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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.11.2011 11.2009.89

28 novembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,976 parole·~20 min·3

Riassunto

Divorzio: liquidazione del regime matrimoniale (debiti fra coniugi) e contributo di mantenimento in caso di matrimonio di media durata

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.89

Lugano, 28 novembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.156 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 2 settembre 2007 da

AO 1  

contro

AP 1 (patrocinata dall PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 27 maggio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 maggio 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1953), cittadino italiano, e AP 1 (1951), cittadina slovena, si sono sposati a __________ il 21 maggio 1996. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è gerente di esercizi pubblici, la moglie percepisce rendite d'invalidità. I coniugi vivono separati dall'autunno del 2004.

                                  B.   Il 2 settembre 2007 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando l'omologazione di una convenzione (non ancora firmata) sugli effetti legati allo scioglimento del matrimonio. Nella sua risposta del 16 novembre 2007 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ha postulato un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili vita natural durante, ha dato atto che non vi erano averi previdenziali da suddividere, ha chiesto l'addebito delle imposte relative al periodo della vita in comune sulla base dei rispettivi redditi, ha avanzato una pretesa di fr. 130 000.– con interessi verso il marito in liquidazione del regime dei beni (esigendone il rimborso in rate mensili di fr. 2000.–) e ha sollecitato il riparto a metà di ogni altro avere coniugale, salvo precisare che ognuno sarebbe rimasto proprietario di quanto “attualmente si trova nella sua sfera di potere” e avreb­be risposto “personalmente dei propri debiti”.

                                  C.   All'udienza del 7 dicembre 2007 il Pretore ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Il marito ha confermato tale volontà il 5 marzo 2007 dopo il termine bimestrale di riflessione, la moglie il 1° aprile 2007. Il Pretore ha invitato i coniu­gi pertanto a esporre le loro motivazioni e conclusioni sui punti contestati. Nel suo memoriale del 14 aprile 2008 AO 1 ha proposto, instando per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, di pronunciare il divorzio senza riconoscere alla moglie contributi alimentari né conguagli in liquidazione del regime dei beni. In subordine egli ha postulato un contributo alimentare per sé di fr. 200.– mensili e ha chiesto di considerare nella liquidazione del regime matrimoniale i risparmi della moglie. Nel proprio allegato di quello stesso 14 aprile 2008 AP 1 ha confermato le sue precedenti domande. La discussione sui punti contestati si è tenuta il 22 aprile 2008 ed è continuata il 2 luglio 2008. Il 18 settembre 2008 la moglie ha sollecitato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria, che il Pretore le ha concesso con decisione del 29 ottobre 2008.

                                  D.   L'istruttoria è iniziata il 15 ottobre 2008 ed è terminata il 18 marzo 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 21 aprile 2009, AO 1 ha sostanzialmente ribadito il suo punto di vista, chiedendo inoltre il rimborso di fr. 21 000.– elargiti alla moglie durante il periodo di separazione. Nel suo memoriale del 30 aprile 2009 AP 1 ha riaffermato la domanda di divorzio, ha postulato un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili indicizzati vita natural durante, oltre a un conguaglio di fr. 130 000.– con interessi in liquidazione del regime dei beni (da versarle in rate mensili di fr. 2000.–), ha chiesto di accertare che ciascun coniuge resti proprietario dei beni in suo possesso e responsabile dei debiti da lui contratti, rivendicando la metà della prestazione

                                         d'uscita accumulata dal marito in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.

                                  E.   Statuendo il 6 maggio 2009, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato AO 1 a versare alla moglie un conguaglio di fr. 10 000.– con interessi al 5% dal 16 novembre 2007 in liquidazione del regime matrimoniale (da rimborsare in rate mensili di fr. 2000.–), ha dichiarato ogni coniuge proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati e responsabile dei debiti a suo nome o da lui contratti, ha accertato che non sussistono

                                         averi previdenziali da dividere e che ogni parte avrebbe provveduto da sé al proprio mantenimento. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 100.– sono stati poste a carico di AP 1. Non sono state attribuite ripetibili.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 maggio 2009 nel quale chiede che, accordatale l'assistenza giudiziaria, in liquidazione del regime matrimoniale il marito sia condannato a versarle un conguaglio di fr. 72 000.– con interessi in rate di fr. 2000.– mensili e a titolo di contributo alimentare una pensione di fr. 1000.– mensili indicizzati vita natural durante, rimettendosi “al prudente giudizio” della Camera per quanto attiene “all'applicazione degli art. 122 e 124 CC da parte del Pretore”. Nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2009 AO 1 propone di respingere l'appello, chiedendo di “considerare estinto il prestito” per avere egli corrisposto fr. 21 000.– in eccesso che gli devono essere rimborsati, “di cancellare i fr. 10 000.– da versare” e di “ordinare di ritor­nare i fr. 2000.– già versati”.

Considerando

in diritto:                  1.   Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni, il riparto degli averi previdenziali del marito e l'erogazione di un contributo alimentare alla moglie. Il principio del divorzio è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

                                   2.   Le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, come quelle relative al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione, vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, I-2005 pag. 778 n. 57c; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che in liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti sarebbero spettati a AP 1 fr. 68 000.– (l'interessata chiedeva fr. 130 000.–), corrispondenti all'ammontare di un prestito di fr. 68 000.– appunto che il marito ammetteva di avere ricevuto da lei, ma che in rimborso del mutuo AO 1 le aveva versato tra il 2005 e il 2007 fr. 58 000.– complessivi. Questi è stato condannato così a pagare la differenza di fr. 10 000.– in rate mensili di fr. 2000.– mensili. AP 1 fa valere, nell'appello, che il marito ha firmato il

                                         26 settembre 2004 un riconoscimento di debito in suo favore di fr. 130 000.–, onde uno scoperto, dedotti i pagamenti già avvenuti, di fr. 72 000.– con interessi al 5% dal 1° gennaio 2004.

                                         a)   In un documento agli atti, datato 26 settembre 2004, AO 1 riconosce effettivamente un debito di fr. 130 000.– verso la moglie (doc. 8, 1° foglio). Il Pretore ha interpretato tale impegno tuttavia come proposta volta a regolare in via amichevole gli effetti patrimoniali del divorzio, proposta che la moglie ha respinto. Quest'ultima sottolinea, nell'appello, che il documento non contiene riserva alcuna né è vincolato al fatto che lei aderisse al divorzio. Ora, si conviene che il documento non contiene accen­ni puntuali al divorzio. Sta di fatto che, secondo l'ultima frase del testo, l'impegno sarebbe stato valido “con la firma in calce delle parti”. E in calce l'atto reca la sola firma di AO 1. Inoltre il documento è stato prodotto da AP 1 insie­me con una lettera di quello stesso 26 settembre 2004 in cui il marito annunciava l'intenzione di avviare una “pratica di divorzio consensuale”, proponendole ulteriori fr. 1000.– mensili per assicurarle “un adeguato tenore di vita” (doc. 8, 2° foglio). Analoghe offerte sono poi state discusse infruttuosamente nella causa di divorzio (doc. 3 e 4). Né il documento si riduce a un riconoscimento di debito incondizionato, come asserisce l'appellante. L'atto disponeva anche precise modalità di rimborso e l'obbligo per la moglie di tenere in deposito determinate azioni a titolo di garanzia, ciò che AP 1 non era tenuta ad accettare. E che del resto essa non ha accettato, tant'è che in seguito ha ceduto le azioni a terzi (deposizione di __________: verbale del 15 ottobre 2008, pag. 7). Invocare

                                               ades­so quel documento è perciò fuori luogo.

                                         b)   L'appellante sostiene che il debito di fr. 130 000.– riconosciuto dal marito è comprovato anche da numerosi altri documenti da lui sottoscritti, dal fatto che questi le ha consegnato a titolo di garanzia determinate azioni di sua proprietà e le ha pur sempre versato fr. 58 000.– in rimborso del mutuo ricevuto. La prima argomentazione è inconsistente, ove appena si consideri che nemmeno l'appellante indica quali siano i “numerosi altri documenti” di cui intenda valersi. I plichi dei doc. 1 e 2, come pure i doc. 3 e 4 consistono sostanzialmente in corrispondenza del marito indirizzata al precedente legale della moglie per comporre in via amichevole gli effetti patrimoniali del divorzio e non incorporano, con ogni evidenza, riconoscimenti di debito. È vero che alla moglie AO 1 ha consegnato un certo numero di azioni come deposito in garanzia, ciò che conforta l'esistenza di un debito. Nulla comprova tuttavia l'ammontare del medesimo, mentre i pagamenti da lui ese­guiti durante il periodo di separazione, tra il 2005 e il 2007, indiziano l'estinzione sì di un obbligo di pari importo (fr. 58 000.–), ma non oltre. In ultima analisi pertanto la pretesa dell'appellante risulta accertata nella misura di fr. 68 000.–, come ha ritenuto il Pretore, somma che il marito ha riconosciuto nel suo memoriale del 14 aprile 2008 (pag. 5). Circa gli interessi moratori, l'appellante afferma che essi sono dovuti dal 1° gennaio 2004 “come concordato direttamente tra le parti”. Il Pretore li ha fatti decorrere dalla data del memoriale di risposta, non risultando che al marito fosse stato fissato un precedente termine di pagamento. Già si è visto che la dichiarazione del 26 settembre 2004 non vincola l'attore (consid. a), sicché non risultano accordi fra coniugi al riguardo. Anche su questo punto il giudizio impugnato resiste dunque alla critica.

                                   3.   In merito al riparto degli averi pensionistici il Pretore ha ricordato che nel corso dell'ultima udienza, tenutasi il 18 marzo 2009, le parti avevano confermato come litigiose unicamente le questioni legate alla liquidazione del regime dei beni e al contributo alimentare per la moglie. Solo nel memoriale conclusivo AP 1 ha poi preteso la divisione a metà della prestazione

                                         d'uscita accumulata dal marito in costanza di matrimonio, ma per tacere del fatto che la domanda risultava tardiva – ha soggiunto il Pretore – “la stessa interessata ha dato atto che in concreto è già intervenuto nella sua persona un caso di previdenza (memoriale conclusivo, pag. 5 punto 4), ciò che osta a qualsivoglia suddivisione a norma dell'art. 122 CC” (sentenza impugnata, consid. 1). Nell'appello AP 1 lamenta di avere rinunciato al riparto delle prestazioni d'uscita senza cognizione di causa e rimprovera al Pretore di non avere esperito indagini per appurare se la sua previdenza sia garantita in altro modo. Riconoscendo nondimeno di percepire già oggi una rendita d'invalidità, sull'applicazione degli art. 122 e 124 CC essa si rimette in definitiva al giudizio della Camera.

                                         Che una richiesta di giudizio intesa al riparto della prestazione d'uscita maturata dall'altro coniuge durante il matrimonio possa essere dichiarata irricevibile solo perché formulata la prima volta nel memoriale conclusivo appare dubbio. Trattandosi di verificare l'entità di una prestazione d'uscita o l'insorgere di un caso di previdenza ai fini dell'art. 122 o 124 CC, invero, il giudice applicava già prima che entrasse in vigore del nuovo Codice di procedura civile – per diritto federale – il principio inquisitorio “illimitato”, essendo di pubblico interesse che dopo il divorzio un coniuge disponga di un'appropriata copertura assicurativa per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (DTF 129 III 486 consid. 3.3). Ciò premesso, il principio inquisitorio “illimitato” non solleva le parti dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note, né impone al giudice di rimediare alla più totale negligenza in materia di prove a tutela dei loro interessi (cfr. DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami).

                                         Nella fattispecie le parti hanno ribadito al Pretore – come detto – in coda all'ultima udienza, del 18 marzo 2009, che litigiose rimanevano unicamente le questioni legate alla liquidazione del regi­me dei beni e al contributo alimentare per la moglie. Nel memoriale conclusivo del 30 aprile 2009 AP 1 ha poi preteso – sen­za addurre spiegazioni – che fosse ordinata la divisione a metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito e che fosse ingiunto a quest'ultimo di “produrre tutti i documenti attestanti l'importo della previdenza professionale da suddividere”. Di fronte alla motivazione del primo giudice tuttavia essa non nega che, per quanto la concerne, un caso di previdenza sia intervenuto. Nell'appello assume soltanto che, constatata la sua rinuncia al riparto delle prestazioni d'uscita, il Pretore avrebbe dovuto esperire indagini per sapere se la sua previdenza sia garantita in altro modo, dimenticando da parte sua di non avere rinunciato ad alcunché, ma di avere semplicemente dato la questione del “secondo pilastro” per pacifica. Tant'è che nell'appello essa non formula più alcuna domanda, rimettendosi al giudizio della Camera. Se non che, al cospetto di una parte che – assistita da un patrocinatore – non sa quel che vuole concretamente, non incombe a questa Camera promuovere un'istruttoria d'ufficio. Al proposito l'appello si rivela così privo di consistenza.

                                   4.   Relativamente al contributo alimentare, il Pretore ha qualificato il matrimonio come un'unione di media durata. Accertato che con la rendita d'invalidità di fr. 3460.– mensili AP 1 non riesce a coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 3590.40 mensili, egli ha precisato nondimeno che tale stato di cose non trae origine dal matrimonio, bensì dallo stato di salute della moglie stessa. E il matrimonio non è – egli ha rilevato – un'assicurazione sulla vita, di modo che nelle circostanze descritte ogni coniuge deve provvedere da sé al proprio debito mantenimento. Nell'appello l'interessata eccepisce di percepire una rendita d'invalidità ridotta per avere diminuito durante la vita in comune la sua attività lucrativa dal 100 all'80% allo scopo di assolvere le mansioni di casalinga e che, avesse continuato un'attività a tempo pieno, avrebbe ottenuto prestazioni d'invalidità sufficienti per finanziare il proprio fabbisogno minimo. Il matrimonio avrebbe influito così sulla sua situazione finanziaria. E siccome il marito è sempre stato in grado, sin dalla separazione, di versarle un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili, essa chiede che tale contributo le sia erogato vita natural durante.

                                         a)   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, dandosi un matrimonio di media durata, occorre valutare se nella fattispecie l'unione ha influito sulle condizioni di vita dell'uno o dell'altro coniuge. In caso affermativo ogni coniuge ha il diritto di vedersi riconoscere – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, come in un matrimo­nio di lunga durata (almeno 10 anni). In caso contrario fa stato il tenore di vita condotto dal coniuge richiedente prima di sposarsi, come in un matrimonio di breve durata (fino a 5 anni). Fermo restando, con ogni evidenza, che ogni coniuge deve provvedere da sé al proprio debito mantenimento nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi da lui (RtiD II-2006 pag. 685 n. 36c con rimandi).

                                         b)   Nella fattispecie la durata del matrimonio non è in discussione, né l'interessata evoca un'eventuale convivenza previa che potrebbe avere influito sui ruoli assunti dalle parti durante il matrimonio (DTF 132 III 600 consid. 9.2). La questione è di sapere pertanto se, avendo la moglie ridotto l'attività lucrativa per attendere alla cura della casa e dell'economia domestica, il matrimonio abbia inciso sulle sue condizioni di vita. Ancorché addotto per la prima volta in appello, l'argomento è ricevibile (art. 138 cpv. 1 vCC e 423b cpv. 2 CPC ticinese). Ora, non fa dubbio che in caso d'invalidità la rendita di cassa pensione di un dipendente a tempo parziale è inferiore rispetto a quella di un lavoratore a tempo pieno. Trattandosi del Fondo di previdenza per il personale __________ (doc. 1), in particolare, la rendita intera annua d'invalidità corrisponde al 50% del salario assicurato (www. feoc.ch/prestazioni/p_inva­lidita.html). Agli atti figura tuttavia una “notifica di rendite” redatta il 4 novembre 2003 dal Fondo di previdenza per il personale dell'__________, il quale attesta che AP 1 ha ricevuto la prima rendita d'invalidità il 1° novembre 1996 e che l'evento assicurato risale al 1° ottobre 1994 (formulario annesso alla dichiarazione d'imposta 2003A nell'incarto fiscale richiamato, ultimo foglio), ovvero a prima del matrimonio (celebrato il

                                               21 maggio 1996). La riduzione della rendita d'invalidità non si riconduce dunque al riparto dei ruoli assunto dalla moglie durante la vita in comune.

                                         c)   Rimane da esaminare se, nonostante quanto precede, AO 1 vada tenuto ugualmente a corrispondere un contributo alimentare, la moglie non essendo in grado di far fronte con la propria rendita d'invalidità (fr. 3460.– mensili) alla copertura del fabbisogno minimo (fr. 3590.40 mensili) e non potendo conseguire altri redditi. Il quesito va risolto negativa­mente. Non perché la salute dei coniugi sia un elemento sen­za rilievo trattandosi di decidere in merito all'erogazione di un contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 2 n. 4 CC), ma per­ché ragioni di salute suscettibili di precludere – in tutto o in parte – l'esercizio di un'attività lucrativa non bastano a giustificare una solidarietà postmatrimoniale. A tal fine occorre che il coniuge inabile al lavoro abbia acquisito una posizione di fiducia (Vertrauensposition), la quale non possa andare disattesa dopo il divorzio. L'incapacità lucrativa, in altri termini, dev'essere in relazione con il matrimonio (I CCA, sentenza inc. 11.2007.39 del 1° ottobre 2010, consid. 4g con rimandi), ciò che – si è appena visto – non risulta nel caso specifico. Non soccorrono dunque le premesse perché AO 1 possa essere tenuto allo stanziamento di un contributo alimentare (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.114 del 24 gennaio 2006, consid. 4c e 4d). Anche sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso.  

                                   5.   Nelle sue osservazioni all'appello dell'11 giugno 2009 AO 1 chiede di “considerare estinto” il prestito elargitogli dalla moglie, avendo egli rimborsato finanche fr. 21 000.– in esubero (di cui esige la restituzione), come pure “di cancellare i fr. 10 000.– da versare” e di “ordinare di ritornare i fr. 2000.–” da lui versati come prima rata in liquidazione del regime dei beni conformemente alla sentenza impugnata. V'è da domandarsi se rivendicazioni del genere non andassero fatte valere con appello adesivo. Sia come sia, nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che nulla induceva a scostarsi in proposito dalle dichiarazioni di AP 1, secondo cui quanto il marito le ha versato tra il 2005 e il 2007 (fr. 68 000.– rispetto ai fr. 89 000.– complessivi da lui asseriti) erano destinati nella misura di fr. 58 000.– al rimborso del mutuo (di fr. 68 000.– appunto) e per il resto al di lei mantenimento. Quanto al fatto che AO 1 avesse comperato due autoveicoli alla moglie o avesse lasciato mobili e sup­pellettili nell'appartamento coniugale, per il Pretore ciò non risultava inteso a estinzione del prestito (sentenza impugnata, consid. 3).

                                         Invano si cercherebbe nel memoriale dell'appellato un qualsiasi confronto con le motivazioni testé riassunte. Sulle considerazioni del Pretore egli non spende una parola, limitandosi a ripetere quanto sosteneva in prima sede, ossia di avere già corrisposto alla moglie fr. 89 000.– complessivi, di averle acquistato due automobili del valore di fr. 65 000.– e di averle lasciato, al momento della separazione, masserizie nell'appartamento coniugale per almeno fr. 40 000.–. Non spiega tuttavia perché al riguardo la sentenza impugnata sarebbe fondata su accertamenti di fatto erronei o su un'erronea applicazione del diritto. Interrogarsi sulla necessità di un appello adesivo è pertanto superfluo, poiché quand'anche le osservazioni di AO 1 andassero considerate a tale stregua l'appello adesivo non risulterebbe adeguatamente motivato e andrebbe dichiarato irricevibile (art. 209 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5 CPC ticinese). Quanto alla nuova domanda vertente sulla restituzione della rata già versata in ossequio alla sentenza di primo grado (fr. 2000.–), essa cade nel vuoto già per il fatto che in esito all'attuale giudizio la decisione del Pretore merita conferma.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante giustificano di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non è il caso nemmeno di assegnare indennità d'inconvenienza a AO 1, al quale la stesura delle osservazioni (due pagine) non ha cagionato particolari costi né verosimili perdite di guadagno.

                                   7.   Nell'appello AP 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Se non che, in una causa di separazione o di divorzio l'assistenza giudiziaria può essere chiesta solo ove non sia possibile ottenere dall'altro coniuge una provvigione ad litem. I costi di una causa di divorzio o di separazione, infatti, sono per principio a carico delle parti. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 138 ad art. 159 CC). In concreto AP 1 non consta avere preteso infruttuosamente dal marito lo stanziamento di una provvigione ad litem per la causa in appello, né sostiene – per ipotesi – che una richiesta a tal fine apparisse destinata all'insuccesso perché AO 1 non ha sufficiente disponibilità finanziaria. Certo, davanti al Pretore la richiedente ha ottenuto l'assistenza giudiziaria, ma ciò è avvenuto ancor prima che cominciasse l'istruttoria. Non dispensava la richiedente dal rendere per lo meno verosimile, di conseguenza, che al momento dell'appello fossero ancora dati gli estremi per un intervento sussidiario dello Stato. In simili condizioni la richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta.

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di

                                         fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile è senz'altro raggiunto, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare preteso dalla moglie (fr. 1000.– mensili vita natural durante) e l'ammontare del conguaglio da lei chiesto in liquidazione del regime dei beni matrimoniali (fr. 62 000.–).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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