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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2011 11.2009.77

22 febbraio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,360 parole·~17 min·4

Riassunto

Protezione dell'unione coniugale. Scioglimento del regime dei beni: vendita dell'abitazione coniugale comperata in costanza di matrimonio con fondi prelevati dal "secondo pilastro" di un coniuge

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.77

Lugano 22 febbraio 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.33 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 31 gennaio 2008 da

 AP 1   (patrocinata da  PA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato da  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato l'11 maggio 2009 da AP 1 contro la sentenza emanata il 30 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1950) e AP 1 (1965) si sono sposati a __________ il 20 dicembre 1991. A quel tempo il marito era già padre di due figlie, ora maggiorenni, avute da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione è nata, il 29 giugno 1992, L__________. Il marito è al beneficio di rendite di invalidità. La moglie è docente di sostegno pedagogico a tempo parziale (85%) nella scuola media di __________. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2008, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi nel Canton __________.

                                  B.   Il 31 gennaio 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita paterno), un versamento di fr. 3675.85, un contributo ali­mentare di fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi) per la figlia e la separazione dei beni. All'udienza del 5 marzo 2008, indetta per la discussione, AO 1 non si è opposto alla vita separata, all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie né all'affidamento della figlia alla madre, ma ha offerto un contributo alimentare per la figlia limitato a fr. 840.– mensili e ha rivendicato l'uso di un'automobile. Le parti hanno raggiunto un'intesa sull'assetto provvisionale e la causa è stata sospesa per trovare un accordo completo. Il 10 giugno 2008 AP 1 ha venduto al fratello __________ L__________ la particella n. 511 RFD di __________, sezione __________.

                                  C.   Riattivata la procedura, all'udienza del 18 giugno 2008, indetta per il seguito della discussione, le parti hanno confermato l'accordo provvisionale del 5 marzo precedente e sull'unica questione rimasta litigiosa, il contributo alimentare per la figlia, hanno ottenuto la facoltà di presentare memoriali scritti. Nella sua replica del 3 luglio 2008 l'istante ha ribadito la richiesta di fr. 1500.– mensili. Duplicando il 23 luglio 2008, il convenuto ha aumentato l'offerta a fr. 1000.– mensili.

                                  D.   Nel frattempo, con istanza cautelare del 25 giugno 2008 AO 1 si è rivolto al Pretore per ottenere quanto segue:

                                         In via supercautelare, inaudita parte

                                         1.  È ordinato il blocco del registro fondiario del Comune di __________ sulla particella n. 511 inscritta a nome di AP 1, __________.

                                         2.  È ordinato il blocco del conto n. 11 925.68 presso la Banca __________ di __________ intestato alla signora AP 1, __________. (…)

                                         In via cautelare

                                         1.  È ordinato il blocco del registro fondiario del Comune di __________ sulla particella n. 511 inscritta a nome di __________, __________.

                                         2.  È ordinato il blocco del conto n. 11 925.68 presso la Banca __________ di __________ intestato alla signora AP 1, __________ nonché di eventuali altri conti o depositi di qualsiasi natura che dovessero emergere dall'istruttoria dei quali essa è titolare e avente diritto economico. (…)

                                         Con decreto cautelare emesso il 27 giugno 2008 senza contraddittorio il Pretore ha ordinato i provvedimenti richiesti. Il 30 giugno 2008 l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Blenio, accertato che titolare della particella n. 511 era in realtà __________ L__________, ha rifiutato il blocco. Il 2 luglio 2008 AP 1 ha instato la revoca dei provvedimenti, mentre il 4 luglio successivo AO 1 ha postulato “in via cautelare e supercautelare inau­dita parte” il blocco del registro fondiario relativamente alla particella n. 511 “inscritta a nome di __________ L__________”, richiesta che il Pretore ha accolto senza contraddittorio il 7 luglio 2008. Il 17 luglio 2008 AP 1 ha postulato la revoca anche di tale provvedimento. All'udienza del 25 agosto 2008, indetta per la discussione delle istanze del marito, questi ha sollecitato l'estensione del blocco a un altro conto della moglie presso la Banca __________. AP 1 ha concluso per la reiezione delle domande. Statuendo con decreto cautelare dello stesso giorno, il Pretore ha ordinato il blocco dei conti bancari n. 11 925.08 e 11 326.26 presso la Banca __________.

                                  E.   L'istruttoria dell'istanza a protezione dell'unione coniugale è terminata il 16 settembre 2008. Alla discussione finale del 17 dicembre 2008 AP 1 ha confermato le sue domande sulla scorta di un memoriale scritto. AO 1 ha riaffermato le proprie posizioni. Statuendo con sentenza del 30 aprile 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 1497.– mensili per la figlia (assegni familiari non compresi), ha assegnato l'uso delle automobili in dotazione alla famiglia e ha revocato il blocco del conto bancario n. 11 925.68, confermando invece gli altri blocchi. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'11 maggio 2009 a questa Camera nel quale chiede la revoca di tutte le misure conservative e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 15 giugno 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

                                   2.   Litigiosi rimangono, in questa sede, il blocco del registro fondiario relativo alla particella n. 511 RFD di __________, sezione __________, intestata a __________ L__________ e quello delle relazioni bancarie di AP 1 presso la Banca __________ di __________. Al riguardo il Pretore ha rilevato che le istanze cautelari del marito non erano decadute con l'emanazione del giudizio finale, poiché “in caso di richiesta cautelare promossa prima dell'introduzione della causa di merito, l'istante deve allegare quale sia l'azione di merito che intende promuovere (…), eccezion fatta per situazioni ovvie e di immediata comprensione”. La contraria opinione della moglie, “foss'anche condivisibile, si scontrerebbe (...) con la natura stessa della procedura, che è ancilla iuris, ossia al servizio del diritto (sostanziale). Ove poi si consideri che lo scopo di un procedimento cautelare e quello di una misura a tutela dell'unione coniugale sono sostanzialmente identici (…) – inoltre sono entrambe procedure di indole sommaria – e dandosi un'azione già pendente con un contesto processuale cristallino, assegnare oggi – dopo che vi è già stata discussione finale in entrambe le evenienze – un termine al marito ex art. 381 CPC ticinese per introdurre una nuova causa di misure a protezione dell'unione coniugale paleserebbe soverchio rigore procedurale, in conflitto lampante con il principio di economia di giudizio. Nulla osta, pertanto, a evadere anche le richieste cautelari integrandole nella presente decisione”.

                                   3.   AP 1 ribadisce che il marito non ha mai postulato il blocco del registro fondiario e dei conti bancari con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, limitandosi a formulare le richieste in via cautelare. A torto quindi il Pretore ha decretato simili provvedimenti conservativi con la sentenza finale, né ragioni di economia processuale lo abilitavano a “inventare le procedure”. A suo parere le istanze cautelari del marito sono decadute con l'emanazione delle misure a protezione dell'unione coniugale da parte del giudice. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 sottolinea che tanto la moglie quanto il fratello hanno potuto esprimersi sulle sue istanze cautelari e che con la decisione del Pretore i provvedimenti provvisionali adottati nelle more istruttorie sono divenuti misure a tutela dell'unione coniugale. In altri termini, avendo egli ribadito alla discussione finale le proprie allegazioni e domande, il Pretore non è caduto in alcun vizio di procedura.

                                   4.   Il diritto federale non osta a che in caso di urgenza e di danno difficilmente riparabile il giudice della protezione dell'unione coniugale adotti provvedimenti cautelari. Se e a quali premesse ciò sia ammissibile dipendeva, fino al 31 dicembre 2010, dal diritto cantonale (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17b con richiami). Nel Ticino tale possibilità era data “in ogni momento della procedura” (art. 371 CPC ticinese) alle condizioni dell'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese, nei modi e nelle forme previsti dagli art. 378 seg. CPC ticinese. I provvedimenti cautelari si estinguevano poi, per principio, con il passaggio in giudicato della sentenza a protezione dell'unione coniugale. Ove fossero stati emanati prima dell'introduzione della causa, essi decadevano se la parte istante non avesse avviato il procedimento a tutela dell'unione coniugale entro il termine fissato dal giudice (art. 381 CPC ticinese; RtiD I-2009 pag. 622 consid. 2).

                                   5.   In concreto AP 1 ha chiesto al Pretore misure a tutela dell'unione coniugale con istanza del 31 gennaio 2008. In pendenza di procedura, il 25 giugno 2008, AO 1 si è rivolto al Pretore stesso con un'“istanza cautelare con richiesta di provvedimenti inaudita parte” volta a ottenere il blocco del registro fondiario e di relazioni bancarie della moglie. Con decreti supercautelari del 27 giugno e 7 luglio 2008 il Pretore ha ordinato i provvedimenti richiesti. La moglie avendone postulato la revoca, il primo giudice ha citato le parti alla “discussione provvisionale del­l'istanza cautelare del 25 giugno 2008” (verbale del 25 agosto 2008, pag. 6). Nel corso di tale udienza il marito ha sollecitato, in via supercautelare, l'estensione del blocco ad altri conti bancari della moglie. Da parte sua la moglie ha notificato determinate prove, alle quali il marito si è opposto “in quanto non hanno nulla a che vedere con l'oggetto dell'istanza cautelare”. Ne è seguita una discussione in esito alla quale il marito ha fatto valere che “le prove si riferiscono alla cautelare e non all'estensione. Di conseguenza il giudice deve decidere separatamente la cautelare dall'estensione della supercautelare” (verbale del 25 agosto 2008, pag. 9). Al dibattimento finale AO 1 si è poi limitato a “confermare le proprie domande e allegazioni” (verbale del 17 dicembre 2008).

                                   6.   Alla luce di quanto precede è evidente che AO 1 ha formulato le richieste di blocco solo in via cautelare. Ora, che in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da un coniuge l'altro coniuge possa avanzare richieste provvisionali senza avviare a sua volta un procedimento a tutela dell'unione coniugale è indubbio. Anzi, l'assegnazione di un termine per promuovere un'altra procedura a tutela dell'unione coniugale avrebbe costituito un formalismo eccessivo. Ciò non toglie che nella fattispecie i provvedimenti cautelari fossero regolati dagli art. 376 segg. CPC ticinese e andassero adottati con la procedura di quegli stessi articoli, mentre le misure protettrici dipendevano dagli art. 172 segg. CC e andavano emanate con la procedura sommaria contenziosa degli art. 361 segg. CPC ticinese (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC). Quantunque lo scopo dei procedimenti potesse apparire prossimo, le due procedure non si identificavano. Né i provvedimenti cautelari potevano sussistere dopo il giudizio finale. E, come detto, nel caso in esame AO 1 si è sempre limitato a postulare misure provvisionali.

                                         Per di più, nel memoriale conclusivo presentato al dibattimento finale del 17 dicembre 2008 AP 1 ha rilevato come il marito non avesse “mai fatto valere alcuna richiesta con istanza di merito (istanza di misure di protezione dell'unione coniugale)”, sicché i provvedimenti supercautelari “dovranno necessariamente decadere con l'emanazione del giudizio di merito sull'istanza 31 gennaio 2008 di adozione di misure a protezione dell'unione matrimoniale presentata dalla moglie” (pag. 4, ad 2). A tale obiezione il marito non ha replicato, limitandosi a confermare le proprie do­mande e allegazioni (verbale del 17 dicembre 2008). Contrariamente a quanto sostiene AO 1, inoltre, il fatto che la moglie e il di lei fratello si siano espressi sulle richieste di blocco non tramutava le richieste di misure “supercautelari” in richieste di misure a protezione dell'unione coniugale, ma – se mai – in misure cautelari emanate previo contraddittorio. In circostanze del genere il Pretore, accertata l'assenza di domande a tutela dell'unione coniugale intese al blocco del registro fondiario e dei conti bancari, avrebbe dovuto prendere atto della decadenza dei provvedimenti cautelari. Sostituendo di propria iniziativa le richieste cautelari in misure protettrici, egli ha travalicato i limiti del giudizio (art. 86 CPC ticinese). Già per questo motivo l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

                                   7.   Si aggiunga che l'appello meriterebbe accoglimento anche a prescindere da quanto si è appena esposto. Stando a AO 1, in effetti, i blocchi richiesti si giustificano perché la moglie intende occultare fr. 100 000.– in suo possesso, corrispondenti alla metà del ricavo della vendita di un immobile a __________, ciò che pregiudicherebbe la liquidazione del regime dei beni e il riparto delle prestazioni d'uscita in materia di “secondo pilastro”. Ora, quel fondo è stato comperato accendendo un'ipoteca, attingendo ad acquisti dei coniugi e prelevando fr. 160 000.– dalla cassa pensione del marito (istanza cautelare, pag. 2). Dalla vendita del fondo i coniugi hanno ricavato fr. 200 000.–, di cui la metà sono stati versati alla moglie per comperare un immobile in Valle di Blenio. Come il marito riconosce, quel ricavato costituisce un acquisto (indipendentemente dall'origine dei finanziamenti), di modo che alla moglie spetterebbero comunque sia, in virtù dell'art. 215 cpv. 1 CC, fr. 100 000.–. Come mai nelle condizioni descritte le aspettative del marito derivanti dalla liquidazione del regime dei beni sarebbero minacciate l'interessato non spiega. Tanto meno illustra come mai si giustificherebbe di bloccare il registro fondiario in relazione alla particella n. 511 RFD di __________, sezione __________, passata in proprietà a un terzo (il fratello della moglie).

                                         Non si disconosce che l'immobile di __________ era stato comperato grazie anche al prelevamento di fr. 160 000.– della cassa pensione del marito e che, alienandosi un fondo acquisito grazie a finanziamenti dal “secondo pilastro”, l'importo prelevato va rimborsato all'istituto di previdenza (art. 30d cpv. 1 lett. a LPP). Se non che, nei confronti del marito è subentrato ormai un caso di previdenza (il marito è al beneficio di rendite di invalidità), motivo per cui il rimborso non è più possibile (art. 30d cpv. 3 lett. b LPP; DTF 135 V 19 consid. 2.9). In condizioni del genere il prelevamento dal “secondo pilastro” non può più rientrare nel circuito previdenziale e va trattato alla stregua di una prestazione in capitale dell'istituto di previdenza, che costituisce un acquisto nel senso dell'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC; Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 477 n. 1016). Ciò posto, una volta ancora il conto acquisti del marito ammonterebbe a fr. 200 000.–, di cui la metà spetta alla moglie (art. 215 cpv. 1 CC).

                                         È vero che, conformemente all'art. 207 cpv. 2 CC, il capitale rice­vuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni. Non si può escludere quindi che, occultasse la nota somma di fr. 100 000.–, la moglie potrebbe mettere a repentaglio la spettanza del marito relativamente ai beni propri consistenti nel valore capitalizzato della rendita. L'ipotesi è però aleatoria, già per il fatto che nulla è dato di sapere sull'entità di tale spettanza. E il relativo ammontare andava reso verosimile dall'interessato, la liquidazione del regime dei beni essendo retta dal principio dispositivo finanche nel nuovo diritto di procedura (art. 277 cpv. 1 nCPC).

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza di AO 1 (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Il pronunciato odierno impone altresì di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, che equitativamente vanno posti per un quarto a carico della moglie e per il resto a carico del marito. Quanto alle ripetibili, che il Pretore ha compensato e che l'appellante chiede di fissare in fr. 5000.–, alla fattispecie tornava applicabile – sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – la previgente tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007: RL 3.1.1.7.1). L'onorario di un patrocinatore per la trattazione di una causa a protezione dell'unione coniugale era disciplinato dall'art. 15 prima frase TOA, secondo cui l'onorario andava dal 30 all'80% di quello normale, ossia di quello previsto dall'art. 14 cpv. 1 TOA, compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (v. BOA n. 24 pag. 48). In concreto il patrocinatore della moglie ha redatto l'istanza (7 pagine), la replica (4 pagine), due istanze di revoca (6 e 5 pagine) e le conclusioni (6 pagine), partecipando a quattro udienze. Ciò avrebbe giustificato un onorario attorno ai fr. 4000.–, che appare ragionevole anche sotto un profilo meramente orario, retribuendo esso due giornate di lavoro alla tariffa di fr. 250.– l'ora. Tenuto conto altresì delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 3 TOA) e dell'IVA, l'indennità di fr. 5000.– rivendicata dall'appellante appare legittima. Visto il grado di soccombenza, essa va nondimeno ridotta in proporzione.

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile già solo considerando il valore venale della particella n. 511 RFD di __________, sezione __________ (fr. 30 000.–: istanza di revoca del 17 luglio 2008, pag. 2 in basso).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

10.  Il blocco delle relazioni bancarie n. 11 925.08 e 11 326.26 presso la Banca __________ di __________ intestate ad AP 1 decretato in via supercautelare il 25 agosto 2008 è decaduto e di conseguenza revocato.

11.  Il blocco della particella n. 511 RFD di __________, sezione __________, intestata a __________ L__________, impartito all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Blenio in via supercautelare il 7 luglio 2008 è decaduto e di conseguenza revocato.

12.  La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 200.– sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 3750.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                 fr. 450.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 500.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione a:

                                         – , ;

                                         – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Blenio;

                                         – , ;

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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