Incarto n. 11.2009.92
Lugano, 5 settembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
per statuire nella causa CN.2009.45 (provvedimenti assicurativi per la devoluzione dell'eredità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 28 gennaio 2009 da
AO 1, , e AO 2, (patrocinati dall'avv. PA 2,
contro
AP 1 AP 2 , e AP 3) (patrocinati dall'. PA 1)
per ottenere la nomina di un amministratore alla successione fu
__________ (1916-2007), già in (),
amministratore che il Pretore ha designato nella persona dell'
__________, __________;
Ritenuto
in fatto: che il 31 dicembre 2007 è deceduto a __________ (__________), suo ultimo domicilio, il __________, lasciando la vedova AP 1 (1931), sposata in seconde nozze nel marzo del 1962, con i figli AP 2 (1964) e AP 3 (1966);
che il 28 gennaio 2009, AO 1 (1948) e AO 2 (1950), nati dal primo matrimonio del defunto, hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere un inventario della successione e la nomina di un amministratore giudiziario;
che all'udienza del 30 aprile 2009, indetta per discutere la postulata designazione di un amministratore, AP 1, AP 2 e AP 3 hanno proposto di respingere l'istanza;
che statuendo con sentenza del 20 maggio 2009 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato in qualità di amministratore l'__________, ponendo la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese a carico della successione;
che contro tale sentenza sono insorti a questa Camera AP 1, AP 2 e AP 3 con un appello del 5 giugno 2009 in cui hanno chiesto di respingere l'istanza e di riformare conseguentemente il giudizio del Pretore, in subordine di nominare in qualità di amministratore dell'eredità __________ limitatamente alla quota “di un mezzo della massa dei beni facenti parte della comunione universale dei beni stipulata tra AP 1 e il __________” o, in via di ancor più subordinata, di nominare in qualità di amministratore la stessa __________ per l'intera successione;
che con decreto del 10 giugno 2009 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta contenuta nell'appello intesa al conferimento dell'effetto sospensivo;
che con osservazioni del 1° luglio 2009 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'appello;
che il Pretore ha trasmesso il 26 agosto 2011 al Tribunale d'appello, in estratto, il verbale di un'udienza tenutasi il 24 agosto 2011, nel corso della quale le parti hanno postulato concordemente la revoca dell'amministrazione, gli istanti assumendo in tal caso i costi del provvedimento e i convenuti quelli dell'appello, compensate le ripetibili;
che il Pretore medesimo sollecita lo stralcio dell'appello dai ruoli, onde la conclusione evidente ch'egli ha accolto la richiesta delle parti;
e considerando
in diritto: che nel verbale del 24 agosto 2011 AP 1, AP 2 e AP 3 dichiarano formalmente, nel caso in cui il Pretore avesse revocato l'amministratore dell'eredità, di ritirare l'appello e di assumere i relativi oneri processuali, compensate le ripetibili;
che, come si è visto, il Pretore consta avere accolto la richiesta di revoca, esonerando __________ dalle sue funzioni;
che, ciò premesso, il ritiro di un appello equivale a desistenza, chi recede dalla lite dovendosi considerare soccombente (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375);
che la desistenza pone fine al procedimento e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC ticinese);
che nelle circostanze illustrate il giudice dà atto alle parti del ritiro e toglie la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);
che per quanto riguarda le spese giudiziarie e le ripetibili di appello non v'è motivo di scostarsi da quanto le parti hanno liberamente convenuto;
che la tassa di giustizia va nondimeno commisurata al fatto che la procedura d'appello termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
decreta: 1. Si dà atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione:
–;
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.