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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.2012 11.2010.100

19 dicembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,754 parole·~24 min·3

Riassunto

Privazione della custodia parentale

Testo integrale

Incarto n. 11.2010.100

Lugano 19 dicembre 2012/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente, Lardelli e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 338.2007/R.40.2010 (privazione della custodia parentale e collocamento) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele che oppone

CO 1  

alla

Commissione tutoria regionale 3, Breganzona   per quanto riguarda la privazione della custodia parentale su   J    figlio suo e di    PI 1

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 agosto 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 28 luglio 2010 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   PI 1 (1979) e AP 1 (1982), cittadina croata, si sono sposati a __________ () il 15 dicembre 2001. Dall’unione è nato J__________, il 26 febbraio 2002. I genitori si sono separati nel mese di agosto del 2003. Il padre convive, dal 2004, con __________ (1983). Con sentenza del 14 marzo 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio tra PI 1 e AP 1 per divorzio, affidando – fra l’altro – il figlio alla madre, con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, e ha disciplinato il diritto di visita paterno, da esercitarsi al Punto d'incontro presso __________ di __________. Nell'aprile del 2005 la Commissione tutoria regionale 3 di Lugano-Breganzona è intervenuta a seguito di difficoltà sorte nell'esercizio del diritto di visita paterno. Frattanto, J__________ ha frequentato la __________ ed è stato seguito per un periodo dal Servizio medico psicologico di Lugano. La madre si è poi sposata il 23 ottobre 2010 a __________ () con __________ (1981), cittadino italiano, dal quale ha avuto A__________ (16 agosto 2008) e M__________ (30 maggio 2010). __________ è poi partito per l’Italia con i figli il 31 maggio 2012.

                                  B.   Con decisione del 23 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale 3 ha designato PI 2 quale curatrice educativa di J__________, con il compito di sostenere i genitori e di vigilare sulle relazioni personali e i diritti di visita paterni. A seguito di problemi di comportamento, acuitisi al momento dell'inserimento scolastico, dall'ottobre del 2008 J__________ è seguito con regolarità dallo psicologo __________, del Servizio medico psicologico di __________. Dal maggio del 2009 il figlio è collocato, con l'accordo dei genitori, in affidamento diurno nel centro educativo __________ di PI 3 a __________.

                                  C.   Il 3 settembre 2009 PI 1 ha instato per ottenere l'affidamento di J__________. All' “incontro” del 20 ottobre 2009, indetto dalla Commissione tutoria regionale, per discutere dell'istanza, la madre si è detta “sorpresa” dalla richiesta del padre, ma ha nondimeno concordato con quello di fare esperire una valutazione della rispettiva capacità genitoriale come pure una valutazione dello stato psicologico di J__________. All'incarico è stata chiamata la dott. __________. Nel rapporto del 13 febbraio 2010, la psicoterapeuta ha evidenziato che il padre insieme con la compagna “potrebbero offrire” a J__________ “un ambiente familiare probabilmente più stabile sia psichicamente che economicamente e socialmente”. Ciò perché “la situazione familiare” della madre e del compagno “risulta essere piuttosto precaria e sicuramente dispersiva”. Presa conoscenza del contenuto, la Commissione tutoria regionale ha convocato i genitori, la curatrice e due operatrici di “PI 3” per discutere delle risultanze peritali. All'incontro del 9 marzo 2010 i genitori si sono detti d’accordo per una “presa a carico psicologica immediata per J__________”, affidata a __________. La madre, poi, si è opposta all'eventualità di affidare la custodia del figlio all’ex marito.

                                  D.   Con decisione del 6 aprile 2010 – dichiarata immediatamente esecutiva – la Commissione tutoria regionale 3 ha privato AP 1 della custodia del figlio J__________, affidandola al padre, PI 1. Contestualmente, l'autorità ha ordinato il collocamento del minore presso PI 3 “con le modalità già in essere”. Infine, la Commissione tutoria ha incaricato la curatrice di “organizzare i diritti di visita” tra madre e figlio nelle “modalità auspicate nella perizia 12 febbraio 2010”.

                                  E.   Contro la risoluzione menzionata, AP 1 ha ricorso all’Autorità di vigilanza sulle tutele il 15 aprile 2010, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. Il 29 aprile 2010 la Commissione tutoria ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio dell'autorità superiore. Nelle sue osservazioni del 30 aprile 2010 PI 1 ha contestato la versione dei fatti esposti dalla ricorrente. Statuendo il 28 luglio 2010, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata. Le tasse e le spese di giustizia di fr. 100.– sono state poste a carico della ricorrente. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale appello è stato tolto l'effetto sospensivo.

                                  F.   Contro quest’ultima decisione AP 1 è insorta con un “ricorso” (recte: appello) a questa Camera il 12 agosto 2010 nel quale chiede che essa sia annullata o “per lo meno riveduta”, dichiarandosi disponibile a sottoporsi a una nuova valutazione peritale. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti gior­ni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). In concreto la decisione impugnata è del 28 luglio 2010. Presentato il 12 agosto 2010, l'appello (“ricorso”) in rassegna è pertanto tempestivo.

                                   2.   Al suo memoriale del 12 agosto 2010, AP 1 acclude anche un “allegato in base alla lettera del sig. PI 1 del 30 aprile 2010”. In questo scritto l'interessata propone di “sottoporre la mia versione dei fatti e chiarire i vari malintesi”. Si tratta, in altre parole, di una replica alle osservazioni formulate dall'ex marito davanti all'autorità di vigilanza. È pacifico che repliche spontanee siano ammesse (DTF 132 I 145 consid. 3.3.1). Nondimeno esse devono pervenire entro un congruo termine all'autorità. Ciò che non è il caso nella fattispecie, l' “allegato” del 12 agosto 2010 essendo finanche successivo alla decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele. Esso è dunque irricevibile.

                                         Si volesse da ciò prescindere e trattarlo come appello – unico rimedio esperibile contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (v. qui sopra consid. 1) –, quell' “allegato” non rispetterebbe comunque sia i criteri posti dalla giurisprudenza al riguardo, in particolare il rimedio giuridico deve essere “scritto e motivato”, ove per “motivato” s'intende provvisto delle conclusioni. Dall’appello deve risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche come essa debba essere riformata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Ciò vale altresì nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato, come quelle in materia di filiazione (loc. cit.). Lo scritto dell'appellante non contiene niente di ciò, ma si limita – come accennato – a fornire la sua versione dei fatti contro quella proposta dell’ex marito. Onde, una volta di più, la sua irricevibilità.

                                   3.   AP 1 nel suo “ricorso” solleva “alcuni punti non corretti”. Se non che, essa non si confronta con le argomentazioni dell'autorità di vigilanza, limitandosi a formulare alcune domande sull'operato di __________ e a sollevare critiche inerenti all'intervento della curatrice e al referto della dott. __________. Da quelle critiche, tuttavia, non traspare alcuna “motivazione” ai sensi della giurisprudenza evocata qui sopra (consid. 2). In simili evenienze l’appello di AP 1 si rivela irricevibile.

                                   4.   Si volesse fare astrazione di tutto ciò, l'esito del giudizio non sarebbe comunque sia favorevole all'interessata. Quest'ultima infatti si limita a chiedere a questa Camera di annullare la decisione della Commissione tutoria regionale 3 oppure che la stessa sia “per lo meno riveduta”. Ora, l'appello è un rimedio giuridico eminentemente riformatorio, non cassatorio, di modo che un appellante non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare le sue proprie conclusioni (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 e 13 ad art. 309). Nella fattispecie, tuttavia, manca un'indicazione precisa delle domande, sicché il rimedio sarebbe stato ancora una volta dichiarato irricevibile. Certo, dall'insieme dei motivi addotti nel memoriale si può verosimilmente desumere che AP 1 non condivida la decisione della Commissione tutoria regionale di averla privata della custodia sul figlio e che pertanto chieda la riforma in tal senso della decisione dell'Autorità di vigilanza. Così interpretata, la richiesta di giudizio può essere esaminata nel merito, ma l'appello, come si dirà nel seguito, vede comunque sia la sua sorte segnata.

                                   5.   Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha anzitutto rilevato che l'interessata, per finire, ha potuto consultare la perizia sicché ogni violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in sede di ricorso. Essa ha quindi rammentato che le segnalazioni della scuola e dei servizi che si sono occupati di J__________ sono allarmanti e che anche la curatrice ha segnalato un preoccupante peggioramento. Quanto allo psicologo __________, egli aveva constatato un declino della madre nell'esercizio delle funzioni educative e di accudimento, suggerendone il trasferimento al padre. Dalla valutazione della dott. __________, poi, risulta che il bambino sembra soffrire a causa di una carenza affettiva e di un ambiente poco rassicurante. D'altro canto, la madre si limita a sostenere di essere in grado di aiutare il figlio, ma non si confronta con i pareri espressi dagli operatori coinvolti e dimentica che la valutazione è stata commissionata a seguito del disagio di J__________. Ricorda che secondo le conclusioni della dott. __________, concordanti rispetto alle opinioni della curatrice e dello psicologo __________, il sostegno della madre non è più sufficiente e adeguato, mentre il padre potrebbe offrire un ambiente famigliare probabilmente più stabile. In definitiva, nelle circostanze illustrate l'Autorità di vigilanza ha confermato la decisione della Commissione tutoria regionale.

                                   6.   Nell'appello, AP 1 dichiara la sua disponibilità a sottoporsi a una nuova perizia. La richiesta è di per sé proponibile (art. 424a cpv. 2 CPC ticinese), l'intero diritto di filiazione essendo governato dal principio inquisitorio (DTF 128 II 414), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/ Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Se non che, dandone ragione, l'autorità può rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc con richiami di dottrina e giurisprudenza). In concreto, come si vedrà nel seguito, i rapporti agli atti sono esaurienti, sicché con ogni verosimiglianza l'assunzione di una nuova perizia non porterebbe elementi di rilievo suscettibili di influire sulla decisione. Inoltre, le conclusioni emerse dai servizi preposti sono concordi nel privilegiare l'affidamento di J__________ al padre. Contrariamente a quanto pare sostenere l'appellante, nulla consente di ritenere inattendibile l'opinione di chi segue da anni il figlio. Per ordinare una perizia supplementare occorrerebbero ragioni concrete e pertinenti che non si scorgono nella fattispecie (sul tema v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2003.54 del 16 dicembre 2003, consid. 4).

                                   7.   L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione della custodia parentale l'autorità tutoria decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di lui (Hegnauer, op. cit., pag. 215 n. 27.41). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC sono destinate al bene del figlio e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 307 CC). L'interesse del bambino è il punto di riferimento costante, in particolare per valutare il collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326).

                                   8.   La procedura sino alla decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele presenta una lacuna, di cui in realtà l'appellante non si lamenta più. Essa ha potuto consultare la relazione della psicoterapeuta – “che mi è stata letta a stralci durante l'incontro del 9 marzo 2010 da un membro della CTR” (ricorso del 15 aprile 2010 pag. 1 in fondo) – solo il 15 aprile 2010 (ricorso pag. 2 in fondo), ovvero allo scadere del termine di ricorso (contro la decisione della Commissione tutoria regionale) e grazie all'intervento di un legale (scritto del 14 aprile 2010 dell'avv. __________). Ci si potrebbe chiedere se ciò non configuri una violazione del suo diritto di essere sentita. Al riguardo, non basta che l'Autorità di vigilanza disponga di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto affinché la sanatoria possa essere operante, ma occorre che la violazione del diritto di essere sentito non si riveli particolarmente grave (DTF 129 I 361 consid. 2.1). Che l'appellante abbia potuto in definitiva consultare gli atti nulla dice ancora sulla gravità della violazione, per cui l'argomento non è sufficiente per negare a priori qualsiasi interesse giuridico all'annullamento della decisione.

                                         Questa Camera ha già avuto modo di decidere che sotto il profilo dell'art. 84 CPC ticinese (esigenza del contraddittorio) è sufficiente che i genitori, prima di ricevere una decisione riguardante le loro relazioni con i figli, possano esprimersi sull'esito dell'istruttoria (I CCA sentenza inc. 11.2008.58 del 27 novembre 2009, consid. 5). In particolare, nelle cause di stato – e segnatamente in materia di relazioni personali con minorenni – il giudice non è tenuto a consegnare alle parti eventuali protocolli in originale (art. 185 cpv. 2 CPC ticinese). È sufficiente che comunichi alle parti il relativo contenuto (DTF 122 I 55 consid. 4a). Identico principio dovrebbe valere davanti alla Commissione tutoria regionale e all'Autorità di vigilanza sulle tutele (art. 21 e 24 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, e art. 20 legge di procedura per le cause amministrative, del 16 aprile 1966). In concreto, ancorché le reticenze e le modalità della Commissione tutoria siano poco condivisibili, si può considerare che almeno il contenuto del referto peritale sia stato comunicato alla madre, sicché il diritto di essere sentito e il principio del contradditorio sono stati – ancorché al limite – rispettati.

                                   9.   AP 1 si duole di non essere stata informata riguardo alle “riunioni di rete” inserite nel “rapporto della Sig. __________” dalle quali è emersa la necessità di affidare J__________ al padre. L'appellante si lamenta – per quanto è dato di capire – di una violazione del proprio diritto di essere sentita, non avendo potuto – per l'appunto – esprimersi in merito ai contenuti di quelle riunioni. Se non che tale tesi non può essere condivisa. Emerge infatti dagli atti che essa è sempre stata coinvolta durante la procedura, potendosi esprimere in merito a ogni situazione (cfr. per esempio: sulla richiesta di estensione dei diritti di visita del padre [audizione dell'8 aprile 2007]; sul rapporto rassegnato da __________ relativo all'eventuale curatela in favore di J__________ [incontro del 2 giugno 2008]; incontro del 20 gennaio 2009 per un'eventuale “estensione delle relazioni padre-figlio”). Per quel che riguarda poi la procedura in rassegna, invero la “sintesi dell'incontro in PI 3” del 26 agosto 2009 tra la curatrice, il direttore dell'istituto scolastico, la maestra di classe di J__________, __________ e __________, nel quale emerge la necessità di valutare le capacità genitoriali dell'interessata e del suo ex marito non risulta essere stato notificato alla madre. Se non che quest'ultima ha affermato di “essere stata in parte informata dalla curatrice” riguardo alla citata valutazione. La tesi della madre non può dunque essere condivisa. Si pensi, poi, che un'eventuale lesione del suo diritto di essere sentita sarebbe nondimeno stata sanata nella procedura dinnanzi a questa Camera, che gode di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3).

                                10.   L'appellante si lamenta di una considerazione di __________ relativa a una sua “carenza di educazione e di accudimento” emersa nel di lui rapporto dell'8 gennaio 2010. La madre si domanda “da cosa deduce il Dr. __________ questa mia carenza” e si chiede “perché abbia avvisato solo la curatrice” di ciò. Infine, sempre al riguardo, epiloga la madre con la seguente domanda “come accudimento cosa intenderebbe, di maltrattamenti, forse?”. La madre contesta di avere maltrattato il figlio, afferma che J__________ non ha mai manifestato problemi a casa, sicché non avrebbe potuto “migliorare tali malesseri”. Infine essa si chiede “come ha fatto giudicarmi senza prendermi nemmeno in considerazione?”.

                                         a)  Il rapporto di __________ evidenzia – “in accordo con gli altri operatori presenti” – “un peggioramento della madre nell'esercizio delle funzioni educative e di accudimento” (rapporto, pag. 3 in alto). Ma in tutto il rapporto mai si accenna a pretesi maltrattamenti, sicché l'argomento della madre è fuori tema. Il referto menziona “comportamenti diseducativi della madre”, suscettibili di compromettere l' “efficacia e l'esito” delle varie terapie seguite da J__________. E l'affermazione inerente al peggioramento educativo della madre si collega a quanto esposto nei paragrafi precedenti del rapporto, in particolare per quel che riguarda l'ostruzionismo della madre nei confronti dei diritti di visita del figlio con il padre.

                                         b)  L'appellante si chiede perché lo psicologo abbia avvisato la curatrice e non già lei stessa. La critica è invero infruttuosa, ove si pensi che il rapporto in esame è stato inviato alla Commissione tutoria e si trova negli atti del procedimento, a disposizione delle parti (v. art. 24 cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). D'altronde i genitori, all'incontro del 9 marzo 2010 presso la Commissione tutoria, hanno acconsentito a una presa a carico immediata di J__________ da parte di __________ e hanno discusso dell'eventualità di affidare la custodia del figli al padre. Dolersi in simili circostanze di non essere stata avvisata non è serio.

                                         c)  Per quanto attiene alla domanda finale, va precisato che la valutazione di __________ riguarda in primo luogo J__________, non le capacità della madre. Queste ultime sono state esaminate da __________ nella perizia a lei commissionata dalla Commissione tutoria. La critica rivolta allo psicologo cade pertanto nel vuoto.

                                11.   La madre contesta alcune risultanze della perizia commissionata alla dott. __________. In particolare, l'appellante si chiede “dove” la psicoterapeuta “ha percepito tali carenze affettive” del figlio e “quale sarebbe l'ambiente poco rassicurante” da lei evocato. AP 1 contesta anche che la sua “situazione sia precaria e dispersiva” affermando che “tra qualche mese mi sposo” e – aggiunge – “avendo già altri due bimbi, siamo piu che una famiglia”, chiedendosi infine se “sarebbe meglio una convivenza o una famiglia per il bambino”.

                                         a)  L'affetto verso il figlio che l'appellante sente di nutrire non è in discussione, quanto piuttosto il modo in cui viene recepito dal minore. Infatti, la psicoterapeuta ha spiegato che entrambi i genitori manifestano un “reale attaccamento” a J__________, non riuscendo però a “ "deporre le armi" ”. In particolare, l'appellante sarebbe ancora emotivamente “fragile e ferita” dall'abbandono “ingiusto” subito dall'ex marito. Dall'esame dell'incarto e dai suoi colloqui con l'interessata, la professionista ha valutato che la capacità materna nei confronti del figlio è “sempre stata fragile”. __________ ha poi sottolineato che “[r]ispetto alla situazione attuale”, l'appellante non avrebbe “dimostrato alcuna capacità di pensiero e di empatia con il figlio”, denotando una “chiusura narcisistica e un'immaturità di pensiero”, dimostrandosi “rigida e stereotipata  [...] nel "fare" e nel "parlare" con il figlio” (rapporto, pag. 4 e 5). Quanto al bambino, secondo la professionista, si sente amato da entrambi i genitori, ma percepisce una “mancanza di congruità affettiva che lo spinge a chiedere aiuto attraverso gli agiti aggressivi che paiono essere per lui un buon sistema difensivo contro il possibile stato depressivo che la carenza e trascuratezza mettono in scena obbligatoriamente” (rapporto, pag. 6).

                                              Il figlio avrebbe bisogno di essere accolto e aiutato a rispondere alle proprie necessità e ai propri desideri, sentendo il rapporto con la madre assai disturbato e quello con il padre troppo precario. Percepiti entrambi come genitori capaci, le relazioni con la madre ingenerano “timore di ritorsioni e di perdere l'amore già precario e confusivo”. Il minore sembra sperimentare un acuto stato di sofferenza dovuto a carenza affettiva e a un ambiente con ogni probabilità poco rassicurante. Le evidenti componenti di rabbia e di evitamento aggravano una situazione al momento difficile e dolorosa. Le valutazioni della psicoterapeuta non possono che dirsi esaurienti, e la domanda della madre priva di fondamento.

                                         b)  Quanto all'ambiente familiare, __________ ha rilevato che J__________ “deve recuperare un equilibrio compromesso da lunga data”. La psicoterapeuta hai poi sottolineato riguardo alla situazione materna che essa comporterà “di nuovo una grande trasformazione”, in particolare con la “nascita di un secondo fratellino” e l' “inizio della convivenza di __________ grande con la mamma” (rapporto, pag. 38). Per quanto riguarda __________, la psicoterapeuta ha sottolineato che egli “durante il nostro incontro non si è dimostrato particolarmente in grado di sostenere un discorso articolato e approfondito rispetto all'educazione di J__________”, manifestando invero “attaccamento caloroso” al bimbo, ma denotando “superficialità e immaturità emotiva e cognitiva in generale”. Ciò posto, per la psicoterapeuta, la situazione familiare del bambino in custodia presso la mamma e il suo compagno risulterebbe essere “piuttosto precaria e sicuramente dispersiva”, perché “presto la mamma dovrà dedicarsi ad un nuovo bébé e J__________ potrebbe sentire la propria posizione, già intensamente fragile, marginalizzarsi ulteriormente” (rapporto, pag. 37 in fondo).

                                              Per quel che riguarda invece la situazione del padre, la dott. __________ ha rilevato che egli le è parso “sereno [...], pronto a riflettere sulla situazione attuale del figlio con partecipazione emotiva e cognitiva”. Inoltre – ha soggiunto la psicoterapeuta – PI 1 “ha saputo ricostruirsi una vita emotiva gratificante e equilibrata con la compagna con la quale convive”. In merito alla capacità genitoriale, il padre “ha mostrato una capacità articolata di riflessione sulla situazione attuale, sulle conseguenze future rispetto agli scenari possibili”. Certo, egli denota un “fondo di insicurezza” che lo ha spinto a restare un po' in disparte “nei confronti dell'educazione sia affettiva che cognitiva del figlio”. E quanto al “fare” e al “parlare” con il figlio, il padre si è dimostrato “flessibile, spontaneo, caloroso” (rapporto, pag. 5 e 6). __________ ha poi presentato __________ che durante il colloquio “ha parlato con ragionevolezza, pertinenza e affetto nei confronti di J__________” (rapporto, pag. 6). In sintesi, il padre insieme con la compagna – a mente della professionista – “potrebbero offrire un ambiente familiare probabilmente più stabile sia psichicamente che economicamente e socialmente” (rapporto, pag. 37 in fondo). Il quadro descritto dalla professionista non permette certo di assecondare le affermazioni della madre.

                                12.   Aggiungasi poi che la decisione della Commissione tutoria regionale trae origine dalle preoccupazioni esternate dalla curatrice, dagli operatori della scuola, del Servizio medico-psicologico di __________ e di PI 3. Infatti, dal rapporto del Servizio medico-psicologico dell'8 gennaio 2010 dello psicologo __________ si evince che sono state osservate difficoltà nelle relazioni tra i genitori, sia nell'organizzare i diritti di visita, che per le mutate condizioni del nucleo familiare materno (presenza del fratellastro, presenza discontinua della nuova figura del padre del fratellastro verso il quale il minore manifestava difficoltà nel relazionarsi). Fattori, questi, che hanno inciso negativamente sull'umore e sul funzionamento psicologico di J__________. In accordo con gli altri operatori della rete, nell'incontro di fine agosto 2009 si è accertato il declino della madre nell'esercizio delle funzioni educative e di accudimento.

                                13.   Dal rapporto dell'11 febbraio 2010 della direzione generale dell'Istituto scolastico comunale risultano – a fronte di riscontrate capacità intellettive e d'apprendimento di J__________ – comportamenti altalenanti, tra forti crisi di rabbia, comportamenti violenti verso i compagni, difficilmente contenibili e richieste di aiuto, che suggeriscono la necessità di una presa a carico psicologica per elaborare il disagio. Le reazioni imprevedibili e violente sono state constatate anche dagli operatori di PI 3 (verbale 9 marzo 2010 della Commissione tutoria regionale e invio di posta elettronica del 29 marzo 2010), tant'è che la scuola ha presentato, il 16 marzo 2010, una richiesta di presa a carico del minore da parte del Servizio medico-psicologico, ritenuta urgente anche dalla curatrice (scritto 14 marzo 2010, ribadito dall'invio di posta elettronica del 29 marzo 2010). Con invio di posta elettronica del 25 marzo 2010 l'appellante ha chiesto alla curatrice dell'esito della richiesta di sostegno psicologico per il minore. Questione a quel momento ancora aperta, dato che, da un lato, lo psicologo aveva espresso alcune remore circa l'utilità del provvedimento, la custodia del minore alla madre invalidando l'efficacia della terapia (nota incarto 25 marzo 2010 della Commissione tutoria regionale) e, d'altro lato, occorrevano alcuni adempimenti tecnici per predisporre il collocamento (invio di posta elettronica del 10 aprile 2009 e allegati agli atti). Alla luce di questi fatti, la critica relativa alla mancanza di considerazione o di tempestività da parte dello psicologo e della curatrice è quindi infondata.

                                14.   Le conclusioni cui sono giunti gli operatori e i servizi preposti sono concordi e univoche circa il grave disagio di J__________, ma anche sulla necessità di intervenire in suo favore, inserendolo in un contesto caratterizzato da un punto di riferimento anch'esso riconosciuto dal bambino, più semplice e diretto nella relazione e più stabile come quello che può offrire il padre, a prescindere dal tempo a disposizione a causa degli impegni scolastici e terapeutici del figlio. Che per i contrasti tra i genitori il bambino soffra, trovandosi in un serio conflitto d'affetti, è un dato inoppugnabile. Non risulta però che il padre sia egli medesimo la causa del disagio. E le circostanze che hanno condotto alla rottura della relazione tra gli interessati non influiscono sulle sue capacità di svolgere il ruolo di genitore. Nemmeno l'interessata prospetta poi – e dagli atti non risulta – che egli non sia in grado di assolvere ai propri compiti educativi o di occuparsi convenientemente del figlio, o che possa assumere comportamenti inadeguati o prendere decisioni contrarie agli interessi del figlio.

                                15.   La fattispecie merita tuttavia un'ultima chiosa. Questa Camera ha già avuto occasione di precisare che il compito di regolare il diritto di visita a un figlio spetta all'autorità tutoria, non al curatore (sentenza inc. 11.1998.196 del 22 marzo 2000, consid. 5). Al riguardo, la Commissione tutoria è tenuta a osservare maggior rigore.

                                16.   La tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Date le verosimili condizioni economiche difficili in cui versa l'appellante, si può nondimeno – in via eccezionale – rinunciare a ogni prelievo, a maggior ragione ove si consideri che l'interessata ha agito da sé sola, senza l'ausilio di un patrocinatore per comprensibili motivi familiari. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione.

                                17.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio, il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–   ; –   ; – Commissione tutoria regionale 3, Breganzona.  

                                         Comunicazione.

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di    vigilanza sulle tutele, Bellinzona; –   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2010.100 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.2012 11.2010.100 — Swissrulings