del 2005, 2006, dalla contabilità 2007 e 2008 dell'esercizio pubblico da lei gestito” (memoriale, pag. 4 in alto). Il primo giudice ha reputato determinante invece quanto l'istante medesima aveva dichiarato in tribunale (“Io non mi ricordo l'ammontare del reddito derivante dalla mia attività. Posso quantificare una media di fr. 2500.– netti al mese, esclusa la tredicesima”: verbale del 24 aprile 2009, pag. 2, risposta n. 6), in linea con la sua tassazione 2007 (decreto impugnato, consid. 4 in fine). Si tratta di un accertamento che a un esame di verosimiglianza come quello preposto ai giudizi cautelari (DTF 118 II 377 consid. 3) resiste senz'altro alla critica. Nella tassazione 2007 l'autorità tributaria ha stabilito il reddito annuo dell'interessata in fr. 30 444.–, pari a fr. 2537.– mensili (cartella fiscale nella rubrica “documenti richiamati”). L'appellante non pretende che dalla contabilità 2008 dell'esercizio pubblico da lei gestito risulti altro. Invoca le sue tassazioni del 2005 e del 2006, dalle quali si desumono redditi di fr. 6000.– annui, rispettivamente di fr. 15 840.– annui (loc. cit.). Di fronte a introiti in ascesa, nondimeno, giustamente il Pretore si è fondato sul dato più recente (identico principio vale per il
marito: sopra, consid. 3b). Che poi l'Ufficio circondariale di tassazione abbia aggiunto fr. 20 000.– presunti al reddito annuo del 2005 e fr. 10 000.– presunti a quello del 2006 (“Prestazioni valutabili in denaro o reddito d'altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”) nulla muta alla sostanza delle cose.
5. L'appellante non critica l'ammontare del proprio fabbisogno minimo accertato dal Pretore. Contesta quello del marito (fr. 2749.70 mensili fino al 31 agosto 2009, fr. 2849.70 mensili dopo di allora), facendo valere che i costi mensili dell'automobile riconosciuti dal primo giudice (leasing fr. 403.50, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 86.40, imposta di circolazione fr. 47.35) rientrano nelle spese professionali del convenuto, spese che l'autorità fiscale ha già dedotto dal reddito da attività indipendente e che non vanno computate in doppio. Per di più – essa soggiunge – un simile onere mensile appare eccessivo nelle condizioni di ristrettezza in cui versa la famiglia, anche perché il marito avrebbe potuto acquistare il veicolo con risparmi personali o aumentando il mutuo ipotecario sulla sua quota di comproprietà dell'abitazione coniugale.
Che il conduttore di un'azienda agricola, situata per altro in luoghi discosti e con attività sugli alpeggi, abbia bisogno di un veicolo da lavoro non può seriamente essere revocato in dubbio. Che a tal fine il leasing di un pick up __________ (con 1000 km di percorrenza, per fr. 38 000: doc. 13), nel novembre del 2008, fosse – come ritiene l'appellante (memoriale, pag. 4 in basso) – inutilmente dispendioso non può dirsi, l'appellante non pretendendo che la sostituzione della precedente __________ (doc. 2) fosse antieconomica. Che poi il costo del leasing sia già stato considerato dall'autorità fiscale al momento in cui questa ha fissato il reddito del contribuente nel 2007 non è verosimile, il leasing essendo cominciato il 14 novembre 2008 (doc. 13). Certo, a quel momento l'autorità fiscale potrebbe avere tenuto conto di un possibile leasing, relativo alla citata __________. Se non che, tutto si ignora di quell'eventuale contratto, di cui figura agli atti un esemplare senza la firma della società di leasing e finanche senza la data (doc. 2). Né l'appellante indica a quale sostanza il convenuto potesse attingere per evitare il leasing e neppure consta – per lo meno a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari – che per comperare il veicolo AO 1 potesse concretamente gravare la sua quota di comproprietà sull'abitazione coniugale. A ragione pertanto il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di lui la rata di fr. 403.50 mensili esposta nel memoriale conclusivo del 30 marzo 2010 (pag. 4). E il contratto di leasing prevedeva 49 rate scadenti il 1° di ogni mese (doc. 13), fino al 30 novembre 2012, oltre la maggiore età del figlio M__________.
A ragione l'appellante si duole invece che nel fabbisogno minimo del convenuto il Pretore abbia incluso anche l'assicurazione del veicolo contro la responsabilità civile (fr. 86.40 mensili: doc. 5, allegato n. 4) e l'imposta di circolazione (fr. 47.35 mensili: doc. 30). Al momento in cui ha stabilito il reddito imponibile del contribuente nel 2007, invero, l'autorità tributaria aveva già verosimilmente considerato fra le spese professionali di AO 1 i costi della __________ usata a quel tempo. E i due veicoli sono sostanzialmente della medesima categoria. Ne deriva che il fabbisogno del marito va definito in fr. 2616.– mensili fino al 31 agosto 2009 e in fr. 2716.– mensili dopo di allora.
6. Infine l'appellante censura il fabbisogno in denaro del figlio, rimproverando al Pretore di avere trascurato il costo dell'alloggio, di avere considerato spese per la cura e l'educazione da lei prestate in natura e di avere imputato al figlio un reddito pari a un terzo del guadagno da lui conseguito come apprendista quantunque una parte del fabbisogno di lui rimanga scoperta.
a) Per quanto riguarda l'alloggio, a ragione l'appellante fa valere che nel fabbisogno del figlio va inserito un terzo della locazione a carico del genitore affidatario (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Essa versa al convivente fr. 650.– mensili a titolo di locazione (decreto impugnato, pag. 5; memoriale conclusivo del 3 marzo 2010, pag. 3 n. 5). Nel fabbisogno in denaro del figlio va inserita perciò una spesa di fr. 217.– mensili che sostituisce quella di fr. 340.– prevista nella tabella 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (www.lotse.zh.ch), cui questa Camera si ispira per prassi consolidata (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Ciò impone di ridimensionare nella stessa misura – evidentemente – il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo dell'appellante, che passa da complessivi fr. 2236.40 a fr. 2019.75 mensili fino al 31 agosto 2009 e da complessivi fr. 2336.40 a fr. 2119.75 mensili dal 1° settembre 2009 in poi.
b) Contrariamente all'opinione dell'appellante, non v'è alcun motivo invece per togliere dal fabbisogno in denaro di M__________ la posta per cura e educazione prevista dalle citate raccomandazioni (fr. 330.– mensili). L'istante medesima dichiarando di lavorare a tempo pieno (verbale del 24 aprile 2009, pag. 2, risposta n. 6), ciò che il convenuto non revoca in dubbio, non si vede come AP 1 sia in grado di fornire al figlio cura e educazione durante l'esercizio dell'attività lucrativa. La prestazione sostitutiva di tale attività va pertanto monetizzata, come prevede la relativa tabella.
c) A giusto titolo poi il Pretore ha tenuto calcolo della circostanza che dal 1° settembre 2009 M__________ ha intrapreso un apprendistato di giardiniere paesaggista (decreto impugnato, consid. 6; doc. Z), conseguendo un reddito di fr. 500.– mensili dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010 e di fr. 700.– mensili dal 1° settembre 2010 in poi. Per giurisprudenza il figlio minorenne che ritrae un provento dal proprio lavoro è tenuto – di regola – a sopperire entro un certo limite alle spese del suo mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Tale partecipazione consiste, per principio, in un terzo del guadagno (cfr. RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6). Al figlio va imputato così un reddito proprio di fr. 167.– mensili dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010 e di fr. 234.– mensili dopo di allora.
d) Ne segue che il fabbisogno in denaro di M__________ ascende a fr. 1990.– mensili arrotondati fino al 31 agosto 2009 (fr. 2115.– meno fr. 340.– più fr. 217.–), a fr. 1825.– mensili dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010 (fr. 2115.– meno fr. 340.– più fr. 217.– meno fr. 167.–) e a fr. 1760.– mensili arrotondati dal 1° settembre 2010 alla maggiore età (fr. 2115.– meno fr. 340.– più fr. 217.– meno fr. 234.–). Detratto l'assegno familiare (fr. 220.– mensili fino al 31 maggio 2009 e fr. 270.– mensili in seguito), che le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9), tali fabbisogni risultano di:
fr. 1770.– mensili dal 1° settembre 2008 al 31 maggio 2009,
fr. 1720.– mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2009,
fr. 1555.– mensili dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010,
fr. 1490.– mensili dal 1° settembre 2010 alla maggiore età.
7. In conclusione il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta nella fattispecie come segue:
Dal 1° settembre 2008 al 31 maggio 2009 (nuovo assegno familiare)
reddito del marito (consid. 3) fr. 3366.—
reddito della moglie (consid. 4) fr. 2500.—
fr. 5866.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 5) fr. 2616.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 6a) fr. 2019.75
fabbisogno in denaro del figlio (consid. 6d) fr. 1770.—
fr. 6405.75 mensili
ammanco fr. 539.75 mensili
Dandosi un disavanzo nel bilancio familiare, al debitore di contributi alimentari va lasciato il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59 consid. 2), che nella fattispecie corrisponde al calcolo del fabbisogno minimo. Il contributo alimentare per il figlio va fissato di conseguenza in:
reddito fr. 3366.— mensili
meno fabbisogno minimo fr. 2616.— mensili
fr. 750.— mensili
più l'assegno familiare (fr. 220.– mensili).
Dal 1° giugno al 31 agosto 2009 (reddito del figlio)
reddito del marito fr. 3366.—
reddito della moglie fr. 2500.—
fr. 5866.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2616.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2019.75
fabbisogno in denaro del figlio fr. 1720.—
fr. 6355.75 mensili
ammanco fr. 489.75 mensili
Nelle circostanze descritte il contributo alimentare per il figlio rimane fissato di conseguenza in:
reddito fr. 3366.— mensili
meno fabbisogno minimo fr. 2616.— mensili
fr. 750.— mensili
più l'assegno familiare (fr. 270.– mensili).
Dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010
(nuovi minimi esistenziali e nuovo reddito del figlio)
reddito del marito fr. 3366.—
reddito della moglie fr. 2500.—
fr. 5866.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2716.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2119.75
fabbisogno in denaro del figlio fr. 1555.—
fr. 6390.75 mensili
ammanco fr. 524.75 mensili
Nelle circostanze descritte il contributo alimentare per il figlio va fissato di conseguenza in:
reddito fr. 3366.— mensili
meno fabbisogno minimo fr. 2716.— mensili
fr. 650.— mensili
più l'assegno familiare (fr. 270.– mensili).
Dal 1° settembre 2010 alla maggiore età
reddito del marito fr. 3366.—
reddito della moglie fr. 2500.—
fr. 5866.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2716.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2119.75
fabbisogno in denaro del figlio fr. 1490.—
fr. 6325.75 mensili
ammanco fr. 459.75 mensili
Nelle circostanze descritte il contributo alimentare per il figlio rimane fissato di conseguenza in:
reddito fr. 3366.— mensili
meno fabbisogno minimo fr. 2716.— mensili
fr. 650.— mensili
più l'assegno familiare (fr. 270.– mensili).
In definitiva l'appello merita accoglimento entro tali limiti.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante rivendicava contributi di mantenimento per il figlio di fr. 1374.– mensili fino al 31 maggio 2009 e di fr. 1324.– mensili dopo di allora (assegni familiari compresi). Dato l'esito del giudizio, essa ottiene causa vinta per circa due settimi. Va chiamata così ad assumere cinque settimi della tassa di giustizia e delle spese, il resto essendo a carico del convenuto, cui va rifusa un'equa indennità per ripetibili ridotte. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede può invece rimanere invariato, giacché davanti al Pretore il contenzioso verteva anche sull'affidamento del figlio e sulla regolamentazione del diritto di visita. Tenuto conto di ciò, il pronunciato attuale non incide apprezzabilmente sulla loro entità né sul loro riparto.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge apparentemente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (differenza tra i contributi alimentari chiesti in appello e quelli fissati dal Pretore dal 1° settembre 2008 al 12 maggio 2011).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 del decreto impugnato è così riformato:
AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per il figlio M__________:
fr. 750.– mensili più l'assegno familiare di fr. 220.– mensili
dal 1° settembre 2008 al 31 maggio 2009,
fr. 750.– mensili più l'assegno familiare di fr. 270.– mensili
dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e
fr. 650.– mensili più l'assegno familiare di fr. 270.– mensili
dal 1° settembre 2009 fino alla maggiore età.
Per il resto il decreto cautelare rimane invariato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
fr. 650.–
sono posti per cinque settimi a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).