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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.09.2012 11.2009.96

5 settembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·999 parole·~5 min·5

Riassunto

Approvazione del rapporto morale del curatore: appello tardivo

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.96

Lugano 5 settembre 2012/mc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 14.2006/R.9.2009 (approvazione del rapporto morale del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 AP 2 , e AP 3  

alla  

Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco   riguardo all'approvazione del rapporto morale luglio–dicembre 2008 presentato da   AO 3   curatore di   (1999), ora in;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 maggio 2009 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la decisione emes­sa il 6 aprile 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________ è nata il 23 agosto 1999 da AO 2 (1978) e AP 3 (1971), il quale l'ha riconosciuta il 6 dicembre 1999;

                                         che con decisione del 13 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale 15 ha disposto una curatela educativa in favore della bambina, designando AO 3 quale curatore;

                                         che il 15 dicembre 2008 quest'ultimo ha sottoposto alla Commissione tutoria regionale il suo rapporto morale per il periodo da luglio a dicembre del 2008;

                                         che la Commissione tutoria regionale ha approvato tale rapporto con decisione del 28 gennaio 2009, ponendo l'onorario del curatore (fr. 3307.25) a carico di AO 2 e AP 3 in ragione di un mezzo ciascuno;

                                         che AP 1 e AP 2, nonni paterni di G__________, unitamente a AP 3 sono insorti il 17 febbraio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo l'annullamento dell'approvazione appena citata e l'addebito dell'onorario del curatore a AO 2;

                                         che con decisione del 6 aprile 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile, ponendo la tassa di giustizia e le spese (fr. 200.–) a carico dei ricorrenti in ragione di un terzo ciascuno;

                                         che l'11 maggio 2009 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno presentato appello a questa Camera per ottenere la riforma della decisione predetta nel senso di vedere accolto il loro ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         che la Commissione tutoria regionale e AO 2 non hanno presentato osservazioni all'appello;

                                         che in un memoriale del 6 luglio 2009 AO 3 ha esposto le sue ragioni, salvo rimettersi per finire alla decisione della Camera;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 vLAC);

                                         che la procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT

                                         II-2003 pag. 51 consid. 1);

                                         che in concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata intimata per raccomandata il 6 aprile 2009 ed è pervenuta ai ricorrenti il 7 aprile 2009 (appello, pag. 1), durante le ferie giudiziarie, motivo per cui il termine per appellare è cominciato a decorrere il 20 aprile 2009 (Pasqua era il 12 aprile 2009) e sarebbe scaduto sabato 9 maggio 2009, salvo protrarsi al lunedì 11 maggio successivo (art. 131 cpv. 3, 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese);

                                         che il plico contenente l'appello è stato consegnato alla posta di __________ il 12 maggio 2009 alle ore 9.50 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato);

                                         che nelle circostanze descritte l'appello si rivela tardivo, senza per altro che gli interessati abbiano postulato un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC ticinese), onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), la causa in appello terminando senza una decisione di merito;

                                         che non si pone invece il problema di ripetibili, la Commissione tutoria regionale e AO 2 non avendo presentato osservazioni, mentre il curatore si è semplicemente rimesso al giudizio della Camera;

                                         che quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione delle relazioni e dei conti di un tutore – e, per analogia, di un curatore – può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF);

                                         che trattandosi in concreto della sola approvazione del rapporto morale, essa è impugnabile senza riguardo a questioni di valore;

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido.

                                   3.   Intimazione:

–; –; – Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco; –; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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